Come ottenere la riduzione del pignoramento

La riduzione del pignoramento è un istituto disciplinato dal nostro codice di procedura civile che si pone a tutela del debitore se il compendio pignorato risulti maggiore rispetto al credito per cui si procede.

In tema di esecuzione forzata, infatti, può accadere che i beni pignorati abbiano un valore superiore rispetto al credito vantato.

La riduzione del pignoramento consente di evitare ogni abuso che possa nascere nella procedura espropriativa, eliminando ogni pericolo di pregiudizio per il debitore.

Uno dei diritti più importanti del debitore in tema di esecuzione forzata, è che questa debba avvenire proporzionalmente al credito vantato dal creditore.

Lo scopo di questa disciplina è il ristoro del creditore, non un eccesso di pregiudizio arrecato al debitore.

In questa guida si analizzerà l’istituto della riduzione del pignoramento, quando si può richiedere e come agire.

1. Riduzione del pignoramento

Come accennato, la riduzione del pignoramento è prevista dall’art. 496 del codice di procedura civile.

“Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento”. 

Lo scopo della norma è chiaro.

Si vuole mettere al riparo il debitore dalla possibilità che gli vengano pignorati più beni di quanto sia necessario per soddisfare il credito per cui si procede.

Se, infatti, il debitore ha il timore o sospetta che il compendio dei beni pignorato sia eccessivo, può chiedere al giudice la riduzione del pignoramento.

Lo strumento viene richiesto sia su istanza di parte che d’ufficio, nel caso in cui il giudice che si occupa dell’esecuzione ravvisi una chiara misura di sproporzione tra i beni oggetto di pignoramento e l’importo dei crediti e delle spese.

Tale giudizio si basa sul valore dei beni oggetto di pignoramento.

Di tale operazione è competente l’ufficiale giudiziario, ma può essere nominato, altresì,  un esperto che procederà, a sua volta, a una stima dei beni.

Nell’espropriazione immobiliare, invece, è sempre necessario che sia un esperto a procedere alla stima del bene immobile.

Quando presentare istanza di riduzione di pignoramento

L’istituto della riduzione del pignoramento richiede un’ulteriore riflessione.

La norma di cui all’art. 496 c.p.c. integra gli estremi di una «misura speciale di salvaguardia» a tutela del debitore volta ad evitare eccessi nell’uso del procedimento di esecuzione forzata.

In quanto tale, non si evince dalla disposizione codicistica, neppure implicitamente, l’esistenza di un qualsivoglia limite temporale alla possibilità di richiedere la riduzione del pignoramento.

Ne consegue che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dispone la riduzione del pignoramento può essere emessa anche prima del termine fissato per l’intervento dei creditori.

Tale possibilità non contraddice il diverso dettato del precedente art. 495 stesso codice.

Infatti, per la conversione del pignoramento,  il legislatore ha operato un esplicito riferimento al «momento anteriore alla vendita», ma è chiara ed esplicita l’eterogeneità degli istituti processuali della conversione e della riduzione del pignoramento.

D a ciòconsegue una diversità di disciplina stessa.

L’udienza davanti al giudice

Il giudice dell’esecuzione, in udienza, procederà all’audizione del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, e dunque deciderà con ordinanza, accogliendo la domanda del debitore o d’ufficio, oppure rigettandola.

Tale ordinanza può essere impugnata dal debitore mediante l’opposizione agli atti esecutivi, come previsto dall’art. 617 del codice di procedura civile.

Detta domanda non può invece essere proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione all’e­secuzione, al quale essa è naturalmente estranea, secondo una nota sentenza della Cassazione (sentenza n.1321/1992).

Al contrario, invece, nel caso in nel caso in cui il giudice disponga la riduzione del pignoramento, alcuni beni saranno liberati dalla procedura, e il debitore esecutato potrà tornare a disporne liberamente.

Si segnala che il codice di rito prevede uno strumento analogo a quello della riduzione del pignoramento.

Si tratta, in particolare, di quanto disciplinato dal secondo comma dell’articolo 546 c.p.c..

