Come proteggere i risparmi dai creditori

Se sei un imprenditore o un professionista o, in ogni caso, se hai contratto dei debiti e temi che, a causa della tua esposizione debitoria il tuo patrimonio possa essere aggredito, è importante che tu sappia proteggere tuoi beni e i tuoi risparmi dai creditori.

Prima di passare in rassegna gli strumenti di tutela patrimoniale presenti nel nostro ordinamento è bene precisare che chiunque, ai sensi dell’art. 2740 c.c. risponde dei propri debiti con tutti suoi beni, presenti e futuri. Ciò significa, in poche parole, che il patrimonio del debitore rappresenta una garanzia generale per i creditori. 

Tuttavia, è lo stesso legislatore, proprio nella norma sopra richiamata, stabilisce nel secondo comma che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Ciò significa che è la legge stessa a prevedere dei limiti a questo principio generale che caratterizza il diritto privato. 

Grazie a questi strumenti di tutela del proprio patrimonio, potrai metterti a riparo, nei limiti consentiti ovviamente, dal rischio che banche, fisco ecc., possano intaccarli. Questo a patto che tu segua dei metodi legali per raggiungere detti obiettivi, per i quali è sempre raccomandabile essere seguito da professionisti specializzati nella pianificazione e difesa del patrimonio.

E allora, se cerchi dei rimedi validi a tale problematica, continua pure a leggere questa guida.

Saranno illustrati i mezzi più utili per poter proteggere i propri risparmi dai creditori. Gli istituti, che ci accingiamo a descrivere, svolgono proprio la funzione di prevenire aggressioni creditorie. In tal modo si intendono prevenire eventuali atti che potrebbero pregiudicare il soddisfacimento delle necessità fisiologiche tuoi e dei membri della tua famiglia.

La presente guida si propone di offrirti uno strumento di indirizzo, che ti consenta di selezionare la tecnica di tutela del patrimonio che meglio si conforma alle tue esigenze e a quelle del tuo nucleo familiare.

1. Proteggere i risparmi: il fondo patrimoniale

Uno degli strumenti di tutela del patrimonio più utilizzati, almeno fino a qualche anno fa, è il fondo patrimoniale . L’istituto è disciplinato all’art. 167 c.c. con cui i coniugi possono destinare, nelle forme previste dalla legge, determinati beni necessari a soddisfare bisogni futuri della famiglia 

In estrema sintesi, sui beni che vengono ricompresi nel fondo patrimoniale, il quale come precisato, ha come scopo quello di soddisfare i bisogni futuri e presenti della famiglia, si viene a creare un vero e proprio vincolo di indisponibilità dei beni stessi.

In questo modo i beni facenti parte del fondo non rientrano nella generale garanzia patrimoniale, di cui all’ art. 2740 c.c., che, invece, riguarda tutti i beni del debitore.

Ciò significa che i creditori dei coniugi non possono aggredire, per le obbligazioni contratte dai coniugi, i beni che sono ricompresi nel fondo patrimoniale se non nei limiti previsti dalla legge. 

 L’ istituto giuridico in oggetto, pertanto, se costituito dai coniugi richiede la forma vincolata dell’atto pubblico.Se perfezionato da parte di un terzo, oltre all’atto pubblico notarile ammette, altresì, la costituzione mediante testamento.

Per quanto concerne il regime di pubblicità del fondo patrimoniale, il legislatore ha previsto un doppio regime. Innanzitutto, l’annotazione in margine all’atto del matrimonio nonché l’onere di trascrizione ex. art. 2647 c.c. se il fondo patrimoniale ha ad oggetto beni immobili si richiede la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Con riferimento alla titolarità dei beni oggetto del fondo patrimoniale. È possibile sia trasferire il diritto di proprietà tra i coniugi stessi, ad esempio quando un coniuge decide di conferire nel fondo patrimoniale un bene personale e, conseguentemente, decide di trasferire la proprietà del bene anche all’altro coniuge. Lo stesso dicasi nel caso in cui un terzo voglia costituire un fondo patrimoniale in favore dei coniugi. Quest’ultimo può decidere di trasferire o meno la proprietà del bene (o dei beni) costituito nel fondo, fermo restando il vincolo di indisponibilità che sorge sui beni stessi. 

 Dunque, l’amministrazione di tali beni avverrà nell’interesse della famiglia. Potranno essere alienati solo in caso di accordo tra i coniugi o, se presenti figli minori, per necessità e dopo l’autorizzazione del Giudice tutelare. Salvo che non sia diversamente previsto nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale stesso. 

