Pignoramento dei crediti: come difendersi

Il pignoramento di crediti è una forma di espropriazione molto fruttuosa e rientra nel pignoramento presso terzi.

Quest’ultimo, infatti, ha ad oggetto crediti che il debitore vanta verso un terzo o cose mobili di proprietà del debitore detenute da terzi.

Inevitabilmente è una procedura più articolata del pignoramento mobiliare diretto poiché coinvolge anche un terzo che, pur non essendo debitore del procedente, partecipa allo svolgimento dell’esecuzione.

Se sei debitore per un credito non saldato e il tuo creditore ha agito nei tuoi confronti tramite il pignoramento, sei ancora in tempo per difenderti.

In questa guida ti spiegherò cos’è il pignoramento di crediti e come evitarlo.

1. Pignoramento dei crediti: cos’è

Come avrai intuito, il creditore può legittimamente espropriare i crediti del debitore.

Infatti, molto spesso, la cosa più conveniente da fare per il creditore, e talvolta l’unica, è bloccare l’adempimento di una obbligazione nei confronti dell’esecutato per sostituirvisi e ottenere il pagamento direttamente a proprio favore.

Per fare un esempio pratico, debitore dell’esecutato può essere il suo datore di lavoro rispetto alla retribuzione.

Oppure, se l’esecutato è un appaltatore che sta eseguendo la propria prestazione l’appaltante sarà verosimilmente suo debitore delle somme dovute per il c.d. avanzamento lavori.

Taluni crediti, però, sono impignorabili.

1.1. Crediti impignorabili

Alcuni crediti del debitore sono impignorabili, altri sono pignorabili in una determinata misura.

La materia è regolata dall’art. 545 del codice di procedura civile e da alcune leggi speciali per particolari crediti (l’art. 19 bis del d.l. n.132/2014 ha stabilito l’impignorabilità dei crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere).

Sono assolutamente impignorabili i crediti aventi per soggetti sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o istituti di beneficienza.

Impignorabili sono i crediti dell’assicurato nei confronti dell’ente assicuratore, come previsto dall’art. 1923 del codice civile.

Analogamente, i crediti alimentari non sono pignorabili e in tale categoria vengono ricomprese anche le prestazioni derivanti dai c.d. obblighi di mantenimento.

Possono essere pignorati nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato le somme dovute al debitore dai privati a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego.

In linea generale, il pignoramento di stipendi, salari e pensioni del debitore possono avvenire nella misura di un quinto.

1.2. L’accertamento del rapporto esecutato/terzo

Dal momento che la qualità di possessore di cose del debitore risulta da un’affermazione del creditore o dell’esecutato stesso, si pone un’esigenza di accertamento degli obiettivi rapporti tra l’esecutato e il terzo, appunto.

È necessaria, infatti, una procedura di verifica della realtà giuridica per la determinazione dell’oggetto del pignoramento.

Infatti è escluso che l’ufficiale giudiziario possa aggredire direttamente il terzo alla ricerca di cose del debitore ovvero che possa venir imposto al terzo di pagare direttamente al pignorante.

Originariamente la posizione del terzo doveva essere accertata in un apposito procedimento in cui doveva dichiarare il suo rapporto con l’esecutato.

Tale modello è stato modificato.

Ora è sufficiente che il terzo taccia perche la legge consideri non contestato il rapporto con il debitore.

Se il terzo rende invece una dichiarazione contestata dal creditore, al giudizio di cognizione si sostituisce l’attività del giudice che procede agli accertamenti necessari e risolve la questione con ordinanza impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi.

1.3. Il pignoramento presso il terzo

Il pignoramento si esegue mediante atto notificato al debitore e al terzo e contenente l’ingiunzione tipica del pignoramento e l’indicazione generica delle somme dovute.

L’atto di pignoramento deve contenere la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente.

Giudice competente è il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Si distingue se le somme sono esigibili subito o in termine non superiore a novanta giorni oppure se sono esigibili in termine maggiore di novanta giorni.

Nel primo caso, il giudice le assegna in pagamento, altrimenti l’assegnazione in pagamento può aversi solo previo assenso del creditore.

