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L’assegno di invalidità civile è una prestazione di tipo economico che viene erogata dall’INSP ed è finalizzato a garantire un sostegno mensile per chi si trova in una situazione di invalidità che determina come prima conseguenza l’impossibilità di lavorare, totale o parziale.
L’assegno mensile di invalidità viene erogato, con cadenza mensile, in favore di soggetti a cui è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa, dal 74% fino al 99%, e con un reddito inferiore alle soglie che vengono annualmente stabilite dalla legge.
All’interno della categoria “pensione di invalidità” è possibile individuare diversi istituti quali:
- Assegno ordinario di invalidità, in favore dei soggetti la cui capacità di lavoro è ridotta a meno di un terzo
- Pensione di invalidità civile, erogata per i soggetti invalidi civili parziali
- Pensione di inabilità per invalidi civili totali, erogata ai soggetti con inabilità lavorativa totale e permanente
- Indennità di frequenza, erogata ai minorenni con disabilità per il loro inserimento scolastico e sociale
- Indennità di accompagnamento, erogata agli invalidi civili totali affetti da menomazioni fisiche o psichiche i quali necessitano di un accompagnatore.
1. Assegno ordinario di invalidità
A disciplinare questa particolare forma di pensione di invalidità è la L. 222/1984.
- L’art. 1 chiarisce subito quali sono i destinatari della prestazione che viene erogata dall’INPS:
“Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
Deve inoltre aver maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Il conteggio dei contributi richiede particolare attenzione perché alcuni periodi di astensione dal lavoro, o in cui si svolgevano determinate attività, non possono rientrare nel conteggio.
1.1. Quali soggetti possono richiederlo?
Il sito dell’INPS definisce, inoltre, in modo chiaro quali soggetti possono accedervi:
- Lavoratori dipendenti;
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori);
- Soggetti iscritti alla gestione separata.
I destinatari della pensione d’invalidità civile sono i cittadini italiani che risiedono in Italia. Ad essi sono altresì equiparati, purché residenti sul territorio della Repubblica italiana, i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea nonché i cittadini extracomunitari che sono legalmente soggiornanti in Italia.
Sul tema si rammenta che la Corte costituzionale con la sentenza n. 187 del 2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione del trattamento in esame in favore dei cittadini extracomunitari.
La pensione di invalidità civile può essere richiesta da tutti coloro che abbiano un’età che sia ricompresa tra i 18 anni e i 67. La prestazione viene concessa, ove vi siano tutti i presupposti previsti dalla Legge, per tredici mensilità.
1.2. A quanto corrisponde?
Per calcolare l’ammontare dell’assegno ordinario di invalidità si deve seguire il medesimo principio utilizzato per il calcolo della pensione, si applica quindi un calcolo misto per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa prima della Riforma previdenziale Dini, mentre si applica il metodo contributivo per coloro che rientrano nel periodo successivo, ossia dopo il 31 dicembre 1995.
2. Pensione di invalidità civile
L’INPS in questo caso ci chiarisce che la pensione di invalidità civile è una prestazione economica versata tramite assegno mensile a favore di soggetti ai quali è stata riconosciuta una ridotta capacità lavorativa, che va dal 74% al 99%, e che godono di un reddito inferiore a quello previsto dalla legge, che è pari a 5.391,88 euro.
Nella determinazione del reddito rilevante ai fini della pensione di invalidità civile, vengono valutati anche i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini dell’Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
A richiederlo possono essere i soggetti dai 18 anni fino ai 67 che attestino l’invalidità parziale.
2.1. Quali requisiti sono necessari
Per chiedere questa particolare pensione di invalidità sono necessari alcuni imprescindibili requisiti.
- Invalidità tra il 74% e il 99%
- Reddito inferiore al minimo di legge
- Età tra i 18 e i 67 anni
- Essere cittadini italiani
- Gli stranieri comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza
- Stranieri con regolare permesso di soggiorno
- Non svolgere attività lavorativa
- Risiede in modo stabile ed abituale sul territorio italiano
L’assegno di invalidità civile è previsto anche se il soggetto che può beneficiarne si trova in un istituto che provvede al suo sostentamento. Dai requisiti sopra citati, è possibile capire che ogni anno esistono particolari soglie di limite di reddito previste dal legislatore, e cifre specifiche per quanto concerne le erogazioni mensili per coloro che risultano beneficiari dell’assegno di invalidità civile.
