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Quali sono i casi di responsabilità precontrattuale? Come può essere fatta valere? Quali sono gli elementi necessari?
Quando parliamo di un rapporto contrattuale, molte volte, ci preoccupiamo di tutti i casi di annessa responsabilità.
L’ordinamento italiano, però, disciplina anche tutti quei casi in cui la responsabilità di una delle parti appaia in un momento antecedente alla conclusione del contratto.
Se ti trovi qui e ti sei posto i diversi interrogativi su riportati, molto probabilmente sei davanti a un’ipotesi di responsabilità precontrattuale.
Al riguardo, per avere piena contezza di quanto previsto dalla normativa vigente, è necessario partire da un’analisi del concetto stesso di responsabilità precontrattuale.
Il concetto di responsabilità precontrattuale
Con il concetto di responsabilità precontrattuale si intende quella particolare tipologia di responsabilità che può sorgere, in capo ai futuri contrenti, nella fase antecedente alla stipulazione del contratto.
Premesso che le trattative, anche se in fase avanzata, non vincolano le parti alla conclusione del contratto, è comunque necessario rispettare quei doveri comportamentali, di cui parleremo a breve, volti a non recare danno.
La responsabilità precontrattuale, detta anche responsabilità per culpa in contrahendo (o colpa nel contrarre), sta ad indicare tutti quei casi in cui uno dei due contraenti, prima della conclusione del contratto, ponga in essere una condotta lesiva della posizione dell’altra parte, cagionandole un danno.
Al riguardo, infatti, l’ordinamento dispone una necessaria lealtà tra le parti, le quali dovranno essere tra loro sincere e trasparenti, con un reale interesse nel raggiungimento di un accordo.
Per tale ragione, saranno chiamate a un reciproco scambio di informazioni, affinché possano adeguatamente definirsi i termini contrattuali.
Possiamo quindi agilmente dire che un profilo di responsabilità può derivare da una condotta sleale o non corretta, tale da violare quanto sancito dall’art. 1337 del Codice Civile.
Norma cardine della materia, all’interno della quale, per l’appunto, viene a delinearsi l’obbligo, in capo alle parti interessate alla conclusione di un contratto, di comportarsi secondo buona fede e correttezza.
La responsabilità precontrattuale e il ruolo della buona fede
Come anticipato, una norma chiave, che merita le dovute attenzioni, è l’art. 1337 del Codice Civile, ai sensi del quale le parti, durante lo svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede.
La buona fede ricopre, quindi, un ruolo centrale, ponendosi quale elemento fondamentale in ottica di responsabilità precontrattuale.
Ciò implica che la violazione della norma si configura nel momento in cui uno dei due contraenti assume una condotta dalla quale vengano meno le regole oggettive della diligenza e correttezza.
Al riguardo, la buona fede viene a garantirsi per mezzo della previsione di specifici doveri di condotta che le parti devono rispettare, la cui violazione può configurare ipotesi di responsabilità precontrattuale.
Detto ciò, occorre soffermarci sui menzionati doveri di condotta.
1. Abbandono delle trattative senza giusta causa
La prima condotta da non dover assumere è certamente riconducibile all’abbandono di una trattativa senza giusta causa.
Con essa non intendiamo il caso in cui, in fase iniziale, una delle parti decide di interrompere il negoziato, bensì l’ipotesi in cui l’interruzione avviene da parte di uno dei due contraenti a contratto pressoché concluso, senza un giustificato motivo.
Tale profilo di responsabilità potrebbe interferire con quanto precedentemente riportato, attinente all’assenza di alcun genere di obbligo di conclusione di un contratto in fase di trattativa.
La ragione di tale forma di tutela deve essere rinvenuta nei diversi profili di danno, che andremo a vedere, che potrebbero emergere in capo al soggetto contraente leso dalla scelta improvvisa dell’altra parte, una volta che la trattativa appare conclusa.
Si presenta, quindi, quale tutela per i contraenti in caso di improvviso abbandono delle trattative.
