Risarcimento danni da incidente stradale: come ottenerlo

Nel nostro Paese, prima di poter guidare la propria auto su strada, è necessario stipulare un contratto di polizza assicurativa. Si tratta della c.d. Polizza RC Auto, ovvero la copertura obbligatoria imposta dalla legge che tutela l’assicurato (e non solo) in caso di danni causati a persone o cose dal proprio veicolo durante la circolazione stradale.

Pertanto, dopo aver stipulato la polizza auto, è fondamentale sapere cosa fare nel caso in cui dovesse verificarsi un incidente in auto per poter chiedere ed ottenere il risarcimento danni. 

Prima di capire come fare per poter richiedere il risarcimento del danno, è bene sapere che in Italia la Polizza per la Responsabilità Civile dell’Autoveicolo (RCA) è indispensabile per poter circolare con il proprio veicolo sia su strade pubbliche che private e per qualsiasi mezzo a motore. A disporlo è l’art. 193 del Codice della strada, pertanto, chi dovesse circolare con un mezzo di trasporto a motore senza aver stipulato l’apposita polizza, si espone a sanzioni particolarmente aspre. 

Premesso ciò, in caso di sinistro stradale, è bene conoscere quali sono i propri diritti ed i propri doveri e cosa fare per poter ottenere il giusto risarcimento del danno dalla compagnia assicurativa. 

1. Risarcimento danni all’assicurazione: la denuncia  

La cosa più facile ed intuitiva da fare in caso di sinistro stradale è compilare il cosiddetto modulo blu di constatazione amichevole (il CAI) che la compagnia di assicurazione ha fornito ai propri clienti nel momento della sottoscrizione del contratto di polizza assicurativa. 

Si indirizza alla propria compagnia ed eventualmente a quella del veicolo che si ritiene responsabile del sinistro. Tale atto deve essere effettuato dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro tre giorni dall’incidente.

Nel caso in cui non ci sia disaccordo sulla dinamica del sinistro stradale, ovvero, quando i conducenti dei veicoli concordano sulla causa e sulle modalità del sinistro, è fondamentale che il modulo venga sottoscritto da entrambi i conducenti del veicolo al fine di abbreviare tutte le tempistiche necessarie per poter richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni dalla compagnia di assicurazione. 

In ogni caso, anche in caso di disaccordo, è sempre consigliabile compilare il modulo singolarmente al fine di fornire una prova cartacea della propria versione della causa e delle modalità del sinistro stradale. La presentazione di un modulo C.A.I. firmato da entrambi i conducenti riduce i termini per l’eventuale offerta di risarcimento dei danni a cose da 60 a 30 giorni.

In questo modo, infatti, è maggiore l’attendibilità che il sinistro si sia verificato secondo quanto riportato nel modello stesso.

Se non disponibile al momento dell’incidente, il modulo blu può essere sottoscritto successivamente, ma va sempre inoltrato alla compagnia entro il termine di tre giorni dal sinistro.

Se il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro non può rifiutarsi di fornire le proprie generalità ai danneggiati, può rifiutarsi di sottoscrivere il CAI unitamente all’altro conducente.

Se non è stato compilato il modulo blu, ad ogni modo, è necessario informare la propria compagnia di assicurazione per iscritto e formulare, anche nel proprio interesse, la famosa “denuncia cautelativa” ovvero una descrizione accurata del sinistro stradale e delle possibili cause. 

1.1. Il modello CAI

Innanzitutto, il modello CAI deve essere compilato in ogni sua parte. L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni private detta un’importante regola. Se firmato da entrambi i conducenti, ciò che viene dichiarato all’interno del modulo si presume vero fino a prova contraria. Ciò significa, in poche parole, che con la sottoscrizione del CAI le parti, di comune accordo, accertano che il sinistro si è manifestato e “provano” l’esistenza del sinistro proprio grazie a questo documento. 

Dunque si comprende l’importanza di controllare scrupolosamente il contenuto del CAI prima di sottoscrivere. Un ulteriore fatto deve essere sottolineato nella denuncia, ossia anche la propria disponibilità all’accertamento dell’entità del danno da parte di un perito, indicando i giorni e gli orari in cui è possibile esaminare il mezzo.

