INDICE
I creditori difficilmente si dimenticano di un debito non pagato. Il pignoramento è l’atto esecutivo con il quale recuperano il loro credito presso il debitore.
Questo è esattamente quello che fa anche il pignoramento presso terzi.
Sembra una procedura molto complicata, dato il nome, ma in realtà indica anch’esso un atto esecutivo sui beni del debitore.
Qual è la differenza con un normale pignoramento? Che questi beni sono nella disponibilità di un terzo soggetto.
Vediamo subito in cosa consiste il pignoramento presso terzi, quali beni interessa e come funziona.
1. Cos’è il pignoramento presso terzi?
Il pignoramento verso terzi è una procedura regolata dall’art. 543 del codice di procedura civile. Attraverso questo atto il creditore procede per recuperare i crediti presso il debitore, i quali si trovano in possesso di un altro soggetto.
Si tratta quindi di un titolo esecutivo, ossia di un atto scritto che attesta il diritto del creditore ad ottenere il pagamento di determinate somme.
Il creditore può sostanzialmente pignorare due cose diverse. Da una parte i beni del debitore e dall’altra parte i crediti, entrambi nella disponibilità di un terzo.
Generalmente, sono i crediti quelli ad essere pignorati, come lo stipendio, il conto in banca, la pensione, ecc.
Sui crediti va fatta una precisazione: non tutti sono pignorabili. Vedremo successivamente quali sono quelli considerati impignorabili dalla legge e quali, invece, quelli sui quali il creditore può rivalersi.
2. I requisiti dell’atto di pignoramento
Facendo riferimento a quanto citato nella norma dedicata, l’atto relativo al pignoramento presso terzi deve contenere degli elementi ben precisi:
- Prima di tutto, deve essere indicato il credito in esecuzione del quale si intende procedere. Insieme a questo devono essere indicati anche il titolo esecutivo, ossia il documento scritto che va ad attestare il diritto in capo al creditore, e il precetto, cioè l’atto che il creditore utilizza per intimare al debitore l’adempimento del suo obbligo derivante dal titolo esecutivo;
- Secondariamente devono essere indicate, anche in modo generico, le cose o le somme che sono dovute e, soprattutto, viene imposto al soggetto terzo che ha questi beni in disponibilità di non utilizzarli senza prima essere autorizzato dal giudice;
- Deve contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione a domicilio nel comune dove si trova la sede del Tribunale competente e deve anche essere indicata la PEC del creditore che intende procedere;
- In ultimo, l’atto deve contenere la citazione del debitore a comparire davanti al giudice e un invito al terzo a comunicare entro 10 giorno al creditore la dichiarazione contenuta nell’art. 547 c.p.c.. In sostanza, deve indicare quali cose o somme del debitore si trovano in suo possesso e che, di conseguenza, dovrà consegnare o pagare al creditore. Se non adempie questo obbligo, il terzo dovrà rendere la dichiarazione direttamente in udienza davanti al giudice.
3. Cosa deve fare il terzo pignorato?
Il suo obbligo principale è quello contenuto all’interno dell’art.547 c.p.c., ossia la dichiarazione che attesta di quali somme o beni del debitore è in possesso.
Oltre a questo, deve indicare anche la data in cui intende effettuare la consegna o il pagamento.
Infine, deve specificare se ci sono già stati dei precedenti sequestri presso la sua persona che gli siano già stati notificati o che abbia già accettato.
Se non procede spontaneamente a questa dichiarazione, sarà il giudice ad ordinarla.
Dopodiché, quando l’atto di pignoramento viene notificato, il terzo deve rispettare gli obblighi di custodia delle cose o delle somme dichiarate.
4. L’iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento verso terzi
L’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di citazione originale.
Dopodiché, il creditore deve depositare presso la cancelleria del Tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro 30 giorni dal momento in cui gli sono stati consegnati.
Nel caso in cui questo termine di 30 giorni non venga rispettato, il pignoramento perde di efficacia.
