Tutela dei Crediti Personali

I migliori consigli su come proteggere il tuo patrimonio personale e proporre azioni a tutela dei tuoi crediti personali (Private Debt Collection).

La tutela dei crediti personali comporta l’utilizzo di una categoria di strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del creditore per preservare la propria posizione. All’interno di quest’area, invero, non rientrano solo i rimedi volti a garantire il conseguimento di credito, ma anche gli istituti che consentono di proteggere il tuo patrimonio, soprattutto ove dovessi subire un illecito.

In quest’ottica, dobbiamo rammentare che i rischi a cui è esposto il tuo patrimonio, in qualità di creditore, sono molteplici. In primo luogo potresti subire imprevisti di varia natura, come incidenti stradali o malattia, che comportano una lesione indiretta del patrimonio.

Alla predetta categoria appartengono tutte quelle condotte che, usualmente, incidono negativamente sul paniere di beni che compongono il tuo asset patrimoniale. A tale evento, invero, corrisponde il sorgere di un corrispettivo diritto di credito, consistente nell’obbligazione risarcitoria.

Tuttavia, i crediti personali, infatti, hanno molteplici fonti. Il contratto è solo una di essi, sebbene è sicuramente l’ipotesi più frequente. Anche i rapporti familiari, talvolta, possono essere foriere di pretese patrimoniali, come quelle conseguenti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come l’assegno divorzile.

In questa sede vogliamo offrirti alcuni consigli su come garantire tutela ai tuoi crediti personali. Per tali motivazioni ti invitiamo nella prosecuzione della lettura, in modo tale che potrai avere un quadro sintetico su quelli che sono gli strumenti per tutelare i crediti personali.

1. Tutela dei crediti personali: la responsabilità

La tutela dei crediti personali può concretizzarsi per il tramite della responsabilità aquiliana, di cui all’art. 2043 c.c., o contrattuale, come disciplinata all’art. 1218 c.c.. Nel primo caso, il soggetto leso da una condotta illecita diviene titolare di una nuova obbligazione, nascente appunto dalla necessità di compensare il danno prodotto. Differente è, invece, l’ipotesi in cui il debitore si renda inadempiente ad un diritto di credito preesistente.

Oltre alle predette fattispecie, avrai sentito parlare di frequente anche della c.d. responsabilità precontrattuale. Questa, a differenza delle due tipologie precedenti, non costituisce una terza categoria, ma è riconducibile ad una peculiare figura disciplinata all’art. 1337 c.c., da taluni qualificano come responsabilità aquilina, altri come responsabilità contrattuale.

Il risarcimento danni è uno dei principali strumenti che concorre a garantire l’effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale, indipendentemente dall’origine della responsabilità.

La tutela dei crediti personali, quindi, può essere esercitata per il tramite di strumenti risarcitori, che differiscono parzialmente a seconda della tipologia di responsabilità che viene in rilievo.

1.1. Risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale

La responsabilità aquiliana o extracontrattuale è disciplinata dall’art. 2043 c.c. a norma afferma che: ”Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Molto semplicemente stabilisce che qualunque fatto, sia esso doloso o colposo, che cagioni un danno ingiusto a qualcuno, obbliga colui che lo ha commesso a risarcirlo. La responsabilità in questione è rispondente al generale dovere di astensione che gravi sulla generalità dei consociati dal ledere la posizione giuridica altrui.

Quindi, in virtù della predetta disposizione, differentemente da quanto accade nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, non si pone in capo al soggetto un dovere di azione positiva, cioè di agire con una condotta volta a far conseguire un determinato beneficio.

1.1.1. Gli elementi essenziali dell’illecito aquiliano

L’art. 2043 c.c. menzione ben due volte la parola danno, una volta qualificandolo come ingiusto e una seconda non aggettivizzato. Inevitabilmente sarà dunque necessario affermare che il legislatore abbia voluto riferirsi a due fattispecie differenti.

La prima forma di danno costituisce la lesione di un interesse meritevole di tutela. La qualificazione in termine di ingiusto serve a selezionare le situazioni giuridiche protette. Esso originariamente si riferiva esclusivamente al diritto soggettivo, fino alla nota sentenza della Corte di cassazione n. 500 del 1999, la quale ha esteso la responsabilità civile anche alla lesione di interessi legittimi.

Ad oggi, invero, la tutela è riservata ad ogni situazione ritenuta giuridicamente rilevante, non necessariamente identificabile solo in termini di interesse legittimo o diritto soggettivo.

