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I reati societari sono dei reati commessi quando la società incorre in responsabilità amministrativa.
Si tratta, infatti, di reati commessi a vantaggio o nell’interesse della società da parte di persone fisiche che ricoprono un ruolo importante nella società stessa.
Per introdurci a questo interessantissimo argomento, occorre da subito specificare che con il D.lgs. 231/2001 è venuto a cadere il principio espresso dal brocardo latino secondo cui “societas delinquere non potest”, ossia le società e in più in generale, gli enti non possono commettere reati.
L’ordinamento italiano, rispetto agli altri, come ad esempio quello statunitense, dove la responsabilità societaria è stata riconosciuta per opera della Giurisprudenza, ha impiegato molto tempo per affermare un certo tipo di responsabilità in capo a enti e società.
L’aspetto saliente del D.lgs. 231/2001 è però costituito dall’introduzione di un sistema di prevenzione di reati degli enti.
Attraverso una disciplina particolare che prevede l’adozione di determinati modelli e la presenza di uno specifico organismo all’interno della società, quest’ultima può evitare di incorrere in responsabilità amministrativa.
Dunque, si tratta di un sistema finalizzato alla prevenzione dei reati.
Se vuoi sapere di più su come prevenire i reati societari, continua pure a leggere questa guida: ti spiegherò come fare.
1. Reati societari: l’organismo di vigilanza
Innanzitutto, occorre sottolineare che l’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l’organo dirigente ha compiuto due operazioni di fondamentale importanza.
- Ha adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati.
- Ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
I compiti affidati all’Organismo sono disciplinati in maniera dettagliata agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 e sono quelli di seguito elencati.
- Vigilanza sull’effettività del modello di organizzazione adottato.
- Controllo sull’adeguatezza del modello, dunque sulla sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i reati in parola.
- Cura del modello e analisi circa il mantenimento nel tempo della funzionalità del modello stesso.
L’organismo di vigilanza può essere composto da uno o più componenti a seconda delle effettive necessità di vigilanza. Nelle piccole società tale funzione può essere assolta dall’organo dirigente.
Caratteristiche dell’Organismo
L’ Organismo di controllo, dal momento che è investito di un compito molto importante, presenta determinate caratteristiche.
Innanzitutto è autonomo e indipendente, non svolge infatti compiti operativi che disturberebbero l’obiettività di giudizio.
Dal momento che l’Organismo svolge un’attività ispettiva, un’ulteriore caratteristica è la professionalità in riferimento all’insieme di strumenti che possiede per espletare al meglio il suo compito.
L’attività ispettiva è resa possibile mediante l’impiego di tecniche e operazioni particolari.
Si pensi al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi e alle misure per il loro contenimento, al flow-charting di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza, alle metodologie per l’individuazione di frodi ecc.
Sono tecniche che possono essere utilizzate a posteriori oppure in via preventiva, per adottare le misure più idonee a prevenire la commissione dei reati medesimi.
Altra caratteristica fondamentale dell’Organismo è poi la continuità di azione, necessaria per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso come quello delineato.
Come si può facilmente evincere, questa necessità si riscontra soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni dove è necessaria la presenza di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all’attività di vigilanza sul Modello.
Ovviamente, si ricordi che una società non è obbligata a istituire questo Organismo.
Come già detto, però, la sua presenza serve a prevenire la commissione di reati.
Su queste linee, naturalmente, non si può di certo tralasciare un altro dato.
Al fine di coadiuvare le attività dell’Organismo di Controllo, gli enti di dimensioni medio-grandi istituiscono la funzione di Internal Auditing, oppure classicamente denominata revisione interna.
Nel più ampio ambito, infatti, della revisione aziendale, funzione aziendale decisamente complessa, la revisione interna affianca il Sistema di Controllo Interno in particolar modo rispetto alle attività operative aziendali.
2. Reati societari: Modelli organizzativi e di gestione
In sostanza, è pacifico che la funzione di Internal Auditing è idonea a fungere da Organismo di Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001.
Tuttavia, si deve considerare che, in molte compagini societarie, anche di dimensioni assai rilevanti, non è attualmente prevista la funzione dell’Internal Auditing.
