Responsabilità del produttore: quando sussiste

La responsabilità del produttore è una disciplina che si pone a metà strada tra il diritto nazionale e comunitario. Essa è stata introdotta con lo scopo di consentire una maggiore integrazione del mercato economico, al contempo bilanciando con le esigenze dei consumatori che si accingono all’acquisto.

Ti sarà, infatti, più volte capitato di acquistare un prodotto difettoso, che, oltre al danno derivante proprio dalla spesa per un bene non conforme al tipo desiderato, ti può aver cagionato altri pregiudizi. Ad esempio, quante volte ti sarà capitato di comprare un utensile, una macchina o altro prodotto che, oltre a non portare efficientemente a termine il suo compito, ti ha ferito o ha distrutto altri tuoi beni?

In tal caso avrai a disposizione molteplici strumenti, non solo attinenti alla responsabilità contrattuale, nonché a quelli risolutori, ma anche fattispecie riconducibili alla responsabilità civile.

Ove fossi incorso in una di queste problematiche, ti invitiamo a proseguire nella lettura. L’articolo si propone di descriverti in modo esaustivo, ma sintetico, la disciplina in tema di responsabilità del produttore.

1. Brevi cenni sulla responsabilità civile

Come poc’anzi asserito, la responsabilità del produttore è una particolare tipologia di responsabilità civile. Sembra, allora, necessario offrirti alcune nozioni sull’art. 2043 c.c., al fine di renderti più agevole la comprensione della disciplina che intendiamo ivi esporre.

L’art. 2043 c.c. afferma: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“. La norma, come puoi constatare, cita ben due volte la parola danno. In un primo momento essa è accostata alla parola ingiusto, mentre nel secondo caso è priva di aggettivazione.

Ciò ci conduce a desumere che, invero, si tratta di due concetti ben distinti. Il primo fa riferimento al c.d. danno evento, cioè quello qualificato come ingiusto. Esso indica la lesione dell’interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela. Il secondo, invece, si identifica con le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento lesivo, che siano a carattere patrimoniale o non patrimoniale, ossia il c.d. danno conseguenza.

Il requisito dell’ingiustizia del danno, presuppone l’esistenza di una situazione giuridica soggettiva che, appunto, subisce un pregiudizio. Il criterio dell’ingiustizia funge allora da filtro per l’individuazione di tutte quegli interessi a cui l’ordinamento riserva una specifica tutela, per la rilevanza dei valori protetti in gioco.

Alle due tipologie di danno richiamate dall’art. 2043 c.c. corrispondono altrettante due tipologie di causalità. L’una si identifica con la causalità materiale, cioè il nesso che lega la condotta e il danno evento. L’altra, invece, è la causalità giuridica, che individua il collegamento tra il danno evento e il danno conseguenza.

Tale responsabilità è subordinata al criterio di imputazione soggettivo, cioè il danneggiante risponde solo ove sia in dolo o in colpa.

2. La responsabilità del produttore

Fatti questi brevi cenni alla responsabilità civile in generale, sembra ora opportuno descriverti la normativa in tema di responsabilità del produttore. Questa, oltre alcuni evidenti caratteri della precedente ipotesi, se ne distingue per altri.

Invero fondamentale in materia è stato l’intervento sovranazionale del legislatore comunitario, il quale ha introdotto una disciplina in parte derogatoria. Con la Direttiva 85/374/CEE, si è cercato, infatti, di assolvere ad ulteriori esigenze, prima di tutto garantire la libera circolazione delle merci, con l’intento di realizzare un mercato unico comunitario. La norma è stata recepita con il D.P.R. n. 224/1988, anche se attualmente la disciplina è confluita negli artt. 114 ss. del Codice del Consumo (più avanti anche detto “Cod. Cons.”).

In sostanza, quindi, la normativa che è stata così prevista, è espressione del compromesso tra l’esigenza di tutela dell’utente danneggiato e quella di prevedibilità degli esiti negativi per il produttore.

La rilevanza della presente normativa è dovuta anche dalla circostanza che essa si applica a ogni prodotto difettoso, senza che sussistano differenze di categoria.

2.1. Nozione di prodotto difettoso

Prima di tutto mi sembra doveroso spiegarti cosa si intende per prodotto difettoso, e soprattutto quando si è in presenza di un eventuale difetto.

In linea generale, il concetto di difetto, come accolto dall’art. 117 Cod. Cons., è molto differente da quello tradizionale di vizio recepito dal legislatore codicistico. Tuttavia esso neanche coincide con il difetto di conformità previsto in materia di vendita di beni di consumo.

Ai sensi dell’art. 117 Cod. Cons.: “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”. Un prodotto, quindi, è difettoso solo quando non offre la sicurezza attesa, in considerazione :

  • del modo in cui esso è stato presentato;
  • le sue caratteristiche palesi;
  • le istruzione e le avvertenze ricevute;
  • l’uso al quale il prodotto è normalmente destinato;
  • i comportamenti che rispetto ad esso si possono ragionevolmente prevedere.

