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Il patto di famiglia è un accordo con il quale il titolare dell’impresa gestisce la successione, all’interno della compagine sociale, dei propri eredi. Esso, quindi, assolve ad una duplice finalità, ossia prevenire eventuali conflitti tra i futuri eredi, nonché consentire la scelta di chi dovrà subentrargli, nell’esercizio delle sue funzioni.
Il problema principale che pongono i patti di famiglia è il rapporto con il divieto di patti successori. Con ciò si intende quei contratti scritti, irrevocabili, che dispongono di una successione che non si è ancora aperta, perché non si è ancora verificato il decesso, i quali sono vietati dalla legge.
Questo perché, in Italia, l’unico atto con cui è possibile comunicare le proprie volontà in caso di morte è il testamento. Questa scelta consente ad ognuno una disposizione libera da qualsiasi vincolo.
Come ben sai, qualsiasi contratto crea dei vincoli mentre il testamento lascia la libertà di revoca fino alla morte.
Tuttavia, l’ordinamento consente la costituzione di un patto successorio molto particolare, ossia il patto di famiglia.
Tramite questo potrai quindi decidere come meglio disporre della tua azienda, favorendo anche un più semplice passaggio generazionale, che può essere una fase piuttosto delicata della vita di una società.
Laddove fossi interessato, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo, ci proponiamo di descrivere brevemente la disciplina del patto di famiglia.
1. Cos’è il patto di famiglia?
Il patto di famiglia è un contratto a titolo gratuito concluso tra vivi, cioè non a causa di morte. Possiamo anticipare che proprio per tale ragione, che sono ammessi dal nostro ordinamento. Con essi si pone in essere un patto stipulato dall’imprenditore con i propri discendenti, che prendono il nome di legittimari, per trasferire l’azienda in capo taluno di loro, quando si trova ancora in vita.
Grazie al patto di famiglia un imprenditore può stabilire il passaggio generazionale della propria azienda ai discendenti.
A disciplinarlo è l’art. 786 bis c.c.: “Il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.”
L’art. 768 quater, comma 1, c.c. stabilisce, inoltre, che al contratto devono partecipare, non solo il disponente e beneficiario, ma anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, esistenti in quel dato momento.
Gli assegnatari dell’impresa o delle partecipazioni societarie sono, inoltre, tenuti a liquidare le presenti partecipazione o quote gli altri partecipanti al contratto, in denaro o natura con una somma commisurata al loro valore. Questi, invero, potrebbero rinunziarvi in tutto od in parte, così come disposto dall’art. 536 c.c..
1.1. Qual è lo scopo del patto di famiglia?
È duplice il vantaggio raggiunto grazie al patto. Prima di tutto si evita la disgregazione dell’azienda dopo la morte dell’imprenditore per volontà dei successori o per incapacità di portare avanti l’attività.
Secondariamente, il titolare si assicura di lasciare la propria azienda in mano a persone che ritiene all’altezza di poter portare avanti il lavoro da lui fatto.
Il patto di famiglia è una delle migliori strategie ad assicurare la continuità aziendale, dopo il duro lavoro fatto in vita dall’imprenditore.
Inoltre, se l’azienda cadesse nel testamento, diversi eredi potrebbero litigarsi le quote e l’azienda subirebbe dei danni se non per dire che sarebbe smantellata. Al fine di prevenire tutto ciò, la normativa italiana prevede la possibilità di stipulare il patto di famiglia.
1.2. I vantaggi del patto di famiglia
L’ultimo comma dell’articolo 768 quater c.c. stabilisce che “Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione”.
Si ricorda che la collazione è quell’istituto giuridico operante in sede di donazione. I donatari devono, in sede di successione, ritrasferire nella massa ereditaria tutto quanto hanno ricevuto in vita dal defunto. Il patrimonio, così ricostruito, sarà poi soggetto a divisione.
Mentre l’azione di riduzione, invece, è un’azione giudiziaria, tramite la quale i legittimari possono ottenere giudizialmente la propria quota di legittima, ove sia stata pregiudicata mediante donazioni o testamento.