Tale norma, nel caso di pignoramento di una pluralità di crediti nei confronti di più terzi debitori, dà al debitore la possibilità di chiedere che i pignoramenti siano ridotti o che taluno di essi venga dichiarato inefficace.

La valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito.

2. Riduzione del pignoramento e responsabilità aggravata

L’art. 496 del codice di procedura civile si pone come una sorta di anticamera della tutela riservata al debitore dall’art. 92, comma secondo, dello stesso codice. 

Quest’ultima norma, infatti, prevede la responsabilità processuale aggravata, che genera in capo al debitore il diritto di chiedere il risarcimento dei danni qualora sia accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l’esecuzio­ne forzata.

È importante insistere su questo punto per un motivo ben preciso.

In passato, la giurisprudenza riteneva che sussistesse inesistenza del diritto, in questo caso di credito, anche in presenza di una grande sproporzione tra quanto pignorato e il credito effettivo da soddisfare.

Tale ragionamento è completo anche alla luce dell’art. 2740 del codice civile.

In base a tale disposizione, il debitore risponde con l’intero patrimonio dei debiti contratti.

Dunque, l’ordinamento appresta delle misure specifiche in favore del debitore proprio per “mitigare”il verificarsi dell’eventuale “spropor­zione” tra valore dei beni materialmente pignorati e valore effettivo dei crediti.

Infatti il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che decide la riduzione del pignoramento, può anche pronunciarsi sulla condanna del creditore procedente al risarcimento per responsabilità processuale aggravata, in caso di eccesso nell’utilizzo del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave (sentenza della Cassazione n. 18533/2007).

A tal proposito, però, occorre fare attenzione.

Abuso dei mezzi di espropriazione

L’abuso dei mezzi di espropriazione, infatti, è fattispecie intrinsecamente diversa dalla facoltà attribuita al creditore di azionare il cumulo dei mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, sino al completo soddisfacimento del proprio credito ex art. 483 c.p.c. (sentenza della Cassazione n. 8576/2013).

In ogni caso, un eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave giustifica non solo l’esclusione dall’esecuzione dei beni sottoposti in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata.

Inoltre, la parte che sta subendo l’esecuzione può far ricorso alla riduzione del pignoramento e al cumulo dei mezzi di espropriazione e così ottenere dal giudice dell’esecuzione la liberazione dal pignoramento e la sua riduzione (sentenza della Cassazione civile n. 18533/2007)

3. Concessione della vendita e cumulo dei mezzi di espropriazione: differenze

Come si può facilmente intuire, questo non è l’unico strumento che il debitore possiede per difendersi dall’abuso del creditore.

Vi sono altre vie percorribili da trattare per evidenziare le differenze esistenti.

La fattispecie della riduzione del pignoramento, infatti, unitamente alla disciplina posta dall’art. 504 per la concessione della vendita ed a quella relativa al cumulo dei mezzi di espropriazione cui siè accennato (art. 483), costituisce il mezzo attraverso il quale viene posto rimedio agli eccessi nell’uso del procedimento di esecuzione forzata.

 La differenza sostanziale è la seguente.

La riduzione del pignoramento incide direttamente sul pignoramento,  in quanto l’oggetto del pignoramento stesso  viene ridotto all’origine, mentre in caso di cessazione della vendita il provvedimento del giudice influisce sull’ordinanza di vendita, modificandone il contenuto in relazione a circostanze sopravvenute.

La riduzione, inoltre, come accennato, può essere disposta anche di ufficio dal giudice, mentre la decisione sul cumulo dei mezzi di espropriazione presuppone in ogni caso l’opposizione del debitore.

La differenza con il rimedio di cui all’art.483c.p.c., del quale, in ogni caso, l’istituto in esame condivide la finalità, è, inoltre, la seguente.

Mentre il cumulo dei mezzi di espropriazione riguarda il concorso di più espropriazioni, la riduzione opera all’interno di una singola espropriazione.

La materia è ostica, spero di aver fatto chiarezza con la spiegazione della disciplina e gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza.

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