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Il patto di non concorrenza è uno strumento fondamentale, utilizzato dalle imprese, al fine di contenere la dispersione delle proprie risorse, tecnico-scientifiche e umane.
E’ ormai consuetudine che queste tipologie di patti siano inserite nei contratti di lavoro conclusi dalle aziende. La principale funzione è quella di limitare lo spostamento dei dipendenti da un’impresa ad un’altra, con tutte le conseguenze che possono prodursi.
L’azienda, infatti, è solita cercare di prevenire eventuali fuoriuscite di informazioni, oppure la sottrazione di clienti da parte di società avversarie sul mercato. Il patto di non concorrenza assolve quindi ad una funzione eminentemente preventiva di pregiudizi economici a carico dell’azienda datrice di lavoro.
Tuttavia, in tal contesto, vengono in gioco rilevanti libertà del lavoratore stesso. Tra queste ricordiamo la libertà di circolazione, l’autonomia contrattuale, anche nel settore lavoro, nonché il diritto a migliorare le proprie prospettive lavorative ed economiche. Da ciò consegue la necessità di una disciplina specifica e garantista di un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco.
1. Cosa si intende per patto di non concorrenza?
La disciplina del patto di non concorrenza è rintracciabile all’art. 2125 c.c., il quale asserisce che esso è “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto”.
Al termine del rapporto di lavoro, in linea di principio il lavoratore può decidere di intraprendere altra attività lavorativa, utilizzando le competenze acquisite nella precedente esperienza. Tramite il patto ex art. 2125 c.c., invece, le parti contrattuali disciplinano appunto tale evenienza, stabilendo dei limiti spaziali e temporali all’esercizio di un’attività concorrenziale.
Il patto di non concorrenza è, allora, un accordo tramite il quale si stabiliscono le conseguenze della cessazione del precedente rapporto di lavoro. Esso assolve proprio alla funzione di bilanciamento degli interessi concorrenti in rilievo. Da un lato la necessità di avviare una nuova attività lavorativa del prestatore di lavoro, dall’altro quella del datore di lavoro a non vedersi privato di importanti risorse, tramite la divulgazione ed utilizzo di informazioni.
Tuttavia, tale strumento di coordinazione può essere utilizzato solo in limitate ipotesi, ossia ove il lavoratore sia avvinto all’operatore economico da un rapporto di lavoro subordinato, oppure da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Sono, infatti, escluse alcune ipotesi, quali ad esempio il rapporto di agenzia. Più in generale non si può inserire il patto di non concorrenza in ogni contratto finalizzato a costituire un rapporto di lavoro para-subordinato.
Come sostenuto dalla giurisprudenza, le clausole di non concorrenza assolvono allo scopo di salvaguardare l’operatore economico da qualsiasi fuga verso operatori concorrenti del patrimonio immateriale dell’azienda. Con ciò si intende l’organizzazione tecnica e amministrativa, metodi e i processi di lavoro, oltre che della stessa clientela (Cass. sez. lavoro, sentenza 19 novembre 2014, n. 24662). Tramite il patto, il lavoratore si assume l’impegno di non esportare predetti elementi verso l’esterno.
2. Quali sono i limiti del patto di non concorrenza?
Come sembra evidente, il patto ex art. 2125 c.c. pone evidenti deroghe a principi fondamentali. Il legislatore ha, in conseguenza, posto delle limitazioni di carattere formale e sostanziale all’utilizzo di predetto strumento.
La disciplina codicistica prevede, infatti, una serie di requisiti richiesti a pena di nullità, questi sono:
- forma scritta;
- definizione dell’oggetto;
- durata del vincolo;
- ambito territoriale di operatività del vincolo;
- corrispettivo.
3. Forma scritta del patto di non concorrenza
Il patto in esame può essere stipulato in due momenti. L’uno è identificato con l’assunzione del lavoratore, per il tramite di una clausola introduttiva del vincolo inserita nel contratto di lavoro stesso. Il patto di non concorrenza potrà, poi, esser stipulato anche in un momento successivo, nel corso del rapporto lavorativo. Generalmente ciò, comunque, accade in concomitanza di alcuni eventi peculiari, come la modifica del rapporto stesso, ad esempio a seguito di una promozione, o alla sua cessazione.
Indipendentemente da quando si procederà ad addivenire al predetto accordo, esso deve avere forma scritta a pena di nullità. Tuttavia, non necessariamente sarà inserito nel contratto di lavoro, come già affermato. Ciò, difatti, varia in base al momento in cui si procede alla sua stipulazione.
In quanto accordo a prestazioni corrispettive, che dispiega i suoi effetti al termine del rapporto di lavoro, esso può esser oggetto di pattuizione separata, in autonomo documento, solo eventualmente sottoscritto. Se, invece, la clausola è inserita all’interno del contratto di lavoro, essa deve presentare una propria sottoscrizione specifica.
4. Oggetto dell’accordo
Dal patto di non concorrenza discende, come anzidetto, una limitazione delle prerogative e delle attività lavorative che possono essere compiute dal lavoratore. Da tale presupposto si desume che il patto debba presentare un’idonea circoscrizione delle attività che non potranno essere adempiute.
