INDICE
Il pignoramento della pensione può divenire un vero e proprio cruccio se ci si trova ad affrontare una procedura esecutiva in età di pensionamento.
Purtroppo, infatti, molto spesso, dopo aver lavorato una vita intera, la pensione non assicura una somma di denaro mensile altissima.
Se l’assegno dell’Inps basta a malapena per vivere e proprio per questo motivo si sono accumulati numerosi debiti, è normale chiedersi come evitare il pignoramento della pensione.
Se, da un lato, l’art. 2740 del codice civile stabilisce che il debitore risponde delle obbligazioni contratte con tutto il suo patrimonio, presente e futuro, tale regola trova una serie di limitazioni proprio in favore delle categorie più deboli.
Ne parleremo in questa breve guida. Analizzeremo tutta la legislazione attuale, con riferimento ai debiti privati e a quelli con il fisco.
Poi vedremo come si può evitare il pignoramento della pensione.
1. Impignorabilità della pensione
Innanzitutto, specifichiamo un dato importante, ossia che non tutte le pensioni sono pignorabili.
La legge stabilisce infatti che i sussidi per le persone povere comprese nell’elenco dei poveri non sono pignorabili. Non è quindi pignorabile l’assegno sociale previsto per le persone con almeno 67 anni d’età.
Altresì, non possono essere pignorate né la pensione di invalidità civile, né l’assegno di accompagnamento.
Al contrario, invece, la pensione di inabilità e di invalidità sono pignorabili nei limiti stabiliti, di volta in volta, dal giudice.
Occorre tener conto, ovviamente, delle necessità del debitore.
In tutti gli altri casi, la pensione è pignorabile, ma solo entro determinati limiti che cambiano in relazione al tipo di creditore e all’entità dell’assegno dell’Inps.
È molto importante conoscere questi limiti al fine di contrastare il pignoramento della propria pensione.
2. Forme di pignoramento della pensione
Esistono, innanzitutto, due forme di pignoramento della pensione.
Prima forma (INPS)
Secondo il pignoramento diretto in capo all’Inps viene pignorato l’assegno pensionistico prima dell’accredito presso l’avente diritto, dunque il debitore.
L’atto di pignoramento viene notificato sia all’ente di previdenza che al debitore.
D’ora in poi il debitore si vedrà decurtata la propria pensione di un importo che potrà subire delle oscillazioni da un decimo a un quinto.
L’atto di pignoramento della pensione, così come previsto dall’articolo 492 c.p.c. si avvia tramite l’atto di ingiunzione che deve necessariamente contenere:
- l’indicazione, anche se generica, delle cose e delle somme dovute;
- l’intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
- l’indicazione dell’indirizzo Pec del creditore procedente;
- la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, indicando un’udienza che deve tener conto del termine dilatorio di pignoramento di cui all’articolo 501 c.p.c.;
- l’invito al terzo a rendere entro 10 giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’articolo 547 c.p.c., con l’avvertimento che in caso contrario, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza.
Il procedimento è il seguente.
L’inps trattiene la somma da decurtare e la versa al creditore.
Il versamento però avviene solo dopo un’udienza dinanzi al giudice (la cui data è indicata sull’atto stesso di pignoramento), nel corso della quale il debitore può comparire anche solo al fine di verificare che la procedura segua il suo regolare corso.
Proprio in questa sede il debitore può presentare eventuali opposizioni, tra cui l’opposizione all’esecuzione con cui contestare il diritto dell’istante di procedere a esecuzione.
Seconda forma (Banca)
La seconda forma di pignoramento è quello sussistente in capo alla banca: in tal caso, l’atto di pignoramento viene notificato presso l’istituto di credito ove il pensionato riceve l’accredito della pensione.
Anche qui, il meccanismo è quello visto per il pignoramento presso l’Inps.
La trattenuta viene fatta dalla banca che, su successiva autorizzazione del giudice (a seguito di una udienza la cui data è indicata nell’atto di pignoramento), la versa poi al creditore procedente. Sono comunque previsti dei limiti al pignoramento della pensione.
3. Limiti entro cui si può pignorare la pensione
Dunque, come accennato, occorre capire quali siano i limiti entro cui il creditore può procedere al pignoramento della pensione.
Come si può facilmente evincere, detti limiti sono stringenti e invalicabili proprio perché la pensione si ottiene in un’età della vita in cui si è, per natura, più deboli dal punto di vista economico.
Certamente i limiti muteranno a seconda che il debitore sia privato o pubblico.
Pignoramento pensione per debiti privati
Se il creditore è un soggetto privato (ad esempio una banca, una finanziaria, una società, la compagnia del telefono, della luce o del gas, il padrone di casa, un fornitore, il condominio), il pignoramento è soggetto ai seguenti limiti.
Pignoramento in capo all’Inps
Se il pignoramento viene fatto per mezzo dell’Inps, il pignoramento può avere la misura di un quinto del netto della pensione mensile, detratto però il cosiddetto limite vitale.
Si ricordi, infatti, che Il limite vitale è pari a 1,5 volte l’assegno sociale.