Solo dopo che il perito avrà effettuato l’esame, allora al proprietariò del veicolo sarà consentito provvedere alla riparazione del mezzo danneggiato.

Se la denuncia contiene l’invito alla compagnia assicuratrice a provvedere al risarcimento di ogni danno subito dall’assicurato, allora questa varrà come messa in mora e richiesta di risarcimento.

Qualora la compagnia assicuratrice ritenga la denuncia incompleta, entro 30 giorni dal suo ricevimento, deve invitare l’assicurato a provvedere all’integrazione dei dati e/o documenti mancanti.

Entro lo stesso termine, la compagnia può contestare l’applicabilità della procedura diretta, le cui condizioni verranno trattate a breve.

1.2. Come è fatto il modello CAI

Dopo aver sottolineato l’importanza del modulo CAI è bene sapere anche come è fatto tale modulo in modo da riconoscerlo subito. Si tratta di un prestampato di sole due pagina. La prima pagina del prestampato in questione contiene ben quindici campi diversi che devono essere compilati per poter identificare nel miglior modo possibile tutti i veicoli coinvolti nel sinistro stradale e chiarire le cause del sinistro stesso. 

Più precisamente, i punti che vanno dal primo fino al quinto occorrono per identificare la data e l’ora in cui si è verificato il sinistro stradale, il luogo in cui si è verificato (ovvero il Comune, la provincia e l’indirizzo), l’indicazione di eventuali feriti, di danni materiali che non riguardano i veicoli coinvolti nel sinistro (si pensi ai danni cagionati a beni altrui) ed infine eventuali testimoni (in tal caso occorre indicare le loro generalità, se erano a bordo dei veicoli etc). 

Dal campo numero sei fino al campo dodici il modulo si “sdoppia” con due sezioni che vengono comunemente definite come “speculari”. Una, infatti, è dedicata al veicolo A mentre l’altra è dedicata al veicolo B. più precisamente, dalla sezione che va dal numero sei fino al numero nove occorre indicare: i dati relativi agli assicurati, i dati relativi ai veicoli (ovvero la marca dei mezzi, il modello, il numero di targa, lo stato di immatricolazione degli stessi) i dati delle compagnie di assicurazione (ovvero la denominazione sociale della assicurazione, il numero della polizza dei veicoli, il periodo di validità delle stesse nonché la filiale di riferimento) ed infine i dati anagrafici dei conducenti nonché gli estremi della patente di guida. 

Ancora, i punti dal dieci fino al dodici riguardano, rispettivamente, la tipologia dei mezzi di trasporto che sono stati coinvolti nel sinistro stradale (ad esempio auto, moto, furgoni, scooter etc), e l’indicazione, per ogni mezzo di trasporto coinvolto, del punto d’urto iniziale. Ovvero, occorre indicare, seppur sommariamente, i danni che hanno subito i mezzi e la loro posizione (ad esempio sportello ammaccato, paraurti spaccato, vetro lesionato etc.).  Infine, occorre indicare anche l’indicazione delle circostanze in cui si è sviluppato l’incidente, ad esempio a causa di un tamponamento, di un sorpasso azzardato, di una distrazione etc. 

La sezione numero tredici, invece, è dedicata interamente alla descrizione della dinamica dell’incidente stradale. Lo schema deve essere completato mediante la descrizione del tracciato delle strade, le vetture stilizzate con la loro direzione di marcia la posizione delle stesse al momento del sinistro. Occorre altresì indicare la segnaletica, sia verticale che orizzontale, nonché i nomi delle vie in cui è accaduto il sinistro stradale.  

Nelle ultime sezioni, ovvero la quattordici e la quindici, il modulo si sdoppia nuovamente e i due “quadri” interessano, da un lato, le osservazioni personali (necessarie per poter integrare le informazioni già riportate nel modulo) le firme dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale. 

