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Nel nostro ordinamento giuridico il patrimonio personale di un soggetto viene comunemente definito come il complesso delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive che fanno capo ad un determinato soggetto appunto. Nel novero di questo complesso di situazioni giuridiche soggettive assumono una notevole importanza i beni immobili. In linea di principio, infatti, tali beni hanno un valore maggiore rispetto ai beni mobili, anche se, in realtà, con il passare degli anni anche i beni mobili stanno assumendo un valore sempre più importante nel mercato.
Il concetto di patrimonio assume un peso notevole nel mondo dei cosiddetti traffici giuridici. Infatti, il Codice civile stabilisce, ai sensi dell’art. 2740 c.c., che li patrimonio personale rappresenta una vera e propria forma di garanzia nei confronti dei creditori per i debiti che il debitore ha assunto. Più precisamente, l’art. citato prevede che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Ciò significa, in parole povere, che il patrimonio di un soggetto può essere sempre “attaccato” dalle pretese dei creditori nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Ed è proprio per questo che in molti si chiedono come fare per poter pianificare il proprio patrimonio immobiliare al meglio, ovvero, al fine di sottrarli alle eventuali pretese dei terzi.
Fin da subito è doveroso precisare che seppure la legge, entro limiti ben precisi, permetta ad un soggetto di “blindare” una parte del suo patrimonio, e renderlo cioè insensibile alle pretese dei terzi creditori, è possibile farlo solo nel pieno rispetto delle disposizioni legislative finalizzate a tutelare l’aspettativa che i terzi, legittimamente, hanno nei confronti del patrimonio del proprio debitore.
1. La pianificazione del proprio patrimonio
Come anticipato, il patrimonio di un soggetto è composto da una pluralità di diritti che egli stesso vanta su determinati beni. Ciò ovviamente non significa che il patrimonio personale sia composto necessariamente da tanti diritti di proprietà che il titolare vanta su una pluralità di beni. Il patrimonio, infatti, è composto da una pluralità eterogenea di diritti come, ad esempio, il diritto di proprietà, diritti reali di godimento su beni altrui, diritti reali di garanzia, diritti potestativi, diritti di credito, mere potestà etc.
Lo stesso Codice civile prevede al proprio interno tutta una serie di norme finalizzate a garantire la difesa del patrimonio dei privati. Ciò ovviamente non significa che è possibile tutelare il proprio patrimonio solo quando si verifica una situazione “patologica” ovvero quando un soggetto lede l’altrui diritti. Il Codice, infatti, nel disciplinare tutte quelle azioni volte a tutelare il diritto di proprietà, di credito, di godimento etc. presuppone proprio il verificarsi di una situazione “patologica” come, ad esempio, la distruzione di un bene, la sua sottrazione, lo smarrimento etc.
Tuttavia, è bene sapere che è possibile tutelare il proprio complesso immobiliare anche in via “preventiva” ovvero, facendo ricorso ad una serie di istituti presenti nel nostro Codice civile, e non solo, finalizzati proprio a garantire una pianificazione del proprio patrimonio.
2. Come pianificare il proprio patrimonio e perché
Nel nostro tessuto ordinamentale esistono, come anticipato, una serie di istituti finalizzati alla protezione e alla pianificazione del complesso immobiliare appartenente ad un determinato soggetto. Prima di passare però alla disamina di ciascuno di essi, è bene precisare che la scelta di quale istituto utilizzare per pianificare patrimonio immobiliare potrebbe non essere così semplice.
Ciò perché non è come andare a fare la spesa dove è possibile fare una scelta sulla base delle proprie opinioni, convincimenti o sulla base del proprio budget. In poche parole, per poter individuare quale strumento sia il migliore per programmare il proprio patrimonio immobiliare senza commettere errori è fondamentale rivolgersi ad un esperto del settore.
Solo attraverso una consulenza dettagliata, infatti, potrai capire quali sono effettivamente le differenze che intercorrono tra i vari strumenti messi a disposizione dal legislatore e quale sia effettivamente quello maggiormente in linea con le tue esigenze e i tuoi interessi.