Tra l’altro, occorre considerare anche gli eventuali aiuti aggiuntivi che queste persone possono ricevere in base alle misure disponibili sopra citate. Per cui, oltre all’assegno di invalidità civile, è possibile ricevere, contemporaneamente, anche altri tipi di supporto come, ad esempio, la totale esenzione dal pagamento dei ticket sanitari.
2.2. Incompatibilità dell’assegno di invalidità civile
Occorre sapere che chi riceve l’assegno di invalidità civile, non può, al tempo stesso, ricevere altri sostegni economici garantiti dall’INPS. Si pensi, ad esempio, alle prestazioni dirette erogate a seguito di invalidità derivate da motivi di guerra, lavoro o servizio, oppure le pensioni di invalidità di qualsiasi tipo, per vecchiaia o per i superstiti di lavoratori dipendenti ed autonomi.
Ad ogni modo, il soggetto interessato può comunque chiedere di percepire il trattamento più vantaggioso tra quelli che gli spettano. Ultimamente sono sorti alcuni dubbi anche in ordine alla possibilità di percepire l’assegno di invalidità anche quando il soggetto svolge attivamente un lavoro.
Tale dubbio, in realtà, è sorto con il messaggio n. 3495 del 2021 dell’INPS in cui quest’ultimo affermava che il mancato svolgimento di un lavoro garantisce l’accesso alla misura, per cui lo svolgimento di un’attività lavorativa precludeva automaticamente l’accesso alla misura.
Tuttavia, con il messaggio n. 4680 del 28-12-2022 l’INPS ha precisato che è pur sempre possibile svolgere una attività lavorativa e ricevere il sostegno purché non venga superato il limite di reddito personale previsto per l’anno in corso.
3. Cumulabilità della pensione di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità civile è cumulabile con altri redditi (come ad esempio quello da lavoro) ma, in tal caso, è prevista una riduzione della somma erogata.
Più precisamente, la riduzione dell’assegno è pari al 25%, se il reddito lordo supera di quattro volte il trattamento minimo annuo, o del 50%, se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo annuo.
È prevista altresì una ulteriore trattenuta che dipende dall’anzianità contributiva del soggetto e vale per chi ha meno di 40 anni di contributi. In tal caso, la riduzione è pari a:
- In presenza di lavoro dipendente, al 50% della quota di assegno che risulta essere eccedente il trattamento economico minimo e comunque entro l’importo dei redditi da lavoro percepiti;
- In presenza di lavoro, autonomo, invece, fino al 30% della quota che risulta eccedente al trattamento minimo ma non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.
4. Gli importi della invalidità civile
Giunti a questo punto, occorre analizzare quali sono gli importi mensili che vengono erogati nonché i limiti di reddito per poter accedere alla suddetta misura. Inoltre, occorre preliminarmente precisare che nel 2022 il legislatore ha deciso di revisionare gli importi di molte misure garantite dall’INPS, prime tra tutte le pensioni.
Le cifre sono state revisionate secondo i parametri ISTAT, i quali prendono in considerazione svariate tipologie di variabili e fattori economici rilevanti come, ad esempio, l’aumento del costo della vita negli anni, la speranza di vita nonché vari fattori connessi alla spesa media delle famiglie italiane.
Molti dei suddetti importi sono stati aumentati dal legislatore proprio a causa della maggiore spesa che le famiglie devono affrontare giorno per giorno, sicché anche l’assegno di invalidità civile è stato modificato per l’anno in corso in base alle rivalutazioni.
Così come riportato dalla Circolare INPS n. 197 del 23-12-2021, a misura di perequazione, la modifica degli importi dei sostegni erogati dall’INPS è stata applicata anche all’assegno di invalidità civile, alle prestazioni per i mutilati nonché per ciechi civili e sordomuti.
