Pignoramento delle quote sociali: come difendersi?

Sei socio di una srl e, a causa di un debito non pagato, rischi che la tua quota sociale, quindi la tua partecipazione al capitale sociale, sia pignorata?

Il pignoramento delle quote sociali, infatti, rappresenta uno degli strumenti che il nostro sistema giudiziario mette a disposizione del tuo creditore (sia esso privato o pubblico, come l’Agenzia delle Entrate), il quale non ha altro desiderio se non quello di recuperare il credito che tu gli devi.

In questa guida ti spiegherò cos’è il pignoramento di quote sociali, quando si può verificare e quali sono i suoi effetti, ma, soprattutto,  come puoi difenderti da questo mezzo scelto dal creditore.

Cos’è il pignoramento delle quote sociali?

Come accennato, il diritto italiano consente al creditore di tutelarsi rivolgendosi al Tribunale competente (ossia quello dove si trova la sede legale societaria) per ottenere il pignoramento e la vendita all’asta come previsto dalla legge. L’espropriazione della partecipazione è disciplinata all’interno del codice civile all’articolo 2471, ma devo avvertirti che, nonostante la quota sociale sia un bene immateriale, viene in realtà equiparata a beni mobili materiali e dunque, purtroppo, può essere anche oggetto di pegno, usufrutto o ipoteca.

Il pignoramento, quindi l’atto iniziale della procedura esecutiva cui sei sottoposto, si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese (CCIA) che può essere effettuata dal creditore o dall’ufficiale giudiziario. Per spigarmi meglio, il pignoramento consiste in un atto notificato a te, debitore, che contiene l’ingiunzione che manifesti l’impossibilità di disporre della quota di partecipazione, i dati della società (denominazione della SRL e sede legale della società soggetta a pignoramento delle quote) e l’indicazione del valore nominale della quota, tutte informazioni che si possono reperire consultando il registro delle imprese. Il momento dell’iscrizione nel registro delle imprese è molto importante perché rende pubblico a terzi l’atto di pignoramento, quindi da questo momento in poi non puoi più opporti all’esecuzione dell’eventuale acquisto della quota da parte di terzi.

Quale sorte per gli utili?

Anche gli utili rientrano nel pignoramento: infatti, se un socio accumula debiti di carattere personale, oltre al suo patrimonio, possono essere oggetto di espropriazione anche gli utili maturati, il cui accertamento avviene in fase di distribuzione e sono resi ai creditori in sede esecutiva.

Pignoramento quote Srl da parte di un soggetto pubblico

Anche le agenzie di riscossione possono pignorare le quote sociali nel caso in cui il soggetto abbia debiti con il Fisco. Se, infatti, non si provvede al pagamento dei debiti iscritti a ruolo da più di un anno, l’agenzia invierà un ulteriore sollecito di intimazione; se anche quest’ultimo venisse ignorato, allora l’Agente di riscossione può intraprendere un’azione esecutiva procedendo al pignoramento delle quote.

E il pignoramento di quote in una Srl unipersonale, in  società di persone o in nome collettivo?

Nel primo caso, dal momento che il socio è uno soltanto, dunque unico proprietario della società, i creditori possono sia chiedere il pignoramento della quota sociale, sia appropriarsi del conto corrente della società e l’acquirente della quota di partecipazione diventa anche, automaticamente, il socio titolare in quanto assegnatario dell’unica quota esistente.

L’espropriazione delle quote di una società di persone, invece, di norma non è consentita per la natura stessa della quota, dotata di personalità della partecipazione: è infatti necessario il consenso di tutti i soci per la trasferibilità della quota. Ma se nell’atto costitutivo è stata prevista la libera trasferibilità delle quote, allora le stesse potranno essere pignorate ed espropriate.

Nella società in nome collettivo, il creditore del socio non può espropriare la quota finché la società resterà in vita, ma solo se fosse trasferibile dovrà chiedere il consenso a tutti i soci per far parte della compagine societaria; può chiedere, inoltre, soltanto la liquidazione della quota se la durata della società è a tempo indeterminato o venga prorogata.