Premesso ciò, appare chiaro che l’asse gravitazionale attorno a cui dovrebbe ruotare la scelta dell’istituto di pianificazione del patrimonio immobiliare dovrebbe essere l’esigenza del titolare del patrimonio. È chiaro che se la sua intenzione è quella di programmare in modo minuzioso il passaggio generazionale della propria azienda in favore di uno dei suoi figli, lo strumento più indicato è il Patto di famiglia ex art. 768 bis c.c. Viceversa, se l’esigenza è quella di proteggere il patrimonio della famiglia da eventuali debiti che uno dei coniugio potrebbe assumere a causa dello svolgimento della sua professione, uno strumento che potrebbe essere molto utile è il Fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.
Questi istituti ovviamente sono solo alcuni degli strumenti che possono essere concretamente usati per pianificare il proprio patrimonio immobiliare, ma a questo punto potrebbe sorgere spontanea la domanda: perché dovrei pianificare il mio patrimonio? Ed è possibile farlo solo mediante gli strumenti previsti dalla legge?
Pianificare il proprio patrimonio immobiliare potrebbe essere non solo importante ma addirittura fondamentale in determinati casi. Ciò perché, come anticipato, il patrimonio di chiunque può essere aggredito in ragione delle obbligazioni assunte ex art. 2740 c.c. Ma non finisce qui, il patrimonio immobiliare di una persona è esposto alle pretese dei terzi non solo a causa delle obbligazioni assunte (ad esempio a causa della stipula di un contratto) ma anche a causa di fatti involontari.
È bene sapere, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico le obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 c.c. può nascere da contratto da fatto illecito o da qualsiasi atto o fatto idoneo a produrle in conformità del nostro ordinamento giuridico. Ciò significa, in poche parole, che anche a causa di un fatto non voluto da un soggetto (come, ad esempio, un sinistro stradale) potrebbe sorgere una obbligazione (ad esempio di risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.) che espone il proprio patrimonio immobiliare a pretese altrui.
Con riferimento al secondo quesito, invece, la risposta non può che essere positiva. Non è ammesso, infatti, nel nostro ordinamento giuridico creare ex novo degli istituti finalizzati alla programmazione del proprio patrimonio immobiliare, ciò perché si andrebbe a ledere tutte quelle aspettative che i terzi potrebbero avere sul patrimonio altrui.
Un esempio potrebbe rendere più chiaro il concetto. Se Tizio non sa che il patrimonio di Caio è “protetto” da un istituto atipico di pianificazione del patrimonio immobiliare, potrebbe essere spinto a concludere comunque un contratto con Caio in quanto quest’ultimo è un rinomato imprenditore molto benestante.
3. Quali sono gli strumenti di pianificazione patrimoniale
Fatte le debite premesse in ordine all’utilità degli strumenti di protezione del proprio patrimonio, è giunto ora il momento di passare in rassegna i vari strumenti previsti dalla legge e quali sono i pro e i relativi contro.
3.1. Patto di famiglia
Forse uno degli strumenti di pianificazione patrimoniale più importanti presenti nel nostro ordinamento è il Patto di famiglia. Quest’ultimo, disciplinato puntualmente dagli artt. 768 bis e ss. del c.c. è stato introdotto in Italia proprio al fine di agevolare il passaggio generazionale delle attività d’impresa tra l’imprenditore ed i suoi eredi.
Prima dell’arrivo del patto di famiglia, infatti, l’imprenditore poteva far affidamento solo a strumenti come la donazioneo il testamento per poter trasferire la propria azienda o le proprie azioni al figlio che reputava idoneo alla gestione della propria attività.
Purtroppo, i summenzionati istituti non garantivano una adeguata tutela alle aspettative dell’imprenditore (gli altri legittimari, infatti, potevano sempre aggredire sia la donazione fatta in vita dal de cuius sia la disposizione eventualmente lesiva della quota di riserva ex art. 536 c.c.).
