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La tutela per i danni da investimenti finanziari è espressione della recente tendenza del legislatore, nazionale e comunitario, ad introdurre forme di protezione per i contraenti, definiti deboli.
La disciplina in materia di responsabilità dell’intermediario finanziario è soggetta a particolari previsioni in ragione degli obblighi di informazione. La loro violazione comporta danni da investimenti finanziari. Tale disciplina svolge proprio la funzione di garantire una maggiore tutela per il risparmiatore.
Laddove tu fossi un risparmiatore inesperto, ma avessi deciso di concludere comunque un investimento, è forse opportuno informarti circa gli obblighi e i doveri dell’intermediario.
Al fine di tutelarti dovrai aver ben presente cosa si richiede per la conclusione del contratto e le eventuali conseguenze in caso tu fossi pregiudicato, all’esito dell’operazione.
È sempre più frequente infatti, che i risparmiatori scelgano vie alternative e decidano di investire i propri capitali su strumenti finanziari (titoli azionari, obbligazioni, valute diverse, ecc.) per cercare di ottenere un profitto (cd. Rendimento).
I meno esperiti nell’analisi l’andamento della Borsa, molto spesso, si affidano alla propria banca di fiducia. Questa è tenuta ad amministrare i titoli e a guidarli nella valutazione dei rischi. Ciò comporta come il risultato la possibilità di investire in sicurezza e ottenere un maggior rendimento.
Tuttavia, questo rapporto, definito di intermediazione finanziaria, non è privo di insidie.
Cosa succede se crollano le azioni e vengono persi i propri risparmi?
La legge rivolge una particolare attenzione alla tutela del risparmiatore dai rischi degli investimenti finanziari, potendo egli in determinate ipotesi chiedere un risarcimento dei danni.
Laddove anche tu fossi interessato ad investire, tramite acquisto di titoli e prodotti finanziari, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo ci proponiamo di offrirti un quadro esaustivo in tema di responsabilità dell’intermediario finanziario, al fine di tutelare il tuo patrimonio da eventuali danni.
1. Contratto di intermediazione finanziaria e danni da investimenti finanziari
La disciplina dei rapporti contrattuali fra le imprese d’investimento e i risparmiatori è stata fortemente influenzata dal diritto comunitario.
Gli aspetti più significativi del contratto di intermediazione finanziaria, nel nostro ordinamento, sono regolati dall’art. 23 del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dalla Consob con i propri Regolamenti, di cui il principale è il n. 16190/2007.
La norma, con riferimento alle parti del contratto d’intermediazione finanziaria, prevede che l’intermediario finanziario deve essere un c.d. soggetto abilitato, intendendosi con tale espressione:
- le SIM;
- le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia;
- le imprese di investimento extracomunitarie;
- le SGR, le società di gestione armonizzate;
- le SICAV;
- gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario;
- le banche italiane;
- banche comunitarie con succursale in Italia;
- le banche extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento» (art. 1, c. 1, lett. r, t.u.f.).
Al contratto di intermediazione quadro, conseguono gli ordini di acquisto dei titoli. Si tratta di contratti aventi natura meramente esecutiva, coerenti con le condizioni stabilite nel contratto quadro.
1.1. Forma
L’art. 23 del T.U.F. prevede espressamente che un contratto quadro in forma scritta, con il quale le parti stabiliscono le condizioni generali imprescindibili, gli obblighi e gli aspetti relativi alla gestione dei titoli.
La disposizione stabilisce che: “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.
La stipulazione del contratto quadro costituisce, un necessario presupposto di validità dell’ordine. Con la conseguenza che la mancata stipulazione in forma scritta del contratto quadro comporta la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di causa, giacché il contratto quadro costituisce il fondamento causale degli ordini impartiti dall’investitore all’intermediario finanziario.