Il difetto consiste, allora, nell’insicurezza inattesa, a prescindere dall’eventuale esistenza di vizi in senso tecnico o errori di fabbricazione. Quindi, come ti sembrerà evidente, la nozione ha carattere tendenzialmente relativo. Esso dipende dal livello di sicurezza che l’acquirente o anche l’utilizzatore, che non ne sia proprietario, possa ipotizzare.

Ad esempio, due prodotti con le stesse caratteristiche possono essere l’uno difettoso e l’altro invece no, in quanto in un caso il produttore ha fornito tutte le informazioni necessarie, mentre ciò non è accaduto nell’altro. Ciò significa che anche se correttamente costruito, il prodotto può comunque essere insicuro, per carenza di adeguate informazioni.

Il produttore, potremmo concludere, è tenuto ad un obbligo di informazione sulle modalità d’uso e le caratteristiche del bene in questione, che, se disatteso, comporta responsabilità per i danni cagionati.

2.2. Azione di risarcimento in caso di responsabilità del produttore

Ovviamente, ove fossi eventualmente leso da un prodotto “difettoso”, secondo la definizione che ne abbiamo offerto, potrai esercitare l’azione di risarcimento, come disciplinata dagli art. 123 ss Cod. Cons.

In particolare afferma l’art. 123 Cod. Cons.: ” È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato“.

La norma, invero, non è di facile interpretazione. Ivi, quindi, intendiamo offrirti due semplici esempi. Appartengono alla prima ipotesi le lesioni cagionate alla persona fisica del guidatore dall’autoveicolo che si incendia per difetto di fabbricazione di una parte. Mentre sotto il secondo profilo, potrebbe esservi un danno se un elettrodomestico casalingo, esplodendo, danneggia gli altri utensili circostanti.

Ovviamente, per quanto attiene la legittimazione ad agire, al fine di far valere la responsabilità del produttore, è attribuita all’utente danneggiato. Sono altrettanto legittimati coloro che, pur non essendo l’effettivo utente, è stato comunque leso dal prodotto difettoso, in conseguenza dell’uso da parte di altri. Ad esempio, pensa ad un elettrodomestico che esplode provocando lesioni non solo a chi lo stava concretamente utilizzando, ma anche chi si trovava nelle immediate circostanze.

Ti starai ora ragionevolmente chiedendo se, affinché tu possa esercitare l’azione di risarcimento, debba necessariamente essere un consumatore. Invero, considerati i danni risarcibili, la disciplina in questione viene in evidenza quasi sempre quando l’utente è consumatore, essendo questi beni destinati all’uso privato.

Tuttavia, nel caso in cui il danno sia provocato alla persona fisica dell’utente stesso, potrebbe accadere che il soggetto ferito non sia un consumatore. In questo caso, comunque si assicura la tutela all’integrità fisica della persona, indipendentemente dalla sua qualità di consumatore.

2.3. Cosa dovrai provare?

Una volta in giudizio, invero, sarai chiamato a fornire la prova di determinati elementi della fattispecie di responsabilità. Invero la disciplina in questione, differentemente da quanto accade per la responsabilità ex art. 2043 c.c., prevede una ripartizione degli oneri probatori.

Il danneggiato, secondo il principio generale, è tenuto a dare prova del danno, inoltre egli dovrà comprovare l’esistenza del difetto, nonché il nesso di causalità tra il difetto ed il danno. Mentre il produttore deve provare i fatti che escludono la responsabilità, di cui al paragrafo successivo.

Ovviamente, il difetto che il danneggiato dovrà provare è quello che poc’anzi abbiamo indugiato nel descrivere, cioè non è un vizio del prodotto, ma è l’insicurezza dello stesso. Potrà, allora, dimostrare che il bene per come è stato ideato e realizzato non sembra sicuro, oppure che sussiste una irragionevole carenza di informazioni allegate al prodotto stesso.

Si potrebbe, invero, raggiungere la prova anche mediante una presunzione, che facilità il compito del danneggiato. Ad esempio l’utente può dimostrare di aver subito il danno in occasione di un utilizzo normale del prodotto e sia quindi da escludere un uso scorretto.

Come avrai potuto constatare, a differenza dell’art. 2043 c.c., in quanto danneggiato, non sei tenuto a provare l’elemento soggettivo, cioè il dolo o la colpa. Ciò accade in quanto la responsabilità del produttore si basa su un criterio di imputazione oggettiva, cioè se è provato il danno e il nesso di causalità, non è richiesto alcun elemento psicologico della danneggiante.

2.4. Il produttore è sempre responsabile?

Invero, devi tener ben presente che non sempre il produttore sarà responsabile dei danni arrecati dal prodotto difettoso. L’art. 118 Cod. Cons. elenca una serie di ipotesi in cui la responsabilità è esclusa:

  • ove il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
  • se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
  • ove il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;
  • se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
  • ove lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
  • nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

3. Conclusione

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di responsabilità del produttore è decisamente complessa, poiché occorre valutare molti elementi, soprattutto al fine di difendere l’impresa da azioni a danno del relativo Patrimonio.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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