Con il patto di famiglia questi strumenti, che possono destabilizzare il patrimonio del defunto oggetto del patto, non possono essere utilizzati in sede di futura successione.
Ciò, invero, vanificherebbe quanto stabilito in sede di stipulazione del patto ed in particolare lo scopo che si cerca di perseguire, cioè di disporre dell’azienda scegliendo il successore che deve subentrare nella gestione.
Non sono sottoposti a tali azioni né i beni ricevuti dai discendenti né quelli ricevuti dai non assegnatari.
2. Costituzione del patto di famiglia
Abbiamo già visto una caratteristica saliente del patto quando abbiamo introdotto la definizione, ossia il fatto che si tratta di un atto a titolo gratuito. Inoltre, deve rivestire la forma di atto pubblico a pena di nullità.
È un contratto a partecipazione necessaria e plurilaterale, quindi lo sottoscrivono il coniuge dell’imprenditore e i legittimari, nonché il soggetto a cui viene trasmessa l’azienda.Inoltre è un contratto ad efficacia reale, cioè con il consenso delle parti avviene il trasferimento della proprietà.
Dal combinato disposto degli art. 768 bis c.c. ed art. 768 quater c.c., si può quindi affermare che con il patto di famiglia costituisce di un contratto plurilaterale non a causa di morte e ad effetti reali. Esso è a titolo gratuito, e produce il trasferimento dall’imprenditore ad un erede di un’azienda o quote sociali, che, altrimenti, cadrebbero in successione.
2.1. I soggetti del patto di famiglia
I legittimari sono il coniuge ed eventuali altri figli presenti al momento della stipula del contratto. Questi soggetti sono coloro che sarebbero legittimari se la successione ereditaria dell’imprenditore si aprisse in quel momento.
Ricordi, abbiamo detto che il patto di famiglia è un’anticipazione sulla successione.
Alla stipulazione dell’atto deve, quindi partecipare l’erede, beneficiario dell’atto, scelto come successore nell’azienda tra i possibili discendente, per le sua qualità personali e attitudine nell’attività di impresa.
A questo, si aggiungono gli ulteriori successibili. Ossia saranno presenti alla stipulazione dell’atto il coniuge dell’imprenditore ed i soggetti che sarebbero legittimari, ovviamente coloro sono considerati tali in quel dato momento, se si aprisse la successione del titolare di azienda, così come disposto dall’art. 768 quater, comma 1, c.c.
Laddove tale disposizione non fosse rispettata, l’art. 768 quater c.c. prevede un’espressa sanzione. A questa, invero, si aggiunge anche la nullità del contratto costituente il patto di famiglia ai sensi dell’art. 1418 c.c.
A tal proposito, sembra particolarmente dubbio circa questo aspetto, se la partecipazione di tutti i legittimari sia una condizione di validità, poiché allora la mancanza di anche solo uno di essi dovrebbe comportare la nullità del patto di famiglia. Tuttavia, questa prospettiva è tendenzialmente esclusa, allo scopo di garantire una maggior stabilità del patto.
E se, dopo la stipula del contratto di famiglia, sono sopravvenuti altri legittimari? Questi possono chiedere ai beneficiari che sono stati compresi all’interno del contratto il pagamento di una somma di denaro prevista dall’art. 536 e ss c.c.. più il pagamento degli interessi legali.
Infatti, il coniuge ed i legittimari che non hanno partecipato alla stipulazione del contratto possono chiedere, al momento dell’apertura della successione dell’imprenditore, ai beneficiari il pagamento di quanto loro dovuto ai sensi dell’art. 768 quater, comma 2, c.c., comprensivo degli interessi maturati.
Se queste somme non vengono liquidate, il patto è annullabile entro 1 anno dall’apertura della successione vera e propria.
2.2 Oggetto del trasferimento
Abbiamo detto che, attraverso il patto di famiglia, l’imprenditore può trasferire l’azienda ai legittimari. Ma, nello specifico, cosa si trasferisce?