Si pone, quindi, il problema di far sì che dette società possano adempiere al dettato legislativo, ricorrendo ad altri strumenti.
Dunque, come accennato, l’ulteriore strumento previsto infatti dal D.lgs. del 231/2001 è l’adozione di un modello organizzativo.
Solitamente, i “modelli di organizzazione e gestione” sono inseriti all’interno del codice etico della società.
Spetta all’organo dirigente adottare il modello e predisporre tutte le procedure adeguate per attuarlo ed aggiornarlo costantemente.
Caratteristiche del modello di organizzazione
Al fine di prevenire la commissione dei reati, il modello di organizzazione e gestione deve possedere le seguenti caratteristiche.
- Individuare le attività a rischio. Deve essere in grado di evidenziare in quale area o settore di attività possono essere commessi i reati.
- Prevedere sistemi per la formazione e l’attuazione delle decisioni societarie nelle attività a rischio.
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati nelle aree considerate a rischio.
- Introdurre sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Ciò è semplificato dall’utilizzo di un codice etico, che deve essere condiviso con il personale societario. In questo senso ritengo di estremo fascino la connessione tra la materia della responsabilità penale d’impresa e la responsabilità sociale d’impresa, in inglese CSR (Corporate Social Responsability).
- Prevedere l’obbligo di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza (attività di segnalazione e reportistica).
L’efficacia di un modello organizzativo dipende quindi dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente l’area del rischio di responsabilità.
Quindi,la società si spoglia da ogni tipo di responsabilità solo in determinate ipotesi di seguito elencate.
- L’organo amministrativo ha adottato e posto in essere, prima che il fatto si verifichi, schemi organizzativi e di gestione tali da prevenire il reato della medesima specie che poi si è verificato.
- La società ha concretamente osservato ed applicato tali schemi organizzativi
- Le persone che hanno commesso il reato lo hanno compiuto in modo tale da eludere fraudolentemente i modello di organizzazione e di gestione nonostante vi sia stata una attenta vigilanza da parte dell’organo di controllo.
3. L’onere della prova
La responsabilità dell’Ente si presume se l’illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità.
Ricade di conseguenza sulla società l’onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti.
Viceversa, la responsabilità dell’Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l’illecito non ricopra funzioni apicali all’interno del sistema organizzativo aziendale.
In questo caso l’onere della prova ricade sull’organo accusatorio che deve dimostrare l’esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possano comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.
Più in particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l’ente è responsabile se non dimostra fatti che qui si elencano.
- Ha adottato, ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso.
- Ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull’osservanza dei modelli.
- Il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.
Quando, al contrario, il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali.
Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati societari.
4. Reati societari e giudizio: cenni
Se, dunque, la società non riesce a dimostrare mediante l’onere della prova di non essere responsabile della commissione di reati societari, allora è condannata.
La competenza a riconoscere la responsabilità amministrativa della società spetta al Tribunale competente nello stesso processo penale a carico della persona fisica imputata del reato.
La società partecipa con il proprio rappresentante legale a questo processo, tranne nel caso in cui anche il rappresentante legale non sia imputato.
Dunque, la società dovrà nominare un rappresentante di fiducia, ovvero in mancanza, un difensore d’ufficio.
In particolare, alla società possono essere inflitte determinate sanzioni.
- Sanzioni pecuniarie e alla confisca del profitto ricavato dall’illecito, indipendentemente da chi lo ha commesso.
- Solo nei casi previsti dalla legge, sanzioni interdittive e alla pubblicazione della sentenza, nonché la confisca.
Il giudice ha facoltà di disporre il sequestro preventivo delle cose per le quali è prevista la confisca. Mentre, nel caso non vi siano garanzie per ottemperare la richiesta pecuniaria, ovvero per provvedere alle spese di giudizio è possibile che venga disposto il sequestro conservativo su bei mobili o immobili della società.
Le indagini preliminari sono svolte dal PM, se vi sono i presupposti è possibile che intervenga un decreto di archiviazione ovvero si pone in essere l’azione penale ai sensi dell’art. 405 del Codice Penale.
In sostanza, come avrai potuto notare, non è certamente semplice prevenire reati societari.
Pertanto, per una completa assistenza in materia, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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