È l’avvocato del creditore a dover attestare che tutte le copie siano conformi. Il passaggio successivo al deposito vede il cancelliere che forma il fascicolo dell’esecuzione.
5. Quali sono i crediti pignorabili?
Nel pignoramento verso terzi abbiamo detto che, generalmente, vengono attaccati crediti del debitore che siano nella disponibilità di un altro soggetto.
Tralasciando per un momento le complicate disposizioni di legge, cosa significa nella pratica? Quali sono i crediti che il tuo creditore può attaccare quando ti trovi in questa situazione?
Il caso più conosciuto è quello del pignoramento del quinto dello stipendio, ossia delle retribuzioni mensili dovute dall’azienda al dipendente debitore. Insieme al pignoramento del TFR.
Come il quinto dello stipendio, è pignorabile anche il quinto della pensione. Significa che il creditore può attaccare la pensione del debitore nel limite di un quinto della stessa.
Altre somme che possono essere pignorate sono quelle in banca e si passa quindi al pignoramento del conto corrente, dei libretti o dei titoli del debitore.
Possono essere pignorati addirittura anche dei crediti che siano dovuti da altri debitori al debitore principale.
Infine, possono essere pignorati affitti e pigioni, ossia il canone di locazione che l’affittuario deve al locatore debitore.
6. I crediti impignorabili
Non sono pignorabili tutti i beni previsti dall’art. 514 c.p.c., ossia quelli legati alla sfera affettiva. Sono, inoltre, impignorabili alcuni beni della vita domestica come la fede, il crocifisso, i mobili e gli elettrodomestici di uso quotidiano, ecc.
Secondo l’art. 545 c.p.c. anche i crediti alimentari non sono pignorabili, tranne che per le cause di alimenti e con autorizzazione del presidente del tribunale.
Proseguendo, ci sono alcune somme che non possono essere intaccate dalle pretese del creditore, come i sussidi di grazia o di sostentamento a persone povere o a donne in maternità, nonché le somme dovute dalle assicurazioni in caso di malattia o di morte e quelle dovute da enti di assistenza o istituti di beneficenza.
7. La giurisprudenza rilevante della Corte di Cassazione in materia di pignoramento presso terzi
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 21/01/2021, n. 1098.
Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l’impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l’opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un’espropriazione illegittimamente intrapresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto l’interesse della debitrice a proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento di titoli di credito perché eseguito ex artt. 543 ss. c.p.c., anziché nelle forme dell’art. 1997 c.c.).
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 28/09/2020, n. 20338.
L’irregolarità del pignoramento di un diritto di credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi anziché in quelle del pignoramento diretto presso il debitore, va contestata con l’opposizione agli atti esecutivi e non nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo secondo il regime anteriore all’attuale testo dell’art. 549 c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, ha precisato che, in relazione ai crediti in questione, rappresentati da titoli cambiari, non sussisteva il paventato rischio per il terzo pignorato del “doppio pagamento”; infatti, poiché il pignoramento di detti titoli era avvenuto non nelle forme dell’espropriazione diretta presso il debitore, ma in quelle dell’espropriazione dei crediti presso terzi, il processo esecutivo aveva ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante e non quello cambiario, con la conseguenza che il terzo debitore, una volta effettuato il pagamento dell’obbligazione cambiaria dopo il pignoramento, benché non potesse opporre tale pagamento al creditore assegnatario, era tutelato dal diritto, a lui riconosciuto dall’art. 66, comma 3, l.camb., alla restituzione degli effetti emessi).
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 15/09/2020, n. 19104.
