Responsabilità contrattuale: come farla valere

La responsabilità contrattuale, disciplinata all’art. 1218 c.c., è prevista dal codice per i casi in cui vi sia inadempimento ad un’obbligazione, indipendentemente dalla fonte. Quindi, erroneamente si pensa che essa ricorra solo ove il danno deriva dal mancato rispetto ad un contratto. La responsabilità contrattuale, infatti, non necessariamente è ancorata ad esso.

Far valere la responsabilità contrattuale significa agire con gli strumenti di difesa previsti dal legislatore al fine di ottenere il risarcimento del danno da inadempimento.

Se ti trovi qui molto probabilmente ti stai interrogando su cosa fare in caso di inadempimento.

Al riguardo, però, dobbiamo chiarire fin da subito che la materia in esame è connotata da una sua vastità e adattabilità ai casi concreti non indifferente.

A titolo esemplificativo, possiamo trovarci davanti a un caso di responsabilità contrattuale quando Tizio stipula un contratto di locazione con Caio, il quale non adempie al pagamento dei canoni.

Oppure in caso di lesione di un bene affidato in custodia a Caio, il quale non ha prestato la dovuta diligenza prevista in specifico contratto stipulato tra lui e Tizio (proprietario del bene).

Possiamo fare centinaia di esempi, motivo per cui, per comprendere come far valere la responsabilità contrattuale è necessario, prima di tutto, soffermarsi su tale concetto e sulla sua natura.

Laddove fossi interessato, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offrirti un quadro esaustivo della responsabilità contrattuale da inadempimento.

1. Cosa si intende per responsabilità contrattuale?

Conformemente a quanto sancito dall’art. 1218 c.c., quando parliamo di responsabilità contrattuale viene necessariamente in evidenza una condotta inadempiente di una delle parti di un rapporto obbligatorio.

La norma prevede, infatti, una responsabilità in capo al debitore che non esegue la prestazione dovuta o agisca con un adempimento tardivo o parziale, tale da causare un danno all’altro contraente.

La responsabilità contrattuale, dunque, si incentra sulla violazione di uno specifico dovere derivante, nella generalità dei casi, da un preesistente contratto stipulato tra le parti.

Essa, dunque, si differenzia nettamente dalla responsabilità aquiliana proprio per tale rapporto obbligatorio (non presente in quest’ultima ipotesi) che potremmo definire un presupposto della responsabilità contrattuale.

Al riguardo, appare doveroso precisare, fin da ora, che la materia in esame deve necessariamente essere interpretata in combinato disposto con uno dei principi cardine del negozio giuridico, ossia il dovere di diligenza del contraente, ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile.

Il ruolo della diligenza

La diligenza deve essere presa in considerazione quale parametro tramite cui verificare il corretto operato dei contraenti.

Al riguardo, infatti, in riferimento a quanto sancito dal comma 1 dell’art. 1176 c.c., i contraenti hanno il dovere di agire secondo la diligenza del “buon padre di famiglia”.

Ciò implica che nel momento in cui si stipula un contratto, le parti devono agire nel rispetto della legge, secondo il principio della buona fede e osservando la dovuta diligenza.

Al co.2, l’art. 1176 c.c. prevede poi quella che usualmente è definita come diligenza professionale. Infatti, il legislatore ha ritenuto insufficiente richiedere la diligenza ordinaria, ove, il debitore, adempia a un’obbligazione sorta nell’ambito della propria attività professionale. Ivi, dunque, è richiesta una diligenza maggiore e specialistica, caratterizzata dal rispetto di regole proprie dell’arte.

Per tale motivo, in linea generale, uno dei profili di responsabilità contrattuale è certamente riconducibile all’inosservanza del dovere di diligenza.

2. Responsabilità contrattuale: la centralità del contratto

Come avrai sicuramente compreso, il contratto è lo scenario nel quale si colloca l’istituto giuridico della responsabilità contrattuale, motivo per cui appare necessario soffermarci sulla sua natura, i requisiti fondamentali nonché i suoi effetti.

Partendo dalla propria nozione, oggetto di interesse dell’art. 1321 c.c., il contratto può definirsi quale l’accordo di due o più parti volto a costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Esso è la massima manifestazione dell’autonomia contrattuale. In virtù di tale libertà, le parti di un contratto possono concludere contratti tipici, cioè previsti espressamente dal codice o la legislazione di settore, o atipici, cioè secondo nuovi modelli che non trovano corrispondenza in quelli disciplinati dal legislatore.

