Responsabilità extracontrattuale: come farla valere

Hai subito un danno ma non sai se effettivamente tu sia legittimato a ricevere un risarcimento? In ambito civilistico, la responsabilità derivante dal compimento di un atto illecito è definita responsabilità extracontrattuale.

Il Codice civile tiene distinta tale forma di responsabilità da quella invece definita contrattuale, in quanto conseguenza della violazione di specifici obblighi assunti in virtù di un contratto.

1. Responsabilità per fatto illecito (in ambito civile)

Un fatto illecito è un qualunque fatto che determini un danno ingiusto a carico di un soggetto.

Il Codice civile, con l’art. 2043, prevede che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Il fatto illecito previsto da questa norma fa riferimento all’illecito civile per distinguerlo dall’illecito penale.

L’illecito di natura civile comprende qualsiasi fatto umano colpevole che abbia provocato ad altri un danno ingiusto. Non è quindi possibile stabilire a priori quali siano i comportamenti che possono dar luogo a responsabilità e all’obbligo di risarcimento.

Si tratta di un illecito atipico: sarà l’autorità giudiziaria a decidere se un dato comportamento può ritenersi lesivo o meno.

Diversamente, nel diritto penale è obbligatorio che la condotta punibile sia specificata e prevista da una norma di legge (rispetto del principio di legalità).

2. Responsabilità extracontrattuale: funzione

La responsabilità derivante dal compimento di un fatto illecito è definita responsabilità extracontrattuale (o aquiliana).

Essa ha la funzione di sanzionare il responsabile del danno, al quale viene imposto un obbligo di risarcimento che corrisponde ad una diminuzione del suo patrimonio.

Previene il comportamento di fatti illeciti, in quanto la punizione ha lo scopo di evitare che i consociati ripetano i medesimi comportamenti.

Il risarcimento del danno, in favore di colui che ha subito la perdita, determina una riduzione del patrimonio del danneggiante.

3. Quali sono gli elementi della responsabilità extracontrattuale?

L’art. 2043 c.c., individua tutti gli elementi strutturali in base ai quali sorge la suddetta responsabilità: danno ingiusto, nesso di causalità, imputabilità, dolo o colpa.

Danno ingiusto

Si intende il comportamento del soggetto danneggiante che risulta contrario al dovere generale di non ledere i diritti altrui e che grava sulla generalità delle persone.

Ad essere fonte di responsabilità, oltre ad essere la condotta in sé, è anche ogni danno derivante dalla lesione di un interesse meritevole di tutela.

In passato si ritenevano tutelabili soltanto diritti assoluti (come il diritto alla vita; proprietà privata ecc.), oggi invece la nozione di danno ingiusto è stata ampliata, riconoscendo protezione a diritti e interessi di natura differente come il diritto di credito, il possesso, gli interessi legittimi, ecc.

Nesso di causalità

Tra chi ha posto in essere la condotta e il danno provocato deve esserci un nesso di causalità: sarà risarcibile solo il danno che sia conseguenza della condotta del soggetto agente.

Imputabilità

Il responsabile del danno deve essere consapevole della propria condotta. Non può rispondere delle conseguenze chi non sia dotato della capacità di intendere e di volere nel momento della commissione del fatto. L’incapacità non deve essere però essere stata provocata dallo stesso soggetto con dolo o colpa (ad esempio sotto effetto di stupefacenti).

L’incapacità di agire non esclude la responsabilità del danno (per esempio un minore può rispondere dei danni se guida un motorino incautamente).

Colpevolezza

Il fatto illecito deve essere compiuto colposamente o dolosamente.

Comportamento doloso si ha quando il soggetto agente ha agito consapevole dell’evento dannoso che avrebbe cagionato. È sufficiente anche il solo fatto di aver previsto il verificarsi di un danno e ciò nonostante abbia comunque proseguito con la condotta.

Il comportamento è invece colposo quando il soggetto agente non ha previsto le conseguenze dannose della propria condotta, avendo agito con negligenza, imprudenza o imperizia, non osservando leggi o qualsiasi forma di regolamento richiesto per un certo tipo di condotta (ad es. il medico che affronta un’operazione non essendo sufficientemente preparato).

Il Codice civile richiede, in genere, di assumere un comportamento secondo la diligenza media (cd. diligenza del buon padre di famiglia).

Differenza con la responsabilità oggettiva

Come già accennato, la colpevolezza è uno degli elementi fondamentali che caratterizzano un danno ingiusto risarcibile.

Tuttavia, vi sono casi in cui si configura comunque una responsabilità extracontrattuale a seguito di una condotta pur non sussistendo profili di colpevolezza: si tratta della responsabilità oggettiva.

Il soggetto è chiamato a rispondere del danno sulla base del solo nesso di causalità, anche se non ha agito con dolo o colpa. Questa particolare forma di responsabilità esiste in quanto la legge vuole assicurarsi, in ogni caso e ogni qualvolta sia possibile, un risarcimento al danneggiato.

Per meglio comprendere la fattispecie si riportano degli esempi. Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose: chiunque svolga un’attività pericolosa (es. fabbricazione di esplosivi) è responsabile del danno se esiste un collegamento con l’attività svolta. Responsabilità per il danno cagionato da cose o animali: il proprietario di un animale, sia che in custodia che fuggito, qualora compia un danno, il proprietario è considerato responsabile salvo se dimostri il caso fortuito.

4. Qual è la differenza con la responsabilità contrattuale?

Apparentemente è facile cadere in confusione quando si tratta di responsabilità civile in ambito contrattuale ed extracontrattuale.

