INDICE
Quante volte ti è stato recapitato un acquisto danneggiato? La responsabilità nel trasporto è forse una delle categorie di responsabilità civile più diffuse. Eppure quando ti capita di incappare in questo tipo di inconvenienti non sai che fare.
Il trasporto, invero, è una particolare tipologia di contratto disciplinata dall’art. 1678 c.c.. Questo schema negoziale può declinarsi in diverse varianti, in particolare si possono dividere in due grandi gruppi, a seconda che il trasporto sia relativo a merci o persone. A seconda del caso che viene in evidenza, ovviamente ci troveremo a far fronte a tipologie di danno distinte. I relativi rimedi, invece, non sono dissimili, in entrambi i casi si realizza una forma di responsabilità. Invero, l’ordinamento mette a disposizione altre forme di rimedi, come quelli assicurativi.
La materia è stata anche in parte modificata dal diritto sovranazionale. Il mercato unico economico, infatti, ha necessitato un intervento normativo al fine di facilitare gli scambi sul territorio comunitario, nonché risolvere agevolmente i conflitti che potrebbero sorgere.
Ove ti sia stato arrecato un danno, a causa di un’attività di trasporto, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. L’articolo si propone di descrivere brevemente la disciplina in tema di responsabilità nel trasporto.
1. Cosa si intende per responsabilità nel trasporto?
Come abbiamo poc’anzi affermato, il trasporto è un’attività umana che presuppone o il trasferimento da un punto all’altro di merci o di persone. Dal punto di vista civilistico possiamo trovare una sua rappresentazione all’art. 1678 c.c. che prevede uno schema negoziale, applicabile ove si voglia conseguire tale risultato.
La norma afferma che:” Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro “.
Questo negozio si caratterizza per essere un particolare tipo di contratto d’opera o appalto, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione. Il vettore, citato dall’art. 1678 c.c., è in genere un imprenditore, sebbene non è precluso possa essere qualsiasi altro soggetto, mentre la controparte contrattuale è in genere definito come mittente. Nel trasporto di persone, quest’ultimo prende il nome di committente ed è in genere anche la persona che viene trasportata. La disciplina codicistica, invero, prevede sia una normativa generale, applicabile per ogni tipo di trasporto, e una settoriale che varia a seconda delle due tipologie citate.
Come già detto, anche l’intervento comunitario è stato fondamentale nella delineazione dell’odierna disciplina. La normativa comunitaria disciplina la figura del contratto di trasporto internazionale. Questo è caratterizzato dal fatto che ha ad oggetto un trasporto di merci destinato ad oltrepassare i confini nazionali per giungere oltre i confini di un altro stato dell’Unione europea.
Invero, l’intervento del legislatore sovranazionale è stato particolarmente pregnante anche negli ultimi anni, proprio per facilitare sia la libera circolazione di merci che di persone. Ha quindi inciso in vario modo al fine di determinare una disciplina il più possibile armonica in ciascuno degli Stati membri.
2. Il trasporto di merci
Ove fossi interessato a concludere un contratto di trasporto di merci, o se sei incorso in un pregiudizio causato proprio dall’esecuzione di suddetta attività, sarai sicuramente interessato alla relativa disciplina in tema di responsabilità.
Partiamo, tuttavia, da alcune semplici nozioni per inquadrare la tipologia contrattuale di riferimento.
Il contratto di trasporto è un contratto consensuale stipulato tra mittente e vettore, col quale quest’ultimo si impegna a trasportare le cose da un posto ad un altro. Il destinatario della merce non necessariamente deve essere lo stesso mittente, potrebbe anche essere un soggetto terzo in favore del quale il contratto è stato concluso. In questo caso quindi assume anche la veste di un contratto affine a quello a favore di terzo.
Invero, sussistono delle consistenti differenze rispetto a questo tipo citato, perché il diritto discendente dal rapporto comunque resta sempre in capo al mittente, il quale ne resta il titolare fino alla consegna.
Secondo quanto disposto dall’art. 1683 c.c., il mittente è tenuto a fornire tutte le indicazioni utili al vettore, egli quindi è chiamato ad indicare:
- nome del destinatario
- luogo di destinazione
- natura, peso e quantità delle merci da recapitare.
Tramite la c.d. lettera di vettura sono individuate le indicazioni in merito alle modalità che il vettore è tenuto ad adottare durante il trasporto, secondo quanto disposto in accordo con la controparte. Mentre la ricevuta di incarico è il documento che attesta appunto l’assunzione dell’onere da parte del vettore a queste modalità e deve essere rilasciata al mittente.
Il duplicato della lettera di vettura e della ricevuta di carico, se rilasciati “all’ordine”, sono titoli rappresentativi di merci. Il possessore dei predetti titoli può esercitare i relativi diritti connessi, per fino trasferirli.
