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Tra gli elementi da considerare prima di ricorrere ad operazioni complesse come quelle di Private Equity si inseriscono certamente anche gli aspetti fiscali.
Infatti, a seconda dell’operazione realizzata, sono molteplici i risvolti impositivi che potrebbero prodursi sia in capo all’investitore persona-fisica, che in generale in capo ai fondi di investimento.
Gli aspetti fiscali, peraltro, non variano solo in base al genere di operazione che si vuole compiere, ma anche a seconda dei soggetti coinvolti. Infatti, sono diversi gli investitori professionali a cui è possibile ricorrere, ognuno dei quali ha proprie peculiarità.
La materia fiscale in Private Equity è molto articolata proprio in considerazione delle sue molteplici sfaccettature, oltre ad essere in costante aggiornamento. Come è accaduto, per esempio, con la previsione di novità fiscali nei confronti dei c.d. fondi mobiliari chiusi, oltre che in capo ai suoi partecipanti.
Per questo è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista; saprà guidarti e aiutarti a scegliere gli investimenti più proficui, anche in considerazione degli aspetti fiscali.
Se sei interessato ad investire in un fondo comune di investimento, per esempio per realizzare un’operazione di Private Equity, ti invito a proseguire la lettura di quest’articolo!
Scopriremo insieme a quale regime impositivo dovrai andare incontro e quali adempimenti dovrai seguire per non incorrere in irregolarità sanzionabili dalla Pubblica Amministrazione.
1. La tassazione dei fondi OICR
Nel nostro ordinamento, il regime dei fondi comuni di investimento mobiliari è stato oggetto di diverse previsioni normative.
Infatti ad oggi è prevista la tassazione ai sensi dell’art. 73 TUIR, da applicarsi nei confronti di tutti gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).
In particolare, ci si riferisce ai fondi che realizzano investimenti in crediti e beni il cui valore è chiaramente determinabile, almeno con cadenza semestrale.
L’art. 73, comma 5-quinques, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi sancisce che siano esenti da imposte tutti i redditi prodotti dai summenzionati fondi, laddove il fondo stesso sia soggetto a forme di vigilanza.
In particolare, dal 2012 è prevista un’unica aliquota pari al 20% per la tassazione dei redditi di capitale e la tassazione alla fonte è limitata ad alcuni proventi normativamente indicati. La ratio è quella di evitare la doppia imposizione, poiché gli stessi partecipanti al fondo già vengono tassati sui proventi del fondo stesso.
Per la stessa ragione gli OICR sono stati classificati quali soggetti passivi IRES a cui sono applicabili tutte le convenzioni appositamente prescritte per evitare, appunto, le doppie imposizioni.
2. La modifica del regime impositivo in capo ai partecipanti
Gli aspetti fiscali in riferimento ad un fondo di investimento sono di estrema importanza per colui che vi investe.
Infatti, come concretamente accaduto con i fondi chiusi mobiliari, potrebbe accadere che il regime impositivo venga spostato dal fondo ai suoi partecipanti.
In particolare, se fino a giugno 2011 era prevista la c.d. imposta sostitutiva pari al 12,50% sul risultato della gestione del fondo, in capo al fondo stesso, dal mese successivo il regime fiscale ha subito una modifica.
Nello specifico, dal luglio 2011 al dicembre 2011, il regime impositivo prevedeva un’aliquota del 12,50% sui risultati del fondo, ma veniva imposta al momento della percezione del guadagno direttamente in capo al singolo partecipante.
Dal 2012 si è prescritta un’unica aliquota pari al 20% in capo a tutti i redditi di capitale e nel 2014, con il D.L. 66/14 l’aliquota sui proventi conseguiti da luglio 2014 aumentava sino al 26%.
Invece, per i guadagni riferibili a redditi percepiti entro il 30 giugno 2014 rimane stabile un’aliquota pari al 20%.
3. Il regime fiscale dei partecipanti al fondo
Per comprendere con maggiore chiarezza il regime impositivo applicabile ai partecipanti ai fondi, è necessario distinguere questi ultimi in investitori fiscalmente residenti in Italia e investitori fiscalmente residenti all’estero.
3.1. Investitori fiscalmente residenti in Italia
Gli investitori fiscalmente residenti in Italia sono soggetti ad una ritenuta pari al 26% ai sensi dell’art. 26-quinquies l. 600/73, sui proventi derivanti dall’attività del fondo.