Secondo le citate rivalutazioni, i limiti di reddito per poter ottenere le pensioni sono stati innalzati dello 0.4% e gli importi degli assegni sociali vengono determinati come segue:
- Limite di reddito annuo personale per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti: 17.920.00 euro;
- Limite di reddito annuo personale per invalidi civili parziali, minori: 5.010,20 euro;
- Importo mensile per invalidi e sordomuti: 291,69 euro;
- Importo mensile per ciechi parziali: 215,35 euro;
- Importo mensile per ciechi assoluti: 315,45 euro.
4.1. Le possibili maggiorazioni dell’importo
L’importo base minimo della pensione di invalidità civile può essere aumentato di 10 euro e 33 centesimi al mese (quindi per un massimo di tredici mensilità) ove il soggetto titolare ed il coniuge non possiedono un reddito superiore ad un determinato importo previsto dalla legge.
La suddetta maggiorazione avviene, più precisamente, a condizione che il beneficiario:
- Non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione (per l’anno in corso il valore è pari ad euro 6.542,51);
- Non possieda, ove coniugato, redditi propri per un importo pari o superiore a quello indicato sopra (euro 6.542,51) né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo che sia pari o superiore alla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale, comprensivo della suddetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per l’anno in corso il suddetto limite è pari a 13.085,02 euro.
Per la valutazione del reddito valgono i medesimi criteri esposti in sede di riconoscimento della pensione di invalidità. Così come avviene per la pensione c.d. base, anche la maggiorazione viene corrisposta sempre in misura piena nel caso in cui sussistano tutti i requisiti sopra citati.
Ancora, per quanto concerne l’incremento della maggiorazione, può essere conseguita a partire dal diciottesimo anno d’età e consente di integrare la pensione di invalidità già percepita. Grazie alla suddetta maggiorazione è possibile raggiungere la soglia di 660,79 euro al mese nel 2023.
5. Pensione di inabilità per invalidi civili totali
La pensione di inabilità è una prestazione economica versata in favore di soggetti che, in questo caso, abbiano una riconosciuta inabilità lavorativa totale, quindi al 100%.
I soggetti che possono richiederla sono sempre quelli compresi tra i 18 e i 67 anni.
In questo caso il limite minimo di reddito previsto dalla legge è di 16.814,34 euro.
6. Come presentare la domanda correttamente
Per poter richiedere il sostegno dell’assegno di invalidità civile è necessario rivolgersi direttamente all’INPS. Prima di poter presentare materialmente la domanda però è necessario munirsi di tutta la documentazione necessaria. Innanzitutto occorre avere la certificazione del medico curante (il c.d. medico di base) che attesta nero su bianco l’invalidità del soggetto.
Oltre alla documentazione medica, l’interessato deve munirsi anche della documentazione che attesta la sussistenza di tutti i requisiti economici necessari per poter accedere al sostegno.
Per poter presentare la domanda di pensione, infatti, è fondamentale riportare tutte quelle informazioni che attestano lo stato di salute del richiedente (come ad esempio i dati del soggetto, il numero dei ricoveri a cui si è sottoposto negli anni, le condizioni di inabilità) nonché le condizioni economiche dello stesso (come l’eventuale lavoro svolto, le modalità di pagamento, il proprio reddito annuo etc.).
Per presentare materialmente la domanda è possibile farlo sia direttamente online presso la piattaforma ufficiale dell’INPS. In questo caso è necessario accedere, con le proprie credenziali digitali (ad esempio lo SPID) e, in media, il tempo di lavorazione della richiesta è di 30 giorni circa.
L’assegno mensile, ove accordato, viene garantito per tredici mensilità dal primo mese successivo alla presentazione della domanda.
Si tratta di una pensione non reversibile in favore dei superstiti ed è pari, per il 2023, a 313, 91 euro al mese.