Con la seconda voce di danno, invece, si identifica il danno conseguenza, ossia le conseguenze risarcibili della lesione. La responsabilità civile, infatti, ha la funzione di compensare, non direttamente la lesione, ma i suoi esiti pregiudizievoli. Tale voce di danno dovrà essere provata dal danneggiato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

L’elemento oggettivo si indentifica con il nesso di causalità. A tal proposito è opportuno sottolineare che a due tipologie di danno corrispondono altrettante tipologie di causalità. Da un lato vi è la causalità materiale che lega la condotta al c.d. danno evento. Esso si accerta, come per la responsabilità penale, mediante la teoria condizionalistica e i correttivi di cui all’art. 41 co2 c.p.. Da altro, invece, vi è la causalità giuridica, ossia il rapporto eziologico tra danno evento e conseguenza.

1.1.2. Fattispecie speciali di responsabilità aquiliana o extracontrattuale

La disciplina della responsabilità aquiliana o extracontrattuale è disciplinata secondo forme particolare sia dal codice civile che dalle leggi speciali. A tal proposito ad esempio ricordiamo:

  • la responsabilità del tutore per gli incapaci di cui all’art. 2047 c.c.;
  • la responsabilità dei genitori ed insegnanti per gli i minori di cui all’art. 2048 c.c.;
  • inoltre, la responsabilità del committente per fatto dell’ausiliario di cui all’art. 2049 c.c.;
  • la responsabilità per attività pericolose di cui all’art. 2050 c.c.;
  • la responsabilità per le cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c..

1.1.3. Danno patrimoniale e danno non patrimoniale

La dicotomia danno patrimoniale e danno non patrimoniale attiene al c.d. danno conseguenza. Queste due voci, infatti, identificano le conseguenze della lesione a seconda che esse si sostanzino in un pregiudizio immediatamente patrimoniale, oppure che incide su una sfera differente da quella patrimoniale, ma che possa essere convertita in moneta corrente.

La tutela dei crediti personali è molto complessa, laddove volessi approfondire l’argomenti ti invitiamo nella prosecuzione della lettura dei seguenti articoli:

1.2. La responsabilità contrattuale

La responsabilità contrattuale è disciplinata dall’art. 1218 c.c. In questo caso, a differenza del precedente, il danno deriva da inadempimento. Nonostante si definisca come contrattuale, essa è la responsabilità che sorge ogniqualvolta vi è un’obbligazione, anche laddove essa discenda dalla legge, indipendentemente, quindi dalla sua fonte.

I requisiti indispensabile, al fine di rintracciare una responsabilità contrattuale, quindi l’inadempimento, sono i seguenti:

  • esistenza dell’obbligazione;
  • esigibilità ed attualità della prestazione in essa dedotta;
  • mancata esecuzione della prestazione;
  • nesso causale tra il mancato verificarsi della prestazione ed il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal debitore.

1.2.1. La natura della responsabilità contrattuale

La dottrina ha molto dibattuto circa la natura giuridica della responsabilità contrattuale. Essenzialmente, le teorie sul punto sono tre: oggettiva, soggettiva per colpa e soggettiva per colpa presunta.

In primo luogo, la tesi oggettiva qualifica responsabile l’inadempiente per il solo fatto dell’inadempimento, indipendentemente dall’elemento soggettivo della colpevolezza. Questo, quindi, potrà essere liberato da responsabilità solo in caso di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile. Quindi deve offrire la prova di un evento imprevedibile ed inevitabile, non risultando sufficiente dimostrare di aver assunto una condotta conforme al dovere di diligenza, di cui art. 1176 c.c..

Per quanto attiene, invece, alla teoria della responsabilità per colpa, in questa ipotesi si individua l’elemento soggettivo per il tramite della diligenza, la quale comporta che la violazione dei doveri implica la responsabilità per inadempimento.

Infine, la tesi della responsabilità per colpa presunta, la quale si qualifica come un correttivo della precedente, presuppone che la colpa sia presunta, quindi è il debitore a liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova della causa dell’inadempimento, che esclude la colpa. In tal modo si esclude che l’onere della prova sia posto in capo al titolare del credito personale che ha subito il danno.

1.2.2. Danno emergente e lucro cessante

Nella tutela del credito personale, dal punto di vista della responsabilità contrattuale viene in rilievo la distinzione tra danno emergente e lucro cessante.

Il danno emergente si identifica con la c.d. “perdita subita”, ossia qualsiasi alterazione, in senso negativo, della situazione del soggetto che lo subisce rispetto a quella che aveva prima dell’accadimento del fatto in questione.