Inoltre, non di rado si è soliti concludere contratti c.d. “misti”, frutto della commistione di elementi propri di diverse fattispecie contrattuali tipiche.

Dalla definizione di contratto, possono immediatamente delinearsi i due suoi elementi centrali:

  • il rapporto bilaterale o plurilaterale, necessario affinché esso possa qualificarsi, per l’appunto, come un negozio tra due o più parti;
  • la suscettibilità di una valutazione economica, in altri termini la sua necessaria patrimonialità.

Dobbiamo a questo punto soffermarci, seppur brevemente, sui requisiti di un contratto, affinché lo stesso possa produrre i propri effetti.

2.1. Requisiti del contratto: brevi cenni

Con riferimento agli elementi del contratto, può esserci di aiuto l’art. 1325 c.c. ai sensi dei quale i requisiti del contratto sono: l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto e la forma.

Per quanto riguardo l’accorto tra le parti, esso può formarsi in molteplici modi. Solitamente lo schema ordinario prevede una proposta (rivolta dal proponente all’altra parte) e un’accettazione della stessa (da parte del destinatario).

Per quel che attiene, invece, alla manifestazione dell’accordo tra le parti, possiamo dire che lo stesso viene a presentarsi in due modi:

  • espresso, consistente in una specifica dichiarazione di manifesta volontà, scritta o verbale;
  • tacito,in cui la volontà di stipulare il contratto è manifestata dal comportamento assunto dalle parti.

Per quanto attiene all’oggetto, possiamo facilmente precisare come lo stesso debba essere:

  • lecito;
  • possibile;
  • determinato o determinabile.

Da ultimo, per quanto concerne la forma, essa può essere libera vincolata, a seconda della tipologia di contratto che si vuole stipulare.

2.2. La causa

Circa la causa, possiamo dire che l’ordinamento italiano la qualifica come un elemento essenziale tanto del contratto quanto di qualsiasi altro negozio giuridico.

La causa ricopre un ruolo fondamentale, al punto che una sua assenza o illiceità determina un vizio del contratto, tale da renderlo nullo.

Ad oggi, nel nostro ordinamento è stata accolta la tesi della causa come funzione economica individuale. Con ciò si intende che essa debba necessariamente corrispondere agli interessi delle parti, come si sono oggettivizzati ed espressi nel contratto.

Si abbandona quindi la c.d. tesi della funzione economico sociale della causa, la quale, operando un’astrazione rispetto agli interessi di parte, corrisponde alla funzione socialmente meritevole del modello contrattuale. Tale tesi implicava una valutazione di meritevolezza, soprattutto per quanto riguarda i contratti atipici, come previsto dall’art. 1322 c.c..

Essa deve distinguersi dal motivo, ossia dalla ragione soggettiva che spinge i contraenti ad agire.

3. Responsabilità contrattuale: l’inadempimento

Compreso il concetto di responsabilità contrattuale e la natura giuridica del contratto, possiamo soffermarci sull’inadempimento contrattuale, presupposto di responsabilità.

Al riguardo, l’art. 1218 c.c. precisa che in caso di inadempimento della prestazione dovuta, il debitore è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che lo stato di ritardo o inadempienza sia determinato da una impossibilità della prestazione a lui non imputabile.

Tale norma ha un ruolo centrale nell’ordinamento italiano.

Essa è infatti chiamata a risolvere un interrogativo chiave, ossia quando il mancato adempimento può essere fatto valere dal creditore, imputando la responsabilità al debitore e quando meno.

Elementi centrali dell’inadempimento

A questo punto occorre esaminare l’art. 1218 c.c. per avere maggior contezza dei principali elementi che connotano l’inadempimento.

Al riguardo, essi sono facilmente riassumibili nei seguenti punti:

  • ogni obbligazione deve essere adempiuta nel rispetto dei modi e dei tempi stabiliti dal contratto, con la diligenza del buon padre di famiglia;
  • ciascun contraente non può sottrarsi dall’esatto adempimento dell’obbligazione, salvo il caso di impossibilità a lui non imputabile;
  • le cause di non imputabilità interessano tutti quegli eventi imprevisti o imprevedibili, quali il caso fortuito o le cause di forza maggiore;
  • in caso di inadempimento, il contraente leso ha diritto a richiedere un risarcimento del danno all’altra parte.

4. Responsabilità contrattuale: il danno

Da quanto abbiamo potuto apprendere fino a ora, nel caso in cui un contraente ritardi la propria prestazione o non la esegua nella sua interezza, è presumibile che l’altra parte subisca un danno.