Infine, la seconda pagina del modulo, impone la compilazione della sezione “altre informazioni”. In questa particolare sezione occorre specificare anche l’eventuale intervento delle forze dell’ordine (ad esempio è necessario indicare quale corpo delle forze dell’ordine si è presentato sul luogo del sinistro, carabinieri, polizia di stato, polizia municipale etc.) nonché le informazioni relative al conducente del veicolo, nel caso in cui questi non dovesse essere il legittimo proprietario del mezzo che ha stipulato il contratto di polizza. Infine, occorre indicare anche la presenza di eventuali feriti e specificare eventuali cure mediche effettuate nonché i dati anagrafici dei feriti, ove esistenti chiaramente. 

1.3. La presenza dei testimoni

Nel nostro ordinamento esiste il cosiddetto principio dell’onere della prova. Ciò significa che chiunque agisce per poter ottenere il giusto risarcimento del danno è tenuto a provare la legittimità della sua pretesa e che ha effettivamente subito un danno.  Come è possibile “vincere” l’onere della prova? Semplice, attraverso l’uso di appositi mezzi di prova previsti dal legislatore. 

Ebbene, quando si parla di danni derivanti da circolazione stradale, i testimoni possono rivelarsi fondamentali per l’accoglimento della richiesta del risarcimento. Non a caso, nella maggior parte delle controversie che hanno per oggetto sinistri stradali, sono presenti i testimoni. È proprio grazie ad essi, infatti, che chi ha subito un danno a causa di un sinistro stradale, può ottenere il giusto risarcimento. 

Per chi non lo sapesse, il testimone è un soggetto che ha percepito con i propri sensi un determinato evento e, proprio per questo, lo riferisce a terzi, ad esempio al giudice nel processo, in modo da facilitare la ricostruzione degli eventi.  Se ad esempio il veicolo A ha avuto una collisione con il veicolo B e il signor tizio si trovava in quel preciso istante nel luogo in cui si è verificato il sinistro, tizio sarà un testimone utile poiché ha visto tutto e può raccontare la completa dinamica dei fatti. 

Come anticipato, per poter ottenere il risarcimento, incombe un vero e proprio obbligo a carico del danneggiato che faccia richiesta di risarcimento danni all’assicurazione. In poche parole, chi vuol ottenere il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare che l’evento si è realizzato e che non è stato causato dalla propria negligenza imprudenza o imperizia o, peggio ancora, con dolo (ovvero con volontà di causare l’incidente). 

In caso di incidenti stradali senza feriti deve indicare i testimoni già nella denuncia. In mancanza, sarà assicurazione a richiedere all’assicurato di indicare i testimoni che hanno assistito all’incidente. L’assicurato ha un tempo di 60 giorni per rispondere alla propria compagnia e indicare i nominativi dei testimoni.

testimoni identificati secondo la normativa prevista dalla legge 124/2017 potranno testimoniare davanti al giudice sulla dinamica dell’incidente; diversamente il processo si svolgerà in assenza di prova testimoniale. Infatti, la mancanza di soggetti che possono testimoniare sull’incidente stradale non significa che non sarà possibile ottenere comunque il risarcimento. Esistono, ad esempio, molteplici mezzi di prova che potrebbero comunque “sostituire” i testimoni, si pensi ad esempio ai filmati stradali, elle prove presuntive etc.  

La presenza di testimoni è, naturalmente, rilevata anche dalle forze dell’ordine che sono intervenute sul luogo del sinistro. Infatti, non appena giunti sul luogo del sinistro stradale, normalmente le forze dell’ordine tendono ad accertare l’eventuale presenza di testimoni che hanno percepito in prima persona il sinistro stradale. 

Questo accade, in particolar modo, se non è possibile provvedere alla rimozione dei veicoli ovvero quando è conflittuale la ricostruzione della dinamica dei fatti. Molte volte, infatti, sono proprio i veicoli a “parlare” e a far capire ai periti la possibile dinamica del sinistro stradale. Se ad esempio un veicolo è danneggiato solamente nel lato posteriore e l’altro veicolo è danneggiato solo al lato anteriore, è chiaro che probabilmente si sarà verificato un tamponamento e, così come prescrive il Codice della strada, con ogni probabilità ad avere “torto” sarà proprio il conducente dell’auto che stava dietro in quanto non ha rispettato la distanza di sicurezza. 

