Difesa del Debitore per i Debiti d’Impresa

I migliori consigli su come proteggere il patrimonio d’impresa  contro le azioni dei creditori relative ai debiti della tua impresa (Corporate Debts Litigation).

Selezionare gli strumenti di difesa a disposizione del debitore, non è sempre un’operazione semplice. La  tutela del patrimonio aziendale comporta un’adeguata conoscenza dei rimedi a tua disposizioni. Garantire un sistema organizzato di gestione aziendale passa anche attraverso l’adozione di rimedi giuridici volti a scongiurare l’aggressione dei creditori.

La difesa del debitore è, in primo luogo, assicurata da un sistema aziendale sano e organizzato, al riparo da possibili rischi. La vita della tua azienda è influenzata sia da fattori interni, legati alla gestione e ai rapporti commerciali, che esterni, come crisi economiche o, come ci ha insegnato l’ultimo anno, anche sanitarie e sociali.

Sono molti, invero, gli eventi che possono abbattersi sull’organizzazione della tua attività imprenditoriale, che potrebbero avere conseguenze devastanti. Uno dei principali timori che non di rado preoccupa l’imprenditore è quello legato al fallimento e alla tua responsabilità, che può sforare sia nell’ambito civile che penale.

È quindi determinante, affinché non si incorra in una crisi, che ci siano valutati tutti i fattori che possono rilevare possibili rischi inaspettati.

In particolare, ti consigliamo di prestare sempre molta attenzione al c.d. capitale operativo.

Soprattutto ove si trascorrano dei momenti più o meno lunghi di stallo lavorativo, come nel caso dell’emergenza sanitaria che imposto uno stop forzato alle imprese, una buona gestione del predetto capitale operativo serve e superare questi momenti e proseguire la tua attività.

In questa sede vogliamo offrirti alcuni consigli su come proteggere il tuo patrimonio aziendale. Per tali motivazioni ti invitiamo nella prosecuzione della lettura, in modo tale che potrai avere un quadro sintetico su quelli che sono i rischi e gli strumenti di difesa del debitore.

1. Difesa del debitore: crisi di impresa

La crisi d’impresa rappresenta un momento di “declino” dell’attività aziendale, dovuta a difficoltà transitorie che se mal curate possono sfociare in una vera e propria insolvenza irreversibile. Un’adeguata difesa del debitore presuppone, quindi, una valutazione di fattori ed elementi che consentono di predisporre un piano per prevenire la crisi.

Cosa dovrai allora tenere in considerazione?

Innanzitutto, la  crisi di liquidità è la principale causa del dissesto dell’impresa. Essa essere l’inevitabile conseguenza di lunghi periodi di crisi economica. In molti casi le imprese mal gestiscono le proprie possibilità e flussi di cassa. Ciò inevitabilmente conduce a rilevanti conseguenze in termini di disponibilità economica.

La staticità dell’attività, mancanza di lavoro e di incassi, impossibilità di recupero dei crediti con consequenziale incapacità di far fronte ai propri debiti e alle spese necessarie, carenza di liquidità (cd. cash flow), sono tutti segnali di pericolo da non sottovalutare

Infine, possono esserci minacce più grandi al patrimonio aziendale, legate all’andamento e alle eventuali crisi politiche ed economiche in cui potrebbe versare il Paese

Un aspetto che va evidenziato riguarda senz’altro i sistemi di controllo inadeguati degli indici economici più rilevanti:

  • conto economico;
  • patrimonio netto;
  • passivo dello stato patrimoniale.

1.1. Far fronte alla crisi di impresa

Come poc’anzi accennato i fattori che possono incidere significativamente sulla tua impresa sono molteplici. Proprio per questo che ti invitiamo a pianificare le tue mosse e a porre rimedio alle prime avvisaglie della crisi di impresa.

Una negligenza dell’imprenditore, soprattutto se protratta nel tempo, inevitabilmente porterà una difficoltà temporanea al suo apice negativo: l’insolvenza irreversibile.

In molti casi, una crisi di impresa è conseguenza della cattiva gestione ed organizzazione interna. Non di rado gli imprenditori, soprattutto se di piccole imprese, non tengono conto quanto possa essere necessario prestare attenzioni a piccoli accorgimenti, come l’ordine e controllo sulla documentazione contabile.

Ma quali sono agli strumenti a cui puoi ricorrere per far fronte alla crisi di impresa?