Esso e si pone quale elemento costitutivo della responsabilità.

Può altresì intendersi quale conseguenza di un inadempimento, tale da determinare una sofferenza patrimoniale al creditore, fondamento di una responsabilità civile in capo al debitore, il quale sarà tenuto a un risarcimento del danno.

Ciò che appare evidente, dunque, è che a determinare la responsabilità contrattuale è quell’azione dalla quale derivi un danno emergente o un lucro cessante in capo al creditore.

4.1. L’imputabilità del danno

Quando parliamo di imputabilità intendiamo l’accostamento, in capo ad un soggetto, di un atto o fatto lesivo di un diritto patrimoniale altrui, tale da determinare un danno o una sofferenza.

L’argomento è oggetto di interesse dello stesso art. 1218 c.c., ai sensi del quale l’imputabilità del debitore si esclude nel caso in cui venga accertata l’impossibilità della prestazione per cause a lui non attribuibili.

La norma, in tale ottica, si interessa di “liberare” il debitore in tutti quei casi in cui possa dimostrare che vi sia stata una impossibilità, nell’adempimento della prestazione dovuta, causata da fatti allo stesso non imputabili.

Pertanto, ciò che interessa ai fini di un’imputabilità del danno è l’elemento soggettivo, il quale viene a distinguersi tra dolo e colpa, nonché la causalità dell’evento

4.2. Il dolo

Si definisce dolosa quella condotta preordinata, dalla quale deriva una volontà, del soggetto agente, di ledere l’altrui diritto.

Come abbiamo introdotto poc’anzi, ai fini dell’imputabilità del danno e della responsabilità del soggetto agente, l’elemento soggettivo riveste un ruolo centrale e, in tale contesto, il dolo si presenta quale forma più grave.

Una condotta dolosa altri non è che una condotta intenzionale, con piena coscienza e previsione dell’evento.

Per tale motivo, in caso di accertamento della sussistenza del dolo, la condotta del soggetto agente appare suscettibile di una responsabilità piena e assoluta.

4.3. La colpa

A differenza del dolo, in caso di colpa avremo una condotta dalla minore gravità.

In caso di responsabilità colposa, il soggetto agente si trova davanti a un’ipotesi non prevista o quanto meno non volontaria, la quale spesso deriva da una condotta imprudente.

Quindi, possiamo parlare di condotta colposa in tutti quei casi in cui il soggetto agente non abbia rispettato il principio sancito dall’art. 1176 c.c., attinente alla diligenza del buon padre di famiglia.

La condotta colposa nasce quindi da una negligenza, motivo per cui la responsabilità per il danno cagionato appare comunque imputabile all’agente.

4.4. L’inadempimento per evento non imputabile al debitore

Di diversa ipotesi è invece l’inadempimento per causa non imputabile al debitore.

In tal circostanza, infatti, non si vuole parlare né di dolo né di colpa, bensì di una delle cause di esonero di responsabilità del debitore.

Si tratta quindi di tutti quei casi, previsti dall’ordinamento, ai sensi dei quali l’impossibilità sopravvenuta non determina un profilo di responsabilità contrattuale, bensì può addirittura far venire meno il rapporto.

In detto ambito vi rientrano:

  • l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta immediatamente dopo il sorgere del negozio, tale da poter rendere nullo il rapporto stesso;
  • il caso in cui l’elemento ostativo risulti definitivo e non temporaneo;
  • l’eventuale sussistenza di una causa obbiettiva estranea al debitore, ad esempio nel caso in cui la cosa perisca per motivi non imputabili ai contraenti;
  • l’impossibilità assoluta, ossia il caso di impossibilità a porre in essere una condotta idonea a permettere l’adempimento della prestazione.

4.5. La natura della responsabilità contrattuale: responsabilità oggettiva

Le teorie circa la natura della responsabilità contrattuale sono tre: oggettiva, per colpa e per colpa presunta.

La tesi della natura oggettiva asserisce che il debitore è responsabile per il solo fatto oggettivo dell’inadempimento, indipendentemente dalla rimproverabilità soggettiva dell’inadempiente.

Questo, quindi, potrà essere liberato da responsabilità solo in caso di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile, poiché non rileva l’elemento della colpa, tanto meno del dolo.

Quindi deve offrire la prova di un evento imprevedibile ed inevitabile. Non è, allora, sufficiente dimostrare di aver assunto una condotta conforme al dovere di diligenza, di cui art. 1176 c.c., non comportando, tale prova, la liberazione dell’inadempiente.