2.1. Gli obblighi delle parti
Ove intendessi concludere questa tipologia di contratto dovrai tener ben presenti quali sono i tuoi obblighi, al fine di non incorrere in alcuna forma di responsabilità.
Gli obblighi più rilevanti sono proprio a carico del vettore. Questo infatti è tenuto a:
- eseguire il trasporto con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo le modalità convenute;
- consegnare la merce, dando prontamente avviso al mittente dell’arrivo;
- tenere in custodia la cosa fino alla consegna
- chiedere istruzioni al mittente, ove si concreti l’ipotesi di ritardo o inadempimento.
Mentre a carico del mittente vi è il principale obbligo di rendere il corrispettivo.
2.2. La responsabilità nel trasporto di merci
Arriviamo ora a delineare brevemente la responsabilità in cui rischia di incorrere il vettore ove violi ad uno degli obblighi sopra indicati.
Il vettore risponde per la mancata esecuzione o il ritardo nel trasporto secondo la disciplina generale della responsabilità per inadempimento, ai sensi dell’art. 1218 c.c..
Tuttavia, il legislatore ha specificato alcune caratteristiche elementi per la violazione dell’obbligo di custodia delle cose trasportate all’art. 1693 c.c.: “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario”.
Il vettore non è quindi responsabile se:
- il danno è derivato da caso fortuito: in questa categoria non rientra il furto, il quale presuppone comunque una mancanza di diligenza da parte del vettore nell’operare la custodia. Non altrettanto invece la rapina, perché in questo caso la volontà dell’obbligato è coartata mediante violenza e minaccia;
- il danno deriva dalla natura o dai vizi delle cose o dal loro imballaggio;
- oppure il danno deriva da fatto del destinatario o del mittente.
Presumibilmente, questa è anche una responsabilità aggravata, perché il vettore non si libera tramite la prova di non essere in colpa, ma solo provando gli eventi specifici elencati dalla norma. In questo caso grava su di esso il rischio della causa ignota.
L’azione di risarcimento potrà esser fatta valere sia dal mittente che dal destinatario, in base a chi ha subito il danno.
3. Trasporto di persone
Passiamo ora alla seconda categoria di trasporto, ossia a quella di persone. Al trasporto di persone sono dedicate due sole norme, ossia gli artt. 1681 e 1682 c.c.. La prima norma regola la responsabilità del vettore e la seconda si occupa del c.d. trasporto cumulativo. La disciplina è poi completata dalla normativa sul contratto d’opera e quella sul contratto di appalto, in quanto compatibili. Inoltre si applicano le norme contenute nella legislazione speciale, ove costituiscano un principio generale regolatore della materia.
E’ un contratto che in genere è inteso a forma libera, si può anche concludere adottando comportamenti sintomatici. Ad esempio il contratto di trasporto pubblico si conclude salendo sull’autobus. Differentemente invece quello di trasporto ferroviario, tramite l’emissione del biglietto.
La disciplina contrattuale, quindi, appare piuttosto scarna, ne consegue che sembra possibile passare direttamente alla disciplina della responsabilità.
La responsabilità nel trasporto di persone
Come già abbiamo enunciato, la disciplina della responsabilità è contenuta all’art. 1681 c.c.: “Salva la responsabilità per il ritardo o per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita e dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
La responsabilità in questione è di natura contrattuale, tuttavia essa è eventualmente cumulabile con la responsabilità civile disciplinata dall’art. 2043 c.c.. Al soggetto danneggiato è, quindi, conferito il rimedio dell’azione risarcitoria.
Anche in questo caso, il legislatore ha previsto una responsabilità aggravata e per colpa presunta. L’onere della prova spetta dunque al debitore, il quale deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ciò accade come conseguenza del fatto che il vettore può predisporre delle misure idonee ad evitare danni, mentre il viaggiatore può servirsi delle cose che trasporta con sé. Tra gli obblighi in capo al vettore, non incombe quello di controllare il rispetto delle misure che ha predisposto.
Infatti, sarebbe un adempimento eccessivamente oneroso da assolvere, data, ad esempio, la grande quantità di persone che giornalmente affollano la metropolitana. Quindi se è arrecato un danno, il vettore si libera allegando le misure adottate.
A questo punto sarà a carico del viaggiatore l’onere di rispettarle, se egli le trasgredisce, sostanzialmente, il vettore è esonerato dalla responsabilità, almeno questa contrattualistica. Sul viaggiatore grava, allora un vero e proprio onere di collaborazione, secondo i principi di buona fede e correttezza, che regolano l’intero rapporto contrattuale.
Laddove il vettore non ha adottato, è ritenuto responsabile per tutti i danni arrecati, indipendentemente dalla nesso di consequenzialità con la mancanza di misure.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità extracontrattuale seguirà le ordinarie regole prevista dal codice in materia di danno aquilino.
4. Conclusioni
Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla figura della responsabilità nel trasporto è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.