INDICE
Conoscere come funziona la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione può essere molto utile.
Infatti, nei tempi in cui viviamo, siamo spesso alla guida.
Per recarci sul posto di lavoro, andare a trovare i propri cari o per una passeggiata domenicale: non è dunque affatto difficile trovarsi coinvolti in un incidente in auto.
Quando si può fare richiesta di risarcimento danni all’assicurazione?
Ovviamente, è possibile richiedere tale risarcimento se il danneggiato ritenga di non essere responsabile, in tutto o in parte, dell’evento.
In questa guida ti illustrerò quali sono i passaggi fondamentali per procedere alla richiesta di risarcimento danni all’assicurazione.
1. Risarcimento danni all’assicurazione: la denuncia
La denuncia alla compagnia assicurativa si può fare, innanzitutto, compilando il modello CAI (constatazione amichevole di incidente).
Si indirizza alla propria compagnia ed eventualmente a quella del veicolo che si ritiene responsabile del sinistro.
Tale atto deve essere effettuato dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro tre giorni dall’incidente.
La sottoscrizione del modello CAI dovrebbe avvenire da parte di entrambi i conducenti.
In questo modo, infatti, è maggiore l’ attendibilità che il sinistro si sia verificato secondo quanto riportato nel modello stesso.
Un ulteriore vantaggio è, però, da considerarsi.
La presentazione di un modulo C.A.I. firmato da entrambi i conducenti riduce i termini per l’eventuale offerta di risarcimento dei danni a cose da 60 a 30 giorni.
Se non disponibile al momento dell’incidente, il modulo blu può essere sottoscritto successivamente, ma va sempre inoltrato alla compagnia entro il termine di tre giorni dal sinistro.
Se il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro non può rifiutarsi di fornire le proprie generalità ai danneggiati, può rifiutarsi di sottoscrivere il CAI unitamente all’altro conducente.
1.1. Il modello CAI
Innanzitutto, il modello CAI deve essere compilato in ogni sua parte.
L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni private detta un’importante regola.
Se firmato da entrambi i conducenti, ciò che viene dichiarato all’interno del modulo si presume vero fino a prova contraria.
Dunque si comprende l’importanza di controllare scrupolosamente il contenuto del CAI prima di sottoscrivere.
Al contrario, se le modalità del sinistro non sono chiare e il modulo non è stato firmato da entrambe le parti, il modulo della mancata constatazione amichevole assume il valore di una semplice segnalazione di sinistro.
Un ulteriore fatto devee essere sottolineato nella denuncia, ossia anche la propria disponibilità all’accertamento dell’entità del danno da parte di un perito, indicando i giorni e gli orari in cui è possibile esaminare il mezzo.
Solo dopo che il perito avrà effettuato l’esame, allora al proprietariò del veicolo sarà consentito provvedere alla riparazione del mezzo danneggiato.
Se la denuncia contiene l’invito alla compagnia assicuratrice a provvedere al risarcimento di ogni danno subito dall’assicurato, allora questa varrà come messa in mora e richiesta di risarcimento.
Qualora la compagnia assicuratrice ritenga la denuncia incompleta, entro 30 giorni dal suo ricevimento, deve invitare l’assicurato a provvedere all’integrazione dei dati e/o documenti mancanti.
Entro lo stesso termine, la compagnia può contestare l’applicabilità della procedura diretta, le cui condizioni verranno trattate a breve.
1.2. La presenza dei testimoni
Com’è facile intuire, i testimoni possono rivelarsi fondamentali per l’accoglimento della richiesta del risarcimento.
Essi, infatti, possono riportare e, soprattutto,confermare la dinamica del sinistro.
A tal proposito incombe un vero e proprio obbligo a carico del danneggiato che faccia richiesta di risarcimento danni all’assicurazione.
In caso di incidenti stradali senza feriti deve indicare i testimoni già nella denuncia.
In mancanza, sarà assicurazione a richiedere all’assicurato di indicare i testimoni che hanno assistito all’incidente.