Con ciò si fa in genere riferimento o a tutta o un ramo della titolarità dell’azienda, nonché le quote sociali.
Per quanto riguarda i diritti trasferibile con il predetto atto, questi sono:
- il diritto di proprietà,
- il diritto di usufrutto,
- la nuda proprietà con riserva di usufrutto.
E’, invece, precluso il trasferimento di altre tipologie di diritti reali. Ad esempio, risulta del tutto incompatibile con predetta disciplina la facoltà di trasferire l’affitto dell’azienda. Ciò, in quanto questa tipologia contrattuale presuppone come una delle conseguenze necessari l’attribuzione di un diritto di godimento temporaneo. Questo sembra inconciliabile con l’esigenza di assicurare la stabilità dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, al quale lo stesso patto protende.
Il trasferimento dell’azienda comporta la cessione dell’intero complesso di beni costituenti l’azienda. Tuttavia, laddove essa sia solo parziale dovrà avere ad oggetto beni, che da un punto di vista quantitativo che qualitativo, siano idonei a garantire l’esercizio dell’attività di tipo imprenditoriale.
I beni oggetto di trasferimento possono avere natura sia materiale, come immobili, macchinari e terreni, sia beni immateriali, cioè la ditta, insegna, marchi, brevetti, crediti o, eventualmente anche debiti. Ovviamente deve essere rispettato il principio su esposto, cioè la cessione deve essere tale da assicurare l’idoneità organizzativa e produttiva dei beni ceduti all’attività assolta dall’impresa.
Alla luce delle caratteristiche sostanziali e funzionali della figura in esame, ci si chiede quali siano le partecipazioni trasferibili mediante patto.
Si ritiene che in virtù della funzione perseguita con questa norma, cioè facilitare la successione nella gestione di azienda, si dovrebbe ammettere solamente il trasferimento delle partecipazioni sociali che consentano di garantire l’acquisizione di un potere di controllo e direzione dell’attività di impresa. In caso contrario, non si troverebbe la ragione giustificatrice che consenta di derogare alla disciplina in materia di disposizioni successorie.
2.3. Oggetto: le partecipazioni sociali
Abbiamo poc’anzi accennato a quale dovrebbe essere la ragione che dirige la trasferibiltà delle partecipazioni societarie. Veniamo, ora, ad alcune specificazioni.
La disciplina del patto di famiglia dovrebbe innanzitutto essere applicata alle società di persone. Quindi, il trasferimento può avere come oggetto le partecipazioni sociali, sia in società semplici, sia in società in nome collettivo. Queste, infatti, attribuiscono al titolare il potere di gestione e amministrazione, che giustificherebbe il ricorso al patto di famiglia
Non sarebbe esclusa, sempre nella stessa ottica, la trasferibilità delle partecipazioni nelle società in accomandita semplice.
In tal caso, ci si riferisce sia a quelle detenute dal socio accomandatario che a quelle di cui è titolare il socio accomandante. Ciò è subordinato alla previsione nell’atto costitutivo della società dell’attribuzione dei poteri come previsti dall’art. 2320, comma 2, c.c..
Alcune puntualizzazioni sono, invece, opportune rispetto alle società di capitali. Ivi, la disciplina del patto di famiglia troverebbe applicazione unicamente con riferimento alle partecipazioni sociali che attribuiscano il potere di gestione, controllo e direzione della società.
Con riferimento alle al trasferimento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata, tale fattispecie potrebbe operare riguardo le partecipazioni sociali maggioritarie, nonché le partecipazioni sociale minoritaria, purché attributive di diritti di amministrazione.
Infine, per le società in accomandita per azioni il trasferimento, causato dal patto di famiglia, coinvolge solo i titoli azionari del socio accomandatario.