1.2. Ricorso al credito bancario e concessione di finanziamenti

Il finanziamento è il primo e più immediato strumento preso in considerazione, soprattutto nei casi meno gravi. Il finanziamento deve assicurare l’elasticità, cioè deve consentire la possibilità per l’impresa di avere maggiori margini di manovra nelle sue scelte finanziarie.

In tal modo potrai recuperare liquidità mediante:

  • finanziamento con capitale proprio, che si realizza ove la società procede a richiedere nuovi conferimenti, che si differenziano dai conferimenti effettuati al momento della costituzione della società a titolo di “prezzo della partecipazione”;
  • finanziamento con capitale di terzi: questo è tale se è chiesto capitale di prestito, cioè se si ricorre a finanziamenti esterni.

1.3. Il piano di ristrutturazione dei debiti

Soprattutto in caso di crisi a sovraindebitamento, il piano di ristrutturazione dei debiti potrebbe essere uno strumento utile a cui ricorrere. La procedura prevede che il consumatore sovraindebitato possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, indicando in modo specifico tempi e modalità per il superamento della crisi.

Il procedimento si svolge presso il Tribunale (composizione monocratica) e la domanda deve essere presentata, ove possibile, da un Organismo di Composizione della Crisi (di cui parleremo a breve) del circondario del Tribunale competente.

1.4. Istituti giuridici

La difesa del debitore si realizza anche mediante il ricorso ad istituti giuridici, che ti consentiranno di superare l’eventuale crisi di impresa. Questi ultimi, in genere, svolgono la funzione di assicurare che il patrimonio non venga aggredito da alcune categorie di creditori, o consentire una più efficace gestione dell’azienda. A tal proposito facciamo riferimento ad alcune fattispecie:

  • Trust: è un negozio giuridico che permette al disponente di mettere al sicuro una buona parte dei suoi beni dandoli in gestione ad un soggetto chiamato trustee, il quale si obbliga a custodirli in favore dei beneficiari individuati dal disponente stesso;
  • Società fiduciaria: ha la struttura di una vera e propria organizzazione societaria, la quale essa stessa svolge la funzione di gestione di beni per conto di un soggetto terzo, nonché all’amministrazione delle attività patrimoniali e finanziarie;
  • Patto di famiglia è un contratto a titolo gratuito concluso tra vivi, cioè non a causa di morte. Con questo, si pone in essere un patto stipulato dall’imprenditore con i propri discendenti, che prendono il nome di legittimari, per trasferire l’azienda in capo taluno di loro, quando l’imprenditore si trova ancora in vita.

La difesa del debitore è, come puoi constatare, sicuramente molto complessa, nei seguenti articoli intendiamo offrirti alcuni ulteriori consigli:

2. La difesa del debitore: il fallimento

Sicuramente una delle possibili crisi di liquidità è che essa si trasformi in crisi di impresa, con l’avvio di procedure concorsuali.

Una delle preoccupazioni per un imprenditore che si trovi a gestire una crisi, più o meno grave, è sicuramente legata alle possibili azioni legali che i creditori possano esperire nei suoi confronti e del proprio patrimonio d’impresa.

Come saprai, la sentenza dichiarativa di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

Per quanto ad una prima analisi la dichiarazione di fallimento sembra essere uno strumento potenzialmente utile è per il debitore, le conseguenze sono invece enormi. La sentenza decreta definitivamente la morte dell’impresa, oltre ad alcune conseguenze pregiudizievoli per l’imprenditore, al quale sarà precluso l’esercizio di attività specifiche per un certo arco di tempo.

Proprio per questo che ti suggeriamo di ricorrere a tutti gli strumenti a tua disposizione per prevenire questo esito. In primo luogo ti consigliamo la dilazione di pagamento o la predisposizione di un piano di rientro, grazie ai quali poter provare a risolvere l’eventuale stato di insolvenza senza ricorrere a una procedura fallimentare, ma con alcuni specifici strumenti quali:

  • Piani attestati di risanamento, art. 67, terzo comma lett. D) della Legge Fallimentare;
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti, art. 182 bis della Legge Fallimentare;
  • Concordato preventivo, art. 160  e ss. della Legge Fallimentare.

2.1. Accordo di ristrutturazione

Un accordo di ristrutturazione del credito è uno strumento di difesa del debitore imprenditore. Questo si sostanzia in un accordo privatistico tra l’imprenditore in crisi e i creditori che decidono di aderirvi, che rappresentino almeno il 60% dei crediti d’impresa. Tale valore viene considerato in relazione all’importo dei crediti, non quindi al numero dei creditori.