La limitazione può, ma non necessariamente deve, corrispondere alle mansioni esercitate per il precedente datore di lavoro, purché essa non sia tale da svilire la professionalità del lavoratore stesso. L’oggetto del patto deve essere sempre determinato in modo razionale, affinché sia consentito al destinatario l’esercizio di una qualunque altra attività lavorativa.
L’individuazione dell’oggetto può seguire due direttrici. Le parti contraenti non necessariamente dovranno circoscrivere l’accordo sulla base di specifici impieghi dell’ex dipendente. Il patto, infatti, potrà eventualmente escludere che una certa attività lavorativa sia espletata nei confronti di determinati soggetti. Con ciò si vuole intendere che il vincolo potrebbe vertere sul divieto di sottrazione di clienti all’impresa, ex datrice di lavoro.
L’obbligo di non concorrenza si identifica in due principali divieti. Il primo di non trattare affari per conto proprio o di terzi, in detrimento della controparte. Il secondo, invece, attiene ad un dovere di riservatezza, di non divulgazione delle conoscenze tecniche o scientifiche acquisite nel corso della precedente attività lavorativa.
5. Durata del vincolo
L’art. 2125 c.c. prevede uno specifico limite temporale al patto di non concorrenza, riconducibile ai:
- 5 anni, ove si tratti di ex esercenti una professione direttiva;
- 3 anni, in tutti gli altri casi.
La previsione di un limite di tempo, ad opera del legislatore, si fonda sull’espressa esigenza di non prevedere a tempo indeterminato una contrazione di diritti fondamentali della persona.
6. Limite territoriale
Il patto di non concorrenza è contenuto, anche, nell’ambito di specifiche aree territoriali. D’altronde, solo ove l’attività sia espletata in aree contigue a quelle in cui opera l’ex impresa datrice di lavoro, che ha senso imporre il divieto. Ove non sussistesse una delimitazione territoriale, il patto risulterebbe, infatti, del tutto irragionevole, poiché non può parlarsi di una vera e propria azione concorrenziale, lesiva dell’altrui interesse economico.
Il riferimento territoriale deve allora essere individuato in modo preciso e chiaro, affinché sia possibile escludere un’eccessiva comprensione della posizione del lavoratore e, al contempo, garantire una concreta utilità per l’imprenditore.
Il criterio del limite territoriale funge, in sintesi, da parametro di ragionevolezza, ponendosi in rapporto di proporzionalità inversa con l’oggetto del patto. Infatti, tanto più ampio è l’oggetto, tanto più ristretto deve essere il limite territoriale.
7. Corrispettivo
Il vincolo in questione, come è evidente, determina una forte contrazione della posizione del lavoratore e delle sue prerogative. Proprio per tale ragione, l’art. 2125 c.c. ha previsto un corrispettivo che il datore di lavoro dovrà versare, per bilanciare le rinunce effettuate tramite il patto di non concorrenza.
Il corrispettivo deve, allora, essere adeguato e proporzionato al sacrificio richiesto alla controparte. Con ciò si vuol affermare che, ove sia previsto un corrispettivo meramente simbolico rispetto alla riduzione delle prospettive di guadagno, il patto potrà esser dichiarato nullo.
La somma in questione sarà determinata in considerazione del contesto di riferimento, in base alle mansioni e ruolo svolto all’interno dell’impresa, al vincolo territoriale e all’oggetto stesso dell’accordo.
8. Quando è violato il vincolo del patto di non concorrenza?
Appare interessante andare ora a valutare quando il patto si intende violato e quali possono essere le relative conseguenze della predetta violazione.
Non di rado accade che l’accordo sia eluso per il tramite di azioni in concorrenza diretta con l’ex datore di lavoro. Tale ipotesi è piuttosto facile da individuare. Tuttavia potrebbe accadere che le mansioni espletate non siano richiamate dal patto o non corrispondano a quelle svolte in vigenza del precedente rapporto di lavoro. Ove ciò accada, è sicuramente molto più complesso accertare una violazione del divieto di concorrenza.
Altra ipotesi piuttosto frequente, è lo sviamento di clientela. Il lavoratore potrebbe, infatti, avviare contatti interlocutori con i clienti dalla controparte, in suo palese detrimento.
Per ovviare a tali evenienze, molto spesso nel patto stesso sono inserite clausole che prevedono il pagamento di penali, od anche, più semplicemente obblighi di comunicazione dell’attività che si intende svolgere in vigenza del vincolo.
La violazione del patto di non concorrenza comporta responsabilità contrattuale da inadempimento. Il datore di lavoro potrà, allora, richiedere o l’adempimento, o, più verosimilmente il risarcimento dei danni.
La parte lesa, inoltre, a ben ragione agirà in giudizio al fine di ottenere un’inibitoria ai sensi dell’art. 700 c.p.c., così paralizzando la condotta dell’ex lavoratore, o chiedere la risoluzione dell’accordo, con contestuale condanna a restituire il corrispettivo. Questi predetti due rimedi si reputano cumulativi all’azione di risarcimento.
9. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
In sostanza, come avrai potuto percepire, la disciplina del patto di non concorrenza può assumere contorni non semplici.
Proprio per questo motivo, al fine di ottenere una migliore e completa consulenza o assistenza in tema, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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