Trattasi di ritenuta da applicarsi sia in capo ai proventi distribuiti nel corso della partecipazione al fondo, che in capo al c.d. valore di riscatto. Questo è definito come la differenza tra il valore derivante dalla cessione della partecipazione e il costo della sottoscrizione.
Gli investitori fiscalmente residenti si identificano in:
- Imprenditori individuali;
- Società di persone ed enti equiparati;
- Enti soggetti IRES.
Nello specifico, tutti i proventi derivanti dall’attività del fondo concorreranno alla formazione della base imponibile e saranno poi soggetti a tassazione secondo il regime ordinario.
Una particolarità sta nel fatto che non sono soggetti a ritenuta tutti i proventi che vengono corrisposti nei confronti di:
- Società di investimento a capitale fisso che investono in beni immobili;
- Fondi immobiliari italiani costituiti ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 58/98;
- Forme di previdenza complementare soggette al regime di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 252/2005.
Inoltre, diverse sono le agevolazioni fiscali per persone fisiche e imprese che investono in Private Equity, anche attraverso i meccanismi di Equity cowdfunding.
3.2. Investitori fiscalmente non residenti in Italia
Per alcuni investitori fiscalmente residenti all’estero è previsto un regime di esenzione.
In particolare è prevista l’esenzione per i redditi derivanti da fondi in capo agli investitori fiscalmente residenti all’estero, sempre che si qualifichino come c.d. investitori white list.
Quest’ultima è una lista nella quale vengono inseriti tutti i Paesi con i quali il nostro ordinamento possa avviare un adeguato scambio di informazioni di rilevanza fiscale.
Nello specifico, se l’investitore risiede fiscalmente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni (inserito nella c.d. white list), è da applicarsi la citata esenzione.
Ad ogni modo, l’esenzione impositiva si applica anche a specifici soggetti residenti all’estero, quali:
- Investitori Istituzionali di c.d. white list;
- Enti o organismi internazionali specificamente individuati da accordi internazionali;
- Banche centrali e organismi che si occupano di riserve ufficiali di stato.
3.3. Adempimenti per ottenere l’esenzione
Tuttavia, anche per i soggetti fiscalmente residenti all’estero che abbiano le qualifiche indicate nel paragrafo precedente l’esenzione impositiva non è automatica.
Infatti, pur avendo le qualifiche richieste dal legislatore, per ottenere l’esenzione fiscale dal regime impositivo, è necessario che vengano rispettati anche degli specifici adempimenti formali.
Anzitutto gli investitori dovranno procedere al deposito delle quote presso un intermediario residente in Italia; in secondo luogo, dovranno compilare un’autocertificazione fornendo tutta la documentazione necessaria.
L’autocertificazione avrà validità fino alla revoca e non dovrà essere presentata da coloro che siano enti o organismi internazionali o banche centrali (punti 2 e 3 del paragrafo precedente).
Resta ferma l’applicazione di un’aliquota pari al 26% per coloro che non rientrano nelle summenzionate categorie.
Da ultimo, con la Legge di Bilancio 2021 è stato previsto che la ritenuta non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero (conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE), il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito (ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011), istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni
4. Conclusioni
Come in ogni investimento, anche in quelli di Private Equity, è fondamentale procedere all’analisi degli aspetti fiscali prima di ricorrervi.
Può accadere infatti che, laddove apparentemente un’operazione si presenti come efficiente, in un secondo momento a seguito dell’analisi fiscale, emergano una serie di aspetti problematici che rendono non conveniente l’operazione.
E’ importante rivolgersi a dei Professionisti che sappiano individuare con facilità il regime fiscale da applicarsi, anche in considerazione delle evoluzioni normative.
Ad ogni modo, si deve anche considerare che, non sempre è necessario rinunciare ad un investimento perché il regime fiscale che ne deriva pare svantaggioso.
Infatti, partendo dal presupposto che ogni caso è da valutarsi singolarmente in base a tutti gli elementi fattuali concretamente presenti, talvolta si può trasformare un’operazione inefficiente in un investimento ottimale.
Questo è possibile ricorrendo alla c.d. pianificazione fiscale internazionale che, grazie all’aiuto di Professionisti, consente di realizzare degli obiettivi di legittimo risparmio d’imposta.
Tra queste strategie, per esempio, assume un ruolo centrale la c.d. riorganizzazione delle fonti di reddito.
Ti invito a chiedere una consulenza ai Professionisti di ObiettivoProfitto.it, compilando l’apposito Modulo presente in questa pagina! Sapranno facilmente analizzare il regime fiscale rilevante per la tua idea di investimento e ti aiuteranno nella valutazione della sua convenienza.