Qual è il procedimento per effettuare il pignoramento delle quote?

Come avrai capito, lo scopo del pignoramento è quello di consentirti di risolvere la tua posizione debitoria con il creditore. Il procedimento di espropriazione delle quote inizia con la denuncia del creditore presso il Tribunale competente e il giudice, accertato l’effettivo diritto del creditore, decreta con ordinanza la vendita della quota che deve essere notificata alla società e al debitore. Si profilano, allora, diverse possibilità:

  • Le parti si accordano, il debitore paga il suo credito, anche ratealmente, e la quota rimane nelle sue mani;
  • Il creditore acquista la quota, diviene il nuovo proprietario della stessa ed entra nella società;
  • Non vi è alcun tipo di intesa tra creditore, società e debitore e la quota non è liberamente trasferibile: si procede con la vendita all’incanto della quota,  vendita che resta priva di effetto se, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. La società gode di una sorta di diritto di prelazione che consente alla Srl di inserire un soggetto scelto dalla compagine, per evitare l’ingresso di terze persone sconosciute e magari poco gradite.

Quali sono gli effetti del pignoramento?

Innanzitutto, il nuovo proprietario della quota diviene nuovo socio della srl.

Inoltre,  il diritto di voto in assemblea non é più del socio debitore, ma del custode della quota, che, con la notifica del pignoramento,  può essere comunque il socio debitore stesso (che può continuare a esprimere, allora, il suo voto in assemblea) o un soggetto scelto dal creditore. Se non è stato nominato alcun custode, nell’atto di pignoramento l’ufficiale giudiziario nomina anche il custode e nel momento in cui la quota viene venduta il nuovo socio acquisisce il diritto di voto.

Come difendersi dal pignoramento di quote?

Eccoci, dunque, arrivati all’ultimo argomento che questa guida vuole trattare, nonché, indubbiamente, alla questione più importante da risolvere.

Da un lato, chi decide di costituire una Srl gode del vantaggio della responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta, tenendo al riparo il proprio patrimonio da eventuali e successivi debiti che l’impresa può contrarre.

Dall’altro, se è il socio ad aver contratto debiti di carattere personale,  allora occorre mettersi in moto per tutelarsi ed evitare la procedura di pignoramento sopra descritta.

Questo poiché in seguito alla notifica dell’atto di pignoramento il debitore non può fare più nulla se non:

1) proporre una soluzione di pagamento rateizzata cosicché il debitore  continua a rimanere il proprietario della quota e il creditore (anche se costui fosse un soggetto pubblico come l’Agenzia delle Entrate) vede soddisfatta la propria pretesa;

2) fare opposizione all’atto di pignoramento entro 20 giorni dalla notifica tramite citazione al giudice competente che, se la ritiene fondata, sospende l’esecuzione.

Se poi sono trascorsi novanta giorni dalla notifica di pignoramento al debitore e il creditore non ha ancora provveduto a depositare istanza di vendita della quota, il pignoramento viene dichiarato inefficace e il Tribunale ordina la cancellazione della trascrizione di pignoramento nel registro delle imprese. L’espropriazione è estinta, il socio continua a possedere la sua quota.

Se, invece, il socio debitore non ha ancora ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento potrebbe:

1) pensare a una trasformazione regressiva della SRL in una SNC,  rendendo la quota, di fatto, inattaccabile, poiché, come abbiamo visto, in una società in nome collettivo la quota non è espropriabile se non liberamente trasferibile. Se liberamente trasferibile, è necessario il consenso di tutti i soci per la sua espropriazione;

2) ridurre il valore della quota di partecipazione, procedura del tutto legale che può essere messa in atto con l’aiuto di un professionista;

3) può vendere la propria quota, evitando di cederla al coniuge o a un parente.

In ogni caso, tali azioni devono essere attentamente valutate per evitare imprevisti e conseguenze dannose con l’ausilio di un professionista che può essere contattato compilando il Modulo presente in questa pagina. Non farti trovare impreparato, affidati alla competenza degli esperti del settore.

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