3. Liquidazione dei legittimari
Ai sensi dell’art. 768 quater c.c., i legittimari assegnatari dell’azienda o le partecipazioni societarie sono tenuti a liquidare gli altri non assegnatari. Questi quindi pagheranno una somma corrispondente alla quota di eredità che gli spetterebbe sull’azienda o sulle partecipazioni societarie, a meno che questi vi rinunzino in tutto o in parte.
Disciplina della liquidazione
La liquidazione è posta in essere a titolo gratuito, quindi i legittimari assegnatari non riceveranno un corrispettivo.
L’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie, nel corrispondere la somma in liquidazione, adempie a un preciso obbligo assunto in base alla legge, come se agisce in luogo del disponente.
La liquidazione viene dunque assimilata a un onere apposto dal disponente alla donazione dell’azienda o delle partecipazioni societarie. Essa allora giuridicamente, rispetto alla posizione dei legittimari non assegnatari, costituisce una donazione indiretta effettuata dal disponente al legittimario.
La liquidazione dei legittimari avviene in base al valore dell’azienda o delle partecipazioni societarie al momento della stipula del patto di famiglia. Il valore viene stipato e determinato di comune accordo dai partecipanti, che quindi è individuato dal patto stesso.
La legge non prevede regole particolari per la determinazione di tale valore, che pertanto può essere liberamente individuato dalle parti.
La liquidazione può avvenire in denaro oppure, in tutto o in parte, anche in natura, cioè con il trasferimento di beni di qualsiasi genere.
I beni che vengono trasferiti ai legittimari che partecipano al patto di famiglia sono imputati alle loro quote di legittima. Quindi, la quota ancora da versare, sarà diminuita del valore che viene attribuito a questi beni nel contratto.
Questa operazione di trasferimento dei beni ai legittimari può avvenire anche con un atto negoziale successivo, che sia espressamente dichiarato collegato al primo, inserendo in quest’ultimo un semplice impegno a provvedere in tal senso. Affinché questo sia valido, devono parteciparvi gli stessi soggetti o di quelli che li hanno sostituiti.
E’ prevista espressamente la possibilità che i legittimari rinunzino in tutto o in parte alla liquidazione della loro quota di legittima.
4. Rimedi e patto di famiglia
Il patto di famiglia è un contratto tipico, sebbene la sua disciplina specifica sia stata introdotta, in tempi relativamente recenti, all’interno del codice con la Legge n. 55/2006. Ciò implica che rispetto a quanto non disposto da predetta normativa, troveranno invece applicazione le disposizioni sul contratto, nei limiti di quanto compatibile.
Ne consegue che, anche con riferimento alla disciplina dei rimedi, trovano applicazione le consuete norme in tema di invalidità, rescissione e risoluzione.
Tuttavia, sembra opportuno procedere ad individuare alcune peculiarità della materia.
4.1. Lo scioglimento: mutuo dissenso
Il caso più semplice è quello nel quale il recesso e la modifica siano delle possibilità già previste all’interno del patto stesso. Se questa evenienza non è stata prevista, invece, per sciogliere o modificare il patto di famiglia serve un altro atto uguale e contrario sottoscritto dalle stesse persone interessate dal primo contratto.
In ogni caso, a scioglierlo o modificarlo devono essere le stesse persone che hanno concluso il patto di famiglia iniziale.
L’art. 768 septies c.c., infatti, dispone che: “Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti: 1) Mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 2) Mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio”
La norma richiama quindi due fattispecie per sciogliere il patto di famiglia.
Una prima ipotesi è una forma di mutuo dissenso. Al n. 1) la norma, infatti, sembra richiamare il disposto degli artt. 1321 e 1372 c.c.. L’ordinamento attribuisce validità ai contratti che modificano o estinguono rapporti giuridici già esistenti. Tramite contratto, quindi, è possibile scioglierne altro, mediante mutuo consenso, che, appunto, per la caratteristica di caducare un rapporto giuridico ancora vivente, prende il nome di mutuo dissenso.