4.6. La natura della responsabilità contrattuale: responsabilità soggettiva

La tesi della responsabilità soggettiva per colpa, in questo caso, prevede che la valutazione debba essere effettuata rispetto del presupposto soggettivo della colpa dell’inadempiente, che dovrà essere opportunamente provata.

Quindi, in caso di inadempimento bisogna verificare se il soggetto si sia comportato con diligenza. Tuttavia, il limite principale della tesi è proprio questo. Se nel primo caso abbiamo un forte irrigidimento della disciplina della responsabilità, ivi si tende ad offrire un agevole strumento per sfuggire all’obbligo di risarcimento-

Proprio per tale ragione fu elaborata una terza teoria, che ha il pregio di coniugare necessità di tutela del creditore, con una maggiore flessibilità nella prova.

La tesi della responsabilità soggettiva per colpa presunta. 

Questa terza tesi, che si qualifica come un correttivo della precedente, implica che la colpa sia presunta, quindi è il debitore a liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova della causa dell’inadempimento, che esclude la colpa.

5. L’onere probatorio in caso di responsabilità contrattuale

Dopo aver esaminato il concetto di responsabilità contrattuale, la sua differenza con la responsabilità aquiliana, le ipotesi di danno e le diverse cause di imputabilità o meno, possiamo soffermarci su un altro importante aspetto, ossia l’onere della prova.

In tale ambito abbiamo una vera e propria distinzione tra la responsabilità extra-contrattuale e quella contrattuale.

Precisamente, mentre nell’ipotesi di responsabilità aquiliana (ovvero extra-contrattuale), l’onere della prova spetta al soggetto danneggiato, chiamato a dimostrare tutti gli elementi costitutivi del fatto dannoso e della sua imputabilità al presunto agente, nel caso di responsabilità contrattuale, la prova è soggetta a inversione.

In altri termini, in caso di responsabilità contrattuale, l’ordinamento ha previsto un’inversione dell’onere probatorio, nel rispetto del principio della presunzione di colpa.

Ciò implica che da un lato sarà a carico del creditore dimostrare di aver subito un danno dall’inadempimento della prestazione in capo al debitore, dall’altro lato, sarà onere del debitore dimostrare la sussistenza di una causa di non imputabilità dell’inadempienza.

Più recentemente, con riferimento alla responsabilità medica (Cass. sez. III, ord. 26/02/2019 n. 5487), è stata tuttavia introdotta la distinzione tra causalità costitutiva ed estintiva. Con la prima, si intende il nesso intercorrente tra il danno e l’inadempimento, che dovrebbe esser provato dal creditore. Mentre, laddove esista tale nesso di causalità, il debitore è chiamato a provare la causalità estintiva, cioè che l’inadempimento non a lui stesso imputabile.

6. Il risarcimento e le diverse tipologie di danno

Arriviamo così, al risarcimento del danno, di cui si interessa l’art. 1223 c.c., il quale vede interessare la perdita economica subita dal creditore.

Partendo dalla norma citata possiamo agilmente distinguere due tipologie di sofferenze patite dal creditore in caso di inadempimento: danno emergente e lucro cessante.

6.1. Danno emergente

Il danno emergente è una terminologia con la quale si vuole asserire che deve essere presente un’attuale perdita economica all’interno del patrimonio dovuta all’inadempimento ad una disposizione contrattuale o ad altra obbligazione.

In breve, il danno emergente può essere identificato con la perdita di utilità già presenti nel patrimonio del danneggiato. Con ciò si intendono le possibili spese sostenute in conseguenza della condotta pregiudizievole, oppure il decremento economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore. In questo caso, la vittima non può temporaneamente disporre di questa parte di patrimonio.

6.2. Lucro cessante

Mentre il lucro cessante è il  mancato guadagno che è stato provocato dall’inadempimento di un’obbligazione.

In questo caso ci si riferisce ad una ricchezza che non si trovava ancora all’interno del patrimonio della vittima nel momento in cui è stata posta in essere la condotta antigiuridica. Tuttavia, quest’ultima ha impedito che si verificasse un guadagno futuro, il lucro cessante appunto.

Il lucro cessante si rintraccia laddove sussistano fattispecie che comportano l’impossibilità di utilizzare un bene.

