Reati tributari: come difendersi

Nel nostro ordinamento sono previste una serie di responsabilità in capo ai contribuenti a cui sia attribuibile una violazione delle norme fiscali.

A seconda della gravità del fatto commesso, il legislatore ha previsto diversi strumenti di punibilità.

Anzitutto, in capo ad ogni contribuente che non rispetti le prescrizioni fiscali, si applicano le c.d. sanzioni amministrative.

Infatti, laddove a seguito di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria dovessero emergere delle irregolarità, il contribuente è sempre tenuto a pagare l’importo dovuto maggiorato da sanzioni.

Tuttavia in alcuni casi le violazioni commesse dal contribuente sono talmente gravi che il legislatore non ritiene sufficiente la condanna al pagamento di sanzioni amministrative.

In questi casi vi si aggiungono delle c.d. sanzioni penali.

Infatti in alcuni specifici casi prescritti dalla legge, colui che violi le prescrizioni fiscali può rendersi responsabile della commissione di un c.d. reato tributario.

La ratio per cui sono prescritti dei reati tributari sta nella loro particolare gravità. Infatti il contribuente, con un intento specificamente doloso nel tenere la condotta evasiva, cagiona un danno rilevante allo Stato.

Ad ogni modo sono garantiti una serie di strumenti difensivi nei confronti del contribuente che sia ritenuto responsabile di aver commesso un reato tributario.

Alcuni di questi consentono addirittura di ottenerne la non punibilità.

Per questo è molto importante essere ben informati circa gli strumenti difensivi che si hanno a disposizione. Solo con una buona comprensione dell’istituto e delle strategie difensive esistenti, sarà possibile contenere al minimo le proprie responsabilità penali.

Se sei interessato ad approfondire l’argomento e vuoi scoprire quali strategie difensive hai a disposizione, ti invito a proseguire la lettura di quest’articolo.

Vedremo insieme quando si configura un reato tributario, le conseguenze che questo produce e quali sono gli strumenti di tutela che hai a disposizione.  

1. I principi applicabili

Con il d.lgs 158/2015 (introdotto dalla legge delega 23/2014) sono state apportate delle modifiche alla disciplina in tema di reati tributari, regolamentata dal d.lgs 74/2000.

La legge specifica che alle fattispecie espressamente qualificate come tali, si applicano i principi della legge penale.

Questi sono:

  • Legalità: il contribuente può essere punito solo per fatti che siano espressamente qualificati come reato nel momento in cui ha tenuto la condotta. Laddove si sia introdotta una fattispecie penale solo dopo che il contribuente ha tenuto la condotta tipizzata, non è possibile procedere penalmente.
  • Personalità: le pene hanno natura personale, ciò significa che possono applicarsi solo a colui che ha commesso il fatto. Se il soggetto è una persona giuridica, risponderà il suo legale rappresentante; tuttavia nella commissione di specifici fatti di reato è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, che lo obbliga al pagamento di una sanzione pecuniaria.
  • Colpevolezza: deve essere riconosciuto l’elemento del dolo specifico in capo al contribuente; quindi deve emergere la sua intenzione di evadere il Fisco per trarne un’utilità.
  • Non punibilità: il contribuente non è punibile se la violazione delle norme tributarie è dovuta a una loro rilevante incertezza o se l’errore da lui commesso non si riferiva alla legge penale.

2. I reati tributari

Anzitutto per reato tributario si intende quella fattispecie rilevante a fini penali che si configura dopo aver commesso specifiche violazioni delle leggi tributarie.

La legge ha previsto un numero limitato di fattispecie rilevanti in questo senso; queste si caratterizzano per l’importante offensività che producono in capo allo Stato e per lo specifico dolo di evasione riconosciuto in capo al contribuente.

Questo significa che il contribuente, nella commissione del fatto, doveva avere la specifica intenzione di compiere un’evasione a danno del Fisco.

In considerazione della gravità dei fatti in esame, il legislatore ha previsto che la condanna relativa alla commissione di un reato tributario debba implicare anche il pagamento di pene accessorie.

Queste sono principalmente interdizioni ai pubblici uffici o limitazioni di conciliazioni con la P.A.

In alcuni casi ad essere punite come reato non sono le condotte commesse prima della presentazione della dichiarazione.

Questo significa che, se il contribuente tiene delle condotte che poi non incidono sulla dichiarazione presentata, avranno rilevanza solo le c.d. sanzioni amministrative.

Per esempio questo accade nel caso di mancata fatturazione o di irregolarità nelle scritture contabili. Se queste non vengono utilizzate poi per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi o a fini IVA, normalmente non si configura un reato tributario.

 Laddove invece vi siano delle violazioni dell’obbligo di dichiarazione annuale o dove vi sia una dichiarazione che si fondi su mancate fatturazioni o fatturazioni irregolari, il contribuente è responsabile penalmente.