L’art. 768 septies n. 1) c.c. prevede una forma espressa di mutuo dissenso, prendendo, così, indirettamente posizione sulla natura dello stesso. Questo non sembra essere un atto contrario a quello che si intende sciogliere. Invece, sembra un contratto estintivo del precedente, con efficacia risolutoria del vincolo contrattuale. Invero, ci sembra che esso sia applicabile anche ai contratti ad effetti reali, anche ove il trasferimento del diritto si sia già realizzato.
Tramite un secondo contratto, le parti potrebbero anche decidere di modificare il patto precedente e non procedere direttamente allo scioglimento.
4.2. Scioglimento: recesso
La seconda modalità, contemplata dall’art. art. 768 septies n. 2), è il recesso, che deve essere espressamente pattuito nel patto stesso.
Il diritto di recesso può essere attribuito a ciascuna delle parti dell’accordo, quindi, oltre che al disponente e all’assegnatario, anche agli altri legittimari. In quest’ultima ipotesi, proprio perché si pone un problema di stabilità del patto, è necessario individuare i presupposti per l’esercizio di suddetto potere, soprattutto se la caducazione è riferita a specifici effetti.
Per l’esercizio del diritto di recesso non è, però, prevista la necessità che vi sia una giusta causa. Ciononostante, diritto deve essere adeguatamente circostanziato, soprattutto nell’ipotesi poc’anzi richiamata. Infatti, per limitare il ricorso a suddetto strumento, è doveroso che sia espressamente previsto un termine, entro il quale esercitare predetta potestà.
Il diritto di recesso non è trasferibile con atto tra vivi, in quanto il patto di famiglia è caratterizzato dalla partecipazione soggettivamente qualificata. Invece, in caso di morte di uno dei partecipanti, che non sia il disponente, il recesso si trasmetterà ai suoi eredi.
4.3. Impugnazione
L’art. 768 quinquies c.c. afferma che: ” Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L’azione si prescrive nel termine di un anno”.
Se ci sono stati vizi del consenso può essere chiesto l’annullamento entro 1 anno dalla stipula del contratto. Cosa significa vizi del consenso?
L’azione di annullamento può, in virtù del predetto richiamo, essere esercitata per le cause tipizzate rappresentate dall’errore, violenza e dolo, con l’esclusione dei motivi di cui agli artt. 1425 – 1426 c.c.. La norma non richiama le cause di annullamento disciplinati in materia di contratto. Ciò accade in quanto per il patto di famiglia è richiesta la forma solenne.
La forma dell’atto pubblico, come disposto dall’art. 768 ter c.c., serve a prevenire il rischio di stipulazione del contratto con persona legalmente incapace di contrarre od anche con persona non maggiorenne, che abbia occultato la propria età.
Si può impugnare il patto di famiglia anche nel caso in cui i beneficiari non vogliano corrispondere la somma agli altri legittimari estromessi a titolo di liquidazione per non essere stati compresi all’interno del patto.
Come vedi, dal punto di vista dell’imprenditore, la stipula di un patto di famiglia si rivela molto proficuo per garantire la continuità aziendale. Sicuramente è da valutare la scelta del momento più opportuno in cui farlo per prevenire diatribe successive tra i legittimari.
4.4. Quando impugnare il Patto di famiglia?
Il patto di famiglia è un ordinario contratto che segue la disciplina generale, per quanto compatibili, per tutte le questioni che non sono regolate dalla normativa specifica. Il patto di famiglia può essere impugnato nei tipici casi previsti dalla disciplina in materia in generale ovvero:
- vizi del consenso;
- violenza e dolo;
- errore.
In particolare ciò è espressamente previsto dall’articolo 768 quinquies c.c. che asserisce che; “L’azione si prescrive nel termine di un anno“.
L’impugnazione per i motivi suddetti, dunque, può essere esercitata entro un anno dal momento in cui è terminata la violenza o si è venuti a conoscenza del dolo o dell’errore.
L’impugnazione infatti può avvenire tramite l’esercizio dell’azione di annullamento dei contratti ai sensi dell’articolo 1442 c.c.. Sono legittimati ad esperire l’azione tutti i partecipanti al patto ed anche dai legittimari non partecipanti.
