Ripetizione dell’indebito

Hai pagato una somma che non dovevi versare o erroneamente eseguito un’obbligazione che non era a tuo carico? Come tutelare il proprio patrimonio dall’esecuzione di prestazioni non dovute e ottenerne la restituzione?  

Se ti stai ponendo queste domande probabilmente hai bisogno di fare chiarezza sugli strumenti di tutela che hai a disposizione per la protezione del tuo patrimonio. Quest’articolo mira ad analizzare l’istituto dell’indebito e l’applicazione dei relativi principi di diritto, che possono garantirti una maggiore tutela patrimoniale.

Nel nostro ordinamento vige il principio generale secondo cui ogni spostamento di ricchezza deve avere una causa giuridica che lo legittimi e “chi senza una giusta causa si sia arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, ad indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale” (art. 2041 c.c.).

Il principio generale dell’arricchimento senza causa viene riaffermato e diversamente specificato in più disposizioni normative: le disposizioni sulla ripetizione dell’indebito sono proprio l’applicazione del principio generale all’ipotesi del pagamento non dovuto di una somma o di una cosa. Infatti, gli artt. 2033 e seguenti del codice civile prevedono degli strumenti di garanzia per la protezione del patrimonio da queste prestazioni non dovute.

Concorde giurisprudenza ritiene che questo principio non sia applicabile solo alle ipotesi in cui il pagamento indebito abbia ad oggetto una somma di denaro o una cosa, ma lo considera estendibile a tutti i casi in cui si realizzi una prestazione non dovuta, anche in riferimento alle c.d. obbligazioni di fare.

Sono diverse le ipotesi che possono dare origine al diritto di restituzione dell’indebito, vediamo insieme come si classificano e come è possibile tutelarsi.

1. L’indebito

Possiamo definire l’indebito in senso giuridico come quella prestazione (di pagamento o di altro genere) eseguita da un soggetto in favore di un altro che in realtà, mancando una causa giuridica che la giustifichi, non è dovuta. L’elemento causale assente nell’esecuzione dell’obbligazione può essere di natura oggettiva o soggettiva, a seconda dell’errore compiuto da chi esegue la prestazione.

Per comprendere come proteggere il tuo patrimonio, è importante prima di tutto capire in che genere di errore sei incorso nell’esecuzione della prestazione, infatti solo così sarà possibile individuare le corrette disposizioni applicabili e i relativi strumenti di tutela.

Possiamo distinguere tra indebito c.d. oggettivo, quando l’errore verte sull’esistenza del rapporto obbligatorio, e indebito c.d. soggettivo, quando l’errore verte sul proprio coinvolgimento in un rapporto obbligatorio in corso.

Vediamoli più nel dettaglio.

1.1. L’indebito oggettivo

Si verifica quando un soggetto riceve un pagamento che oggettivamente non gli è dovuto, poiché non esiste alcun rapporto obbligatorio che lo giustifichi.

Le casistiche che possono dare luogo all’indebito oggettivo sono diverse, poiché:

  • può essere che il rapporto obbligatorio non sia mai esistito, per esempio quando si paga erroneamente per un debito che in realtà è inesistente;
  • può essere che il rapporto obbligatorio fosse già concluso al momento del pagamento, per esempio quando si paga erroneamente per un debito già estinto;
  • può essere che la prestazione fosse giustificata al momento della sua esecuzione ma che, successivamente, ne sia venuto a meno il fondamento, per esempio quando si paga per un debito derivante da un contratto che successivamente viene annullato;

In questi casi colui che ha ricevuto il pagamento non ha diritto di riceverlo, per cui ai sensi dell’art. 2033 c.c. dovrà restituire quanto ha indebitamente ricevuto, oltre “ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.

1.2. L’indebito soggettivo

A differenza dell’indebito oggettivo in questo caso esiste un rapporto obbligatorio che vincola due soggetti e di conseguenza una prestazione è dovuta, ma colui che la esegue non è il soggetto obbligato. In buona sostanza si verifica, per errore, il pagamento di un debito altrui.

L’art. 2036 c.c. sancisce che l’errore compiuto da colui che paga credendosi debitore deve essere scusabile, cioè non evitabile con la diligenza ordinaria di cui all’art. 1176 c.c. Infatti, nell’ipotesi di indebito soggettivo colui che adempie deve dimostrare di aver agito in buona fede e nella convinzione di essere debitore, sulla base di univoche circostanze.

Il legislatore ha inserito questa precisazione perché nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art. 1180 c.c., è possibile che un terzo esegua le obbligazioni di colui che è realmente debitore, anche contro la volontà di quest’ultimo. In presenza dell’istituto di cui all’art. 1180 c.c., proprio per garantire una maggiore tutela patrimoniale, viene data la possibilità a chi sia incorso in errore scusabile di dimostrarlo, e di ottenere protezione con restituzione di quanto indebitamente versato.

Diversamente prevarrà la tutela dell’affidamento del creditore che ha ricevuto il pagamento e che vede soddisfatto il suo credito, poiché la prestazione di colui che ha pagato sarà qualificata come una volontaria estinzione del debito altrui. Infatti, ai sensi dell’art. 2036, comma 3, c.c. “quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore”.