In tema di pignoramento presso terzi, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto ai sensi dell’art. 548 c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla l. n. 162 del 2014) ha inizio con la notifica dell’atto di citazione e a tale momento occorre riferirsi al fine di individuare il termine ex art. 327 c.p.c. per l’impugnazione della decisione (nella specie, “ratione temporis”, semestrale, a seguito della modifica della citata norma apportata dalla l. n. 69 del 2009), non assumendo alcun rilievo né la data di pubblicazione del titolo esecutivo azionato, né quella di avvio di un’altra precedente procedura esecutiva rimasta infruttuosa
Cass. civ. Sez. III Sent., 09/07/2020, n. 14597.
Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato, a seconda dei tempi delle due procedure, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure ha l’onere di dichiarare quella circostanza, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del “creditor creditoris”. Quest’ultimo, a sua volta, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal suo debitore può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell’art. 511 c.p.c.
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 03/06/2020, n. 10420.
In materia di pignoramento presso terzi, il creditore che abbia conseguito, nell’ambito della liquidazione delle spese processuali disposta dal giudice dell’esecuzione, l’assegnazione anche delle somme necessarie per la registrazione dell’ordinanza medesima, è carente di interesse ad ottenere per tale importo un ulteriore titolo esecutivo da fare valere contro il suo originario debitore, ove il debito del terzo pignorato risulti capiente, avendo già ricevuto la piena soddisfazione nei confronti del proprio debitore. Qualora, invece, l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del “debitor debitoris”, questo fa capo per la differenza “ab origine” al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata.
Cass. civ. Sez. III Sent., 20/05/2020, n. 9250.
Nel procedimento espropriativo presso terzi contro un ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 720 del 1984, il vincolo di indisponibilità ex art. 2915, comma 1, c.c. sulle risorse pubbliche trasferite sul conto corrente in contabilità speciale si produce in favore del creditore procedente a condizione che la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. sia anteriore al perfezionamento della procedura telematica (disciplinata dal d.m. 4 agosto 2009) di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra il tesoriere (a sua volta creditore dell’ente) e la sezione provinciale di tesoreria dello Stato.
Cass. civ. Sez. III Sent., 13/05/2020, n. 8877.
Il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all’ordine del giudice (nella specie, di un processo esecutivo) va effettuato nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti del soggetto presso il quale è stato acceso tale libretto mediante deposito delle dette somme, unico debitore della loro restituzione, benché all’ordine del giudice del processo nel cui corso o al cui fine il deposito ha avuto luogo, il quale è il solo a poterne disporre, mentre titolare del diritto alla restituzione, sia pure dietro il citato ordine, resta colui che ne ha effettuato il deposito, fino a differente provvedimento di quello stesso giudice. Ne consegue la radicale illegittimità del pignoramento presso terzi nei confronti dell’ufficio giudiziario ove è custodito il libretto in questione o all’ordine del quale può disporsi degli importi giacenti, non potendo esso qualificarsi debitore né del documento in sé né dei menzionati importi.
Cass. civ. Sez. III Sent., 05/03/2020, n. 6170.
L’atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo ed eventualmente sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore e non in relazione al credito pignorato.
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04/07/2018, n. 17441.
L’ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell’esecuzione all’esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell’assegnatario all’originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo. Ne consegue che da tale momento (e prima di procedere alla “solutio”), la banca, terzo pignorato, ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario, anche ove formati anteriormente all’assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 533 c.p.c.
Cass. civ. Sez. III Sent., 14/11/2017, n. 26830.
In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto dall’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell’ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicchè non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all’ufficio giudiziario, neppure per l’assegnazione delle somme, né può essere soggetto all’applicabilità dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c., atteso che nessun interessato, neppure il debitore opponente, può sostituirsi al creditore per curare l’iscrizione a ruolo, essendo tale incombente semplicemente inesistente perché non previsto dalla legge.
Cass. civ. Sez. III, 09/11/2017, n. 26519.
L’atto di pignoramento presso terzi, anche quando è predisposto nelle forme previste dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in tema di esecuzione esattoriale, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all’art. 2700 c.c. è riservata ai soli atti pubblici, sicché si rivela infondata l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito dall’agente di riscossione fa piena fede, fino a querela di falso, dell’attività compiuta per la sua redazione, inclusa l’effettiva allegazione dei documenti ivi menzionati.