2. Occultare cause di invalidità del contratto
Di diversa accezione è invece la seconda ipotesi, volta ad evitare atteggiamenti idonei all’occultamento di cause di invalidità del contratto.
In questo caso è l’art. 1338 del Codice Civile a prevedere espressamente tale dovere.
Infatti, la citata norma sancisce l’onere, in capo alla parte che ha conoscenza dell’esistenza di una causa di invalidità del contratto, di darne notizia all’altra parte.
Ove ciò non accadesse, potrebbero configurarsi profili di responsabilità per l’eventuale danno patito dalla controparte dopo aver confidato nella validità del contratto.
Al riguardo, occorre comunque precisare che la giurisprudenza è unanime nel considerare l’insussistenza di una responsabilità precontrattuale in caso di invalidità dipendente da una disposizione di legge che ambo i contraenti sono tenuti a conoscere.
In tal circostanza, infatti, si parla di una informazione di dominio pubblico e come tale non obbliga uno dei due contraenti ad informare l’altro.
3. Indurre con inganno la controparte alla stipula del contratto
Possiamo soffermarci poi sulla terza ipotetica condotta da non dover assumere in fase precontrattuale, ossia l’induzione della controparte, con inganno o minaccia, alla stipula del contratto, per trarne un vantaggio.
Trattasi di un’ipotesi certamente più grave, ove l’autore di tali comportamenti è certamente tenuto a un risarcimento del danno all’altra parte.
In tali circostanze, tra l’altro, in caso di successiva conclusione del contratto verrebbero comunque a presentarsi quei vizi del consenso idonei all’annullabilità dello stesso.
4. Indurre la controparte a concludere un contratto pregiudizievole
Da ultimo possiamo soffermarci sul caso di conclusione di un contratto pregiudizievole.
Al riguardo, a differenza delle precedenti ipotesi, il contratto eventualmente stipulato appare valido ma lesivo della posizione del contraente indotto.
Per tale motivo, configurandosi un’ipotesi di mala fede del contraente avvantaggiato dalla conclusione del negozio, sarà prevedibile un risarcimento dei danni a tutela della parte svantaggiata.
Integrazione della responsabilità precontrattuale
Quanto affermato è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte, la quale è unanime nel considerare integrata la responsabilità precontrattuale in tutti quei casi in cui le parti, in corso ti trattative, giungono ad uno stadio idoneo a ingenerare il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, improvvisamente interrotto senza un giustificato motivo.
In tali circostanze, la parte che decide di interrompere il negozio vede addebitarsi tale responsabilità.
Al riguardo, tra l’altro, la verifica di tutti gli elementi costitutivi e integrativi della responsabilità precontrattuale si possono risolvere dinanzi al giudice di merito competete, chiamato all’accertamento del caso (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 7545 del 15 aprile 2016).
Detto ciò, occorre ravvisare che la Cassazione ha altresì ribadito che la violazione del dovere di agire secondo buona fede durante le trattative e la formazione del contratto, ha rilievo tanto in caso di ingiustificata rottura delle trattative, quanto in caso di conclusione con omissioni di informazioni, tali da indurre con inganno alla stipulazione del contratto (Cass. Civ., Sez. II, Sent. N. 5726 del 23 marzo 2016).
Qual è la natura giuridica della responsabilità precontrattuale?
Possiamo a questo punto soffermarci sulla natura giuridica di tale responsabilità.
Come abbiamo potuto vedere dalla disamina sull’istituto, essa si presente come strumento volto a tutelare le ipotesi di lesione della liberta negoziale altrui.
Lesione presumibilmente causata da un atteggiamento connotato da mala fede con il quale uno dei due contraenti ha indotto l’altro nella conclusione del contratto o nell’interruzione improvvisa di una trattativa consolidata.
In entrambi i casi, che la condotta sia dolosa o colposa, la buona fede viene meno, motivo per cui il legislatore, con le citate norme di cui agli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile, ha voluto disciplinare le fasi antecedenti alla conclusione del contratto.
Ciò posto, però, la natura giuridica di tale responsabilità è stata oggetto di una lunga disputa, la quale ha visto contrapporsi differenti teorie.