Al fine di garantire una tutela adeguata agli imprenditori e, correlativamente anche al mercato, il legislatore ha dato la possibilità, proprio attraverso il Patto di famiglia, di far trasferire la propria azienda (o il proprio pacchetto azionario) ad un figlio mentre l’imprenditore è in vita.
In estrema sintesi, l’imprenditore assegna l’azienda o le partecipazioni societarie di cui è titolare al figlio che reputa degno o comunque idoneo, e quest’ultimo, contestualmente dovrà liquidare gli altri legittimari (ovvero coloro i quali sarebbero stati legittimari nel caso in cui si fosse aperta la successione in quel momento) con una somma di denaro corrispondente alle quote che avrebbero dovuto ricevere, relativamente a quel bene assegnato, nel caso si fosse aperta in quel momento la successione.
Per una disamina più dettagliata sul Patto di famiglia clicca qui.
3.2. Trust
Quando si parla di strumenti utili alla pianificazione del proprio patrimonio immobiliare (e non solo) non è possibile non fare un cenno anche al Trust. Quest’ultimo, in estrema sintesi, è un istituto che ha ricevuto un enorme successo nei Paesi di Common Law, tuttavia, negli anni ha trovato spazio anche nei Paesi di tradizione giuridica romanistica, ovvero, in quei paesi di Civil law, compreso anche l’Italia. Nel nostro Paese, infatti, il Trust si è diffuso all’indomani della ratifica della Convenzione internazionale dell’Aja del 1° luglio del 1985 la quale disciplina il c.d. Trust “amorfo”.
Lo scopo dell’istituto in esame è quello di permettere ad un soggetto, il settlor (o disponente) di trasferire un proprio bene ad un altro soggetto (il trustee) affinché quest’ultimo lo gestisca e lo conservi in favore di un altro soggetto (il beneficiario appunto). In realtà esistono svariate tipologie di trust, come ad esempio quello autodichiarato (dove manca la figura del trustee), trust a fini successori, trust per finalità pubbliche etc.
Tuttavia, tale strumento giuridico ha una caratteristica importantissima: determina una vera e propria separazione patrimoniale. Ciò significa in parole semplici che il bene conferito in trust fuoriesce dalla sfera giuridica del disponente ed entra nella sfera giuridica del trustee senza però confondersi con il patrimonio di quest’ultimo. Pertanto, i creditori di quest’ultimo non potranno aggredire i beni ricevuti dal trustee in trust. Lo stesso dicasi anche per il trust autodichiarato. In tal caso, infatti, il bene oggetto del trust viene letteralmente separato dal patrimonio del disponente diventando non aggredibile da parte dei creditori di quest’ultimo, se non attraverso particolari strumenti.
In estrema sintesi, il trust immobiliare, a seconda delle finalità perseguite dal disponente, può essere uno strumento utile per pianificare il proprio patrimonio. Ad esempio, può essere utilizzato per organizzare e gestire in maniera “anticipata” la propria successione, per proteggere i beni dall’assegnazione di futuri e potenziali creditori nonché per ottimizzare la fiscalità successoria.
In realtà, se il fine è proprio quello di programmare il passaggio generazionale della propria attività economica, il trust potrebbe non essere lo strumento adatto. Ciò perché il trust, così come ribadito anche dalla Convenzione Aja, non può essere stipulato se viola norme imperative. Ciò significa che il trust non potrebbe mai ledere i diritti dei legittimari (c.d. quota di riserva di cui all’art. 536 c.c.). Pertanto, le disposizioni poste in essere dal de cuius in deroga alle quote di riserva in favore dei legittimari non sarebbero legittime o comunque non sarebbero “stabili” in quanto suscettibili di essere impugnate dagli interessati.
Se hai intenzione di approfondire il tema del Trust e conoscere maggiori dettagli di questo particolare istituto, clicca qui.
3.3. Fondo patrimoniale
Un altro strumento disciplinato dal Codice civile per poter garantire una protezione nonché una pianificazione al proprio patrimonio, è sicuramente il fondo patrimoniale. L’istituto in questione è espressamente disciplinato dagli artt. 167 e ss. del c.c.