Cass. civ. Sez. III Sent., 09/11/2017, n. 26519.
Il pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non è un atto pubblico, bensì un atto processuale di parte, sicché l’attestazione ivi contenuta sulle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto lo stesso non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita – ex art. 49, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 – le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto.
Cass. civ. Sez. III Sent., 09/03/2017, n. 6019.
In tema di esecuzione forzata presso terzi, la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. non può essere negativa, argomentando dalla pretesa incompatibilità della procedura con la domanda ex art. 511 c.p.c., con la quale il creditore procedente si sia sostituito al debitore esecutato nel suo credito verso il terzo, ricorrendo un’ipotesi di cumulo ex art. 483 c.p.c. di procedure tra loro compatibili, avendo ad oggetto il medesimo credito ma, nell’un caso, pignorato direttamente, a mani del “debitor debitoris”, e, nell’altro, aggredito esecutivamente mediante istanza di sostituzione.
Cass. civ. Sez. V, 06/12/2016, n. 24915.
La giurisdizione del giudice tributario – che si estende alla cognizione “di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie”, con la sola esclusione degli atti dell’esecuzione tributaria, fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nè le cartelle esattoriali nè gli avvisi di mora – include anche la controversia relativa ad una opposizione all’esecuzione, nella specie attuata con un pignoramento presso terzi promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse automobilistiche, quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo, non rilevando la formale qualificazione come “atto dell’esecuzione” del predetto pignoramento ed invece contestandosi le cartelle esattoriali emesse per tasse automobilistiche che si ritengano non dovute, in quanto relative ad auto già demolite.
Cass. civ. Sez. III Sent., 20/10/2016, n. 21242.
In tema di pignoramento presso terzi, l’accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi della disciplina prevista dagli artt. 548 e 549 c.p.c., anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l. n. 132 del 2014, pur svolgendosi come ordinario giudizio di cognizione, segue senza soluzione di continuità la dichiarazione mancata, negativa o contestata del terzo, necessitando per la sua introduzione solo della istanza del creditore rivolta al giudice della esecuzione, non della notificazione di un atto di citazione.
Cass. civ. Sez. III Sent., 20/10/2016, n. 21258.
L’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell’art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973, va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione, assoggettata, come tale, alla disciplina di cui agli artt. 617, comma 2, e 618 c.p.c., con l’obbligo del giudice, dopo aver dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dar corso al giudizio ordinario di cognizione, sicché, ove esso manchi, è nulla la sentenza con cui sia stata definita l’opposizione.
Cass. civ. Sez. III Sent., 25/02/2016, n. 3712.
In tema di pignoramento presso terzi, la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., fondata sull’erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo, può essere fatta valere soltanto con l’impugnazione dell’ordinanza stessa ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine di decadenza che decorre dalla conoscenza legale del provvedimento di assegnazione.
Cass. civ. Sez. V, 29/07/2015, n. 16035.
In materia di pignoramento presso terzi il vincolo di indisponibilità delle somme pignorate di cui all’art. 546, c.p.c. si perfeziona, per il terzo, al momento della notifica dell’atto di pignoramento.
Cass. civ. Sez. VI – 3 Sent., 03/06/2015, n. 11493.
L’ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell’esecuzione all’esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest’ultimo si avvale dell’opposizione all’esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, erroneamente qualificando quale opposizione agli atti esecutivi e non all’esecuzione l’opposizione del terzo pignorato relativa alla non debenza e/o all’eccesso delle somme richieste con il precetto, l’aveva ritenuta inammissibile per decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge).
Cass. civ. Sez. III Sent., 03/04/2015, n. 6835.