L’ordinanza con cui il giudice dispone l’assegnazione in pagamento al creditore della somma dovuta dal terzo è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.

Infatti, il terzo assegnato non può più contestare le statuizioni del giudice dell’esecuzione che hanno preceduto la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione. Tramite l’opposizione agli atti avrebbe dovuto preoccuparsi della formazione dell’ordinanza.

Con un’eccezione.

Si può, comunque, proporre opposizione agli atti esecutivi quando il terzo prova di non aver avuto tempestiva conoscenza di questi.

La tempestività si riferisce alla conoscenza del procedimento esecutivo che ha condotto all’ordinanza.

Ciò si può verificare, ad esempio, nel caso di irregolarità della notifica al terzo.

Una delle modalità per bloccare un pignoramento presso terzi sono le opposizioni: vediamo di cosa si tratta.

2. Pignoramento dei crediti: le opposizioni

Le opposizioni che si possono proporre per difendersi dal pignoramento di crediti sono due.

La prima, l’opposizione all’esecuzione, disciplinata all’art. 615 del codice di procedura civile, contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, dunque il diritto a pignorare i crediti del debitore per mancanza di titolo esecutivo o del diritto sostanziale rappresentato dal titolo.

L’opposizione può essere proposta quando l’esecuzione non è ancora iniziata o dopo l’inizio dell’esecuzione.

Nel primo caso si propone opposizione al precetto nella forma della citazione davanti al giudice competente per materia e territorio, altrimenti si propone ricorso al giudice dell’esecuzione che fissa l’udienza di comparizione delle parti.

Il giudice deciderà circa la sussistenza o meno del diritto del creditore a procedere ad esecuzione.

L’opposizione agli atti esecutivi contesta la regolarità con cui l’opposizione è stata intrapresa e può concernere la forma del titolo esecutivo, del precetto e la procedura di notificazione di titolo e precetto.

Anche in questo caso, la disciplina (art. 617 del codice di procedura civile) distingue l’opposizione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione dall’opposizione proposta nel corso dell’esecuzione.

L’opposizione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione si presenta con atto di citazione, entro 20 giorni, davanti al giudice dell’esecuzione se il debitore ha eletto domicilio dove il Tribunale ha sede oppure, in mancanza, nel tribunale del luogo dove il precetto è stato notificato.

Nel secondo caso, l’opposizione si presenta con ricorso diretto al giudice dell’esecuzione nel termine di 20 giorni.

Altre procedure possono bloccare il pignoramento di crediti, dunque il pignoramento presso terzi: di seguito la loro trattazione.

3. Bloccare il pignoramento di crediti

3.1. Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

L’art. 494 del codice di procedura civile consente di versare nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.

L’atto consente un adempimento tardivo che blocca il pignoramento dei crediti.

3.2. Riduzione del pignoramento

L’art. 496 del codice di procedura civile prevede che se il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti il giudice dispone la riduzione del pignoramento, in modo da garantire al debitore che l’esecuzione subita è proporzionata al suo debito.

Se l’entità dei beni pignorati appare eccessiva rispetto alle esigenze del creditore, il compendio di beni pignorato viene diminuito.

Tale possibilità sussiste solo se il compendio di beni da pignorare sia una pluralità di beni ovvero se l’unico bene pignorato è suscettibile di separazione in natura, dunque è possibile per il pignoramento dei crediti.

3.2. Accordo con i creditori

La soluzione più rapida è inevitabilmente l’accordo con i creditori.

In questo caso spetta all’avvocato del debitore presentare la proposta il cui contenuto è deciso dalle parti.

Affinché l’esecuzione sia sospesa, è necessaria la conclusione dell’accordo.

Le strade che si possono percorrere per bloccare un pignoramento di crediti sono sicuramente numerose, e con questa guida spero di aver dissolto ogni tuo dubbio.

Ti invito, comunque, a compilare il modulo che trovi in questa pagina, così sarai aiutato a scegliere la decisione migliore da intraprendere con l’appoggio di un professionista del settore.

4. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina del pignoramento dei crediti è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi e ponderare diverse opzioni per addivenire ad una scelta adeguata.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

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