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Già da tempo, tantissime persone estremamente qualificate hanno deciso di abbandonare l’Italia per cercare lavoro o continuare la ricerca in un Paese estero.
Dal punto di vista della nazione, questo ha significato una perdita di personale estremamente valido che avrebbe potuto popolare il sistema scolastico oppure svolgere lavori a livelli molto alti per aumentare la produzione del Paese.
Stiamo parlando, da un lato, di docenti e ricercatori e, dall’altro, di lavoratori impatriati.
Per invertire questo fenomeno, negli ultimi dieci anni il Governo ha cercato di far rientrare sempre più persone di questo genere nel loro Paese natale.
Come ha fatto?
Con agevolazioni fiscali per il cosiddetto “Rientro dei cervelli”.
Già in passato esistevano due norme a regolamentare la materia, il D.Lgs. 147/2015 e il D.L. 78/2010.
Tuttavia, la vera novità risiede nella normativa che ha rivisitato completamente la precedente legislazione e stiamo parlando dell’art. 5 del Decreto Crescita 2019 nonché della Legge di Bilancio 2021 e della Legge di Bilancio 2022, ricordando che l’agevolazione non ha formato oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2023. Questo significa che docenti e ricercatori nonché lavoratori impatriati, che rientrano in Italia dal 1° gennaio 2023, continuano ad avere la possibilità di applicare il regime per il “rientro dei cervelli“.
1. Perché nuovi incentivi per il rientro dei cervelli?
Come abbiamo appena accennato, il rientro di queste persone all’interno del suolo italiano può avere un impatto estremamente positivo sulla nostra economia.
Perciò, lo scopo per il quale sono state previste ulteriori agevolazioni fiscali dalla normativa, con una forte detassazione dei redditi, è proprio quello di favorire il rientro di persone il cui lavoro potrebbe essere molto importante per tutta la comunità.
2. Rientro di cervelli: docenti e ricercatori
La prima categoria ad essere interessata dalla normativa sul rientro dei cervelli è quella dei docenti e ricercatori.
Ad essere coinvolti sono coloro che decidono di rientrare in Italia dopo aver trascorso un periodo di tempo in un Paese estero per insegnare oppure per portare avanti la ricerca.
Prima della nuova normativa, esisteva anche un limite temporale per poter godere delle agevolazioni fiscali, mentre oggi questo vincolo è stato eliminato e docenti e ricercatori possono rientrare in Italia senza un termine di scadenza ben preciso.
2.1. I requisiti per docenti e ricercatori
Il primo requisito, valido per entrambe le categorie, è quello del trasferimento della propria residenza fiscale in Italia.
Senza questa caratteristica di fondo è impossibile vedersi applicata la normativa sul rientro dei cervelli.
In aggiunta a ciò, ogni categoria prevede anche dei requisiti soggettivi necessari per poter godere dei benefici fiscali.
Elenchiamo di seguito cosa devono avere docenti e ricercatori per il rientro:
- Un titolo di studio universitario o altro titolo che possa esservi equiparato
- Essere stati residenti all’estero in modo non occasionale
- Aver svolto attività di docenza o ricerca per almeno 2 anni consecutivi presso università, centri di ricerca pubblici o privati e di questa attività si deve fornire anche una dimostrazione
- Svolgere attività di docenza e ricerca anche in Italia
- Acquisire la residenza fiscale italiana, come già specificato
2.2. La durata dell’agevolazione per i docenti e ricercatori
Oltre ad essere previsti dei requisiti soggettivi, ci sono anche dei limiti di durata per docenti e ricercatori.
Inoltre, questi variano in presenza di condizioni molto speciali. Vediamole subito!
La durata del beneficio è strettamente correlata al mantenimento della residenza in Italia, in conseguenza di questo fatto sono previste diverse varianti:
- La durata ordinaria è di 6 anni
- Arriva a 8 anni per coloro che abbiano un figlio minorenne a carico o in affido preadottivo
- Di nuovo 8 anni se diventano proprietari di un immobile adibito a residenza in Italia, entro 12 mesi dal trasferimento, che può essere acquistata dal docente o ricercatore, nonché dal coniuge, dal convivente o dai figli anche in comproprietà
- È prevista per ben 11 anni nel caso in cui il docente o ricercatore abbia a carico, o in affido preadottivo, due figli minorenni
2.3. L’importo per docenti e ricercatori
Ma, alla fine dei conti, a quanto ammonta l’agevolazione per il rientro dei cervelli?