In tema di espropriazione forzata, è solo irregolare, e non affetto da inesistenza o nullità, l’atto di pignoramento presso terzi in cui l’intimazione al terzo pignorato di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o delle cose da lui dovute al debitore esecutato appaia proveniente dall’ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare il pignoramento, piuttosto che dal creditore pignorante, tenutovi ex art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ..
Cass. civ. Sez. I Sent., 04/03/2015, n. 4380.
In caso di pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti nascenti da rapporto di conto corrente bancario, la dichiarazione positiva resa dall’istituto bancario terzo pignorato nella procedura espropriativa, in seguito dichiarata improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, non preclude alla stessa banca, convenuta in un giudizio ordinario intrapreso dalla curatela fallimentare del debitore esecutato per il pagamento del saldo del conto corrente in precedenza pignorato, di eccepire in compensazione, ai sensi dell’art. 56 legge fall., un proprio controcredito vantato verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente.
Cass. civ. Sez. III Sent., 03/03/2015, n. 4228.
In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU. (Nella specie, il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in precetto, pari ad euro 17.854,94, aveva ugualmente avviato la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per l’intero importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l’esistenza di un residuo credito di euro 12,00 a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del pagamento).
Cass. civ. Sez. III Sent., 13/02/2015, n. 2857.
In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell’atto al debitore esecutato e al terzo pignorato – per l’effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. – e si completa con il pagamento da parte di quest’ultimo; qualora l’ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell’ordine tiene luogo dell’assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell’agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato.
Cass. civ. Sez. III Sent., 12/02/2015, n. 2742.
Il pignoramento presso terzi eseguito prima del perfezionamento della notificazione del precetto nei confronti del debitore è legittimo qualora sia stata concessa l’autorizzazione all’esecuzione immediata ex art. 482 cod. proc. civ., poiché in tal caso l’atto prodromico ha la sola funzione di informare il destinatario dell’iniziativa esecutiva del creditore e non quella di consentire l’adempimento spontaneo.
Cass. civ. Sez. VI – 3 Sent., 28/10/2014, n. 22854.
L’esecuzione forzata per il soddisfacimento di crediti derivanti dall’applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, già esperibile, nei confronti dei Ministeri di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 89 cit., nelle forme dell’esecuzione presso terzi (e dunque con notificazione dell’atto di pignoramento alla Tesoreria centrale o provinciale dello Stato competente per territorio), dall’entrata in vigore dell’art. 6, comma 6, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64 (e, dunque, dal 9 aprile 2013), che ha inserito l’art. 5 quinquies nella legge n. 89 del 2001, va proposta, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, soltanto nella forma dell’espropriazione diretta presso il debitore, attraverso atto notificato al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, sicché, da tale data, è sospesa l’emissione degli ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate ed è imposto il vincolo sull’ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata.
Cass. civ. Sez. III Sent., 20/03/2014, n. 6518.
In tema di espropriazione presso terzi, la domanda di accertamento del credito, nel contenere, ai sensi dell’art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., “l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute”, si estende, potenzialmente, all’intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ.
Cass. civ. Sez. III Sent., 10/06/2013, n. 14529.
In materia di pignoramento presso terzi, quando un titolo esecutivo giudiziale rechi la condanna di un Comune competente ad erogare i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, per interventi a sostegno della ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dal sisma del 1980, sono pignorabili – in deroga al principio generale secondo cui i pignoramenti a carico degli enti locali si eseguono con atto notificato al solo tesoriere dell’ente – le somme giacenti nelle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dello stesso Comune, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76.
Cass. civ. Sez. III Sent., 28/06/2012, n. 10862.
