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Sei socio di una S.p.a. o di una S.r.l. ma vorresti uscirne? Intendi liberarti da ogni vincolo ma temi di incorrere in procedure poco economiche?
Sono diverse le soluzioni, la strada più semplice e veloce è vendere le tue quote o azioni ad uno o più soci.
Chiaramente la vendita offre il vantaggio di potersi accordare in autonomia, salvo il caso in cui il socio compratore sia intenzionato ad offrire una cifra inadeguata.
In questo caso, niente paura perchè esiste uno strumento alternativo che è il diritto di recesso.
Il diritto di recesso è la facoltà concessa al socio di svincolarsi unilateralmente dal contratto di società. Le ipotesi variano a seconda del tipo di società di riferimento.
1. Diritto di recesso nelle società per azioni
L’art. 2437 del Codice civile, disciplina una serie di cause che possono giustificare l’esercizio del diritto di recesso dell’azionista:
- previste dalla legge;
- previste dallo statuto;
- eventuali situazioni di fatto (2 precisamente).
Tali cause sono di solito contenute in deliberazioni approvate dai soci,. A ciò consegue che il diritto di recesso potrà essere esercitato dal socio che non abbia concorso all’adozione della detta delibera.
Si tratta quindi dei soci assenti, dissenzienti o astenuti.
Cause previste dalla legge e inderogabili:
- Cambiamento dell’oggetto sociale, se la deliberazione assembleare è tale da consentire un cambiamento significativo dell’attività svolta dalla società;
- Trasformazione della società;
- Trasferimento della società all’estero;
- Revoca dello stato di liquidazione;
- Modifiche statutarie relative ai diritti di voto e partecipazione;
- Introduzione o soppressione di clausole compromissorie;
- Eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto in aggiunta a quelle disposte per legge
- Modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso
- Esclusione dalla quotazione (solo per società quotate)
- Delibere specifiche per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento
Cause previste dalla legge e derogabili:
- Proroga del termine di durata della società
- Introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari
Cause previste dallo Statuto:
Solo nel caso di Spa che non ricorra al capitale di rischio, lo statuto può prevedere altre cause di recesso
Le cause di recesso statutarie possono riguardare tutti i soci ovvero alcune categorie di soci
Specifiche situazioni di fatto:
- Società aventi una durata indeterminata ovvero che non abbia la durata nominata nell’atto costitutivo.
- In caso di revisioni di stima da parte degli amministratori nei conferimenti in natura o di crediti, quando risulta che il valore degli stessi è inferiore ad oltre 1/5 a quello di conferimento.
1.1. Esercizio del diritto di recesso
È importante premettere che il socio non potrà recedere nel caso in cui vi sia la revoca della delibera che ne determina la causa, trattandosi di recesso inefficace.
Il recesso può essere totale o parziale.
Nel primo caso il socio intende recedere e rinunciare alla sua partecipazione totalmente. In quello parziale, il recesso interesserà solo una parte delle azioni possedute, con lo scopo di ridurre al minimo i rischi dell’attività sociale (ad esempio in presenza di una trasformazione della società).
Il recesso deve essere comunicato a tutti i soci con lettera raccomandata entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima.
Se si tratta di una causa diversa non prevista in alcuna deliberazione, si procede entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto.
In caso di società costituita a tempo indeterminato (e non quotata) , il recesso (detto ad nutum) potrà essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 180 giorni.
Recesso senza motivazione (ad nutum), è meccanismo di protezione volto ad evitare situazioni eccessivamente onerose, come appunto un vincolo di durata indeterminata. In questo caso, il socio può recedere senza che vi sia il presupposto di una delle cause sopra elencate, ma semplicemente rispettando il termine di preavviso.
1.2. Liquidazione delle partecipazioni
Determinazione del valore della quota
Il socio recedente ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.
Come si determina il valore delle azioni?
Il Codice civile, prevede che il valore delle azioni sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del revisore contabile.
Per il calcolo si tiene conto di una serie di indicatori previsti dalla legge (a)patrimonio della società; b) prospettive reddituali; c) valore di mercato della società).
In alternativa, dei criteri previsti dallo statuto.
I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore 15 giorni prima dell’assemblea con la quale si delibererà l’uscita del socio.
Nel caso di disaccordo tra i soci sul valore, sarà nominato un perito esperto dal Tribunale che con apposita relazione determinerà il valore delle azioni.
Procedimento di liquidazione e rimborso
Una volta accertato il valore da rimborsare si aprono diverse strade:
- In primis saranno offerte le azioni del socio recedente agli altri soci
- Qualora non siano acquistate tutte le azioni o parte di esse, la società procederà a venderle a terzi
- Se entro 180 giorni non saranno acquistate, la società potrà acquistare le azioni e rimborsare il socio uscente.
- In mancanza di utili per il rimborso sarà disposta una riduzione del capitale o lo scioglimento della società.
Chiaramente, la riduzione del capitale o lo scioglimento sono ipotesi estreme da considerare in ultima chance. La fase di liquidazione ha lo scopo di garantire protezione sia agli interessi del socio recedente, sia preservare il patrimonio sociale.
2. Diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata
La disciplina giuridica è prevista dall’art. 2473 c.c.
Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio per le cause indicate nello statuto, oltre che per le cause previste dalla legge.
Cause di recesso legali sono:
- cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società (ovvero trasformazione);
- fusione o scissione della società;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede sociale all’estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso convenzionali previste nell’atto costitutivo;
- compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società;
- compimento di operazioni che determinano una sostanziale modifica dei diritti particolari dei soci.
La disciplina del recesso ad nutum, subordinata alla specifica ipotesi della società a tempo indeterminato si estende anche alle s.r.l.
Si intende segnalare che per quanto riguarda le s.r.l. semplificate si ritengono tutte contratte a tempo indeterminato.
2.1. Esercizio del diritto di recesso: analogie con la disciplina delle s.p.a.
Sostanzialmente le regole da osservare nel corso della procedura di recesso sono le stesse previste in caso di s.p.a.
Il diritto di recesso spetterà al socio assente, dissenziente o astenuto.
Anche in questo caso vi saranno le medesime regole per quanto riguarda il recesso inefficace e recesso parziale.
Il socio deve comunicare alla società la volontà di recedere secondo le modalità indicate nello statuto.
Se nulla è disposto, si applica la disciplina prevista per le società per azioni (art. 2437c.c.).
2.2. Liquidazione della partecipazione
In ordine alle s.r.l., non esistono criteri di determinazione del valore della quota che siano previsti dalla legge, diversamente dalle s.p.a.
A ciò consegue che, tali criteri debbano risultare dallo statuto.
Questi devono garantire un calcolo del valore della quota idoneo a rispecchiare in modo proporzionato il valore di mercato del patrimonio sociale al momento del recesso.
A tal fine, gli amministratori redigono una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale emerge il valore di mercato del patrimonio.
In caso di disaccordo, sarà nominato un perito esperto dal Tribunale, su istanza dei soci.
Una volta accertato il valore della quota, le fasi di liquidazione e rimborso seguono la disciplina giuridica prevista dalle s.p.a.
3. Conclusioni
Se anche tu hai deciso di svincolarti dagli oneri sociali, e vuoi liberarti delle tue azioni o quote ma non sai come procedere, rivolgiti al nostro Team di esperti.
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