6.1. Le procedure semplificate
Quest’anno sono state introdotte interessanti novità in merito alla modalità di presentazione della richiesta della prestazione. In virtù del messaggio INPS n. 1446 del 2023, infatti, i soggetti minorenni che risultano essere già titolari di assegno di invalidità, al compimento della maggiore età, non hanno bisogno di presentare nuovamente la domanda, né tantomeno di sottoporsi ad un nuovo accertamento medico, ma continuano, senza soluzione di continuità, a beneficiare del trattamento economico.
Sulla scorta del Decreto Legge n. 90 del 2014, ai sensi dell’art. 25, il messaggio dell’INPS prevede espressamente che, nei sei mesi antecedenti al compimento del diciottesimo annod’età, i titolari dell’assegno di invalidità, pensione civile di inabilità, pensione per la cecità civile e sordità, venano resi edotti della necessità di compilare l’apposito modello AP70.
Si tratta, in estrema sintesi, del modulo necessario per poter autocertificare i propri dati socio economici e che deve essere trasmesso mediante l’apposita area riservata presente sulla piattaforma online dell’INPS e che permette di continuare a percepire la prestazione economica senza nessuna interruzione o ulteriori adempimenti.
Sempre sulla scorta delle semplificazioni introdotte nel 2023, è doveroso citare le procedure semplificate concernenti gli accertamenti medici necessari.
Si tratta di importanti semplificazioni che riguardano l’iter di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap presso le commissioni ASL presenti sul territorio nazionale. La procedura semplificata, introdotta durante il periodo di Covid, al fine garantire l’accertamento delle invalidità nonostante le restrizioni, permette alle commissioni di riconoscere gli stati invalidanti delle persone, dopo la prima istanza o in caso di revisione, solo mediante l’invio telematico della documentazione medica che attesta il loro stato di salute.
Il messaggio INPS n. 1060 del 2023, infatti, prevede la redazione del verbale esclusivamente dietro la presentazione del certificato medico, purché questo permetta alla commissione di effettuare una valutazione certa ed obiettiva senza dover esaminare di persona il soggetto interessato.
In altre parole, viste le novità introdotte dall’INPS, la visita medica risulta essere necessaria solo se i documenti trasmessi dal soggetto interessato non permettano di accertare, di definire, in modo esaustivo, un quadro clinico sufficientemente esaustivo.
La procedura si applica ai casi di prima domanda o di richiesta di aggravamento, se è lo stesso INPS a procedere direttamente, sulla base di una apposita convenzione con l’ASL, oppure, nelle ipotesi di revisione sanitaria in ossequio alla Legge 11 agosto 2014 n. 114.
La documentazione costituisce comunque atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Deve essere trasmessa solo ed esclusivamente mediante procedura telematica, online dunque, mediante la piattaforma dedicata sul sito ufficiale dell’INPS e non è ammesso nessun altro tipo di invio (ad esempio mediante documenti cartacei).
7. La trasformazione della pensione civile in assegno sociale
L’INPS, con apposita circolare che richiama il Decreto-legge n. 90 del 24 giugno del 2014, successivamente convertito in Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, si esprime anche sul criterio c.d. anagrafico di assegnazione dell’assegno sociale che, dopo una certa età, viene erogato dall’INPS in sostituzione della pensione di invalidità.
8. Pensione di invalidità per i ciechi
Nell’allegato numero 2 della Circolare INPS sopra citata (nella tabella m.1) sono riportati tutti gli importi concernenti la pensione di invalidità spettanti alle persone non vedenti.
Si tratta, in poche parole, dei c.d. ciechi assoluti ricoverati che possiedono la sola pensione nonché i ciechi parziali (sia che siano ricoverati o non) con la sola pensione. L’importo mensile è pari a 291,69 euro. Per poter richiedere ed ottenere la suddetta pensione è necessario avere un reddito annuo pari a 17.920.00 euro.
Possono altresì chiedere ed ottenere la suddetta pensione anche coloro che sono ciechi assoluti, e che non sono ricoverati, con l’indennità speciale (erogata a prescindere da particolari requisiti di reddito) pari ad euro 215,35. La pensione che possono percepire tali soggetti è pari ad euro 291, 69 al mese.