L’art. 170 c.c., nello specifico, disciplina il vincolo nascente sui beni del fondo. Tale norma vieta al creditore di proporre atti esecutivi sui beni del fondo e sui frutti di essi per debiti che il debitore ha contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Tale regola ha dunque la finalità di tutelare economicamente il nucleo familiare da imprevisti economici che possono sopravvenire.

Tuttavia, se vuoi proteggere il tuo patrimonio al 100% dalle pretese dei tuoi creditori, il fondo patrimoniale potrebbe non essere uno strumento utile in tutti i casi. 

L’istituto in esame, infatti, essendo un atto a titolo gratuito (infatti non è prevista nessuna controprestazione per poter istituire un fondo patrimoniale) è suscettibile di essere sottoposto all’azione revocatoria entro il termine di cinque anni previsto dalla legge. Anche se è bene precisare che in caso di fallimento del coniuge, l’azione revocatoria può essere proposta in termini decisamente più ristretti. 

Ancora, se i debiti sono sorti prima della istituzione del fondo in esame, i creditori sono tutelati anche con l’esecuzione diretta ex art. 2929 bis c.c. In conclusione, il fondo patrimoniale è certamente un mezzo di protezione del proprio patrimonio, tuttavia, per poter assolvere al 100% al suo scopo è necessario attendere almeno cinque anni. Infine, è bene precisare che il fondo patrimoniale si estingue in caso di annullamento del matrimonio, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e, secondo la dottrina maggioritaria, anche su accordo delle parti. 

2. Patto di famiglia

Fino a non molti anni fa nel nostro ordinamento giuridico non vi era un mezzo attraverso il quale fosse possibile programmare il cosiddetto passaggio generazionale di un’impresa da parte degli imprenditori. Al fine di porre rimedio a questa particolare situazione, il legislatore, sulla scorta della disciplina di matrice sovranazionale, ha introdotto nel c.c. gli artt. 768 bis c.c. e seguenti in materia di Patto di famiglia. 

In estrema sintesi, mediante il patto di famiglia un imprenditore può trasferire tutta, o in parte, la propria azienda, o le quote societarie che detiene, ad uno o più discendenti da lui prescelti in deroga al divieto dei patti successori.

Ciò significa che l’imprenditore (o il titolare di un pacchetto azionario) può decidere di trasferire immediatamente la propria azienda o il pacchetto azionario ad un proprio legittimario, senza dover necessariamente fare i conti con il divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c. Ciò perché il patto di famiglia, in via del tutto eccezionale, permette all’imprenditore di “blindare” l’assegnazione della propria attività ad un suo legittimario e programmare così il passaggio generazionale della stessa. 

Il patto in questione assolve alla funzione di garantire la continuità aziendale, scegliendo chi fra i suoi discendenti è più idoneo a portare aventi l’azienda e gli consente di sottrarre l’azienda dalla successione, con il fine di trasferirla a favore di uno o più discendenti.

La disciplina delle fattispecie in questione presuppone che il beneficiario dell’azienda debba liquidare ai potenziali legittimari, una somma di denaro che corrisponde ad una quota che avrebbero rispetto alla azienda come legittimari.

2.1. La disciplina

Nonostante il Patto di famiglia sia stato introdotto nel nostro sistema ordinamentale da anni ormai, ancora oggi si discute sulla natura giudica dello stesso. Secondo alcuni si tratterebbe di una vera e propria divisione, mentre secondo un’altra parte della dottrina si dovrebbe parlare di donazione con onere. Tuttavia, a prescindere dalla natura giuridica dell’istituto in esame, è bene precisare che colui il quale riceve dall’imprenditore il bene (ovvero l’azienda o il pacchetto azionario), dovrà liquidare tutti i potenziali legittimari, che dunque ricevono la somma di denaro da parte del beneficiario.

L’entità della somma di denaro da versare nei confronti degli altri legittimari è pari alla quota che spetta a questi ultimi sul valore complessivo dell’azienda o del pacchetto azionario trasferito secondo le regole dettare dagli art. 536 e ss. del c.c.

Il patto di famiglia deve rivestire la forma dell’atto pubblico. Davanti al notaio è necessario che siano presenti il titolare e tutti gli eredi legittimari che sarebbero chiamati all’eredità se si aprisse la successione dell’imprenditore.