Ad oggi, l’importo dell’assegno sociale è pari a 459,83 euro. Dunque, il limite del pignoramento della pensione è di 689,74 euro (pari cioè a una volta e mezzo l’assegno sociale: 459,83 + il 50% di tale cifra, ossia 229,91).
Allora, se la pensione è inferiore a 689,74 euro il debitore non potrà mai subire un pignoramento!
Se, invece, è superiore a tale importo, sarà pignorabile solo il quinto, non del totale, ma dell’eccedenza rispetto a 689,74 euro.
E dunque, ad esempio su una pensione di 1.200 euro bisogna detrarre 689,74 euro. Il risultato, ossia 510,26 euro, potrà essere pignorato per massimo un quinto ossia 102 euro.
Quindi, il pignoramento possibile su di una pensione di milleduecento euro sarà di 102 euro al mese.
In tema di indebito previdenziale, l’Inps, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione di cui all’art 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione.
Questo è possibile con un doppio limite: che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione
Pignoramento in capo alla banca
Quando il pignoramento viene fatto in capo alla banca vigono regole diverse.
Innanzitutto, le somme già depositate sul conto prima dell’arrivo dell’atto di pignoramento possono essere pignorate solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale.
Così, ad esempio, se il pensionato ha sul conto solo 1.000 euro, non subirà alcun pignoramento dei risparmi sino a quel momento accumulati.
Invece per quanto riguarda le mensilità della pensione che verranno erogate nei mesi successivi alla notifica del pignoramento, e sino ad estinzione totale del debito, valgono i limiti al pignoramento della pensione visti in capo all’Inps: ossia su ogni mensilità la banca tratterrà un quinto.
In questo caso dunque non opera la limitazione del minimo vitale che, come visto, vale solo quando il pignoramento avviene in capo all’Inps.
Pignoramento pensione per debiti pubblici
Quando il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, ai limiti che abbiamo appena elencato, se ne aggiunge uno ulteriore basato sull’entità della pensione. Difatti l’importo pignorabile, che nei crediti privati è pari a massimo un quinto della pensione, si riduce ulteriormente quando il debito dipende da una cartella esattoriale.
4. Come evitare il pignoramento della pensione
Alla luce di quanto abbiamo appena detto non risultano affatto semplici i modi che possano evitare evitare il pignoramento della pensione.
Innanzitutto il creditore può essere in grado di sapere se e dove il debitore riceve la pensione.
Esiste infatti la cosiddetta Anagrafe tributaria, un archivio dell’Agenzia delle Entrate cui il creditore può rivolgersi, una volta notificato al debitore il cosiddetto atto di precetto (ossia un ultimo avvertimento a pagare entro 10 giorni).
In essa il creditore può sapere se il debitore riceve una pensione e presso quale banca gli viene accreditata.
Nonostante ciò esistono dei sistemi per contenere i danni.
Prelievo dal conto
Un “mezzo proprio” per ridurre il pignoramento della pensione, nel caso in cui questo avvenga presso la banca, è effettuare un prelievo prima della notifica dell’atto di pignoramento.
Infatti sotto questo tetto, il creditore non può attingere dai risparmi accumulati in passato, né il prelievo è revocabile. Resterà però il pignoramento sul quinto delle successive mensilità.
Ovviamente occorre fare molta attenzione, poiché anche se il creditore è un soggetto privato, quest’ultimo può agire mediante l’azione revocatoria.
Dunque, l’unica strada per evitare il pignoramento della pensione è l’opposizione all’esecuzione.
Ricordiamo, infatti, che il pignoramento della pensione è una forma particolare di pignoramento presso terzi, ossia, si pignorano i crediti presso il debitore (Inps, che versa la pensione) del debitore, appunto.
Nullità del pignoramento della pensione
L’impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici, è posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, efficace dal 1 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona).
All’art 34, comma 3, garantisce il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.
Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative (sentenza Cassazione n.6548/2011).
Come accennato, poi, non sono pignorabili: la pensione sociale, la pensione di invalidità e l’assegno di accompagnamento.
Di queste, quindi, non si può prelevare neanche un centesimo.
Se aumenta l’importo della pensione pignorata o se il soggetto debitore percepisce un’ulteriore trattamento pensionistico, oltre quello già oggetto di pignoramento, il creditore può chiedere un ricalcolo della quota pignorata.
Questo avviene solo quando il Giudice, all’atto esecutivo, non ha indicato disposizioni di dettaglio relative all’importo da trattenere.
Se, poi, hai debiti con banche e finanziarie, la cosa più opportuna e giusta da fare se ti rendi conto di avere difficoltà nei pagamenti è cercare di verificare se ci sono anomalie nel calcolo degli interessi da poter contestare.
Mi rendo conto che si tratta di un’operazione per nulla semplice ed è facile, in queste situazioni, cadere nello sconforto.
Proprio per questo motivo, ti invito a contattare il modulo di contatto che trovi in questa pagina.
Un professionista di ObiettivoProfitto.it ti aiuterà a capire quale sarà la strada migliore da seguire per difendere la tua pensione dall’aggressione dei creditori.