Vediamo sotto quali aspetti le due ipotesi sono differenti.

La responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) sorge a seguito dell’inadempimento di una obbligazione nascente da contratto: l’inadempimento stesso di un obbligo determina il configurarsi di un danno. Nella responsabilità extracontrattuale, come abbiamo visto, si fa riferimento a qualsiasi fatto illecito che determini un danno ingiusto.

Onere della prova

Sotto il profilo dell’onere della prova, il danneggiato può agire in giudizio in entrambi i casi ma è sottoposto a due regimi probatori molto diversi.

La parte danneggiata da un inadempimento contrattuale (il creditore) potrà agire in giudizio e chiedere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale. Più precisamente, il creditore dovrà semplicemente provare di essere titolare del diritto di credito e di poter esigere il credito. Il debitore, per liberarsi dall’obbligo di risarcimento, dovrà dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che l’inadempimento è avvenuto per una causa non a lui imputabile.

Diversamente, il danneggiato che intende richiedere il risarcimento del danno come conseguenza della responsabilità extracontrattuale è tenuto a fornire la prova del danno. Ciò significa che sarà tenuto a dimostrare il danno, la colpa o il dolo del soggetto agente e il nesso di causalità tra condotta e danno.

Danni risarcibili e termine di prescrizione

Per quanto riguarda i danni risarcibili, nella responsabilità contrattuale, se il debitore ha agito con colpa, sono risarcibili soltanto i danni prevedibili al momento del fatto. Nella responsabilità aquiliana non vi sono limiti.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento in ordine alla responsabilità contrattuale è di 10 anni (salvo alcune eccezioni). In caso di responsabilità extracontrattuale il diritto al risarcimento è sottoposto ad una durata più breve di 5 anni.

5. Il risarcimento del danno

Vediamo adesso quali sono i danni che possono essere risarciti da colui che abbia commesso un fatto illecito ex art. 2043 c.c.

Le categorie di danno si distinguono in patrimoniale e non patrimoniale.

Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale, previsto dall’art. 1223 c.c., consiste in un pregiudizio di tipo patrimoniale, economico sorto direttamente o indirettamente in capo al danneggiato.

Ad esempio, il caso di danneggiamento alla propria vettura da parte di un terzo è il tipico caso di danno patrimoniale diretto.

Ha invece forma indiretta il danno che produca effetti trasversali a seguito di un fatto illecito, ad esempio la perdita di clienti (e quindi di guadagno) a causa di una ingiusta diffamazione da parte di un giornalista.

In alcuni casi, il danno patrimoniale può essere risarcito attraverso la cd. reintegrazione in forma specifica, cioè ripristinando la stessa situazione patrimoniale prima dell’evento dannoso.

Quando il risarcimento in forma specifica risulti particolarmente oneroso per il debitore, si propende per il risarcimento del danno per equivalente. Si tratta di una reintegrazione economica mediante l’attribuzione di una somma di denaro pari al valore della prestazione rimasta inadempiuta.

L’art. 1223 c.c., stabilisce come deve essere determinato il danno risarcibile in caso di inadempimento. Il creditore ha diritto al risarcimento dell’intero danno subito purchè vi sia una diretta correlazione tra l’inadempimento (o ritardo) e il pregiudizio subito, che deve essere causato dal debitore.

La valutazione deve comprendere sia la perdita subita dal danneggiato come conseguenza della condotta illecita (cd.danno emergente) sia il mancato guadagno futuro (cd. lucro cessante) (art. 2056 c.c.).

Ovviamente il mancato guadagno risulta un aspetto particolarmente difficile da provare in sede di giudizio, non potendo essere effettivamente quantificato a priori. Si tratta di un aspetto che può variare a seconda dei casi.

Danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale, secondo il disposto dell‘art. 2059 c.c., non interessa l’aspetto materiale della persona danneggiata, ma si riferisce alle lesioni che non sono valutabili economicamente, come sofferenze psicologiche o morali. In tali circostanze il risarcimento del danno è valutato dal giudice (secondo il criterio equitativo).

Ad esempio, a seguito di omicidio colposo di un genitore, i familiari potranno agire in giudizio e chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali in conseguenza del fatto illecito perché il defunto provvedeva al mantenimento della famiglia. Inoltre, gli stessi familiari potranno chiedere di vedersi risarciti i danni non patrimoniali, consistenti nelle sofferenze e nel dolore per la morte del congiunto.

Volendo approfondire, i danni non patrimoniali sono stati classificati dalla giurisprudenza, che più volte è intervenuta con delle importanti sentenze, in: danno morale soggettivo; danno biologico e danno esistenziale. Chiaramente si tratta di sottocategorie la cui rilevanza deve essere scrupolosamente valutata da un esperto in materia.

6. Come capire se siamo in presenza di responsabilità extracontrattuale?

Affinchè sia possibile agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale è importante valutare correttamente il fatto illecito dal quale il danno ha avuto origine. Sarà necessaria la compresenza di tutti gli elementi prima descritti.

Ad un inadempimento da contratto, molto spesso consegue anche la violazione di uno o più interessi del danneggiato che siano meritevoli di tutela e, dunque, nulla esclude che le due forme di responsabilità possano coesistere.

In ogni caso, la scelta di agire in giudizio deve essere ponderata al caso concreto. Si consiglia sempre affidarsi al parere di un professionista esperto e valutarne l’eventualità.

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