INDICE
Il retratto successorio è un istituto giuridico che conferisce un diritto potestativo ai coeredi di riscattare la quota del patrimonio ereditario alienata da un altro coerede ad un soggetto terzo violando il loro diritto di prelazione.
È disciplinato all’art. 732 del Codice Civile che unitamente disciplina il diritto di prelazione ereditaria.
Si tratta dunque di due diritti facenti parte di uno stesso istituto, chiamato retratto successorio, costituito da due fasi strettamente connesse l’una all’altra.
Se non c’è violazione del diritto di prelazione infatti non ha motivo di essere esercitato il diritto di riscatto.
Se vuoi saperne di più sul retratto successorio e sulla sua disciplina, ti consiglio di andare avanti con la lettura di questo articolo.
Tratteremo infatti gli aspetti più importanti di questo particolare istituto giuridico.
1. Retratto successorio e prelazione
Come accennato, il retratto successorio è disciplinato all’art. 732 del Codice Civile.
L’art. 732 del Codice Civile dispone che il coerede che vuole alienare a un estraneo la sua quota ereditaria o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto, però, deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni.
In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Dunque, l’articolo in parola coniuga due distinti diritti.
Abbiamo da un lato la prelazione legale. Questa è attribuita ai coeredi reciprocamente per il caso in cui uno di loro decida di alienare la propria quota ereditaria, esercitabile nel termine di sessanta giorni dall’ultima notifica.
Alla prelazione legale si riconnette il diritto di retratto. Questo diritto consente al retraente di surrogarsi nell’identica posizione giuridica dell’acquirente della quota ereditaria qualora l’alienazione sia stata effettuata in “spregio”.
Lo scopo della norma è impedire l’intromissione di estranei nei rapporti di successione.
In verità, occorre considerare un altro dato molto importante.
Infatti, dal momento che il retratto può trovare applicazione anche nei casi in cui alla comunione ereditaria partecipino soggetti estranei, il vero scopo dell’istituto è favorire la concentrazione delle quote impedendo il disgregarsi della comunione.
L’istituto, peraltro, non è estendibile alla comunione ordinaria.
In merito al dettato normativo, è bene soffermarci meglio su quanto delineato dalla norma di cui all’art. 732 del Codice Civile.
Estraneo
L’estraneo a cui favore non può aver luogo l’alienazione senza incorrere nella possibilità del retratto successorio, è colui che non partecipa all’eredità (a nulla importando l’eventuale rapporto di parentela) anche se divenuto tale per rinuncia pura e semplice.
Se la rinunzia, essendo stata fatta dietro corrispettivo a favore di alcuni soltanto dei chiamati, abbia importato accettazione, non vi è luogo al retratto. Non sono, pertanto, da considerarsi estranei né il figlio nato fuori dal matrimonio riconosciuto, né il coniuge superstite, né il legatario; non così il figlio nato fuori dal matrimonio non riconosciuto o non riconoscibile, che ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio.
2. Retratto successorio: considerazioni preliminari
Prima di analizzare più nel dettaglio questo istituto, è bene fissare alcuni punti fondamentali.
Hanno diritto alla prelazione (e quindi al riscatto) tutti coloro che partecipano alla successione, cioè tutti coloro ai quali il diritto potrebbe essere ceduto senza incorrere nella sanzione del retratto. Può insomma, come insegna la dottrina francese, esercitare il retratto (ed ha quindi diritto alla prelazione) ogni persona contro la quale esso non può essere esercitato.
La prelazione ed il retratto competono nel caso di alienazione volontaria non solo del diritto successorio astratto, ma altresì della quota o di parte di essa.
Resta quindi inclusa la cessione in pagamento di un debito; non è invece compresa la permuta, l’espropriazione, ecc.
L’azione può essere esercitata contro l’acquirente e contro i suoi aventi causa (a qualunque titolo) finché dura l’indivisione e la successiva procedura di divisione.
L’azione spetta a ciascun coerede; avvenuta la divisione per stirpe, a ciascun componente di essa.
Ove l’azione sia esercitata da più coeredi (anche in via di intervento) la divisione fra essi dei beni riscattati avviene per quote virili.