2. L’obbligo restitutorio

In virtù del principio secondo cui i trasferimenti di ricchezza devono essere sempre retti da una causa giuridica, colui che riceve indebitamente deve restituire quanto ha ricevuto. Il fondamento dell’obbligo restitutorio sta negli artt. 2033 e 2036 del Codice Civile che, in entrambe le tipologie di indebito, sanciscono il diritto di colui che ha agito ad ottenere la restituzione di quanto versato.

L’oggetto della restituzione varia a seconda dell’oggetto della prestazione ma ad essere rilevante è anche il comportamento del ricevente. Infatti, il legislatore sanziona il comportamento di colui che, in mala fede, riceve prestazioni a cui sa di non aver diritto. In questi casi l’obbligo restitutorio sarà aggravato dalla restituzione di maggiori interessi, se si tratta di somme di denaro, o da maggiori responsabilità circa il perimento o deterioramento della cosa, se oggetto della prestazione era la consegna di un bene (art. 2037 c.c.). Nel caso in cui ad essere oggetto della prestazione fosse un c.d. fare, giurisprudenza prevalente tende a ritenere applicabile il principio di cui all’art. 2041 c.c., garantendo una restituzione nei limiti dell’arricchimento del ricevente.

A fianco del generico obbligo restitutorio, ci sono delle specifiche ipotesi in cui non esiste il diritto alla restituzione di quanto versato poiché o il legislatore ritiene comunque esistente una giustificazione nello spostamento di ricchezza, pur non essendoci un vero e proprio vincolo giuridico, oppure non ritiene meritevole di tutela colui che ha adempiuto. E’ il caso delle fattispecie di cui agli artt. 2034 e 2035 c.c. che disciplinano, rispettivamente, le c.d. obbligazioni naturali e le prestazioni contrarie al buon costume.

Per obbligazioni naturali si intendono quei rapporti da cui sorgono dei doveri che, pur non traducendosi in veri e propri vincoli giuridici, sono ritenuti giustificativi degli spostamenti patrimoniali compiuti. Per esempio, questo accade nel caso in cui si versi una somma per il pagamento di un debito ormai estinto per prescrizione (ai sensi dell’art. 2940 c.c.).  Ai sensi dell’art. 2034 c.c. infatti “non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali”.

Diversa la ragione fondante dell’art. 2035 c.c. che sancisce “chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”. In questo caso il legislatore non ha voluto garantire una tutela a chi, pur avendo eseguito una prestazione non dovuta, ha agito contrariamente ai principi di moralità e di buon costume riconosciuti alla base del nostro ordinamento, limitando gli strumenti di tutela a chi sia davvero meritevole di protezione.

3. Azione di ripetizione dell’indebito

Una volta accertato che la prestazione eseguita rientra nella fattispecie dell’indebito, e dopo averne individuato la categoria di appartenenza, è possibile tutelare il proprio patrimonio per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato ricorrendo all’azione di ripetizione dell’indebito.

Questa ha carattere personale poiché è esercitabile solo nei confronti del ricevente e consente di ottenere l’adempimento dell’obbligazione di restituzione di quanto indebitamente pagato, con i relativi oneri accessori, semplicemente fornendo la prova del pagamento.

Infatti, uno dei principali vantaggi di quest’azione sta nel fatto che l’onere probatorio per l’attore è limitato alla prova del pagamento, mentre starà a controparte dimostrare l’eventuale esistenza di una ragione fondante la prestazione. E’ un’azione che può concorrere con altre azioni di tutela dei propri diritti, che chiaramente variano a seconda dello specifico caso.

Se per esempio hai consegnato una cosa di cui sei proprietario, nell’erronea convinzione di esserne obbligato alla consegna e l’indebito è dettato dalla completa assenza di una causa giustificativa che quindi non è mai esistita, rimarrai proprietario della cosa ben potendo recuperarla con l’azione reale di rivendicazione, con la quale però dovrai dimostrare di essere proprietario. Con questa concorrerà l’azione personale di ripetizione dell’indebito che invece, come accennato, ha il vantaggio di richiedere la semplice prova dell’avvenuto pagamento.

4. Conclusioni

Il nostro ordinamento garantisce una tutela nei confronti di chi, commettendo un errore, esegue una prestazione non dovuta nei confronti di un terzo, consentendogli di ottenerne la restituzione.

A seconda del tipo di prestazione, e dell’errore commesso nelleseguirla, si ha l’applicazione di regole e strumenti di tutela differenti; per questo è importante avere ben chiari i confini dell’istituto oltre che i mezzi a cui è possibile ricorrere per proteggere al meglio il proprio patrimonio.

Nel caso in cui tu abbia bisogno di una consulenza per trovare la strategia difensiva migliore per il tuo patrimonio, ti invito a richiedere maggiori informazioni ai Professionisti di ObiettivoProfitto compilando il relativo Modulo presente in questa pagina.

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