Pegno regolare e non regolare: come funziona

Nel momento in cui un soggetto effettua un credito ad un altro soggetto, il primo ha tutto l’interesse a vedersi restituito il denaro che ha prestato. 

Non si tratta solamente di un diritto derivante dal buon senso, tanto che viene espressamente riconosciuto anche dal diritto italiano con una cospicua serie di norme che affollano il codice civile. 

Affinché il diritto di credito sia fatto valere a fronte di un debitore che a volte potrebbe risultare inadempiente, il diritto italiano ha previsto l’istituto del pegno

Nel gergo comune si è portati a parlare di pegno senza distinzioni, ma la realtà è diversa. Esistono infatti due tipi diversi di pegno che assumono anche significati differenti. 

Per poter comprendere appieno la disciplina è bene conoscere la distinzione e capire quali sono le implicazioni di queste due forme. 

Analizziamo quindi le forme di pegno regolare e non regolare.

Cos’è il pegno regolare?

La norma che definisce il concetto di pegno è l’art. 2784 del codice civile. Al suo interno l’istituto viene descritto con le seguenti parole:

“Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione del debitore o da un terzo per il debitore. 

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”.

Proseguendo con le disposizioni, otteniamo altri elementi di grande importanza per capire come viene costituito il pegno. All’art. 2786 c.c. troviamo la norma che sancisce la modalità di costituzione:

“Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa. 

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore”.

Da queste norme capiamo immediatamente che il pegno, in questo caso il pegno regolare, rappresenta una garanzia reale a protezione del credito.

Quindi, a garanzia del credito, il debitore deve consegnare beni mobili o altre tipologie di beni al creditore. Quest’ultimo ne acquisisce così la disponibilità e di questi beni non ne può essere fatta disposizione senza la cooperazione del creditore stesso.

La prelazione nel pegno regolare

Per poter comprendere a fondo la differenza tra pegno regolare e non regolare, è necessario studiare come entrambi si costituiscono e come il creditore può ottenere soddisfazione dal contratto che pone in essere con il debitore.

Secondo quando stabilisce l’art. 2787 c.c. “Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno”.

Questo significa che il creditore ha il diritto di soddisfarsi per primo sul bene che costituisce l’oggetto della garanzia del credito.

Inoltre, l’art. 2800 c.c. puntualizza che:

“Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa”.

Quindi, il contratto che sancisce il pegno deve risultare da un atto scritto che abbia data certa e questo è necessario affinché abbia luogo la prelazione di cui abbiamo appena parlato.

Cos’è il pegno non regolare?

Abbiamo detto all’inizio che nel pegno regolare, al creditore passa solamente la disponibilità del bene oggetto della garanzia e che, successivamente, potrà rivalersi su di esso secondo il principio della prelazione.

Nel pegno irregolare accade qualcosa di diverso. Iniziamo l’analisi partendo dall’articolo del codice civile che lo disciplina, l’art. 1851 c.c.:

“Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti”.

Già da questo articolo scopriamo molte delle differenze tra il pegno regolare e non regolare.

In primis, vediamo che il pegno irregolare ha come oggetto delle cose fungibili, a differenza dell’altra forma. 

Inoltre, il creditore nel pegno irregolare non acquisisce solamente il possesso dei beni, ma anche la proprietà.

Acquistandone la proprietà, può rivalersi direttamente su quelle cose fungibili. Deve solo fare attenzione a restituire la parte eccedente l’ammontare dei crediti per i quali sono state date in pegno. 

Questo significa che può tenerle direttamente, restituendo la differenza.

Qual è la differenza per le banche?

Uno dei casi più frequenti nei quali è importante sapere cosa accade tra il pegno regolare e non regolare è quando si stipulano dei contratti con le banche.

Come mai è importante fare questa distinzione? Perché nel caso del pegno irregolare la banca può trattenere direttamente le somme vincolate.

Se nel pegno irregolare il creditore diventa titolare delle cose a garanzia di pegno, la banca può trattenere le somme di denaro che ha ricevuto e non dover attendere di accedere al fallimento del debitore e alla successiva prelazione.

L’art. 1851 che abbiamo analizzato per conoscere la forma del pegno improprio è rubricato “Pegno irregolare a garanzia di anticipazione”. Questa è esattamente la casistica che si verifica nella pratica bancaria. 

Esistono infatti due forme di anticipazione: l’anticipazione propria e l’anticipazione impropria.

L’anticipazione propria identifica la forma di pegno regolare. Quindi, se il debitore si dimostra insolvente, il creditore dovrà restituire i beni che ha ricevuto a garanzia e poi insinuarsi nella procedura di rivalsa.

La seconda forma invece, quella dell’anticipazione impropria, dà vita al pegno irregolare e pertanto la banca può trattenere la parte di cose fungibili restituendo soltanto l’eccedente.

In conclusione, la differenza tra pegno regolare e non regolare non si sostanzia solamente nella natura dei beni che vengono forniti a garanzia del credito, ma anche nella volontà delle parti di passare in capo al creditore non solo il possesso ma anche la proprietà delle cose in esame.

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