L’assicurato ha un tempo di 60 giorni per rispondere alla propria compagnia e indicare i nominativi dei testimoni.
I testimoni identificati secondo la normativa prevista dalla legge 124/2017 potranno testimoniare davanti al giudice sulla dinamica dell’incidente; diversamente il processo si svolgerà in assenza di prova testimoniale.
La presenza di testimoni è, naturalmente, rilevata anche dalle forze dell’ordine che sono intervenute sul luogo del sinistro.
Questo accade, in particolar modo, se non è possibile provvedere alla rimozione dei veicoli ovvero quando è conflittuale la ricostruzione della dinamica dei fatti. Carabinieri, polizia o polizia municipale sono, infatti, chiamati a intervenire.
In questa sede, giunti sul luogo del sinistro, gli agenti provvederanno ad effettuare tutti gli opportuni rilievi per appurare le modalità del sinistro e compilare il relativo verbale.
Per velocizzare la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione, è utile indicare loro gli eventuali testimoni del sinistro immediatamente.
2. Risarcimento danni all’assicurazione: la richiesta
Come accennato, se l’assicurato-danneggiato si ritenga non responsabile in tutto o in parte dell’evento, deve presentare, oltre alla denuncia, la richiesta di risarcimento danni.
Tale diritto può essere esercitato entro due anni dall’evento, ai sensi dell’art. 2947 del codice civile.
Entro tale termine, infatti, il diritto a richiedere il risarcimento danni all’assicurazione cade in prescrizione.
Il risarcimento diretto si ha quando l’incidente abbia coinvolto solamente due veicoli immatricolati in Italia e dal sinistro siano derivati danni materiali o personali lievi.
In questo caso i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice.
Al contrario, nei casi in cui il sinistro abbia coinvolto tre o più veicoli ovvero abbia causato danni non lievi alla persona, il danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il danno.
E’ opportuno che la richiesta venga presentata mediante raccomanda A/r.
Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro, deve promuovere la procedura ordinaria nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo in cui si trovava a bordo al momento del sinistro.
Tempi e fasi di questa procedura sono uguali a quelli del risarcimento diretto.
2.1. Modi e tempi della richiesta
È bene precisare che prima di fare la richiesta all’assicurazione per il risarcimento del danno fisico è necessario che i postumi dell’incidente si siano stabilizzati.
Invece, per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento dovrà recare l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate saranno disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
Una volta ricevuta la richiesta, l’impresa di assicurazione è tenuta a rispondere entro 90 giorni nel caso di lesioni personali; entro 60 giorni, nel caso di danni a veicoli o cose; entro 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente.
3. Offerta di liquidazione
Dopo aver ricevuto la proposta dal soggetto danneggiato, l’impresa assicuratrice avanza l’offerta relativa al risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali decide di non accogliere la richiesta.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Qualora, invece, l’impresa assicuratrice non provveda ad effettuare alcuna offerta, il danneggiato potrà intraprendere un’azione giudiziaria ai fini del risarcimento.
3.1. Richiesta di risarcimento danni all’assicurazione: convenzione assistita
Se, dunque, la compagnia rifiuta l’indennizzo o non è stato possibile trovare un accordo si invita la compagnia assicurativa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Si tratta di una condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria.
Cosa significa?
Significa che prima di intraprendere l’azione giudiziaria si deve almeno tentare un accordo.
Questo per velocizzare la procedura di risarcimento e tentare di non appesantire ulteriormente la macchina processuale italiana.
Se nel corso dell’incontro si raggiunge l’accordo, questo vale come titolo esecutivo.
4. L’azione in giudizio
Se, invece, la compagnia abbia dichiarato di non voler prendere parte all’incontro, ovvero non sia stato raggiunto l’accordo con il danneggiato, non resta che agire in giudizio.
Come avrai intuito, la procedura per ottenere il risarcimento danni all’assicurazione è senz’altro spinosa.
Per questo motivo, puoi compilare il Modulo presente in questa pagina e un professionista sarà al tuo fianco per recuperare ciò che ti spetta.
Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.