Il principale dubbio verte sull’obbligo di partecipazione di tutti i legittimari. La normativa, tuttavia, non evidenzia le conseguenze della mancata partecipazione. Ovviamente la soluzione a questo problema varia a seconda dell’adesione all’una o all’altra teoria sopra menzionate. Se si aderisce, ad esempio, alla teoria secondo cui il Patto di famiglia sia una divisione, allora la presenza di tutti i legittimari è necessaria a pena di nullità. 

Viceversa, ove si aderisse alla presa di posizione teorica secondo cui, in realtà, si tratterebbe di una donazione con modo a carico del donatario, allora la presenza di tutti i legittimari non sarebbe richiesta a pena di nullità.

Il tratto caratteristico del Patto di famiglia è la sua immediata efficacia, diversamente da ciò che accade quando l’azienda (o il pacchetto azionario) viene trasferito con successione legittima o testamentaria. 

Il Patto di famiglia, dunque, non può più essere messo in discussione dopo la morte del disponente. Il che permette, finalmente, di programmare in modo definitivo il passaggio generazionale della propria attività, senza dover porre fiducia sulla volontà dei propri legittimari e senza dover fare i conti sulla (inevitabile) incertezza sulle sorti della propria azienda. 

Questo perché l’azienda oggetto del patto (lo stesso vale anche per le partecipazioni societarie) vengono definitivamente estromesse dalla successione dell’imprenditore

L’istituto in esame, tra l’altro, oltre a garantire la programmazione del passaggio generazionale della propria azienda, permette anche di proteggere il proprio patrimonio dalle preteste dei creditori. Una volta stipulato il Patto di famiglia, infatti, l’azienda (o il pacchetto azionario) esce definitivamente dal patrimonio dell’imprenditore per entrare nella sfera giuridico patrimoniale del legittimario assegnatario. 

Ciò significa, in poche parole, che i creditori dell’imprenditore disponente non potranno più far valere le proprie ragioni su quei beni trasferiti, salvo ovviamente l’esistenza di diritti reali di garanzia come, ad esempio, l’ipoteca e salvo la possibilità di agire mediante l’azione revocatoria. 

3. Donazione alla famiglia 

Rimanendo in tema di famiglia, un altro istituto che fino a non molti anni fa veniva usato da tantissime persone per poter proteggere il proprio patrimonio era la donazione in favore dei propri figli o del proprio coniuge

In poche parole, quando un soggetto aveva accumulato dei debiti, al fine di sottrarsi alle pretese dei propri creditori, decideva di effettuare una donazione in favore di soggetti di fiducia, come i propri familiari appunto. Sotto certi punti di vista l’operazione negoziale in esame non è molto dissimile al negozio fiduciario (il quale sarà esaminato nei prossimi paragrafi). 

Tuttavia, in caso della donazione, non c’è nessun patto sotteso volto a riottenere, magari dopo anni, il bene donato.  Il donante, infatti, vuole effettivamente spogliarsi definitivamente del proprio bene, anche se non per finalità strettamente solidali, ma solo per sottrarre il bene donato alle pretese dei creditori. 

Ancora oggi questo strumento può essere astrattamente utilizzato, tuttavia, se vuoi proteggere il tuo patrimonio in modo sicuro, questa soluzione non è quella che fa per te. Nel nostro ordinamento, infatti, esistono molteplici istituti che possono tutelare egregiamente i creditori che, vedendo il proprio debitore “regalare” i propri beni, vedono diminuire le proprie garanzie. 

Si tratta dell’art. 2929 bis c.c. il quale sarà disaminato più diffusamente in prosieguo, nonché l’azione revocatoria, esperibile nel termine di prescrizione quinquennale ex art. 2901 c.c. la quale rende inefficace nei confronti dei creditori l’atto dispositivo del bene finalizzato a ledere i creditori stessi.  

4. Proteggere i risparmi: il Trust

Un altro mezzo con cui proteggere il patrimonio è il Trust. Tale istituto ha origini anglosassoni e con tale strumento un soggetto denominato trustee ha la gestione di uno o più beni che gli ha conferito un altro soggetto, il disponente (o settlor), per la realizzazione di uno scopo prestabilito nell’interesse di un altro, o altri soggetti diversi dai primi, chiamati beneficiari.

Mediante il Trust i beni possono uscire dal patrimonio del disponente in favore del trustee. Tali beni saranno destinati al raggiungimento dello scopo deciso dal disponente e costituiranno beni separati rispetto al patrimonio del disponente.

Ne consegue che tali beni non possono mai essere aggrediti dai creditori del disponente e del trustee. Il trustee diviene il vero proprietario dei beni e in questo risiede la specialità dello strumento.