Tuttavia, in specifiche situazioni previste dalla legge, assumono rilevanza penale anche mere condotte che non producano poi effetti nella dichiarazione.

Infatti, esistono diverse fattispecie di reati tributari ognuna delle quali ha delle proprie caratteristiche. Queste possono essere suddivise in due macro-categorie:

  • quelle relative alla dichiarazione;
  • c.d. reati documentali;

Vediamoli insieme.

1.1. Reati tributari relativi alla dichiarazione

Trattasi di fattispecie relative alle dichiarazioni presentate dal contribuente a fini delle imposte sui redditi o fini IVA.

Questi a loro volta possono suddividersi in:

  • Dichiarazioni che contengono informazioni false;
  • Omesse dichiarazioni;

1.1.1. Dichiarazioni che contengono informazioni false

Sono quei reati che si configurano laddove si inseriscano elementi fittizi in dichiarazione.

Questi sono:

a. Dichiarazione Fraudolenta: si configura quando il contribuente inserisca nella dichiarazione dei costi fittizi che si riferiscono all’utilizzo di documentazione inesistente.

Laddove questa documentazione inesistente sia inserita nelle scritture contabili, si qualifica la fattispecie in esame. Non esiste una soglia minima di punibilità, infatti rilevano tutti gli elementi fraudolenti.

In genere la pena va da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di sei anni di reclusione. Sono comunque previste delle pene più miti laddove l’importo evaso non superi certe soglie.

b. Dichiarazione Infedele: si ha quando nella dichiarazione vengono indicati degli elementi attivi inferiori a quelli reali oppure elementi passivi fittizi superando specifiche soglie previste dalla legge.

Anche coloro che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili possono rendersi rei di dichiarazione infedele. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

3. Valutazioni estimative: si configura quando si inseriscono nelle scritture contabili delle stime esageratamente ridotte o elevate di elementi attivi e passivi.

Esistono comunque dei limiti entro i quali la fattispecie non configura reato rimanendo sanzionabile solo amministrativamente.

1.1.2. Omessa dichiarazione

Si configura quando non si dichiari un’imposta superiore ai 77 mila euro. Ad ogni modo se si procede ad un’integrazione entro 90 giorni, la dichiarazione non è considerata omessa.

La pena è la reclusione da uno a tre anni.

Ai fini della configurazione di queste fattispecie di reato è necessario che le condotte illegittime dei contribuenti sfocino poi nelle loro dichiarazioni fiscali.

Tuttavia in alcune situazioni, le condotte tenute dal contribuente sono talmente gravi da assumere rilevanza penale ancor prima di essere inserite in dichiarazione.

Questo perché a prescindere dagli eventuali effetti concreti prodottisi sulle dichiarazioni, il contribuente deve essere punito per il potenziale danno che avrebbe potuto cagionare allo Stato. Ci si riferisce ai reati c.d. documentali.

1.2. Reati tributari c.d. documentali

Al di la di omissioni o falsità inserite in dichiarazione, il contribuente può commettere dei reati anche in riferimento alla documentazione contabile. In queste fattispecie di reato, le condotte sono volte a produrre l’evasione fiscale sia propria che di altri.

Infatti risultano punibili separatamente, e non in concorso, sia coloro che emettono le documentazioni false che coloro che le utilizzano per trarne vantaggio.

Anche queste figure di delitti si suddividono in due macrocategorie:

  • Reati per operazioni inesistenti;
  • Reati omissivi o di sottrazione fraudolenta;

1.2.1. Reati per operazioni inesistenti

Sono meglio conosciuti come reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Trattasi di reato di pericolo che si configura indipendentemente dal fatto che poi il contribuente inserisca le fatture in dichiarazione.

Nel caso in cui queste vengano successivamente utilizzate a fini dichiarativi, si configurerà anche il secondo reato di dichiarazione fraudolenta.

Le fatture possono riguardare operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti.

Nel primo caso, le operazioni fatturate sono esistenti ma diverso è il soggetto che le emette. Trattasi di altro soggetto rispetto al contribuente a cui sono intestate.

Nel secondo caso invece ne viene a meno l’effettiva realizzazione. Alcuna operazione di quelle fatturate è mai stata eseguita.

Commette reato chiunque emetta fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire ad altri l’evasione.

Infatti, come accennato, si configura anche se il destinatario non utilizza le fatture ricevute. 

Il responsabile è punito come colui che commetta dichiarazione fraudolenta.

1.2.2. Reati omissivi o di sottrazione fraudolenta

a. Occultamento o distruzione di documenti contabili: colui che occulti o distrugga la contabilità per impedire la ricostruzione dei redditi o volumi d’affari è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

b. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: chiunque per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del Fisco alieni o occulti fraudolentemente beni propri o altrui compie la c.d. frode sottrattiva.