Quello che riguarda docenti e ricercatori si può considerare in assoluto il più conveniente perché abbatte la tassazione del 90% e le imposte sono dovute solo sul 10% dei redditi percepiti.
3. Rientro di cervelli: lavoratori impatriati
La seconda categoria che interessa la normativa sul rientro dei cervelli è quella dei lavoratori specializzati.
Anche in questo caso, la legge richiede requisiti specifici per i lavoratori impatriati e prevede dei termini di durata diversi tra di loro.
3.1. I requisiti per i lavoratori impatriati
Per poter godere delle agevolazioni fiscali è necessario avere i seguenti requisiti:
- Non essere stato residente in Italia per 2 periodi d’imposta precedenti al momento del rientro (2 anni)
- Risiedere in Italia per almeno 2 periodi d’imposta (2 anni)
- Svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo in Italia
- Trasferire la residenza fiscale in Italia
L’aspetto interessante è il fatto che non viene riconosciuta solamente l’attività da dipendente, ma anche quelle ad essa assimilate, quelle di lavoro autonomo e d’impresa che avviate dopo il 31 dicembre 2019.
3.2. La durata dell’agevolazione per lavoratori impatriati
Esattamente del caso di docenti e ricercatori, anche la durata delle agevolazioni fiscali di rientro dei cervelli per lavoratori subisce variazioni:
- La durata ordinaria è di 5 anni
- Sale a 10 anni nel caso in cui il lavoratore acquisti un immobile come residenza in Italia oppure venga acquistato dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà, oppure se ha un figlio minorenne a carico o in affido preadottivo
3.3. L’importo dell’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati
L’agevolazione ordinaria prevede un abbattimento dell’imponibile del 70% e le imposte da dover pagare fanno riferimento solamente al 30% dei redditi percepiti.
Inoltre, nei 5 anni aggiuntivi previsti per chi presenta specifiche caratteristiche, i redditi prodotti formano reddito imponibile solo per il 50% del loro ammontare. Questo numero cala addirittura al 10% per chi ha tre figli minorenni a carico o in affido preadottivo.
Sempre al 10% è riconosciuta a lavoratori che trasferiscono la residenza nelle Regioni del Centro-Sud, quali: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
2. Eliminazione del vincolo dell’AIRE
Nonostante tutte le agevolazioni di cui abbiamo parlato, la vera grande novità del Decreto Crescita 2019 è stata quella di eliminare l’iscrizione obbligatoria all’AIRE, ossia l’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero.
Precedentemente, il soggetto veniva considerato come residente all’estero solamente se iscritto all’AIRE e, di conseguenza, chi non lo era non poteva beneficiare delle agevolazioni una volta rientrato in Italia.
Oggi non viene più richiesta, nonostante sia indispensabile riuscire a dimostrare la propria residenza fiscale nel Paese estero. Tale dimostrazione della residenza fiscale estera non è sempre agevole, in quanto deve essere fondata sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i Paesi esteri. Per tale motivo, nel corso di tale verifica, è necessario farsi assistere da un professionista competente in materia.
Con la Legge di Bilancio 2021 e la Legge di Bilancio 2022 è stato consentita l’estensione dei benefici fiscali per docenti e ricercatori nonché per i lavoratori impatriati che siano rientrato in Italia prima dell’anno 2020.
Per l’accertamento della sussistenza dei requisiti per accedere ai benefici fiscali in questione è sempre bene richiedere richiedere una consulenza fiscale internazionale, onde evitare futuri accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, l’agevolazione fiscale non necessita di un’approvazione preventiva da parte del Fisco, cosicché assume fondamentale importanza verificare con precizione, in anticipo, con l’aiuto di un professionista, sotto il profilo strettamente tecnico, gli incentivi risultino o meno applicabili al proprio caso.
Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale in materia di verifica nel tuo preciso caso concreto dei presupposti per l’applicabilità degli incentivi per il “rientro dei cervelli“, contatta lo Studio ITAXA – Studio Legale Tributario specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale – scrivendo all’indirizzo info@itaxa.it oppure compilando questo il Modulo di contatto (clicca qui).