PIR: come funzionano?

I PIR (Piani di Risparmio Individuale) sono  particolari strumenti di investimento a medio termine.

Sono utilizzati per migliorare l’afflusso dei risparmi privati verso l’economia reale, vale a dire il contesto direttamente collegato alla produzione e alla distribuzione di beni e di servizi.

La disciplina dettata dai commi da 100 a 114 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017 è stata sottoposta a diversi interventi di revisione.

Questo dimostra l’interesse che il nostro sistema ripone su tali strumenti per la realizzazione degli obiettivi programmatici che informano la disciplina stessa.

I PIR, più nel dettaglio, sono destinati al finanziamento delle imprese di piccola e di media dimensione non quotate, specialmente se residenti ovvero operanti principalmente in Italia.

Se vuoi saperne di più sull’argomento, ti consiglio di andare avanti con la lettura di questo articolo.

Tratteremo, infatti, gli aspetti giuridici di questi particolari strumenti finanziari.

1. PIR: obiettivi e finalità

Per capire meglio di cosa si tratta occorre partire dallo scopo di questi strumenti.

Infatti,  l’intervento normativo nasce dall’esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

L’obiettivo della normativa in esame, è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario.

Naturalmente, al fine di realizzare questo disegno, il legislatore ha previsto diverse agevolazioni e incentivi di carattere fiscale in favore sia degli investitori sia delle stesse imprese finanziate.

La diversificazione delle forme di investimento per i risparmiatori da un lato e, specularmente, quella delle forme di finanziamento per le imprese dall’altro, rappresentano i principali criteri informatori della disciplina.

Ciò che si vuole offrire ai risparmiatori  è nuove opportunità di impiego delle proprie risorse, mentre alle imprese una struttura finanziaria articolata in maniera più efficiente anche per affrontare possibili situazioni di shock.

Il tutto si inquadra in uno scenario che tende a fornire maggiore liquidità al sistema economico.

2. I PIR: a chi sono rivolti

I Pir sono prodotti riservati a piccoli investitori retail, ovvero a persone fisiche che siano residenti nel nostro Paese, e hanno ad oggetto investimenti in portafogli diversificati.

In sostanza, infatti, il beneficio fiscale in favore dell’investitore consiste nell’esenzione dall’imposta sui redditi qualora conseguiti al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale.

Si badi bene.

Per poter utilizzare il beneficio in parola, la titolarità degli strumenti finanziari che fanno parte del Pir dovrà essere mantenuta per un periodo non inferiore a cinque anni (c.d. holding period).

Occorre considerare infatti che si è in presenza di un investimento di medio periodo che, eventualmente, è suscettibile di diventare di lungo periodo.

Non sono infatti previsti limiti temporali massimi, ma anche di breve, nel caso in cui il risparmiatore decida di liquidarlo prima della sua scadenza.

In questo ultimo caso, non venendo rispettato il detto termine quinquennale, il titolare non potrà beneficiare dei vantaggi fiscali.

Sarà allora obbligato a versare le imposte ordinarie.

Saranno dovuti anche gli interessi maturati ma non le sanzioni.

3. Limiti e vincoli dei PIR

Un limite soggettivo importante riguarda l’impossibilità per ciascuna persona fisica di essere titolare di più di un PIR e quella per cui ciascun PIR non può avere più di un titolare.

Dunque, in sostanza, come si evince chiaramente dal testo normativo, non sono ammesse ipotesi di co-intestazioni o di comunioni, anche tra coniugi, aventi ad oggetto tali piani di investimento.

Proprio perché destinati a supportare il sistema delle imprese di ridotta dimensione, sono previsti particolari vincoli in ordine alla destinazione dell’impiego delle risorse raccolte.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, infatti, per ciascun anno solare di durata del piano di risparmio, almeno i due terzi delle somme o dei valori devono essere investiti, direttamente o indirettamente, almeno per il 70 per cento del valore complessivo, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Il restante 30% potrà essere investito liberamente, anche in società estere, purché residenti in Paesi appartenenti alla c.d. white list, con i quali è consentito un adeguato scambio di informazioni.

Un vincolo generale è dato dal divieto di investire in strumenti emessi da società che svolgono attività immobiliare.

Un ulteriore limite è dato dal c.d. divieto di concentrazione, per il quale non si può investire una somma superiore al 10 per cento del totale destinato al PIR in strumenti finanziari emessi da uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte.

Investimenti qualificati

Si considerano “investimenti qualificati” quelli consistenti nell’acquisto di azioni o di altri titoli partecipativi al capitale sociale emessi da imprese che fiscalmente sono residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea.