Generalmente il fondo patrimoniale, come anticipato, viene prediletto da coloro che vogliono proteggere il proprio patrimonio immobiliare (e non solo) dalle eventuali pretese dei creditori di uno dei coniugi.
Ovviamente ciò non significa che attraverso il fondo patrimoniale i coniugi possono rendere insensibile tutto il loro patrimonio dalle pretese dei terzi. Infatti, il fondo patrimoniale determina un vincolo, posto da uno solo dei coniugi, da entrambi o da un terzo, su determinati beni, generalmente, immobili. In realtà lo scopo del fondo non è solo quello di proteggere un determinato bene immobile dalle grinfie dei creditori, ma anche quello di fornire strumenti utili per permettere alla famiglia di perseguire i propri interessi ed il proprio benessere.
In sintesi, lo scopo è quello di creare un vero e proprio patrimonio separato, non pignorabile e non aggredibile dai terzi, entro determinati limiti ovviamente. Il fondo patrimoniale deve essere costituito mediante testamento o mediante atto pubblico (è necessaria anche la presenza dei testimoni poiché rientra nel novero delle convenzioni matrimoniali). Una volta sorto il fondo patrimoniale, i beni oggetto del suddetto fondo sono assoggettati ad un vincolo di destinazione il quale, tra l’altro, non necessariamente incide sulla proprietà dei beni stessi che possono rimanere di proprietà del coniuge, dei coniugi o del terzo.
Quando i beni oggetti del fondo patrimoniale possono essere aggrediti? Ebbene, come anticipato, i beni costituenti il fondo patrimoniale sono funzionalizzati al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare. Di conseguenza, i beni in questione possono essere aggrediti solamente per i debiti contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Questo determina una vera e propria scissione dei creditori: creditori della famiglia (ovvero capaci di aggredire i beni oggetto del fondo patrimoniale) ed i creditori commerciali.
Purtroppo, però negli ultimi anni questo istituto sta subendo un vero e proprio declino anche a causa dell’operato della Suprema Corte di Cassazione. I giudici ermellini, infatti, hanno esteso sempre di più il perimetro del campo di azione dei creditori commerciali rispetto ai creditori familiari.
Ad ogni modo, se vuoi avere maggiori informazioni su questo particolare strumento di protezione del patrimonio immobiliare clicca qui.
3.4. Holding familiare
Un altro strumento utile per pianificare il proprio patrimonio immobiliare per il futuro è la c.d. holding familiare. Anche le società, infatti, a seconda del tipo, determinano la nascita non già di un patrimonio separato bensì di un patrimonio autonomo (ovvero un patrimonio che è separato da quello dei singoli soci ed è riferibile direttamente ad un nuovo soggetto giuridico, ovvero la società stessa).
Senza scendere eccessivamente nei dettagli, la holding familiare è una particolare tipologia di società che viene creata per perseguire fini non lucrativi. Infatti, lo scopo ultimo di questa particolare società non è quello di creare un lucro oggettivo da dividere tra i soci stessi, bensì quello di tutelare il patrimonio che viene conferito al suo interno.
In genere, la holding familiare risulta essere particolarmente utile per tutte quelle famiglie che hanno intenzione di gestire al meglio il proprio patrimonio immobiliare. Grazie ad esse, infatti, è possibile “segregare” il patrimonio immobiliare e renderlo assolutamente immune dalle pretese dei creditori dei singoli soci conferenti. Non a caso, le holding familiari vengono utilizzare da chi ha intenzione di programmare il passaggio generazionale del proprio patrimonio immobiliare. Tra l’altro, grazie a questo particolare strumento societario è possibile anche beneficiare di interessanti sconti fiscali, il che non guasta, specie se l’entità del patrimonio immobiliare è importante.
Ma non finisce qui, sempre con riferimento alla programmazione del patrimonio immobiliare, le holding familiari permettono anche di evitare eventuali controversie tra eredi in ordine alla suddivisione dei beni conferiti nell’assetto societario. Una volta conferiti i beni familiari all’interno della holding, infatti, non appartengono più ai singoli familiari, pertanto, non sono nemmeno ipotizzabili eventuali liti in ordine a chi spetta o chi dovrà spettare la proprietà di un determinato bene familiare.