Si configura per il semplice fatto che vengano posti in essere atti che potrebbero inficiare sulla procedura di accertamento.

c. Omesso versamento: in alcuni casi l’omesso versamento di IVA o ritenute certificate configura un reato tributario.

In genere l’obiettivo è quello di evitare che vengano compiute le c.d. frodi carosello. Queste si configurano quando il contribuente pur dichiarando IVA non ne versa la relativa imposta; così facendo si ha un incasso da parte del contribuente, ma alcun versamento in favore dello Stato.

2. Prescrizione dei reati tributari

Anche in riferimento ai reati tributari assume rilevanza l’istituto della prescrizione ai sensi dell’art. 157 c.p.

Infatti, trovando applicazione i principi generali di diritto penale, anche in questa sede il reato può estinguersi per prescrizione.

In genere, il termine minimo prescrittivo per i reati tributari è pari ad 8 anni anche se in specifici casi è pari a 6 anni.

Il termine decorre dalla consumazione del reato.

La stessa consumazione varia a seconda del singolo reato considerato, per esempio nel caso di distruzione dei documenti contabili la consumazione avviene nel momento della distruzione documentale, mentre nei reati dichiarativi al momento di presentazione della dichiarazione.

Proprio perché ogni reato ha delle proprie peculiarità è importante conoscerne le relative discipline.

Ad ogni modo, per tutti i reati tributari il termine è interrotto con la notificazione di un avviso di accertamento con le relative violazioni.

Con l’interruzione il calcolo dei termini si azzera e riparte da capo.   

3. Strategie a favore del contribuente

Il contribuente, in seguito alla contestazione di reati tributari, ha la possibilità di agire per ottenerne l’attenuazione o la non punibilità.

Infatti, laddove tenga una condotta volta a diminuire od estinguere gli effetti del reato commesso può ottenere la non punibilità o, appunto, una diminuzione di pena.

In genere per ottenere la non punibilità è necessario che il contribuente versi integralmente la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, prima di un dato termine. Questo varia a seconda del reato considerato.

Il pagamento, di norma, deve avvenire prima dell’apertura del dibattimento o prima di aver avuto formale conoscenza circa l’avvio di accertamenti da parte del Fisco.

In alcune specifiche circostanze, invece, è possibile ottenere una riduzione della pena.

Infatti laddove il debito tributario oggetto di reato sia prescritto o decaduto il contribuente può ottenere una riduzione della pena fino alla metà con la non applicazione delle pene accessorie.

Questo accade se, prima dell’apertura del dibattimento, versa una somma a titolo di riparazione del danno commesso che deve essere frutto di un accordo con il Pubblico Ministero, con approvazione del giudice.

Anche quando si siano superati i termini previsti per legge è possibile ottenere una riduzione della pena, ricorrendo ad alcuni istituti. Tra questi, per esempio, il contribuente può ricorrere al patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.

Ad ogni modo, anche in questo caso, per poter ricorrere all’istituto deve necessariamente estinguere il proprio debito con l’Agenzia delle Entrate.

Infatti la ratio è quella per cui si prevedono dei benefici nei confronti di chi mostri pentimento per le proprie azioni e si attivi per contenere i danni provocati allo Stato.

4. Conclusioni

Dalla violazione di una norma fiscale possono derivare diverse conseguenze in capo al contribuente.

Queste possono essere più o meno gravi, a seconda della condotta tenuta.

Se ad ogni violazione della legge fiscale si accompagnano le sanzioni amministrative, sono tassativi i casi in cui trova applicazione la legge penale.

Trattasi di casi specifici in cui la condotta del contribuente ha prodotto (o ha minacciato di produrre) gravissimi danni all’ordinamento.

Proprio per la loro gravità, anche in considerazione dell’intenzione dolosa riscontrabile in capo al contribuente, è prevista la pena della reclusione a cui si sommano delle pene accessorie.

La ratio dell’istituto sta quindi nella gravità dei fatti commessi e nelle specifiche intenzioni del contribuente di cagionare danni per ottenere un ingiusto profitto.

Per questo, laddove il contribuente mostri pentimento e l’intenzione di rimediare ai danni provocati, sono previsti degli sgravi di pena che possono portare fino alla sua non punibilità.

In queste circostanze è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista, al fine di individuare la strategia difensiva che consenta il massimo contenimento delle proprie responsabilità.

Per questo ti consiglio di richiedere una consulenza o la difesa legale compilando l’apposito Modulo presente in questa pagina, se hai bisogno di maggiori informazioni sull’argomento e sulle strategie difensive a cui puoi ricorrere. I Professionisti di ObiettivoProfitto.it saranno a tua disposizione.

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