Rientrano, altresì, in questa categoria le azioni o le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono, prevalentemente, in strumenti di partecipazione al capitale sociale delle imprese ecc.

L’investimento si attua con l’apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato ovvero mediante un contratto di assicurazione sulla vita.

Chiaro è allora che sarà necessario l’intervento di un intermediario specializzato ovvero di un’impresa di assicurazione, residenti o non residenti ma operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi, allo scopo di veicolare il risparmio in maniera professionale verso investimenti produttivi. 

4. Le novità introdotte dal Decreto Rilancio in tema di PIR

L’art. 136 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) introduce importanti modifiche alla delineata disciplina, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e di incrementare l’afflusso di risorse economiche in favore delle c.d. PMI (Piccole e Medie Imprese)

La disposizione, infatti, introduce nuove previsioni volte a favorire gli investimenti in partecipazioni al capitale di rischio e al capitale di debito delle società non quotate su mercati regolamentati.

La novità di assoluto rilievo è data dalla possibilità, riconosciuta ad ogni singolo investitore, di costituire un diverso PIR che, eventualmente, può anche affiancarsi ad un altro precedente.

Il “nuovo” PIR, delineato dalle richiamate disposizioni, è sottoposto a specifici vincoli di destinazione che dovrebbero garantire profili di rischio contenuti e livelli di liquidabilità adatti, soprattutto, ai piccoli investitori.

Come si può capire subito, le nuove previsioni si pongono in netto contrasto con quelle precedenti che, come detto, imponevano ad ogni singolo investitore la titolarità esclusiva di un unico piano di investimento di questo tipo.

Al fine di incentivare gli investimenti ciascun risparmiatore può costituire un PIR c.d. ordinario e, contemporaneamente, un nuovo PIR, c.d. alternativo.

Resta ferma, invece, la previsione in ordine all’unicità del soggetto titolare di ogni piano di risparmio.

Nell’ambito del PIR alternativo gli investimenti qualificati sono rappresentati dagli strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia.

Oggetto dei piani di investimento

L’oggetto dei piani di investimento risulta ampiamente allargato in quanto, essendo focalizzato sugli investimenti in favore di imprese di minori dimensioni, ricomprende, oltre agli strumenti finanziari, anche le fonti di finanziamento alternative al canale bancario.

Si pensi ad esempio alla concessione di prestiti o l’acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.

Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere effettuati anche tramite fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito.

Ciò permette una maggiore elasticità e duttilità di questo strumento, dovuto all’ampliamento dei soggetti intermediari attraverso i quali può essere costituito, oltre ad una maggiore diversificazione degli impieghi.

I nuovi vincoli di investimento e di concentrazione vanno osservati per almeno due terzi dell’anno solare.

Qualora non vengano rispettati i vincoli di composizione del portafoglio del PIR, questo verrà immediatamente chiuso.

Verranno, in tali casi, recuperati a tassazione, secondo le regole ordinarie e con l’applicazione degli interessi, i redditi medio tempore percepiti in relazione agli strumenti finanziari investiti nei PIR per i quali non siano trascorsi cinque anni dalla sottoscrizione.

PIR e Covid-19

Diversi interventi hanno riguardato la piccola e media impresa, ritenuta particolarmente fragile ed esposta ai rischi derivanti dall’attuale contesto.

Questi interventi hanno riguardato sovvenzioni dirette, contributi a fondo perduto e agevolazioni fiscali, garanzie per l’erogazione di prestiti bancari, erogazioni di crediti agevolati alle imprese, assicurazioni dei crediti all’esportazione a breve termine.

Come detto, il legislatore d’urgenza ha previsto anche l’istituzione dei nuovi PIR, con disposizioni che confermano l’impostazione di fondo del provvedimento .

In questo contesto, sono state previste diverse misure anche sul versante dei piccoli investitori, in relazione ad investimenti di importo limitato.

La prospettiva di stimolare la partecipazione al finanziamento anche da parte di soggetti retail completa, infatti, il quadro d’azione tracciato in favore di PMI per potenziarne la capitalizzazione e favorirne la crescita.

PIR: in conclusione

In sostanza, come avrai potuto capire, sono molti i vantaggi offerti dai PIR, tenendo conto, naturalmente, dei limiti e vincoli a cui sono sottoposti.

Per questo motivo, al fine di ottenere una migliore e completa consulenza, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

CHIEDI UNA CONSULENZA
CONTATTACI

per richiedere la nostra assistenza







    Ho letto e accetto la Privacy Policy