Per quanto concerne invece la programmazione del passaggio generazionale dei suddetti beni, invece, una volta che il socio della holding viene meno i suoi eredi acquisteranno, iure successionis, la partecipazione societaria e ciò significa che potranno far valere i propri diritti all’interno della società (dove ovviamente ci sono i beni familiari conferiti dal de cuius ed i parenti di questi ultimi).
Per avere maggior dettagli sulle caratteristiche e sulle funzioni della holding familiare, e sui vantaggi che ha da offrire in merito alla tutela e la pianificazione del patrimonio immobiliare, clicca qui.
3.5. Donazione in favore dei familiari
La donazione è un contratto mediante il quale un soggetto, per spirito di liberalità, decide di trasferire, a titolo gratuito, un determinato bene o un diritto ad un’altra persona o assume verso quest’ultima un’obbligazione ed è disciplinato dagli artt. 769 e ss. del c.c.
Anche questo contratto, in realtà, può essere uno strumento utile per poter pianificare il proprio patrimonio immobiliare. In alcuni casi però, in realtà, potrebbe venire a mancare uno dei tratti caratteristici della donazione, ovvero lo spirito di liberalità. Ciò accade, ad esempio, quando la donazione è finalizzata a sottrarre un determinato bene dalle pretese dei propri creditori.
Si pensi ad esempio al padre di famiglia che, per evitare l’espropriazione del bene da parte dei propri creditori, decide di donare ai propri figli il suddetto bene. Certo, da un punto di vista giuridico, il diritto di piena proprietà uscirà dalla sfera giuridico patrimoniale del donante (ovvero il padre) e farà ingresso nella sfera giuridico patrimoniale del donatario (ovvero chi riceve il bene) ma questo trasferimento può essere precario.
In presenza posizioni debitorie già in essere, infatti, la donazione risulta essere inefficace nei confronti dei creditori del donante. Tra l’altro, gli stessi possono agire, entro un anno dalla donazione, ex art. 2929 bis del c.c.
Ciò significa, in poche parole, che se hai intenzione di utilizzare la donazione per poter proteggere il tuo patrimonioimmobiliare dai tuoi creditori, è una pessima idea.
Tuttavia, la donazione può essere utile, per perseguire altre finalità meritevoli di tutela. Ad esempio, se per te un bene immobile dovesse essere troppo oneroso da gestire o comunque troppo dispendioso, mediante la donazione potrai trasferirlo ad un proprio figlio o al proprio coniuge in modo da utilizzarlo comunque senza dover sostenere tutti gli oneri fiscali ed economici. Inoltre, se vuoi garantire la parità di trattamento trai figli (per il caso in cui il bene sia stato donato ad un figlio) puoi sempre far ricorso all’obbligo di imputazione ex se ex art. 564 c.c. nonché all’obbligo di collazionare il bene in sede di successione ex art. 737 c.c. Dimodoché all’apertura della successione il bene dovrà essere “restituito”, in natura o per equivalente, nella massa ereditaria al fine di garantire a tutti i legittimari il medesimo trattamento.
Se vuoi avere maggiori informazioni sui limiti delle donazioni, clicca qui.
4. L’importanza di una consulenza consulenza e assistenza legale
Come anticipato, scegliere lo strumento adatto per poter pianificare il proprio patrimonio nel miglior modo possibile potrebbe non essere una decisione così semplice.
All’interno del Codice civile, e non solo, si annidano una pluralità di istituti con caratteristiche e peculiarità proprie. Ciò significa che, a seconda dei propri interessi ed obiettivi, un istituto può rivelarsi utile oppure no.
Pertanto, al fine evitare decisioni sbagliate che anziché permettere la tutela e la programmazione del proprio Patrimonio, è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista per poter richiedere una consulenza legale dettagliata.
Proprio per questo motivo, ti consiglio di compilare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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