Mentre per lucro cessante, invece, è il guadagno che il soggetto colpito dall’illecito avrebbe potuto conseguire e che invece, a causa dell’evento dannoso sofferto, non ha potuto realizzare.

1.2.3. Fattispecie speciali

La disciplina dei rapporti contrattuali fra le imprese d’investimento e i risparmiatori è soggetto a una disciplina peculiare, che è stata fortemente influenzata dal diritto comunitario.

Gli aspetti più significativi del contratto di intermediazione finanziaria, nel nostro ordinamento, sono regolati dall’art. 23 del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dalla Consob con i propri Regolamenti, di cui il principale è il  n. 16190/2007.

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2. Assicurazioni e polizze per la tutela del patrimonio personale

I contratti con cui si stipulano le polizze assicurative rientrano nella particolare categoria di contratti aleatori. Con tale locuzione si identificano gli atti negoziali connotati, oltre che dalla necessaria alea economica, anche da un’alea giuridica. Con ciò intendiamo dire che, accanto al normale rischio di fluttuazione del valore delle prestazioni, che connota ogni contratto, si aggiunge un elemento in più di incertezza.

Infatti, questi contratti presuppongono che una o entrambe le prestazioni siano subordinate al verificarsi di un evento incerto e futuro, il quale, appunto, potrebbe anche non realizzarsi mai.

Ovviamente avrai spesso sentito parlare di questa tipologia contrattuali, in alcuni settori è perfino obbligatoria, soprattutto a certi fini. La forma più consueta di polizza assicurativa è l‘assicurazione sulla vita, disciplinata all’art. 1882 c.c..

In questo caso il carattere aleatorio si identifica nel c.d. rischio demografico, cioè un evento futuro ed incerto legato alla vita dell’assicurato, come la morte o una malattia, di cui non si conosce il momento esatto della sua realizzazione.

Tuttavia, le tipologie di assicurazioni sono molteplici. Nel seguente paragrafo ti illustreremo brevemente le fattispecie che ormai il nostro ordinamento conosce.

2.1. Tipologie di assicurazioni: l’assicurazione sulla vita

Le assicurazioni, ad oggi, sono uno strumento essenziale in diversi settori. In primo luogo dobbiamo ricordare che in diverse ipotesi sono divenute obbligatorie, ricordiamo in tal senso sia la polizza RCAuto che quella per il personale sanitario medico.

La forma più classica di responsabilità è sicuramente quella poc’anzi citata, ossia l’assicurazione sulla vita. Questa può atteggiarsi come un rapporto trilatero. Infatti, l’assicurazione sulla vita può essere stipulata sia in riferimento alla propria persona, quindi in nome proprio, ma potrebbe ben essere conclusa in favore di un’altra persona, quindi in nome altrui. I soggetti del rapporto quindi sono:

  •  contraente, ossia colui che fisicamente stipula il contratto;
  • la persona nei cui confronti il contratto ha efficacia è l’assicurato, che può coincidere con il contraente, come visto prima, ma può essere anche una persona diversa;
  • l’impresa assicuratrice.

Questa struttura, invero, è considerabile il tipico modello assicurativo che connota la conclusione del contratto di assicurazione.

Altro connotato ricorrente della fattispecie, è, ovviamente, il pagamento del premio assicurativo. Esso consiste nella prestazione posta in capo all’impresa, che potrai riscuotere sotto forma di capitale, quando si avvererà la condizione dedotta in contratto.

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2.2. Tutti contratti di assicurazione

Il contratto di assicurazione non si riduce alla sola assicurazione sulla vita, come ben saprai. A tal proposito vogliamo allora ricordare:

  • assicurazione sanitaria:  si intende un contratto stipulato con una compagnia di assicurazioni che ti offre copertura economica nel caso in cui ti dovessi trovare in specifiche situazioni stabilite all’interno del contratto;
  • assicurazione auto e veicoli a motore è la polizza che copre i danni causati a terzi da parte del veicolo assicurato. In base all’art. 22 del Codice delle Assicurazioni, questo tipo di polizza è una copertura minima obbligatoria per circolare su strade di uso pubblico o aree equiparate;
  • assicurazione sopendibile è una particolare assicurazione auto e moto che puoi decidere a tuo piacimento quando interrompere e quando riattivare;
  • assicurazioni viaggio: costituisce una prassi consigliabile a qualsiasi viaggiatore. Consentono di coprire qualsiasi tipo di inconveniente, che può sopraggiungere durante il soggiorno.