In totale autonomia, il debitore negozia una vera e propria soluzione transattiva con i creditori, non vi sono norme di legge che impongono limitazioni in ordine al contenuto o alle tempistiche.

L’accordo non è uno strumento disponibile a tutti, ma è riservato solo ad alcuni soggetti giuridici:

  • all’imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo;
  • gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, delle grandi imprese soggette all’amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, l’accordo è sottoposto ad alcuni requisiti fondamentali:

  • deve sussistere uno stato di crisi o di insolvenza;
  • deve essere attestato da un professionista indipendente;
  • sottoposto ad omologa da parte del Tribunale.

La difesa del debitore è, come puoi constatare, sicuramente molto complessa, nei seguenti articoli intendiamo offrirti alcuni ulteriori consigli:

2.2. Concordato preventivo 

Il debitore in crisi può presentare ai creditori una proposta di concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Anche in questo caso, come nel precedente, il concordato deve essere realizzato nella misura almeno del 20% dell’ammontare dei debiti chirografari.

Tale istituto può assumere diverse forme:

  • Con continuità aziendale: quando sia lo stesso imprenditore a gestire l’attività attraverso nuove manovre finanziarie tali da soddisfare le pretese creditorie, o anche conferendo l’azienda in una o più società anche se di nuova costituzione
  • Con assunzione in garanzia: mira a preservare la continuità, prevedendo la figura di un terzo soggetto che si assume l’obbligo di adempiere alla proposta concordataria (un esempio ricorrente è l’affitto d’azienda).
  • Liquidatorio: adempimento dei debiti aziendali attraverso la liquidazione del proprio patrimonio aziendale, evitando così il fallimento. Il tribunale ne giudica l’ammissibilità.

Il concordato ha molti benefici. In primo luogo il fatto che il debitore non subisce uno spossessamento del proprio patrimonio, la cui gestione resta in capo allo stesso.

Non vige il principio della par condicio dei creditori, ossia l’eguale diritto per i creditori ad essere soddisfatti sui beni del debitore, e non è prevista alcuna votazione dei creditori.

La difesa del debitore è, come puoi constatare, sicuramente molto complessa, nei seguenti articoli intendiamo offrirti alcuni ulteriori consigli:

2.3. Il fallimento

L’istanza di fallimento è l’atto con cui si inizia la procedura fallimentare nei confronti di un imprenditore.

I requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per presentare istanza sono contenuti nella Legge fallimentare (art. 1 e 5 del regio decreto 267/1942).

Questa è presentata da uno o più creditori, dunque non è necessario un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante.

Il fallimento della società comporta automaticamente il fallimento di tutti i suoi soci illimitatamente responsabili, la legge prevede che sia il curatore che uno dei creditori ovvero uno dei soci falliti possano presentare istanza per la dichiarazione del fallimento dei soci prima sconosciuti.

La procedura

Una volta depositato il ricorso, il Tribunale provvederà a convocare, con decreto apposto in calce all’atto introduttivo, il debitore, i creditori istanti.

Laddove ne abbia assunto l’iniziativa, sarà convocato anche il Pubblico Ministero. L’udienza è fissata entro 45 giorni dal deposito del ricorso, e non prima che siano decorsi 15 giorni tra la data di deposito e quella di comunicazione o notificazione del decreto.

Deve fissare un termine non inferiore a 7 giorni prima dell’udienza, per consentire la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche.

Il Tribunale in composizione collegiara dichiara il fallimento con sentenza:

  • Nomina il giudice delegato e il curatore;
  • ordina al fallito il deposito dei documenti obbligatori;
  • stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo;
  • assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, un termine per presentare le domande di insinuazione.

La sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore e comunicata al pubblico ministero, al curatore e al richiedente il fallimento.

La difesa del debitore è, come puoi constatare, sicuramente molto complessa, nei seguenti articoli intendiamo offrirti alcuni ulteriori consigli:

3. La responsabilità del debitore

Nell’ambito della difesa del debitore ha un ruolo indubbiamente rilevante la responsabilità civile dell’imprenditore, il qual talvolta può causare danni o, come più di frequente accade, inadempiente. Tutelare la posizione del debitore, quindi, significa anche prevenire e eventualmente azione volte ad ottenere il risarcimento dei danni.

