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Nelle operazioni di Private Equity assume particolare importanza il tema della responsabilità degli amministratori nell’esercizio delle attività relative al processo di investimento.
In genere, indipendentemente dalla specifica operazione di Private Equity che si ha intenzione di avviare, le imprese target vengono affidate ad un investitore professionale. Ciò significa che, i rappresentanti di quest’ultimo verranno inseriti nel management dell’impresa che a lui si rivolge per svolgere le proprie funzioni amministrative.
Si ha quindi una collaborazione tra i componenti del management dell’impresa e i rappresentanti (competenti) dell’investitore istituzionale.
Ma in come si distribuisce la responsabilità per le operazioni compiute, in capo ai membri del management per le funzioni amministrative svolte? Se la società addirittura fallisce, la responsabilità ricade necessariamente in capo all’investitore istituzionale? O anche il management della stessa società mantiene alcune responsabilità?
E’ un tema che assume specifica rilevanza soprattutto negli investimenti in Private Equity che si presentano come molto rischiosi. Primi tra tutti, gli investimenti in start-up.
Questi infatti si riferiscono a società di nuova costituzione che svolgono un’attività innovativa e che, pur avendo un’elevatissima aspettativa di crescita, hanno anche un’elevata probabilità di insuccesso.
Vediamo insieme come è suddivisibile la responsabilità degli amministratori nei processi di investimento.
1. Livelli di responsabilità
Il codice civile, in linea generale, sancisce tre generi di responsabilità in capo agli amministratori che cagionino dei danni con il loro cattivo operato.
Trattasi di responsabilità civile degli amministratori (ben potendosi qualificare anche responsabilità di natura penale, non oggetto di questo articolo), nei confronti:
- della società;
- dei creditori sociali;
- dei singoli soggetti, soci o estranei.
1.1. Responsabilità nei confronti della società
Trattasi di responsabilità di natura contrattuale per inadempimento, derivante dalla violazione dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o derivanti dallo statuto. Infatti, l’amministratore deve agire sempre con la diligenza richiesta dalla natura del suo incarico e dalle sue specifiche competenze (art. 2392 cc).
In buona sostanza, l’amministratore che con il proprio comportamento (di cattiva gestione) deteriori lo stato patrimoniale o il conto economico della società, è tenuto al risarcirne il danno. Questo, quindi, si configurerà sia come danno emergente che come lucro cessante.
Sta all’assemblea, con delibera ordinaria, la decisione di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori responsabili ai sensi dell’art. 2393 cc.
1.2. Responsabilità nei confronti dei creditori sociali
Ai sensi dell’art. 2394 cc, gli amministratori sono responsabili anche nei confronti dei creditori della società, in presenza di specifici requisiti.
In particolare, colui che mal gestisca la società e tenga dei comportamenti lesivi degli obblighi di diligenza che sono propri della sua posizione, sia generici che specifici, è tenuto a risarcire i creditori danneggiati.
Questo può accadere solo se:
- In capo agli amministratori sia effettivamente imputabile una cattiva gestione della società, che abbia portato a non conservare l’integrità del patrimonio sociale. In pratica devono aver agito in violazione degli specifici obblighi di conservazione;
- La riduzione del patrimonio sociale a causa dell’azione degli amministratori sia stata tale da renderlo insufficiente alla soddisfazione dei loro crediti;
L’art. 2394-bis c.c. riconosce al curatore fallimentare la legittimazione all’esercizio delle azioni di responsabilità.
1.3. Responsabilità nei confronti i terzi o soci
Infine, l’amministratore può essere responsabile di danni che con il suo comportamento negligente abbia provocato direttamente a un socio o ad un terzo.
In particolare l’art. 2395 c.c. riconosce il diritto di muovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori negligenti a coloro che siano stati direttamente danneggiati, uti singuli.
Ciò significa che non hanno rilevanza i danni riflessi (per esempio la perdita di valore delle singole azioni a causa della mala gestio dell’amministratore). Infatti se fosse riconosciuto un diritto al risarcimento, si avrebbe una duplicazione della responsabilità dell’amministratore: verso la società e verso i singoli.
Quest’azione può essere esperita verso gli amministratori, per esempio, quando si è compiuta la sottoscrizione di aumento di capitale o si siano acquistate azioni ad un prezzo eccessivo, indotti da un bilancio falso.
2. Gli investitori professionali
Ma quando ci si rivolge ad un investitore professionale, l’amministratore della società è esente da ogni responsabilità?
No.
Quando si realizzano operazioni di Private Equity, gli amministratori che si affidano agli esperti e competenti investitori istituzionali, non abbandonano le proprie responsabilità.
Infatti, l’art. 2392 c.c. sancisce che gli amministratori siano solidalmente responsabili nei confronti della società, per i danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni concretamente attribuite a uno o più amministratori.
Ciò significa che avendo in genere poteri non operativi, di norma, è l’amministratore della società a svolgere concretamente i compiti di management, risultandone quindi responsabile.
Ma quindi gli investitori professionali non rispondono mai?
2.1. La responsabilità degli investitori professionali
In realtà la responsabilità nel processo di investimento è condivisa tra tutti coloro che operano nel management.
Sicuramente coloro che operano in concreto (siano essi amministratori diretti della società o dell’investitore di Private Equity) rispondono dei danni che cagionano, agendo in violazione dei loro doveri.
Ciò nonostante anche gli amministratori c.d. non operativi hanno una serie di responsabilità.
Il secondo comma dell’art. 2392 cc., infatti sancisce che comunque gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto nulla per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose.
Comunque, la responsabilità non si estende nei confronti di chi abbia fatto annotare il proprio dissenso alle operazioni nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, notificandolo per iscritto al presidente del collegio sindacale.
3. Sistemi di controllo interno
Una strategia volta a tutelare gli amministratori c.d. non operativi consiste nel creare adeguati sistemi di controlli interni e di reporting.
Così facendo sarà possibile tenere monitorate le attività degli amministratori operativi e fermarle tempestivamente, laddove illecite.
Gli amministratori non operativi, in genere, sono amministratori di Private Equity poiché di minoranza.
Si può quindi dire che, in genere, anche nelle operazioni di investimento di Private Equity la responsabilità rimanga in capo agli amministratori della società.
Proprio per questo bisogna prestare attenzione a come concretamente si realizzino gli investimenti, senza abbassare la guardia di fronte all’intervento degli esperti investitori professionali.
4. Conclusioni
Spesso si crede che, nel Private Equity, si affidi la gestione della società a dei professionisti con una riduzione delle proprie responsabilità e delle mansioni a proprio carico.
In realtà non è così.
Proprio perché gli investitori professionali sono investitori di minoranza all’interno della società, in genere, ricoprono il ruolo di amministratori non operativi.
Questo significa che contribuiscono all’investimento con le proprie idee e le proprie conoscenze, senza agire materialmente nel compimento delle attività.
Ciò significa che gli amministratori della società dovranno comunque prestare attenzione ad agire nel rispetto dei loro doveri, sia specifici che generici.
Infatti, nel caso in cui mal gestiscano la società e provochino dei danni, saranno tenuti al loro risarcimento nei confronti dei danneggiati, siano essi la società i creditori o terzi.
E’ molto importante che lo stesso amministratore ben conosca i propri doveri e i limiti entro cui può agire per non incorrere in inaspettate responsabilità.
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