Coloro che esercitano il diritto di retratto devono rimborsare il prezzo realmente pagato da colui contro il quale esercitano l’azione nonché le spese, i legittimi pagamenti e gli interessi.
Nell’ipotesi che per un solo ed unico prezzo siano state alienate cose cadute nella successione e cose estranee, occorrerà stabilire quanta parte del prezzo si riferisca alle une ed alle altre.
Operato il riscatto, la quota (o la parte di essa) ceduta resta trasferita al riscattante, con effetto ex tunc: l’originario cedente non ha azione contro di lui e rimane estraneo all’eredità.
3. Retratto successorio: disciplina
Per poter esercitare il diritto di riscatto, si è detto, è necessario che vi sia la violazione del diritto di prelazione. La violazione consiste nella mancata notifica da parte del coerede alienante agli altri coeredi, i quali non hanno potuto accettare la proposta contrattuale.
Ci sono tuttavia altri quattro presupposti per esercitare il diritto di riscatto:
- la costanza della comunione ereditaria. Una volta assegnati i beni ai condividenti in sede di divisione infatti viene meno il diritto al riscatto;
- la quota deve essere stata alienata onerosamente. L’articolo 732 c.c. infatti dice “indicandone il prezzo”;
- dev’essere stata alienata una quota, intesa come frazione del complesso dei beni ereditari, e non singoli beni;
- l’acquirente della quota dev’essere un soggetto estraneo alla comunione.
È escluso il diritto di riscatto, mancando a priori l’esercizio del diritto di prelazione, quando la comunione dei beni non è ereditaria ma ordinaria. È ordinaria, ad esempio, quando la comunione è costituita mediante un legato oppure se c’è istituzione di erede ex re certa.
L’articolo 732 del codice civile, infine, termina affermando al secondo comma che “Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali”. In tal caso dunque, i coeredi riacquistano la quota alienata al terzo, coeredi riscattanti che ne diventano contitolari.
4. Retratto successorio: esercizio ed effetti
Il diritto di riscatto in cui si esprime il retratto successorio si esercita con una dichiarazione unilaterale del coerede resa innanzi ad un notaio.
Tale dichiarazione è un atto recettizio, contenente la volontà di riscattare la quota ereditaria, che, pertanto, deve giungere al terzo estraneo. Si deve redigere in forma scritta se nella quota sono compresi beni immobili.
Con l’esercizio di tale diritto, il riscattante si sostituisce all’acquirente nel negozio che ha determinato il trasferimento della quota in virtù di una specie di surroga.
Il riscattante, dunque, diventa il titolare della quota e di tutti i diritti e degli oneri derivanti dall’alienazione.
Non è ammesso l’esercizio del riscatto parziale.
La parzialità del riscatto metterebbe il riscattante e l’acquirente in posizioni di disuguaglianza portando alla nascita di un nuovo contratto, diverso da quello stipulato dall’acquirente con l’alienante. Il sistema che vede la sostituzione del riscattante all’acquirente prevede, invece, il subentro del riscattante nelle medesima posizione ricoperta dall’acquirente nel negozio traslativo della quota. Deve considerarsi, poi, che l’acquirente che subisce il riscatto potrebbe non avere alcun interesse a tenere la parte della quota non riscattata.
Una volta esercitato il diritto di riscatto, il coerede assume la posizione di acquirente come se avesse avuto la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. Si esclude così l’acquirente terzo dal contratto di alienazione del quale prende parte il coerede. Resta pertanto un unico contratto traslativo della quota che, con la surroga, esplica i suoi effetti fin dall’origine come se lo avessero stipulato i due coeredi, uno alienante e uno acquirente.
Il retratto successorio non richiede dunque l’intervento del giudice, salvo vengano sollevate contestazioni. In tal caso, comunque, l’azione del giudice sarebbe di mero accertamento.
Divisione effettuata dal testatore
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 15032/2015), l’art. 732 c.c., che prevede il diritto di prelazione e di riscatto dei coeredi, non è applicabile quando il testatore abbia effettuato direttamente la divisione, ancorché assegnando ad un gruppo di discendenti un bene in comunione, in quanto tale comunione è diversa da quella ereditaria, traendo la sua origine non dalla successione a causa di morte, ma dall’atto dispositivo-attributivo con effetti reali posto in essere dal testatore stesso.