Qualora il giudice dell’esecuzione accolga l’opposizione relativa all’impignorabilità di un credito sollevata all’udienza per la dichiarazione del terzo dichiarando improcedibile il pignoramento, contro tale provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., poiché, in una fase in cui al giudice è assegnata una “potestas” di tipo cautelare, come tale inidonea a dare luogo ad una decisione definitiva, il provvedimento irritualmente emesso non può acquisire una forza diversa a cagione della sua irritualità, anche se questa consista proprio nella chiusura illegittima del procedimento, mentre l’impugnazione in questione presuppone una decisione relativa ad una situazione di diritto sostanziale che presenti attitudine alla formazione del giudicato. Né la parte interessata resta priva di tutela, giacché essa può alternativamente chiedere al giudice dell’esecuzione la fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito con istanza ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ. nel termine perentorio previsto da detta norma, oppure introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito sempre nel detto termine.
Cass. civ. Sez. III Sent., 18/01/2012, n. 682.
Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell’art. 501 cod. proc. civ. non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all’udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l’opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. Sez. III Sent., 09/03/2011, n. 5529.
Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell’atto di intimazione di cui all’art. 543 cod. proc. civ., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l’accertamento giudiziale del credito di cui all’art. 549 cod. proc. civ.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell’atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l’indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l’inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ. (Fattispecie in tema di compensazione fra il debitore ed il terzo pignorato, di cui all’art. 2917 cod. civ.).
Cass. civ. Sez. III Sent., 04/10/2010, n. 20596.
Nell’espropriazione di crediti presso terzi, il creditore non ha l’obbligo di consegnare materialmente all’ufficiale giudiziario il titolo esecutivo, essendo sufficiente la mera esibizione di esso. Ne consegue che il creditore, dopo avere proceduto ad un primo pignoramento presso terzi, può successivamente pignorare un ulteriore credito del proprio debitore esibendo all’ufficiale giudiziario il medesimo titolo esecutivo, e senza necessità di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva di quest’ultimo.
Cass. civ. Sez. III, 17/07/2009, n. 16714.
Gli effetti del pignoramento presso terzi non sopravvivono all’estinzione della procedura esecutiva, atteso che, ai sensi dell’art. 632 cod. proc. civ., l’estinzione del processo esecutivo rende inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi, quindi, anche l’atto di pignoramento che segna l’inizio del processo esecutivo. Ne consegue che l’ordine del giudice, indispensabile perché il terzo possa disporre delle somme dovute ai sensi dell’art. 543, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., é necessario solo fino a quando esista un valido pignoramento e, pertanto, divenuto inefficace quest’ultimo, a causa della sopravvenuta estinzione del processo, da tale ordine può prescindere il terzo che intenda estinguere la sua posizione debitoria.
Cass. civ. Sez. III Sent., 30/01/2009, n. 2473.
Pur configurandosi il pignoramento presso terzi come fattispecie complessa, che si perfeziona con la dichiarazione positiva di quantità, l’esecuzione, ai sensi dell’art. 481 cod. proc. civ., inizia dalla notifica dell’atto di cui all’art. 543 cod. proc. civ., sicché è da tale momento che decorre il termine per l’opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore, il quale, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione, più di ogni altro ha interesse a far dichiarare il vizio della procedura. (Principio reso con riguardo al vizio dell’atto di pignoramento, consistente nella mancanza in esso dell’intimazione al debitore indicata dall’art. 492 cod. proc. civ.).
Cass. civ. Sez. III Sent., 27/01/2009, n. 1949.
Il processo di cognizione instaurato, ai sensi dell’art. 548 cod. proc. civ., per l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, in caso di sua mancata o contestata dichiarazione nel relativo processo esecutivo, è rivolto esclusivamente all’accertamento dell’esistenza e dell’ ammontare del diritto alla consegna delle cose o al pagamento delle somme dovute; ne consegue che la sentenza con cui esso si conclude non spiega efficacia di giudicato su questioni estranee, come quelle attinenti alla esperibilità o alla validità del pignoramento o comunque ad una qualità del credito del debitore esecutato, come la sua impignorabilità, potendo esse costituire unicamente oggetto di opposizione all’esecuzione “ex” art.615 cod. proc. civ. (Affermando detto principio, la S.C. ha negato che in riferimento al pignoramento presso terzi di somme di pertinenza di un’Amministrazione provinciale, il giudicato sull’accertamento dell’obbligo del terzo si estendesse alla questione della anteriorità del pignoramento rispetto alla data della delibera di assoggettamento delle somme pignorate a vincolo di indisponibilità).
