Ricognizione di debito: come funziona

La ricognizione di debito è un atto unilaterale di carattere negoziale a contenuto patrimoniale. Mediante questo atto, un soggetto si riconosce debitore nei confronti di un altro soggetto per una determinata somma. La norma di riferimento della ricognizione di debito è l’art. 1334 del Codice Civile. Tale norma statuisce che la ricognizione di debito è efficace nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario-creditore.

Si tratta di uno strumento molto importante offerto dal diritto italiano.

Se vuoi sapere di più su come funziona la ricognizione di debito e la sua disciplina, ti consiglio di proseguire con la lettura.

In questa guida verranno trattati gli aspetti peculiari di questo istituto giuridico.

1. Ricognizione di debito: disciplina generale

Occorre da subito specificare che la norma sopra citata, l’art. 1334 del Codice Civile, considera il caso in cui la promessa di pagamento e la ricognizione di debito non facciano riferimento al rapporto fondamentale ossia il rapporto dal quale scaturiscono.

A tal proposito, è bene immediatamente distinguere.
Nel caso in cui il rapporto sottostante sia plurilaterale, la promessa o la ricognizione può avvenire che sia fatta nei confronti di uno dei creditori o dei più, ma non di tutti. Essa infatti opera nei confronti di colui o di coloro a favore dei quali fu rilasciata.

Al contrario, invece, occorre considerare l’art. 1309 del Codice Civile. Infatti, se si tratta di un debito solidale, il rico­noscimento dello stesso fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se invece è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova anche altri.

Gli stessi principi regolano la promessa o la ricogni­zione di prestazione indivisibile che sia tale, tanto per sua natura quanto per il modo con cui è stato considerato dalle parti nel rapporto sottostante (art. 1316 del Codice Civile).

Altra norma cardine della ricognizione di debito è l’art. 1988 del Codice Civile.

In questa norma sono riunite la promessa di pagamento e la ricognizione di debito in quanto sono entrambi negozi unilaterali.

La regola attribuisce all’una ed all’altra virtù obbligatoria, nel senso che debitore può essere convenuto in base alla promessa ed alla ricognizione senza che sia necessario provare anche il rapporto fondamentale.

In verità, spetterà al convenuto richiamarsi al rapporto fondamentale o provarne la mancanza, traendo tutte le possibili difese. 

La prova

Come accennato, la ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui in favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza viene presunta fino a prova contraria. La ricognizione di debito, pertanto, non è atto costitutivo di un nuovo rapporto debitorio. Questo perché, infatti, la ricognizione di debito non può mai prescindere dal rapporto giuridico sottostante né costituire un’autonoma fonte di obbligazione.

Questa, però, è idonea a determinare una presunzione della sussistenza del debito con inversione dell’onere della prova.

Le tipologie

Il riconoscimento di debito, più in particolare, può essere di due tipi, puro o titolato. Il rapporto sostanziale che giustifica il debito, evidentemente, rende più agevole la posizione del creditore aggravando quella del debitore.

Quest’ultimo, infatti, per vincere la presunzione, dovrà fornire la prova contraria con preciso riferimento alla titolazione.

In entrambi i casi, al creditore che intenda agire in giudizio per ottenere il pagamento, sarà sufficiente dedurre l’inadempimento del debitore e richiedere la condanna all’adempimento dello stesso allegando e provando l’esistenza del riconoscimento di debito.

Occorre precisare subito che l’accoglimento della domanda, infatti, non è subordinato all’accertamento dell’effettiva sussistenza del rapporto sottostante. Per contro, l’inesistenza del rapporto fondamentale, così come l’invalidità o l’estinzione, deve necessariamente essere dimostrata dal convenuto per paralizzare le pretese attore e, quando il titolo è indicato dall’attore o risulta dal riconoscimento di debito, l’onere probatorio gravante sul debitore ha ad oggetto proprio quello specifico rapporto.

In merito può essere importante riportare un orientamento della Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n. 14066/2010). Il vantaggio probatorio riconosciuto al creditore, d’altra parte, è rinunciabile dallo stesso, ma, affinchè ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l’onere deduca od anche offra la prova, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta od offerta.

La prescrizione

A mente dell’art. 2944 del Codice Civile, la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

A tal proposito si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 23822/2010). Per valere quale atto interruttivo della prescrizione, il riconoscimento di debito non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca. Ciò deve escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.

2. La Giurisprudenza della ricognizione di debito

A questo punto, è interessante analizzare casi concreti entro cui la ricognizione di debito può calarsi, studiando alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

Effetto confermativo della ricognizione di debito

Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell’art. 1988 del Codice Civile costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione (sentenza Cassazione n. 2104/2012) , ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall’obbligato al creditore. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona. Resta infatti irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore.

Prova

In tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito (sentenza Cassazione n. 5245/2006) , una volta che il debitore abbia fornito la prova dell’inesistenza o dell’estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l’indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito. Infatti, il principio dell’astrazione processuale della causa, posto dall’art. 1988 del Codice Civile, che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall’onere di provare il rapporta fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l’impossibile prova dell’assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l’insussistenza.

Atto di riconoscimento del debito

L’atto di riconoscimento di debito (sentenza Cassazione n.4632/2004) non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve essere necessariamente compiuto con una specifica intenzione ricognitiva; tuttavia occorre che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.

Ricognizione di debito: in conclusione

Per terminare, come avrai potuto intuire, l’istituto della ricognizione di debito ha una disciplina tutt’altro che semplice.

Proprio per questo motivo, al fine di ottenere una migliore e completa assistenza in tema, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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