I beni appartengono a un soggetto diverso dal disponente, il cui patrimonio è separato dai beni che sono vincolati al trust. Il disponente decide la fine del Trust, che può essere fissato in una data precisa o può conseguire a un evento.

Potrai, dunque, proteggere i tuoi risparmi mediante anche il Trust, grazie all’effetto di segregazione che l’istituto produce. Nonostante vengano intestati alla persona del trustee, i beni non entrano a far parte del suo patrimonio personale, ma vanno a costituire una massa distinta.

Tale aspetto acquista particolare rilievo, soprattutto per quanto attiene il rapporto con i creditori. Tramite il Trust, si costituisce una forma peculiare garanzia, in quanto questi beni costituiscono un patrimonio vincolato allo scopo dedotto nel negozio.

Ciò implica, che predetta massa patrimoniale non possa essere aggredita da eventuali creditori del trustee, non possono rientrare nella sua successione ereditaria e nemmeno nella comunione legale. Non solo, anche i creditori, che non siano sorti in conseguenza dello scopo perseguito con il Trust, non possono, ovviamente, soddisfarsi su predetti beni, che siano creditori del costituente o del gestore.

5. Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter 

Rientra nel novero degli strumenti di tutela del patrimonio il vincolo di destinazione disciplinato dall’art. 2645 ter c.c. Si tratta, secondo una parte della dottrina, di un istituto molto simile al Trust sopra esaminato. Anzi, per alcuni il 2645 ter c.c. sarebbe, in realtà, un Trust “all’italiana”.

Con il vincolo di destinazione è possibile trascrivere un atto pubblico mediante il quale determinati beni vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, per una durata non superiore a 90 anni o comunque non eccedente la vita del beneficiario. 

Con tale strumento, dunque, è possibile effettuare una vera e propria separazione del proprio patrimonio destinando i beni vincolati alla realizzazione di particolari scopi altruistici e idealistici. L’eccezione alla regola posta dall’art. 2740 c.c. sopra richiamata è giustificata proprio dal fatto che il legislatore ha incentivato i privati nel perseguimento di scopi solidali e conformi alla nostra Carta costituzionale.

Ciò significa che i creditori del soggetto che decide di destinare i propri beni ex art. 2645 ter c.c. non potranno aggredire i suddetti beni se non per i debiti contratti al fine di perseguire lo scopo meritevole di tutela richiesto dalla norma richiamata. Ovviamente ciò non significa che i creditori del disponente siano completamente sprovvisti di tutela. Uno dei mezzi di tutela previsti dal legislatore è quello sopra esaminato, ovvero l’art. 2929 bis c.c.nonché l’azione revocatoria disciplinata nel c.c.

6. La polizza assicurativa per proteggere i risparmi

Un altro modo per tutelare i propri beni è istituire una polizza assicurativa. Infatti, le somme dovute dalle assicurazioni a contraenti e beneficiari di polizze vita sono impignorabili. La previsione vale sia per le assicurazioni stipulate a proprio favore che per quelle stipulate a favore di terzi. Qual è il meccanismo di protezione della polizza assicurativa?

Molto semplice.

I capitali trasferiti alla compagnia assicurativa divengono di proprietà della compagnia assicurativa stessa e, quindi, sono separati dal patrimonio del contraente e del beneficiario. Occorre fare attenzione.

Infatti, la protezione sussiste se questi contratti assicurativi non pregiudicano i diritti dei creditori. In questo caso gli stessi creditori potranno promuovere azioni revocatorie sulle somme oggetto di polizza assicurativa.

6.1. Natura contratto di polizza assicurativa

Le polizze assicurative costituiscono un ulteriore valido strumento di tutela del patrimonio personale, che altrettanto producono anche esse un effetto di segregazione. In tal modo, questa parte di patrimonio è tendenzialmente protetta, soprattutto nei confronti dei creditori titolari di diritti sorti a seguito della conclusione del contratto.

I contratti con cui si stipulano le polizze assicurative rientrano nella particolare categoria di contratti aleatori. Con tale espressione si richiamano gli atti negoziali connotati, oltre che dalla necessaria alea economica, anche da un’alea giuridica.

I contratti di assicurazione si connotano per un particolare modo di funzionamento dell’assicurazione, perché queste contratto secondo una logica mutualistica, la società di assicurazione paga l’indennizzo con le risorse raccolte con i premi. 