Cass. civ. Sez. III Sent., 12/02/2008, n. 3276.
Anche se il pignoramento presso terzi é una fattispecie complessa, che si completa con la dichiarazione positiva di quantità, poiché l’esecuzione, ai sensi dell’art. 481 cod. proc. civ., inizia dalla notifica dell’atto di cui all’art. 543 cod. proc. civ., da tale momento decorre anche il termine per l’opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore che, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione positiva di quantità, più di ogni altro, ha l’interesse a far dichiarare il vizio della procedura introdotta in suo danno.
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/10/2007, n. 20658.
Nel processo esecutivo (nel caso di specie, pignoramento presso terzi), a differenza che nel processo di cognizione, il creditore procedente o intervenuto ha l’onere di produrre il titolo esecutivo, ma non anche di provare l’esatto ammontare degli accessori cui ha diritto sulle somme per cui si procede, spettando al giudice dell’esecuzione, in caso rilevi l’erroneità del calcolo predisposto dalla parte, individuare anche con l’ausilio di una consulenza tecnica il corretto ammontare delle somme da assegnare al creditore a titolo di interessi e rivalutazione. (Nella specie, trattandosi di credito di lavoro, il giudice avrebbe dovuto provvedervi d’ufficio anche ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ).
Cass. civ. Sez. III Sent., 26/06/2007, n. 14757.
Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui all’art. 11 comma 1 bis legge n. 68 del 1993, che non consente esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere dell’ente territoriale, risulta osservata allorché il pignoramento presso terzi sia eseguito presso la banca che effettivamente sia incaricata del servizio, ancorché non venga indicata tale qualità; né rileva che il pignoramento riguardi genericamente tutte le somme dovute dalla banca, ove non venga dimostrata l’esistenza tra quest’ultima e l’ente di rapporti diversi da quelli facenti capo alla Tesoreria.
Cass. civ. Sez. III Sent., 11/05/2007, n. 10841.
In caso di sequestro conservativo presso terzi ricadente su un credito, che si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contrastata dichiarazione del terzo pignorato, unico soggetto legittimato a contestare la sufficienza della somma pagata dal terzo al suo creditore prima del pignoramento ad estinguere la sua obbligazione è il creditore sequestrato.(Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito secondo la quale il sequestrante un credito assicurativo, quale terzo estraneo al contratto di assicurazione, non poteva sindacare l’efficacia esaustiva del pagamento effettuato in favore della parte assicurata, unico soggetto legittimato a contestare la somma offerta a titolo indennizzatorio in base al rischio assicurato).
Cass. civ. Sez. III, 23/02/2007, n. 4212.
Nell’espropriazione forzata, che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, il terzo pignorato non si identifica con il soggetto passivo dell’esecuzione e, per l’effetto, non essendovi assoggettato, non è neppure normalmente legittimato a proporvi opposizione, sotto alcuno dei possibili profili in cui questa può essere articolata. Di conseguenza, nell’espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l’impignorabilità del bene, neanche sotto l’aspetto dell’esistenza di vincoli di destinazione, in caso di somme depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico, poiché in tal caso la questione attiene al rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato (il quale ultimo si può avvalere degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge, con conseguente carenza di interesse del terzo a dedurre siffatta doglianza nella forma dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione). Inoltre, la circostanza dell’indicazione dell’esistenza di un vincolo di destinazione in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ. non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione stessa.
Cass. civ. Sez. III, 22/09/2006, n. 20634.