1. Inquadramento extracontrattuale
Un primo inquadramento vede la responsabilità precontrattuale fondarsi sulla concezione che il vincolo contrattuale non sussiste in fase di trattativa.
Per tale motivo i soggetti coinvolti non vedono sorgere alcun obbligo contrattuale.
Ciò non significa che il danno eventualmente causato non sia sussistente, bensì che lo stesso vada ad instaurare un profilo di responsabilità di natura extracontrattuale, nel rispetto del principio del neminem leadere sancito dall’art. 2043 del Codice Civile.
2. Natura contrattuale
D’altra parte, però, appare più che rilevante il legame che viene ad instaurarsi tra i due contraenti nella fase delle trattative.
Per questo motivo, una seconda tesi vede tra le parti, già nella fase precontrattuale, un rapporto non molto dissimile da un contratto, rientrante nel concetto di contatto sociale.
In tali obbligazioni, infatti, il rapporto in sé, e non la fonte, viene a inquadrarsi come contrattuale.
Per tali ragioni, anche se non possono applicarsi le regole contrattuali (essendo di fatto non stipulato), possono trovare fondamento le norme disciplinanti il contratto inteso come “rapporto”.
3. La tesi dottrinale del tertium genus
L’ultima tesi sulla quale dobbiamo soffermarci è, invece, riconducibile al principio del tertium genus, elaborata dalla dottrina.
Fondamentalmente minoritaria e considerata poco esaustiva, in essa la responsabilità precontrattuale viene a inquadrarsi con una natura autonoma, non rientrante né all’interno della responsabilità contrattuale né extracontrattuale.
La responsabilità precontrattuale rientra nella responsabilità contrattuale?
Ora che abbiamo osservato le diverse tesi che si sono susseguite nel tempo, possiamo soffermarci sulla posizione presa recentemente dalla Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 14188 del 12 luglio 2016 (Cass. Civ,, sez. I), ha voluto inquadrare la materia nella sfera della responsabilità contrattuale.
Al riguardo, partendo dall’assunto che l’elemento qualificante della culpa in contrahendo non è riconducibile a profili colposi bensì a una violazione del principio della buona fede, la Cassazione ha precisato che in caso di rapporti precontrattuali sorgono, anche in fase di trattativa, degli obblighi di protezione reciproca tra le parti.
Da ciò deriva che in caso di danno cagionato da uno dei contraenti all’altra parte durante una trattativa, non viene a configurarsi una mera violazione del dovere del neminem laedere, bensì una violazione di specifici obblighi contrattuali, quali la buona fede.
Pertanto, partendo proprio dalle considerazioni esposte in sentenza, possiamo agilmente concludere che la natura giuridica della responsabilità precontrattuale è, per l’appunto, di natura contrattuale.
Quali sono i profili risarcitori?
Da ultimo, possiamo vedere, seppur brevemente, quali siano i profili risarcitori in caso di un pregiudizio recato in fase precontrattuale.
Al riguardo, la giurisprudenza appare unanime nel considerare che in caso di responsabilità in materia, l’eventuale risarcimento deve circoscriversi al solo interesse negativo.
Interesse costituito tanto dal danno emergente quanto dal lucro cessante.
Nel caso di specie, infatti, se prendiamo ad esempio l’ipotesi di una trattativa avviata e, in sede di conclusione, improvvisamente interrotta senza giustificato motivo, la parte lesa può trovarsi davanti alle seguenti voci di danno:
- danno emergente, causato dalle spese sopportate durante la fase precontrattuale e nel corso delle trattative al fine di concludere un contratto mai realizzato;
- lucro cessante, relativo al quel mancato guadagno derivante dall’eventuale perdita di ulteriori rapporti contrattuali.
In conclusione, la responsabilità precontrattuale si configura in tutti quei casi in cui, a trattative avviate, non viene a concludersi il contratto per mala fede di uno dei due contraenti, causando un danno all’altra parte. Essa si configura come una responsabilità contrattuale, la quale può farsi valere in sede giudiziale o extragiudiziale ai fini di un’eventuale azione risarcitoria.
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