Tramite il contratto, l’assicurazione sia assume il rischio anche se non si realizza l’evento oggetto di alea, che comporta il risarcimento del danno o il pagamento dell’indennizzo. Tuttavia, i premi non sono pagati in vano, in quanto sussiste un rapporto di corrispettività tra copertura del rischio e pagamento del premio.

La prestazione dell’assicurazione non è l’indennizzo, non è la controprestazione, ma l’assunzione del rischio e che implica che se il rischio si verifica paga l’indennizzo. 

7. Proteggere i risparmi: il contratto fiduciario

L’intestazione fiduciaria si attua tramite un contratto di mandato tra un soggetto, il fiduciante, che trasferisce un bene ad un altro soggetto, il fiduciario.

Il fiduciario agisce  nell’interesse del fiduciante e ha l’obbligo di ritrasferire il bene al fiduciante quando il fiduciario lo richiede.

Come si realizza la protezione del patrimonio dalle pretese dei creditori?

Il fiduciante trasferisce, ad esempio, il suo immobile ad un fiduciario che diventa proprietario a tutti gli effetti dell’immobile conferitogli.   L’unico obbligo del fiduciario, oltre a quello di gestirlo nel miglior modo possibile, è quello di ritrasferire la proprietà al primo quando richiesto.

In questo modo il bene entra nella proprietà del fiduciario e così diventa inaggredibile per tutti i creditori del fiduciante. 

7.1. Come funziona il negozio fiduciario?

Secondo l’orientamento prevalente, il negozio fiduciario è un atto unitario con una propria causa fiduciaria (Corte di Cassazione, sentenza del 19 maggio 1969, n. 1261). Esso produce come principale effetto il trasferimento di un diritto di proprietà su di un bene, al fine di amministrarlo e gestirlo secondo le modalità concordate. L’accordo prevede, inoltre, il ritrasferimento della titolarità del predetto diritto a richiesta, al fiduciante o a un soggetto terzo.

Il negozio fiduciario si struttura, all’apparenza, sulla base di due negozi, uno esterno e l’altro, invece, meramente interno. Il primo è a natura reale, con esso è trasferito un diritto su un determinato bene. Il secondo, invece, ha causa fiduciaria con effetti obbligatori, il quale presuppone l’assunzione di una serie di doveri di gestione.

7.2. La società fiduciaria

Le società fiduciarie sono imprese che amministrano beni conferitegli da un soggetto che può essere una persona fisica o una persona giuridica. Con il D.lgs. n. 415/1996, le società fiduciarie dinamiche devono inserire nella loro denominazione sociale l’espressione “società di intermediazione mobiliare”. Inoltre, non possono svolgere altra attività se non quella di amministrazione e hanno l’obbligo di iscriversi nell’albo Consob.

Colui che trasferisce la titolarità di beni mobili, immobili, quote di partecipazione in società, eredità, etc. in favore della società fiduciaria, ordina alla società fiduciaria di amministrare i suoi beni.

In questo modo avviene la separazione del patrimonio. La società non è proprietaria dei beni conferitegli, ma crea una netta separazione all’interno del patrimonio del fiduciante.

In questo modo tali beni vengono di fatto sottratti alle azioni esecutive e non saranno più aggredibili dai creditori. Grazie al segreto fiduciario non sarà per nulla agevole, per i creditori del fiduciante, individuare i beni che il soggetto detiene tramite la società fiduciaria. Con segreto fiduciario si intende la circostanza per cui la società fiduciaria si accolla la gestione in totale segretezza; dunque, nessuno può risalire al tuo nome come titolare del diritto di proprietà in capo ai beni e ai titoli che la società ha in gestione.

8. Cassetta di sicurezza in banca

La cassetta di sicurezza in banca è un servizio offerto ai propri clienti dalle banche, che può essere utilizzato anche per proteggere i risparmi.

In questi contenitori possono essere custoditi banconote, lingotti, gioielli, oggetti di valore in genere e documenti importanti.

In questo modo si evita il rischio dei furti e metti al sicuro parte del tuo patrimonio.

Per accedere alla propria cassetta di sicurezza, infatti, si compila un registro dinanzi ad un funzionario bancario.

Per aprire una cassetta di sicurezza è necessario avere il conto corrente presso l’istituto in cui si voglia ottenere la cassetta. Le relative spese, poi, verranno addebitate su tale conto.

Dopo aver aperto il conto sarà necessario fare specifica richiesta per ottenere la cassetta di sicurezza.

Per mantenere attivo tale servizio è necessario pagare un canone annuale di un importo che varia a seconda delle dimensioni della cassetta stessa.