È prevista altresì un assegno a vita per gli ipovedenti gravi, ovvero i c.d. decimisti. L’importo del predetto assegno è pari ad euro 216,49 mensili. Per quanto concerne il reddito personale minimo è pari ad euro 8.197,39.
Infine, è prevista anche un’indennità di accompagnamento, la quale può essere erogata a prescindere dalle condizioni economiche del richiedente, a beneficio dei ciechi assoluti ed è pari ad euro 946,80 al mese.
9. Pensione di invalidità in favore dei sordomuti
Anche i sordomuti, che siano titolari della sola pensione, hanno la possibilità di beneficiare di un assegno mensile pari ad euro 291,69. Anche in questo caso il richiedente deve dimostrare di avere un reddito personale non superiore ad una determinata soglia, ovvero, pari ad 17.920.00 euro
10. La reversibilità della pensione di invalidità
In caso di morte del soggetto pensionato, i familiari di quest’ultimo hanno il diritto a percepire la reversibilità, oppure no? È doveroso precisare fin da subito che la pensione di invalidità civile è una forma di sussidio assistenziale rivolto a favore di chi ha una inabilità a lavoro.
Ciò significa, dunque, che prescinde dallo svolgimento effettivo di un lavoro e dipende solo ed esclusivamente dalla condizione invalidante del soggetto che la percepisce. Proprio per tale motivo, la legge riconosce il suddetto sussidio solo ai soggetti che hanno requisiti ben precisi al fine di aiutarli a far fronte a spese necessarie come ad esempio quelle mediche.
Premesso ciò, è doveroso precisare che anche in caso di pensione di invalidità civile esiste la c.d. reversibilità. Tuttavia, gli eredi del de cuius sono tenuti a porre in essere una serie di adempimenti. In primo luogo, sono tenuti a comunicare all’INPS il decesso affinché quest’ultimo possa interrompere l’erogazione della pensione, in caso contrario si corre il rischio di configurare il reato di truffa ai danni dell’INPS.
Agli eredi del beneficiario della invalidità civile spettano solo le quote della pensione di invalidità maturate fino al momento della morte. Viceversa, le quote maturate successivamente vanno immediatamente restituite allo Stato.
Nel caso in cui l’invalido è deceduto dopo l’accertamento sanitario della commissione medica, ma prima della materiale liquidazione della pensione, allora agli eredi spettano solo i ratei dal momento dell’accertamento fino al momento del decesso.
Infine, potrebbe anche accadere che l’invalido perda la propria vita dopo aver presentato la domanda per ottenere la pensione ma prima che venisse fatta la visita medica di accertamento. In questo caso gli eredi del defunto possono agire per richiedere il riconoscimento della invalidità civile mediante istanza alla competente commissione medica.
Per fare tutto ciò è necessario presentare alla commissione medica tutta la documentazione in loro possesso al fine di dimostrare in modo inequivocabile lo stato di salute del soggetto ormai defunto. Solo in questo modo avranno diritto a conseguire le somme dal giorno della domanda fino al decesso.
10.1. somme della reversibilità della pensione di invalidità civile
La pensione spetta in percentuale diversa agli eredi del defunto che percepiva la pensione di invalidità. La percentuale è diversa a seconda del grado di parentela che lega l’erede al defunto. Infatti, al coniuge spetta il 60% della pensione, al coniuge con un figlio, invece, spetta l’80% infine, al coniuge con due o più figli spetta il 100% della reversibilità.
Nel caso dovesse mancare il coniuge, invece, spetta ai familiari a carico al momento del decesso con aliquote diversificate. Più precisamente, al figlio/figlia spetta il 70% della pensione, a due figli spetta l’80% della pensione, in caso di tre figli, invece, spetta a loro il 100% della pensione. Ove dovessero mancare i discendenti, invece, spetta agli ascendenti del defunto, infatti, se quest’ultimo lascia solo un genitore, allora a quest’ultimo spetta il 15% della pensione, nel caso in cui lasci entrambi i genitori, ad essi spetterà il 30% della pensione.
Infine, nel caso in cui più persone abbiano diritto alla pensione, la somma delle diverse aliquote non può comunque superare il 100% della pensione che percepiva il defunto.
