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Hai commesso delle irregolarità fiscali o non sei in linea con i pagamenti e intendi regolarizzare la tua posizione?
Tranquillo, l’Agenzia delle Entrate consente ai contribuenti che intendono riequilibrare le proprie situazioni in sospeso di accedere al c.d. Ravvedimento operoso.
Tale strumento può essere richiesto, spontaneamente, per pagamenti insufficienti od omessi dei tributi (come IMU, IRPEF, IVA) o mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.
Lo scopo è di consentire il pagamento di una sanzione ridotta e applicare gli interessi di mora in proporzione ai giorni di ritardo, evitando così tutte le conseguenze di un accertamento.
1. Che cos’è il ravvedimento operoso e da chi può essere richiesto?
Il ravvedimento operoso è stato introdotto nel nostro sistema tributario dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie).
Può essere richiesto da tutte le tipologie di contribuenti (persone fisiche, società, enti) a seconda delle imposte dovute.
Di conseguenza, individui, imprese e professionisti possono avvalersi di questo strumento in presenza di talune violazioni:
- Versamento omesso, ritardato o insufficiente;
- Dichiarazione ritardata, errata o insufficiente;
- Comunicazione omessa, ritardata o erronea.
Il ravvedimento operoso è applicabile a tutti i tipi di tributi, non riguarda invece le sanzioni amministrative come le multe stradali.
Di regola, deve essere avviato prima che ogni attività di contestazione o controllo sia iniziata e portata a conoscenza del contribuente.
Eccezione alla precedente regola è che per i soli tributi gestiti dall’Agenzia dell’Entrate, (si intende IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro, imposta catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni) il ravvedimento è possibile anche nei seguenti casi:
- la violazione è già stata constatata e notificata al contribuente;
- hanno avuto inizio accessi, ispezioni e verifiche;
- sono state avviate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate al contribuente.
Non può essere azionato il ravvedimento operoso, nei casi in cui:
- siano stati notificati atti di liquidazione, accertamento
- sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito dei controlli automatici o del controllo formale delle dichiarazioni
2. Come funziona ?
Come accennato, i contribuenti che non abbiano adempiuto correttamente ad eseguire versamenti o a fornire dichiarazioni sono passibili di sanzioni in seguito alla ricezione di un avviso di accertamento fiscale.
Chi intende sanare la propria inadempienza potrà ricorrere al ravvedimento operoso, mediante il quale sarà pagata una sanzione ridotta, l’importo del tributo omesso (o presentando dichiarazioni e comunicazioni mancanti) e gli interessi di mora in base ai giorni di ritardo.
L’entità della sanzione varia in base alla tipologia di violazione e a quanto sia stato tempestivo il ravvedimento operoso. Minore sarà il tempo intercorso tra la violazione fiscale e la sua successiva regolarizzazione, maggiore sarà la riduzione della sanzione.
In base a questo principio, sono stati individuati diversi scaglioni temporali, e quindi diverse tipologie di ravvedimento operoso, ad ognuna delle quali corrisponde una percentuale di riduzione della sanzione (art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997).
2.1.Tipologie di ravvedimento operoso
Ravvedimento sprint
In base a questo modello, al contribuente che effettua il pagamento del tributo o trasmette la dichiarazione o comunicazione omessa nei successivi 14 giorni dalla scadenza prevista, sarà applicata la sanzione minima ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento (art.13 comma 1 terzo periodo).
Ravvedimento breve
Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se questo si esegue entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lett. a)
Ravvedimento intermedio o trimestrale
Nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, oppure se la regolarizzazione di errori od omissioni commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso, la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo. (art.13 comma1, lett.a-bis).
Ravvedimento lungo o annuale
Nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b)
Ravvedimento lunghissimo o biennale
Nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo (art. 13, lett. b-bis)
Ravvedimento ultra-biennale
Nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo (art. 13, lett. b-ter)
Ravvedimento su p.v.c. (processo verbale di constatazione)
Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (con il p.v.c.) e prima che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato il conseguente avviso di accertamento, la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo.
Tale ipotesi di ravvedimento non è applicabile per le violazioni di cui all’art. 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto) e art. 11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs. 471/1997 (art. 13, lett. b-quater)
Ravvedimento a seguito di omessa dichiarazione
Qualora il contribuente presenti la dichiarazione omessa con ritardo non superiore a 90 giorni o nel caso in cui lo stesso presenti la dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, precedentemente omessa, con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione prevista per ciascuna delle due violazioni è ridotta ad 1/10 del minimo (art. 13, lett. c).