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3. Recupero crediti e indebito

La tutela del tuo patrimonio personale presuppone che in quanto creditore tu sia chiamato a recuperare le somme che ti sono dovute, non solo a titolo di credito. Diverse sono, invero, le fonti in base alle quali sorge un tuo diritto ad una prestazione che dovrai rivendicare con tutti gli strumenti che l’ordinamento ti mette a disposizione.

Lo strumento maggiormente utile per recuperare quanto ti è dovuto è sicuramente il pignoramento, o più in generale il procedimento esecutivo.

Sono, tuttavia, molteplici le azioni a tua disposizione con le quali, preliminarmente, dovrai far valere la tua posizione creditoria. Oltre all’azione per il risarcimento dei danni, è possibile esercitare anche l’azione per la ripetizione dell’indebito.

3.1. Pignoramento

Come poc’anzi affermato, potrai recuperare i tuoi crediti mediante procedimento esecutivo. Il pignoramento, è la procedura mediante la quale il debitore viene privato coattivamente di uno o più beni facenti parte del suo patrimonio al fine di convertirli in denaro. Ciò vuol dire che tali beni vengono materialmente venduti e il denaro ricavato viene distribuito al creditore (o ai creditori concorrenti).

Il pignoramento prevede diverse fasi obbligatorie, che potrai avviare solo ove tu abbia a disposizione un titolo esecutivo valido, come ad esempio una sentenza di condanna. La procedura contempla quindi una serie determinata di atti:

  • atto di precetto, ossia l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni;
  • trascorsi i 10 giorni, si procede alla trascrizione e alla relativa consegna al creditore e al suo rappresentante;
  • Entra 10 giorni dalla notifica del pignoramento, e comunque non oltre i 45 giorni, deve essere proposta istanza di vendita del bene immobile;
  • entro 15 giorni dal deposito della documentazione catastale, il giudice dell’esecuzione nomina un esperto.

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3.2. Arricchimento ingiustificato e indebito arricchimento

Potrei recuperare le somme che ti sono dovute anche mediante le azioni di o indebito arricchimento e arricchimento senza causa. Questi sono due istituti giuridici previsti dall’ordinamento italiano e disciplinati dal Codice Civile.

Come accennato, l’arricchimento senza causa è disciplinato agli artt. 2041 e 2042 c.c..
In particolare, l’art. 2041 c.c. stabilisce che: «Chi senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda».

Mentre per quanto riguarda l’indebito arrichimento, il nostro ordinamento lo definisce come “l’esecuzione di una prestazione non dovuta”.

Occorre subito tenere ben distinte due diverse figure di indebito:

  • indebito oggettivo che si verifica quando viene effettuato un pagamento anche se non esiste, in realtà, alcun debito (art. 2033 del Codice Civile).
  • indebito soggettivo, invece, si ha quando chi non è debitore, credendosi però erroneamente tale, paga al creditore quel che è dovuto a quest’ultimo da un terzo.

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4. I rischi della vita familiare

La vita familiare può essere foriera di rischi inaspettati. Soprattutto alcune fasi delicate, possono essere causa di pregiudizi per il tuo patrimonio, rispetto alle quali dovrai prestare molta attenzione.

Ad esempio uno dei momenti più delicati nella vita familiare sono la morte di un prossimo congiunto e la separazione di una coppia. Oltre all’indubbia sofferenza che accompagna queste momenti, vi sono poi inevitabili pregiudizi che potrebbero discendere dalla successione o dalla separazione e divorzio. A tal proposito distinguiamo tra:

  • assegno di mantenimento: per i figli è sempre dovuto a prescindere dall’obbligo che si ha nei confronti dell’altro coniuge. Deve essere versato obbligatoriamente fino al raggiungimento della maggiore età oppure si può mantenere fino e non oltre i 28 anni. Si distingue poi dall’assegno a vantaggio dell’ex coniuge, in conseguenza alla separazione disciplinato all’art. 156 c.c.;
  • assegno divorzile: al quale ha diritto quel coniuge che dopo il divorzio, secondo l’articolo 5 della legge 898/1997, non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.

In particolare ci riferiamo alle crisi sulle questioni prettamente patrimoniali, come sulla divisione dell’asse patrimoniale del defunto tra i suoi eredi, che potrebbe essere effettuata a monte in danno alla tua posizione legittima. Proprio per tale ragione l’ordinamento ha previsto una serie di azioni a cui potrai eventualmente ricorrere per far valere i tuoi diritti

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