Il creditore munito di titolo esecutivo riguardo ad una sua pretesa creditoria, qualora il credito oggetto di questa pretesa sia stato assoggettato a pignoramento da un soggetto che a sua volta vanti un credito nei suoi confronti, mediante procedura di espropriazione presso terzi, con conseguente insorgenza a carico del suo debitore del vincolo di indisponibilità nascente dal pignoramento, non può minacciare con il precetto, a detto debitore, l’esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo e, qualora lo abbia fatto e il precetto sia stato opposto dal debitore, adducendosi il vincolo di indisponibilità nascente dal pignoramento presso terzi da lui subito come “debitor debitoris”, non può avere rilievo in tale giudizio (ai fini del riconoscimento del diritto di procedere esecutivamente fin dall’intimazione del precetto opposto e, quindi, dell’infondatezza dell’opposizione), la circostanza che la procedura esecutiva presso terzi sia, successivamente al precetto e nel corso dell’opposizione, venuta meno, con cessazione del vincolo di indisponibilità, anche se ciò sia dipeso da estinzione della procedura, a nulla rilevando in contrario il principio dell’inefficacia degli atti esecutivi compiuti, di cui al secondo comma dell’art. 632 cod. proc. civ. (Sulla base questi principi, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rigettato l’opposizione al precetto in ragione della sopravvenienza, nel corso del giudizio, dell’estinzione della procedura di espropriazione presso terzi in danno del creditore opposto, e ha deciso nel merito rigettando l’opposizione).
Cass. civ. Sez. III, 06/12/2004, n. 22876.
L’opposizione con la quale il debitore fa valere la irregolarità del pignoramento di un credito incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, perché eseguito con le forme del pignoramento presso terzi, anziché con quelle del pignoramento presso il debitore (mediante, cioè, la materiale apprensione del titolo) ha natura di opposizione agli atti esecutivi e deve essere, pertanto, proposta nel termine di cinque giorni dalla ingiunzione al debitore di astenersi dal compimento di atti diretti a sottrarre alla garanzia i beni che si assoggettano all’espropriazione dalla quale dipenda il previsto del debitore e l’interesse, quindi, dello stesso all’opposizione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 12/03/2004, n. 5153.
Nell’ambito della esecuzione forzata mobiliare presso terzi, il terzo debitore ha facoltà di effettuare la dichiarazione di debito di cui all’art. 547 c.p.c. anche nel corso del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che può aprirsi qualora egli non compaia dinanzi al giudice dell’esecuzione a rendere la propria dichiarazione nel corso dell’udienza all’uopo fissata nel procedimento di pignoramento presso terzi. Tale dichiarazione, ove resa nel corso del giudizio di cognizione, determina la cessazione della materia del contendere, in quanto rende superfluo ogni ulteriore accertamento dell’obbligo del terzo, salvo che non sia necessario proseguire il giudizio per il regolamento delle spese processuali.
Cass. civ. Sez. Unite, 22/10/2003, n. 15808.
La controversia con la quale un soggetto, successivamente all’assegnazione di un credito per rimborso di I.V.A., oggetto di dichiarazione resa dall’ufficio finanziario ex art. 547 c.p.c. nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, intenda richiedere – a seguito del rifiuto opposto al riguardo dall’Amministrazione finanziaria – il pagamento degli interessi con una determinata decorrenza (pretesa non compresa nel provvedimento di assegnazione) appartiene, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile “ratione temporis”), alla giurisdizione delle Commissioni tributarie e non a quella del giudice ordinario. Da un lato, infatti, si tratta di controversia in materia tributaria, poiché l’obbligazione di pagamento degli interessi ha natura accessoria rispetto all’obbligazione di rimborso dell’imposta indebitamente versata ed è soggetta ad una speciale disciplina; dall’altro, l’assegnatario del credito è subentrato nella stessa posizione giuridica del creditore originario, con la conseguenza che, non potendo perciò considerarsi estraneo al rapporto tributario, è assoggettato alle regole sul riparto della giurisdizione applicabili nei confronti di quest’ultimo.
8. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di pignoramento presso terzi è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio la tua sfera giuridica, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.