Un’ipotesi tipica che viene in evidenza con riferimento ai rapporti contrattuali, sono i c.d. danni futuri. Ad esempio, appartengono a questa categoria i danni provocati dalla perdita o diminuzione della capacità lavorativa oppure della capacità di versare prestazioni assistenziali. Determinata la tipologia di danno subita, ai fini di un’adeguata azione risarcitoria è necessario inquadrare il nesso causale tra l’evento e la sofferenza

6.3. Risarcimento in forma specifica

Detto ciò, imputata la responsabilità al contraente inadempiente, nonché appurato il nesso causale tra l’evento e il danno, occorre avviare un’azione risarcitoria.

Solitamente, il risarcimento del danno può essere espletato in forma specifica, quando viene a ripristinarsi la situazione antecedente all’evento dannoso. Questa forma di risarcimento permette la reintegrazione totale del danno, ove possibile, facendo conseguire la prestazione oggetto dell’obbligazione inadempiuta. Ove fosse troppo oneroso per il debitore, può esser eseguita anche parzialmente, purché vi sia il consenso del creditore che può rifiutare l’adempimento parziale.

6.4. Risarcimento per equivalente

Il risarcimento può anche essere per  equivalente, tramite la corresponsione di una somma di denaro a titolo risarcitorio. In questa seconda ipotesi, la reintegrazione del patrimonio del danneggiato, si realizza mediante l’attribuzione di una somma di denaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta.

6.5. Risarcimento in via equitativa

In fine, la reintegrazione può anche avvenire in via equitativa, in questo caso, ai sensi dell’art. 1226 c.c., il danno è calcolato secondo il prudente apprezzamento del giudice. In genere il criterio opera rispetto al danno non patrimoniale, non sempre liquidabile nel suo ammontare specifico.

6.6. Considerazioni conclusive sulle forme di risarcimento

Al riguardo, in caso di responsabilità contrattuale, il risarcimento del danno può ottenersi solo per equivalente, essendo causa di un inadempimento.

Ciò in quanto a seguito di inadempimento assoluto viene a configurarsi un’assenza totale della prestazione del debitore, per cui non appare possibile il ripristino della situazione precedente, mentre nell’ipotesi di inadempimento relativo, il debitore si trova ancora nella possibilità di eseguire la prestazione della sua interezza.

Per tali ragioni, il risarcimento per equivalente viene a inquadrarsi come forma di tutela sia per l’inadempimento sia per il ritardo nell’adempimento.

7. I rimedi civilistici diversi dal risarcimento

 Oltre al rimedio risarcitorio, avverso all’inadempimento, al quale consegue la responsabilità contrattuale, è possibile esperire ulteriori e rilevanti rimedi. La scelta tra questi, connotate per diverse caratteristiche, dipende, in primo luogo, dalle necessità che la parte creditrice intende soddisfare.

I rimedi si distinguono tra rimedi generali e rimedi settoriali. I primi sono posti a tutela di qualsiasi posizione creditoria, a prescindere, cioè, dalla fonte di obbligazioni che la origina. In questo primo gruppo rientra il già citato risarcimento del danno. Similmente opera anche l’azione di adempimento.

Mentre al secondo gruppo appartengono quelli finalizzati alla tutela di quelle posizioni creditorie che trovano origine da una specifica fonte obbligatoria. Ad esempio, a questo gruppo appartengono i rimedi che l’ordinamento prevede a tutela dei c.d. contratti sinallagmatici, come la risoluzione del contratto.

7.1. Azione di esatto adempimento

L’azione di adempimento è generalmente definita come azione di manutenzione del contratto, in quanto essa ha come finalità la conservazione del negozio giuridico.

L’azione consiste in una domanda giudiziale di condanna all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, oggetto di obbligazioni.
Tramite l’esercizio della presente azione, ove abbia esito positivo, l’attore consegue il titolo esecutivo per ottenere l’adempimento in forma esecutiva di un obbligo di dare, facere o non facere oggetto dell’obbligazione.

Sulla base del medesimo titolo, la parte attrice potrà ottenere anche il contestuale risarcimento del danno subìto a causa del ritardo nell’adempimento.

Tuttavia sarà a sua volta tenuto, da un lato, a ricevere la prestazione di controparte e, dall’altro, ad eseguire la prestazione dovuta, laddove non abbia già provveduto ad adempiervi.

 Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’art. 1453 co. 2 c.c. individua l’azione di esatto adempimento come una possibile alternativa alla risoluzione. Se questo rimedio, infatti, consente la sopravvivenza del contratto, l’altro all’opposto ne determina la caducazione.

