Rescissione del contratto: come funziona

Il contratto ha un grande valore all’interno dell’ordinamento italiano e stipularne uno significa vincolarsi alle disposizioni previste al suo interno. 

Un contratto è vincolante in ogni caso? E se viene stipulato a condizioni inique per una parte?

Esistono dei casi in cui il legislatore ha previsto la perdita del potere esercitato dal contratto se la stipula dello stesso è avvenuta in presenza di condizioni inique per una delle due parti.

Non sarebbe giusto che quest’ultima dovesse vincolarsi ad un contratto solo per il fatto di averlo sottoscritto in presenza di determinate condizioni esterne. 

Il legislatore ha quindi previsto l’istituto della rescissione del contratto che consente di far venire meno gli effetti del contratto in determinate situazioni previste all’interno del codice civile. 

Procediamo per gradi e capiamo cosa si intende per rescissione del contratto, da quali norme viene disciplinato e in quali casi è possibile ricorrervi.

Cos’è la rescissione del contratto?

La rescissione del contratto è un istituto previsto all’interno del Codice Civile. Ha l’obiettivo di far venire meno gli effetti di un contratto che sia stato concluso a determinate condizioni.

Esistono altri due istituti simili nel diritto italiano che portano circa allo stesso obiettivo ma che si differenziano per le condizioni in cui vengono applicati. Stiamo parlando della risoluzione e dell’annullamento

Pur essendo simili e in questo senso portati a trarre in inganno, i due istituti appena citati non devono essere confusi con la rescissione del contratto che si verifica in presenza di condizioni ben definite.

In particolare, l’istituto della rescissione è stato introdotto dal legislatore per evitare che una parte si approfitti di un’altra costringendola a sottoscrivere un contratto a condizioni per la stessa inique, solo per poterne trarre un vantaggio per sé. 

Quali sono le condizioni in cui può aversi rescissione? Ce lo chiarisce compiutamente il Codice Civile con due norme specifiche, dato che le situazioni in cui può aversi rescissione sono solamente due.

A disciplinare le ipotesi sono gli articoli: 

  • 1447 c.c.: contratto concluso in stato di pericolo;
  • 1448 c.c.: azione generale di rescissione per lesione.

Analizziamoli nello specifico.

Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo

Iniziamo la nostra analisi dal primo caso trattato dall’art. 1447 del Codice Civile, il quale stabilisce che:

“Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. 

Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata”.

La ratio della norma è che lo stato di pericolo non sia stato voluto dalla controparte che si è obbligata e che, di conseguenza, meriti l’opportunità di liberarsi dall’obbligazione assunta.

Dalla norma in esame abbiamo già tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno per comprendere quando il contratto può essere rescisso in caso di pericolo.

Prima di tutto, il pericolo deve riguardare un danno grave alla persona che può essere sia il contraente stesso ma anche una persona cara.

E poi, aspetto assolutamente importante, il pericolo deve essere già in atto al momento della stipula del contratto.

Di conseguenza, questa situazione di pericolo deve aver spinto la controparte a firmare un contratto a condizioni inique. Questo significa che, se non vi fosse stato l’elemento del pericolo, quella persona non avrebbe mai firmato un contratto simile.

In ultimo, fattore determinante affinché si possa avere rescissione, è il fatto che l’altra parte fossa consapevole della situazione di pericolo e che se ne sia deliberatamente avvantaggiata.

Ma passiamo ora al secondo caso da prendere in esame.

Rescissione del contratto per lesione

All’art. 1448 del Codice Civile troviamo invece la disciplina del secondo caso in cui può aversi rescissione del contratto. Il caso della lesione, il quale viene così disposto:

“Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.

L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione”.

Anche questo articolo, esattamente come il precedente, ci fornisce di per sé tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno per capire quando si verifica il caso della lesione.

Il legislatore vuole tutelare lo stato di bisogno che esiste in capo ad una parte e di cui l’altra ha cercato di avvantaggiarsi proponendo la stipula di un contratto a condizioni inique. 

Da notare il fatto che la rescissione non si applica però ai contratti aleatori, ossia quei contratti in cui il rischio è un fattore base del contratto stesso. 

Esattamente come nel caso precedente, lo squilibrio deve essere ancora presente nel momento in cui la domanda è stata proposta. Altrimenti la parte danneggiata non può chiedere la rescissione del contratto.

In questo caso, lo stato di bisogno può palesarsi in una situazione di indigenza o di difficoltà economica che risulti determinante per il contraente. 

Esattamente come nel primo caso, l’altra parte deve essere a conoscenza della sproporzione e deve sfruttarla a proprio favore. Solo così è possibile chiedere la rescissione.

La prescrizione dell’azione di rescissione

In ultima analisi, è necessario porre l’attenzione sui tempi di prescrizione dell’azione di rescissione, stabiliti dall’art. 1449 c.c.:

“L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2947 (prescrizione più lunga).

La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta”.

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