Tuttavia, molto spesso non è così semplice determinare di chi sia la colpa del sinistro e come quest’ultimo si sia realmente realizzato. Ed è proprio in questi casi particolari (tutt’altro che rari in realtà) che fa molto comodo avere dalla propria parte un testimone che ha assistito a tutto. 

Per velocizzare la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione, è utile indicare loro gli eventuali testimoni del sinistro immediatamente in modo da non dover perdere successivamente tempo nel dover cercare ed identificare i possibili testimoni. 

2. Risarcimento danni all’assicurazione: la richiesta

Come accennato, se il soggetto assicurato ha subito dei danni patrimoniali a causa del sinistro stradale deve effettuare, oltre alla denuncia, la richiesta di risarcimento danni in modo da poter ottenere dalla compagnia di assicurazione tutto ciò che gli spetta per legge. 

Prima di analizzare, però, cosa occorre fare per poter ottenere il risarcimento del danno è bene sapere cosa sia il risarcimento stesso. In estrema sintesi, si tratta del rimborso dei danni subiti dal soggetto (o dai soggetti) danneggiato in seguito al sinistro stradale. Ad esempio, colui che subisce un danno a causa del tamponamento subito dall’auto che stava circolando dietro di lui, avrà diritto al risarcimento del danno. Pertanto, lo scopo del risarcimento del danno è quello di garantire un ripristino dello “status a quo” (ovvero del ripristino della situazione precedente) ante sinistro stradale. 

Tale diritto può essere esercitato entro due anni dall’evento, ovvero dal sinistro stradale, ai sensi dell’art. 2947 del codice civile.

Entro tale termine, infatti, il diritto a richiedere il risarcimento danni all’assicurazione cade in prescrizione. Ciò significa che una volta trascorsi i due anni, l’avente diritto non potrà più chiedere ed ottenere il risarcimento del danno in quanto il suo diritto si è definitivamente estinto

Veniamo ora alle modalità di richiesta del risarcimento del danno. L’iter normalmente inizia con la richiesta di risarcimento da inviare alle assicurazioni dei veicoli che hanno determinato, o comunque sono coinvolte, il sinistro stradale, ai sensi dell’art. 137 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005 (ovvero il Codice delle assicurazioni private). 

Si tratta certamente di una materia molto tecnica in quanto, la richiesta di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del Codice sopra citato, deve essere accompagnata da una descrizione analitica delle circostanze in cui si è verificato il sinistro nonché l’indicazione dei dati anagrafici del soggetto danneggiato e di altri dati come ad esempio: età, attività del soggetto danneggiato, attività del soggetto danneggiante, entità dei danni subiti a causa del sinistro stradale, dichiarazione del danneggiato di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni stradali obbligatorie (ai sensi dell’art. 142 del Codice sopra richiamato) e altro ancora. 

Fatte le debite premesse, occorre precisare che nel nostro ordinamento esistono ben due procedure alternative per poter richiedere ed ottenere il risarcimento del danno. Si tratta, rispettivamente, della procedura di indennizzo diretto, dove sarà la stessa compagnia assicurativa del danneggiato a risarcirlo, oppure, la procedura ordinaria. Con quest’ultima procedura il risarcimento del danno è ottenuto dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile. 

A prescindere da quale modalità si vuol utilizzare per richiedere il risarcimento del danno, è sempre consigliabile indirizzare le richieste risarcitorie a tutte le assicurazioni che sono coinvolte nel sinistro stradale in modo da evitare di incorrere in eventuali prescrizioni o decadenze, che, una volta verificatesi, inibirebbero qualsiasi richiesta

2.1. Come ottenere il risarcimento del danno con la procedura diretta

La procedura di indennizzo diretta è disciplinata dagli artt. 148 e 149 del Codice delle assicurazioni ed è la più usata anche se non è molto conveniente ai soggetti danneggiati i quali rischiano di ottenere un risarcimento più basso rispetto al passato (dove invece vigeva solamente la procedura ordinaria classica). 