Gli stessi requisiti dell’azione esprimono suddetta alterità, sono:

  • la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive;
  • il ritardo nell’adempimento della prestazione e
  • l’attuale possibilità di adempiere l’obbligazione.

La risoluzione, la quale anch’essa presuppone un contratto sinallagmatico e il ritardo, in questo caso grave, nell’adempimento si distingue dall’esatto adempimento per il terzo requisito. Ivi, infatti, si potrà ricorrere a questo rimedio nel caso in cui non sia possibile adempiere.

7.2. Esecuzione forzata

Ottenuto il titolo esecutivo, con l’azione di esatto adempimento, si può poi procedere, oltre che a chiedere il risarcimento, anche all’esecuzione forzata.

L’esecuzione forzata può essere di due tipologie:

  • espropriazione forzata: attinente alle obbligazioni pecuniarie. In questo caso si procederà al c.d.  pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione, infatti, in attuazione della garanzia generale prevista dall’articolo 2740 c.c., il debitore risponde di ogni credito presente e futuro appartenente al proprio patrimonio;
  • esecuzione forzata in forma specifica: attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento forzato di quanto dedotto in prestazione. Ivi è opportuno precisare che non tutte le obbligazioni sono sottoponibile ad esecuzione in forma specifica. Rientrano tra queste le obbligazioni di consegnare una cosa determinata purché non abbiano ad oggetto cose generiche, e le obbligazioni che abbiano ad oggetto un fare fungibile.

7.3. Risoluzione per inadempimento

La risoluzione del contratto, di cui agli artt. 1453 ss c.c., è un istituto che si riferisce a una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie espressamente disciplinata dal legislatore.

 L’ipotesi di cui all’art. 1455 c.c. prevede la risoluzione determinata dall’inadempimento grave di una delle parti. Ove si tratti di un contratto a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente, che abbia regolarmente assolto alla propria posizione passiva, ha la possibilità scegliere tra la richiesta di adempimento o la risoluzione del contratto, come poc’anzi affermato. 

Una delle ipotesi tipiche di risoluzione del contratto è la c.d. diffida ad adempiere. La parte adempiente può intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, il quale non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto si intende automaticamente risolto.

Ciò significa che, allo scadere del termine, il contratto è risolto di diritto, senza ulteriore azione della parte che sia stata lesa dall’inadempimento.

8. Differenze con la responsabilità extracontrattuale

Le differenze con la responsabilità extracontrattuale sono molteplici, come è evidente dalla disciplina fin qui esposta.

Una delle principali differenze attiene alla quantificazione del danno. Invero la disciplina aquiliana richiama in molti punti le norme previste con riferimento alla disciplina contrattuale, ricordiamo a tal proposito che l’art. 2056 c.c. rinvia a :

  • l’art. 1223 c.c., secondo il quale il risarcimento deve comprendere sia il danno emergente sia il lucro cessante
  • l’art. 1226 c.c., in virtù del quale il giudice può quantificare il danno in via equitativa, ove manchi la prova dello stesso
  • e all’art. 1227 c.c., norma di non poco rilievo, la quale prevede una diminuzione del risarcimento, in caso di concorso colposo del danneggiato e la non risarcibilità dei danni che quest’ultimo avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

L’art. 2056 c.c. non richiama invece l’art. 1225 c.c., sulla prevedibilità del danno, che, quindi, si ritiene essere un criterio che non operi con riferimento alla responsabilità aquiliana.

Altra differenza che, in molti casi ha indotto a ritenere preferibile la configurazione di una responsabilità contrattuale, è il termine. Nel caso del danno aquiliano questo può esser fatto valere nel termine di 5 anni, mentre nel caso della responsabilità di cui all’art. 1218 c.c. il termine è di 10 anni.

Infine, sussistono differenze rilevanti anche in termini di onere della prova. Infatti, come poc’anzi asserito, nel caso della responsabilità contrattuale, essenzialmente l’onere della prova grava sul debitore. Mentre sicuramente più gravosa è la prova nel caso della responsabilità aquiliana, che grava sul danneggiato, quella che è la parte creditrice, e che è tenuto a provare tutti gli elementi della responsabilità, sia del danno che dell’elemento soggettivo.

9. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

In conclusione, puoi far valere la responsabilità contrattuale in tutti quei casi di inadempienza da cui derivi un danno in capo al creditore, che si tratti di lucro cessante o danno emergente, meritevole di un risarcimento.

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla responsabilità contrattuale è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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