Il contenuto della cassetta rimane anonimo.

Nemmeno gli agenti per la riscossione dei tributi o i creditori possono accedervi tranne in presenza di particolari delibere dei tribunali in merito.

Dunque, nella cassetta di sicurezza puoi spostare una parte di patrimonio in contanti che risulterà coperto da una sorta di segreto.

Le banche devono però segnalare i dati anagrafici dei titolari di cassette di sicurezza, i relativi accessi e anche il valore dell’assicurazione posta a tutela delle somme depositate.

Tale assicurazione aumenta con l’aumentare del valore contenuto nella cassetta di sicurezza.

Dunque una cassetta di sicurezza può esserti utile in caso di blocco di conti correnti dell’imprenditore e dei suoi famigliari per diversi mesi.

In ogni caso, la locazione della cassetta di sicurezza risulta da una polizza.

8.1. Fallimento e blocco del conto corrente

Dunque, in caso di fallimento o blocco del conto corrente, anche la cassetta di sicurezza verrà bloccata.

Questo significa che dovrai agire per tempo e andare a svuotarla prima del blocco per non trovarti paralizzato.

Se l’intestatario fallisce, la banca deve sigillare la cassetta di sicurezza e consente l’apertura solo al curatore, appositamente autorizzato dal giudice.

Ma prima di quel giorno potrai accedervi e portarti a casa quanto custodito al suo interno.

Come noterai, sono molti i modi per proteggere i risparmi dai creditori.

Non è sicuramente semplice capire quale sia il modo migliore per mettere al riparo i propri risparmi.

E, dunque, evitare che i risparmi di una vita possano svanire velocemente a causa di mosse inappropriate.

9. L’art. 2929 bis del Codice civile

Giunti a questo punto, dopo aver analizzato, seppur brevemente, i vari istituti presenti utili per poter proteggere il proprio patrimonio dalle pretese dei creditori, è necessario analizzare anche gli strumenti di tutela previsti in favore dei creditori stessi. 

Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, non è possibile, come anticipato più volte, creare delle vere e proprie “barriere” a protezione del proprio patrimonio senza garantire, al tempo stesso, strumenti di tutela anche in favore dei creditori stessi. Anche perché se no tutti potrebbero legittimamente indebitarsi e poi, per non dover far fronte ai debiti contratti, usufruire dei vantaggi offerti dagli istituti sopra esaminati. 

Ebbene, tra i vari strumenti di tutela dei creditori previsti nel nostro ordinamento rientra sicuramente l’art. 2929 bis c.c. Più precisamente, il legislatore, con la L. 83/2015 ha introdotto l’art. 2929 bis c.c. La norma richiamata consente ai soggetti creditori, sulla base della sussistenza dei presupposti formali e cronologici previsti dalla legge, di intraprendere un’azione esecutiva finalizzata a tutelare la propria pretesa. 

Più precisamente, l’art. in esame dispone che il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

Ma non finisce qui, il legislatore, infatti, ha deciso di garantire una tutela “reale” ai creditori anche nel caso in cui il bene sia stato trasferito a terzi. Infatti, in questo caso il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazionecontro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

9.1. Le ragioni dell’istituto di cui all’art. 2929 bis c.c.

La ragione principale che ha spinto il legislatore ad introdurre questa norma nel nostro ordinamento, come anticipato, è quella di garantire una tutela ai creditori che potrebbero essere lesi dagli atti di disposizione del debitore. 

In estrema sintesi, il creditore, al fine di ricorrere all’istituto di cui all’art. 2929 bis c.c., deve essere anteriore rispetto all’atto di disposizione del debitore. Alla base delle fattispecie in questione, infatti, vi è l’esigenza di tutelare il creditore che ha fatto affidamento su una certa consistenza del patrimonio.

Il creditore anteriore si vede trascrivere un atto che costituisce un vincolo di indisponibilità su determinati beni che componevano il patrimonio del suo debitore, il quale, ricordiamolo, rappresenta ex art. 2740 c.c. la principale garanzia del creditore stesso.

 All’interno di questa categoria, ossia di atti che creano un vincolo di indisponibilità, rientrano gli atti di destinazione che crea un patrimonio destinato ai sensi del 2645 ter c.c.,l’istituzione di un fondo patrimoniale, di un trust, o comunque tutti quegli atti che determinano una “segregazione” dei beni anche senza un trasferimento del diritto proprietà.

10. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla protezione dei risparmi dai creditori è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

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