10.2. A chi spetta la reversibilità della pensione di invalidità
Giunti a questo punto, è necessario precisare a chi spetta la pensione di reversibilità.
Essa spetta, innanzitutto, al coniuge (anche separato, a patto che il Tribunale abbia decretato il diritto agli alimenti) o, in casi particolari, anche al coniuge divorziato;
Spetta altresì ai figli che alla data del decesso siano minorenni, studenti che non svolgono attività lavorativa (ovvero figli fino ai 26 anni, se studenti universitari) o figli inabili (in questo caso si prescinde dall’età del soggetto).
In casi specifici, hanno altresì diritto a percepire la reversibilità anche i genitori (soggetti aventi un’età maggiore a 65 anni, se non ci sono figli, nipoti o coniuge del defunto) a patto che siano a carico del soggetto defunto; i nipoti di quest’ultimo (a patto che siano minorenni e se i genitori non siano in grado di assisterli al momento del decesso) e, infine i fratelli e le sorelle del defunto (se a carico e se non ci sono figli, genitori, coniuge, nipoti del defunto).
Per quanto concerne i figli del defunto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27448/2017 ha precisato che non è decisiva la percentuale di invalidità se l’erede (ovvero i figli) ha comunque a disposizione una residua capacità lavorativa. In altre parole, per poter percepire l’assegno pensionistico, i figli devono trovarsi nella condizione di assoluta e preminente impossibilità di lavorare.
Più precisamente, i giudici ermellini nella sopra citata sentenza hanno precisato che per il riconoscimento della prestazione la normativa in vigore attribuisce rilevanza al criterio oggettivo della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro (ai sensi dell’art. 8 della Legge 222 del 1984).
In realtà fino al 2008 veniva preclusa la concessione della reversibilità ai superstiti nel caso in cui l’inabile svolgesse qualsiasi attività, anche part-time, al momento della scomparsa del genitore. Le cose però sono cambiate con l’introduzione dell’art. 46 della Legge 31 del 2008 la quale ha introdotto una interessante eccezione: l’attività lavorativa svolta a fini terapeutici dai figli inabili, presso cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono persone disabili con apposite convenzioni, non preclude l’erogazione della pensione di reversibilità.
11. Indennità di frequenza
Si tratta anch’essa di una prestazione economica che viene riconosciuta ai minori con disabilitàfino al compimento della maggiore età per il loro inserimento scolastico e sociale.
11.1 Chi può richiederla?
I minori che hanno difficoltà a svolgere le attività proprie della loro età e i minori con capacità uditive molto ridotte.
L’importo dell’indennità è sempre di 285,66 euro e viene corrisposto per 12 mensilità.
Da tenere presente è il fatto che, il soggetto richiedente la domanda, può frequentare contemporaneamente centri ambulatori, scuole pubbliche o private, centri di formazione, tuttavia la domanda è incompatibile con una situazione di ricovero o di presenza di ulteriori indennità.
12. Indennità di accompagnamento
L’ultima prestazione economica che prendiamo in considerazione come pensione di invalidità è l’indennità di accompagnamento, riconosciuta in favore di invalidi civili totali con minorazioni fisiche o psichiche che siano impossibilitati a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o che, in ogni caso, non riescano a svolgere le attività della vita quotidiana in autonomia.
12.1. A chi è rivolta?
Viene riconosciuta ai cittadini italiani che risiedano stabilmente sul territorio italiano, indipendentemente dal reddito annuo e dall’età.
Per poter godere dell’indennità è necessario inoltrare la domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari e, nel caso in cui si risulti idonei, per l’anno in corso la somma prevista a titolo di indennità è di euro 525, 17 al mese.
Per proporre la domanda è sempre bene fare riferimento al sito dell’INPS che contiene al suo interno tutta la modulistica da presentare e tramite il quale, successivamente, si può attivare la richiesta online.
13. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, il processo di ottenimento della pensione di invalidità e altri sussidi non è semplice, perché bisogna affrontare diversi passaggi burocratici.
Proprio per questo motivo, al fine di tutelare la tua posizione, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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