Tra i motivi di impugnazione inoltre rientra la mancata osservanza dell’art. 768 sexies co.2 c.c., con riferimento al diritto di credito dei legittimari sopravvenuti.
4.5. Conciliazione
L’art. 768 octies c.c. asserisce che ogni controversia, sorta in dipendenza del patto di famiglia, deve essere oggetto di un preliminare giudizio conciliativo, secondo le forme previste dall’art. 38 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Predetta norma, invero, è stata superata dall’entrata in vigore del D.Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28, che all’art. 5 stabilisce che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di […], patti di famiglia, […], è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione […]. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. […]”.
5. Profili fiscali del Patto di famiglia
La conclusione di un patto di famiglia comporta il trasferimento di beni, quote sociali, partecipazioni, fin anche rami di azienda, al coniuge o discendenti. Ciò comporta che questo trasferimento implica un aumento di ricchezza che non va esente da tassazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, suddetti trasferimenti effettuati anche attraverso i patti di famiglia ex art. 768 bis c.c..
5.1. Esenzioni imposte di successione e donazione
Per quanto riguarda i coniugi, in genere, operano esenzioni in caso di successioni o donazioni, ex art. 3, comma 4 ter, del D.lgs. n. 346/1990, sicché lo si ritiene che operi anche per i patti di famiglia.
Predetta esenzione, disciplinata all’art. 3, comma 4 ter, D.lgs. 3346 del 1990, si applica innanzi tutto ai trasferimenti dell’azienda o delle quote sociali effettuati in favore dei discendenti attraverso la conclusione di un patto di famiglia.
Il beneficio dell’esenzione dell’imposta sulle successioni e donazioni è limitatamente riconosciuto alle partecipazioni attraverso cui è acquisito od integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) c.c., ove il trasferimento abbia ad oggetto quote o titoli azionari:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- e società a responsabilità limitata.
Mentre per quanto riguarda, invece, le società di persone e le società di capitali:
- in caso di trasferimento di quote e titoli non è necessario che siano azioni che conferiscono potere di controllo;
- mentre per l trasferimento che abbia ad oggetto quote sociali o titoli azionari in società di capitali, e la partecipazione oggetto di trasferimento deve consentire l’acquisire della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria,
5.2. Requisiti per l’esenzione
Il beneficio dell’esenzione di imposta si applica se sussistono le seguenti condizioni:
- gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- li aventi causa rendano apposita dichiarazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione circa la loro volontà di proseguire l’attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario.
Nelle caso di mancato rispetto delle condizioni per il riconoscimento dell’esenzione interviene la decadenza dal beneficio con conseguente:
- pagamento dell’imposta in misura ordinaria;
- irrogazione di una sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997;
- versamento degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere liquidata.
5.3. Legittimari non assegnatari e posizione fiscale
Diversa è la posizione fiscale dei legittimari non assegnatari che hanno partecipato alla stipulazione del patto di famiglia. In questo caso la disciplina fiscale risente della modifiche apportate alla loro sfera giuridica dall’accordo in questione.
I soggetti partecipanti alla stipulazione del contratto istitutivo del patto di famiglia non assegnatari dell’azienda o delle quote di partecipazione sociale possono:
- aver ricevuto la liquidazione della quota in denaro o in natura da parte del disponente;
- aver ricevuto denaro o beni da parte del beneficiario;
- e aver rinunciato alla liquidazione della quota.
Nel caso in cui i legittimari non assegnatari abbiano ricevuto, in base al patto di famiglia, la liquidazione della quota dal disponente, le attribuzioni sono caratterizzate dalla presenza della volontà di donare. Ciò implica che sia applicabile la disciplina prevista dal D.lgs. n. 346 del 1990 in materia di imposte sulle successioni e donazioni.