Tale procedura è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico nel 2007 (più precisamente il 1° febbraio), anno in cui le assicurazioni firmatarie della c.d. CARD (ovvero la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto). In poche parole, le assicurazioni hanno deciso di dare la possibilità ai propri clienti “danneggiati” di usufruire di questa particolare procedura risarcitoria promettendo ad essi risarcimenti più veloci e snelli. Tuttavia, è bene precisare fin da subito che tale procedura (ancorché più snella e veloce) non è mai obbligatoria. 

Infatti, il soggetto danneggiato può sempre agire ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni e ex art. 2054 c.c. direttamente nei confronti della compagnia assicurativa che ha assicurato il veicolo che ha causato il sinistro. Sul tema si segnalano, per un maggior approfondimento, alcune sentenze della Corte Costituzionale: sent. Corte cost n. 180 del 2009, ord. Corte cost n. 441 del 2008, ord. Corte cost n. 205 de 2008

La procedura diretta possono essere liquidati solo ed esclusivamente danni materiali fisici se: 

  • Nel sinistro sono rimasti coinvolti solamente due veicoli; 
  • L’incidente è avvenuto all’interno dei confini italiani tra veicoli immatricolati all’interno del nostro Paese;
  • All’incidente stradale sono conseguiti solo danni materiali o danni personali non gravi (ovvero lesioni cui consegue un pregiudizio autonomo funzionale fino al 9 percento di invalidità permanente ai sensi dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni);
  • Si è verificato un urto tra due mezzi di trasporto a motore, pertanto, tale procedura non può essere usata in caso di danni cagionati alle cose. 

2.2. Procedura di risarcimento ordinaria 

Come anticipato, l’alternativa alla procedura diretta per la liquidazione del risarcimento del danno, è possibile anche agire mediante la procedura ordinaria disciplinata dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni e dall’art. 2054 c.c.

Tale procedimento viene applicato quando il sinistro stradale coinvolta tre o più veicoli (si pensi ad esempio al classico tamponamento a catena), oppure nel caso in cui l’incidente stradale avvenga tra una vettura ed un veicolo che circola per strada senza targa (come, ad esempio, un monopattino o una bicicletta). Ancora, la procedura ordinaria è necessaria quando il sinistro si verifica al di là dei confini nazionali oppure quando le lesioni provocate dal sinistro abbiano comportato una lesione “macro permanente” (ovvero un pregiudizio che eccede il 9 percento sopra richiamato, ai sensi dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni). Infine, la procedura in esame è necessaria quando si verifica l’incidente tra un auto italiana ed un’auto assicurata all’estero oppure in caso di sinistro stradale senza alcun contatto tra due o più veicoli (si pensi ad esempio a chi, a causa di un colpo di sonno improvviso, con la propria auto distrugge il cancello altrui).

Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro, deve promuovere la procedura ordinaria nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo in cui si trovava a bordo al momento del sinistro. Ciò significa che il terzo (o eventualmente i terzi) trasportato non può ottenere il risarcimento del danno usufruendo della procedura diretta più snella ed efficace. Tempi e fasi di questa procedura sono uguali a quelli del risarcimento diretto.

2.3. Quanto tempo ci mette l’assicurazione a liquidare un sinistro

Con riferimento alle tempistiche, la compagnia di assicurazione è tenuta al pagamento, dopo aver ricevuto apposita richiesta, entro i termini di cui agli art. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni

Più precisamente, entro 30 giorni, nel caso di danni a veicoli o a cose con modulo di Constatazione Amichevole e di incidente con doppia firma (ovvero il modulo è stato sottoscritto da entrambi). 

Entro 60 giorni, nel caso di danni che sono circoscritti a veicoli o cose se il modulo di Constatazione Amichevole di incidente è stato firmato solamente dal conducente di un veicolo. 

Infine, entro e non oltre 90 giorni, nel caso in cui vi siano lesioni fisiche cagionate dal sinistro stradale. 