Il risarcimento danni è uno dei principali strumenti che concorre a garantire l’effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale.

Le forme di responsabilità sono due, la responsabilità contrattuale e aquiliana. Quest’ultima è regolata dall’art2043 del c.c., la norma afferma che:”Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Molto semplicemente stabilisce che qualunque fatto, sia esso doloso o colposo, che cagioni un danno ingiusto a qualcuno, obbliga colui che lo ha commesso a risarcirlo.

La disposizione in esame introduce una delle clausole generali dell’ordinamento, ossia realizzata la c.d. atipicità dell’illecito civile. Sarà, infatti, l’interprete a selezionare le condotta illecite che causano risarcimento.

L’art. 2043 c.c. cita ben due volte il concetto di danno, in un caso aggettivandolo con il termine ingiusto, nell’altro, invece, privo di qualificazione. E’, allora, evidente l’intenzione del legislatore di individuare due concetti ben distinti.

Il primo si riferisce al c.d. danno evento, cioè quello qualificato come ingiusto. Esso indica la lesione dell’interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela.

Il secondo, invece, si identifica con le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento lesivo, che siano a carattere patrimoniale o non patrimoniale, ossia il c.d. danno conseguenza.

Categorie di responsabilità

L’imprenditore, invero, in molte occasioni incorre in alcune particolari tipologie di responsabilità, laddove il danno sia correlato alla attività di impresa, che in molte casi costituiscono categorie ibride. Ad esempio la responsabilità del produttore è una disciplina che si pone a metà strada tra il diritto nazionale e comunitario.

Invero fondamentale in materia è stato l’intervento sovranazionale del legislatore comunitario, il quale ha introdotto una disciplina in parte derogatoria. Con la Direttiva 85/374/CEE, si è cercato, infatti, di assolvere ad ulteriori esigenze, prima di tutto garantire la libera circolazione delle merci, con l’intento di realizzare un mercato unico comunitario. La norma è stata recepita con il D.P.R. n. 224/1988, anche se attualmente la disciplina è confluita negli artt. 114 ss. del Codice del Consumo (più avanti anche detto “Cod. Cons.”)

Altrettanto peculiare è la responsabilità nel trasporto di merci, che sovente è a carico dell’imprenditore, che deriva o da contratto apposito di trasporto merci autonomo o collegato ad un contratto di compravendita.

In qualità di imprenditore, il debitore risponde per la mancata esecuzione o il ritardo nel trasporto secondo la disciplina generale della responsabilità per inadempimento, ai sensi dell’art. 1218 c.c..

Tuttavia, il legislatore ha specificato alcune caratteristiche elementi per la violazione dell’obbligo di custodia delle cose trasportate all’art. 1693 c.c.: “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario”.

La difesa del debitore è, come puoi constatare, sicuramente molto complessa, nei seguenti articoli intendiamo offrirti alcuni ulteriori consigli:

4. La responsabilità penale

In qualità di ente, la tua impresa, soprattutto se in forma societaria, organizzata secondo una struttura complessa, potrebbe comportare una responsabilità peculiare ai sensi del D.Lgs 231/2001. Per i c.d. reati societari, cioè una serie di reati contenuti in apposito catalogo del decreto in questione, talvolta, l’impresa risponde ed è soggetta a sanzioni pecuniarie o interdizioni,.

Secondo un orientamento accreditato, il D.Lgs 231 ha introdotto una responsabilità del terzo tipo, tra diritto penale e amministrativo, la quale ha dovuto adeguarsi alla natura di persona giuridica del soggetto agente. Ad esso si applicano i principi di diritto penale, in particolare per quanto attiene le garanzie e le norme sul processo.

Tuttavia, le eventuali lacune del sistema vengono talvolta colmate con riferimento al diritto penale, tal altra al diritto amministrativo. La stessa normativa prende spunto da entrambe le tipologie di responsabilità.

L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la responsabilità è esclusa quando l’impresa:

  • Ha adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati.
  • Ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I compiti affidati all’Organismo sono disciplinati in maniera dettagliata agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 e sono quelli di seguito elencati.

  • Vigilanza sull’effettività del modello di organizzazione adottato.
  • Controllo sull’adeguatezza del modello, dunque sulla sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i reati in parola.
  • Cura del modello e analisi circa il mantenimento nel tempo della funzionalità del modello stesso.

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