Mentre differente è la posizione dei legittimari non assegnatari che hanno ricevuto denaro o beni da parte del beneficiario. In questo caso le relative attribuzioni non possono dirsi caratterizzate dalla presenza dallo spirito di liberalità. La liquidazione è, infatti, un onere imposto dalla legge in capo agli assegnatari, che quindi deve essere necessariamente assolto.
L’atto di rinuncia alla liquidazione della quota disposto dai legittimari non assegnatari, è, invece, soggetta all’applicazione dell’art. 11 della tariffa, parte I, ex D.P.R. n. 131 del 1986. In questa ipotesi troverà applicazione anche l’imposta di registro: “in misura fissa dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale”.
Le operazioni di trasferimento ai legittimari non assegnatari, se hanno ad oggetto beni immobili, queste saranno oggetto di imposte ipotecarie e catastali.
5.4. Scioglimento del contratto e profili fiscali
L’art. 768 septies c.c. consente di addivenire allo scioglimento od alla modificazione del patto di famiglia. Ciò si realizza mediante la stipulazione di un nuovo e diverso contratto concluso tra le stesse parti del precedente negozio. Altro strumento a disposizione della parti è il recesso, che viene realizzato dalla parte disponente.
L’emanazione dell’atto di scioglimento del patto di famiglia, produce come conseguenza la realizzazione di un ritrasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali con effetto retroattivo. Quindi, dal punto di vista fiscale, questa operazione dovrebbe ritenersi soggetta all’applicazione delle imposte sulle donazioni ex D.Lgs. n. 346 del 1990.
Questa affermazione si deduce dall’interpretazione di alcune norme.
In primo luogo dall’art. 28 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Questa, invero, assoggetta la disciplina dell’imposta di registro alla risoluzione del contratto (Cass. civ., Sez. I, sentenza 21 maggio 1998, n. 5075, Cass. civ., Sez. V, sentenza 7 giugno 2006, n. 13315; Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano, Sez. VIII, decisione 21 gennaio 2010, n. 20).
Inoltre l’art. 3, comma 4 ter, D.lgs. n. 347 del 1990 riconosce l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento a favore dei discendenti. Ciò implica che risulta difficile affermare la possibilità di esenzione dall’applicazione dell’imposta nel caso di scioglimento del patto di famiglia, che, come conseguenza, ha appunto quello di comportare il trasferimento in capo alla parte in origine detentrice.
6. Tutela dei legittimari sopravvenuti
Uno dei principali problemi che può porsi in tema di patto di famiglia è quello dei legittimari sopravvenuti.
Il presupposto di tale accordo è che al patto partecipino tutti i legittimari. Quindi possono esser considerati i legittimari sopravvenuti coloro che non hanno potuto partecipare al patto in quanto figli dell’imprenditore nati dopo la stipula del patto di famiglia oppure riconosciuti o accertati giudizialmente dopo tale data.
Inoltre, rientra in questa categoria anche il coniuge dell’imprenditore, in caso di nuovo matrimonio avvenuto dopo la stipula all’accordo.
In questo caso si ritiene che i soggetti conservano i loro diritti sulla successione, ma non possono chiedere una quota dell’azienda o delle partecipazioni societarie, giacché essi sono usciti definitivamente dal patrimonio del defunto.
Ciò implica che essi avranno diritto a una somma di denaro corrispondente al valore della loro quota, ossia quello individuato nel patto di famiglia. Se alla morte dell’imprenditore ci sono nuovi figli, anche ove si tratti di figli naturali riconosciuti o accertati dopo la stipula del patto, o laddove sia contratto un nuovo matrimonio, è necessario proteggere al ricalcolare delle quote di legittima spettanti a ciascuno.
Una volta che si è proceduto al ricalcolo della quota di legittima, i legittimari che hanno ricevuto più della quota loro dovuta, sono tenuti a versare agli altri la loro parte.
Solo in caso di mancato pagamento, i legittimari sopravvenuti potranno impugnare il patto di famiglia. In questo caso il legislatore ha previsto l’applicazione delle regole sull’annullamento del contratto per vizi del consenso.
7. Conclusioni
Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla figura del patto di famiglia è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
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