Entro i termini ora richiamati, la compagnia di assicurazione è tenuta ad indicare i motivi in virtù dei quali ritiene di non poter procedere con il risarcimento del danno oppure a formulare una precisa offerta di risarcimento al soggetto danneggiato. In caso di accettazione dell’offerta, la somma dovrà essere corrisposta al soggetto entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Laddove, invece, il soggetto non dovesse accettare la proposta di liquidazione formulata dalla compagnia di assicurazione, quest’ultima sarà comunque tenuta a corrispondere la somma offerta. Il danneggiato, infatti, può trattenere tale somma a titolo di mero acconto sulla maggior somma di risarcimento del danno dovuta e procedere col la procedura ordinaria (ovvero adire il giudice competente). Ciò è possibile, si badi bene, solo dopo aver esperito il tentativo di negoziazione assistita che sarà descritto in seguito. 

Giunti a questo punto potrebbe sorgere spontanea una domanda: quindi se non si compila il CID cosa succede?  Niente, in assenza della constatazione amichevole, il danno subito verrà comunque liquidato dalla assicurazione onerata. Al massimo, l’unica differenza è che l’assicurazione avrà tempi più lunghi rispetto a quelli sopra richiamati per poter formulare l’offerta di risarcimento del danno il che potrebbe essere una scocciatura per chi ha necessità di riparare immediatamente il veicolo che ha subito un danno dal sinistro stradale. Pertanto, come già anticipato, è sempre importante procedere alla sottoscrizione del CID per poter velocizzare l’iter di liquidazione. 

3. Offerta di liquidazione

Dopo aver ricevuto la proposta dal soggetto danneggiato, l’impresa assicuratrice avanza l’offerta relativa al risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali decide di non accogliere la richiesta.

Ma come si calcola effettivamente il risarcimento del danno? In genere il calcolo viene effettuato sulla base di una perizia posta in essere da professionisti del settore e qualificati, in possesso di particolari requisiti previsti dalla legge ed iscritti in appositi Albi di categoria. La quantificazione del danno viene realizzata da un perito dell’assicurazione il quale, dopo una serie di accertamenti e valutazioni, procede a calcolare l’importo preciso del risarcimento del danno. 

Fatto tutto ciò, come anticipato, la compagnia potrà proporre una propria offerta risarcitoria al soggetto danneggiato il quale potrà aderire all’offerta oppure no. In realtà esisterebbe anche una terza opzione. Il danneggiato, infatti, potrebbe anche non aderire alla proposta e proporre una sorta di “negoziazione” del risarcimento al fine di trovare un possibile punto di incontro sul quantum del risarcimento del danno. 

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora, invece, l’impresa assicuratrice non provveda ad effettuare alcuna offerta, il danneggiato potrà intraprendere un’azione giudiziaria ai fini del risarcimento. Ciò significa che colui che ha ricevuto un danno a causa di un sinistro stradale, al fine di poter ottenere il giusto risarcimento del danno, dovrà necessariamente agire per le vie legali e chiedere così il risarcimento. 

3.1. Richiesta di risarcimento danni all’assicurazione: convenzione assistita

È bene sapere che in caso di controversia con la compagnia di assicurazione in ordine alla dinamica del sinistro stradale o sulla quantificazione del danno, qualora la richiesta di risarcimento del danno non sia superiore ad euro 15 mila, è possibile evitare di dover agire in giudizio. In poche parole, al di sotto della soglia sopra citata, non è necessario adire il giudice al fine di ottenere il risarcimento poiché è possibile attivare la procedura di conciliazione paritetica, decisamente più snella e veloce rispetto al processo contenzioso. 

Se nel corso dell’incontro si raggiunge l’accordo, questo vale come titolo esecutivo.

4. L’azione in giudizio

Se, invece, la compagnia abbia dichiarato di non voler prendere parte all’accordo, ovvero non sia stato raggiunto l’accordo con il danneggiato, non resta che agire in giudizio.

Come avrai intuito, la procedura per ottenere il risarcimento danni dall’assicurazione è senz’altro spinosa.

Per questo motivo, puoi compilare il Modulo presente in questa pagina per recuperare ciò che ti spetta.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

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