Trasmissione del diritto al riscatto
Come accennato, dato l’intento del legislatore di circoscrivere la comunione ereditaria ai soli coeredi e di accrescere le loro quote patrimoniali in caso di alienazione di una di queste, il diritto di riscatto, così come il diritto di prelazione, non si può trasferire a soggetti estranei.
Infatti, il diritto di riscatto di cui all’articolo 732 del Codice Civile è un diritto personalissimo che pertanto non può essere esteso al di là di coloro che sono individuati dalla norma e cioè i partecipanti alla comunione ereditaria relativa a quella determinata quota.
Ciò è ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 4277/2012). Il diritto di prelazione previsto dall’art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale ed intrasmissibile, e non una qualità intrinseca alla quota, o una situazione giuridica autonoma, che possa essere trasferita da sola. Ne consegue che tale diritto di prelazione non può circolare neppure per successione “mortis causa“, e non spetta, pertanto, all’erede del coerede.
Inoltre, il titolo che attribuisce il diritto di riscatto del coerede diretto del de cuius e dell’erede del coerede è diverso. Il coerede infatti succede al titolare del patrimonio ereditario la cui quota è stata alienata, l’erede del coerede succede soltanto al titolare del diritto di prelazione.
Ai fini dell’articolo 732 del codice civili sono coeredi soltanto coloro che succedono direttamente al de cuius. Si ricomprendono, pertanto, i coeredi per rappresentazione e quelli per sostituzione. Entrambi infatti sono delati del de cuius e non del rappresentato o del sostituito.
La rinuncia
Non necessariamente in caso di violazione del diritto di prelazione gli altri coeredi devono esercitare il diritto di riscatto. Possono infatti anche rinunciarvi.
La rinuncia può essere esercitata in forma scritta oppure avvenire tacitamente, entrando nel possesso da parte del coerede della quota che gli è stata assegnata in sede di divisione. L’atto di rinuncia può validamente essere formalizzato soltanto in data successiva all’apertura della successione, altrimenti sarebbe viziato come patto successorio e quindi affetto da nullità.
Prelazione volontaria e prelazione ereditaria
Il maggior elemento di diversificazione tra la prelazione volontaria e la disciplina di quella ereditaria si riscontra sul piano della tutela accordata, che si articola nella prelazione volontaria non attraverso il diritto al riscatto della quota come nel caso della prelazione ereditaria, ma nel mero risarcimento del danno.
La ratio di una tale divergenza è rintracciabile nella volontà del Legislatore di voler tutelare, tra i possibili acquirenti, uno dei coeredi attraverso il diritto di prelazione e il diritto di riscatto, proprio con quest’ultimo, al coerede viene attribuito un diritto potestativo di escludere il terzo acquirente attraverso il pagamento del corrispettivo dallo stesso già versato per l’acquisto.
Rinunzia alla prelazione: la Cassazione
Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 16314/2016), il coerede può rinunciare alla prelazione ex art. 732 c.c. non solo dopo la “denuntiatio”, che si traduce, più propriamente, nel mancato esercizio del diritto rispetto ad una specifica proposta notificatagli, ma anche preventivamente e, dunque, in epoca precedente rispetto ad un’alienazione solo genericamente progettata, giacché egli acquisisce il diritto di retratto unitamente alla qualità di erede.
Tra l’altro, (sentenza Cassazione n. 5865/2016), la “denuntiatio” dell’alienazione della quota al coerede, effettuata ai sensi dell’art. 732 c.c., costituisce una proposta contrattuale nei confronti dello stesso e, pertanto, va realizzata in forma scritta e notificata con modalità idonee a documentarne il giorno della ricezione da parte del destinatario, ai fini dell’esercizio della prelazione.
Retratto successorio: in conclusione
In conclusione, come avrai potuto notare, la disciplina del retratto successorio non è cosa semplice.
L’applicazione dell’istituto richiede molte valutazioni, per questo motivo, al fine di ottenere una migliore e completa consulenza in tema, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.