Tra tutte le forme di ravvedimento operoso elencate, si precisa che, il ravvedimento sprint; breve; intermedio; lungo e ravvedimento a seguito di omessa dichiarazione possono essere applicati per tutte le tipologie di tributi. Ciò vuol dire che vi rientrano anche tributi comunali come IMU, TASI, TARI, COSAP, TOSAP, diritto camerale, bollo auto.
Il ravvedimento operoso di tipo lunghissimo, ultrabiennale e su p.v.c. interessa soltanto i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Il ravvedimento operoso lunghissimo e quello ultrabiennale si applicano anche ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane.
Recentemente, il Legislatore ha introdotto il ravvedimento operoso parziale con sanzioni frazionate, con l’art. 13 bis all’interno del medesimo decreto.
Il contribuente può mettersi in regola a poco a poco, cioè pagando l’intera somma dovuta a più riprese, applicando sanzioni e interessi di mora proporzionati.
Tale meccanismo è valido solo per i tributi dell’Agenzia delle Entrate.
In realtà è una pratica di cui i cittadini fanno già uso e soltanto nel 2019 questa è stata oggetto di disciplina giuridica.
3. In che modo si accede al ravvedimento operoso?
È possibile procedere al pagamento del tributo omesso, con relativa sanzione ridotta e interessi di mora, attraverso uno dei seguenti modelli:
- Modello F24 per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES), IVA, IRAP, imposta sugli intrattenimenti;
- Modello F24 cd. Elide (con elementi identificativi) valido per i tributi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- Modello F23 per l’imposta di registro e altri tributi indiretti.
In ordine ai pagamenti mediante il Modello F24, coloro i quali siano titolari di partita IVA, possono adempiere al pagamento soltanto in modalità telematica.
I non titolari di partita IVA potranno invece scegliere se presentare il modello F24 in forma telematica oppure in forma cartacea, presso uno sportello di Agenzia delle Entrate, banche o uffici postali.
L’accesso al ravvedimento operoso non consente ai contribuenti di attivare un piano di rateazione, fatta eccezione per il caso specifico del ravvedimento operoso frazionato.
In presenza di crediti d’imposta è possibile adempiere con compensazione.
4. Calcolo delle sanzioni e degli interessi
Il beneficio riconosciuto dal ravvedimento operoso, come visto, consiste nella riduzione della sanzione in relazione al singolo tributo.
Le sanzioni previste per ogni tributo sono contenute nelle leggi di riferimento.
Gli interessi di mora saranno calcolati giorno per giorno in base al tasso legale vigente. Più precisamente dalla data entro cui si sarebbe dovuto provvedere al pagamento o alla dichiarazione, sino al momento in cui si adempie attraverso il ravvedimento operoso.
Il tasso legale potrebbe variare, in tal caso eventuali modifiche saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
5. Rilevanza sotto il profilo penale
Cause di non punibilità
Il D.lgs. n. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) introduce delle cause di non punibilità in ordine a diversi reati tributari.
L’art.13, comma 1, prevede che i seguenti reati (contemplati nel medesimo decreto):
- (art. 10 bis) Omesso versamento di ritenute dovute o certificate ;
- (art. 10 ter) Omesso versamento di IVA;
- (art. 10 quater, comma 1)Indebita compensazione;
non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito di altre procedure conciliative e del ravvedimento operoso.
L’art. 13, comma 2 (del medesimo decreto), prevede che i reati di:
- (art.2) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- (art.3) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- (art.4) dichiarazione infedele;
- (art.5) omessa dichiarazione;
non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Infine, il comma 3, del predetto articolo, dispone che se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 13-bis (ravvedimento operoso parziale), è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine.
Circostanza attenuante
L’art. 13 bis dello stesso decreto, prevede che il ravvedimento operoso, al di fuori dei casi di non punibilità, sia considerata una circostanza attenuante in grado di limitare le sanzioni previste. Le pene per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 possono essere diminuite sino alla metà e non si applicano le pene accessorie normalmente previste se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.
Il ravvedimento operoso è considerato anche un presupposto per poter richiedere il patteggiamento (art. 444 c.p.p.).
6. Come prendere la scelta giusta?
Scegliere di avvalersi del ravvedimento operoso implica il riconoscimento di una serie di vantaggi, soprattutto in termini economici.
Quanto fin qui descritto ha un valore meramente orientativo ed informativo.
È opportuno, quindi, accertarsi correttamente delle violazioni commesse e dei benefici connessi all’attivazione di una tale procedura richiedendo un’apposita consulenza da parte di un esperto.
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