Quindi, questi sono nulli, se non siano preceduti dalla stipulazione di un contratto quadro in forma scritta. Similmente accade anche se per gli stessi sia stato rispettato il requisito di forma. Anzi come ha ribadito la giurisprudenza, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell’art. 1352 c.c. (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 16106 del 14 giugno 2019).
1.2. Consegna di un esemplare
L’art. 23, comma 1, 1 T.U.F , oltre al requisito della forma scritta per i contratti d’intermediazione finanziaria, prevede anche la necessità di consegnare un esemplare del contratto al cliente.
In relazione a tale obbligo, è piuttosto incerto se debba esser consegnata una copia o un originale. Ossia ci si chiede se sia sufficiente dare al medesimo una fotocopia del contratto firmato dall’intermediario finanziario oppure se sia necessario predisporre due originali.
Sulla base del dato lettera della norma, la quale parla di consegna dell’esemplare possiamo desumere che sia necessario predisporre due originali del contratto, uno dei quali rimane all’intermediario finanziario, mentre l’altro viene consegnato al cliente.
Laddove l’intermediario non proceda a consegnare l’esemplare, tale condotta costituisce inosservanza di uno degli obblighi conferitegli da parte della legge. Quindi lo stesso risulterà esser inadempiente.
A questo punto si palesano due possibili alternative, la banca deve:
- adempiere, per quanto tardivamente;
- oppure risarcire il danno.
Ovviamente la scelta più conveniente è quella di consegnare tardivamente il contratto, escludendo in tal modo l’obbligo di risarcimento.
In linea di principio, l’adempimento della banca potrebbe essere coartato in sede giudiziaria, al fine di ottenere il rilascio. Altrimenti potrà esser esercitata l’azione per risarcire il danno. Tuttavia, questa seconda strada sembra la meno praticabile ed, invero, la meno praticata, anche perché si dovrà provare il danno, che in questo contesto è difficilmente individuabile, proprio in quanto non derivante da un fattore sostanziale.
1.3. Contenuto minimo del contratto
La disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria, al fine di consentire gli investimenti finanziari, prevede una disciplina piuttosto rigida. In tal modo si vuol tutelare il risparmiatore, tramite una serie di regole puntuali.
Proprio in adempimento di suddetta finalità, il regolamento intermediari prevede un contenuto minimo che ogni contratto deve presentare.
L’art. 37, comma 2, Reg. Intermediari stabilisce, appunto, gli elementi che devono essere espressamente previsti, a cui si rinvia per una puntuale verifica.
La previsione regolamentare di un contenuto minimo dei contratti d’intermediazione finanziaria, tuttavia, ha due rilevanti conseguente. Da un lato comporta una compressione dell’autonomia privata.
Le parti del contratto non sono libere, difatti, di decidere quale debba essere il contenuto del loro rapporto contrattuale. Ciò in quando alcuni elementi del contratto sono pre-determinati dal presente regolamento della Consob.
Dall’altro lato, però, con la previsione di un contenuto minimo si assicura una certa tutela del cliente nel momento in cui si accinge a porre in essere investimenti finanziari.
Prima di valutare danni eventualmente risarcibili a carico dell’intermediario finanziario, è importante chiarire quali sono gli obblighi da osservare e le responsabilità che ne conseguono.
2. Obblighi informativi e danni da investimenti finanziari
Al fine di prevenire i danni da investimenti finanziari, il legislatore ha previsto una serie di oneri ed obblighi informativi. Questi dovranno essere pedissequamente assolti dall’intermediario.
Gli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari sono disciplinati dall’art. 21 TUF, che al primo comma sancisce che i soggetti abilitati debbano: “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”.
Tra essi ricordiamo:
- obbligo di compilazione del questionario;
- prospetto rischi;
- obblighi di informazione periodica.
Gli obblighi informativi rappresentano un generico dovere che gli istituti di credito sono tenuti, a prescindere, ad osservare in ogni qualsivoglia contratto sottoposto.
Con riferimento al mercato finanziario, questo si traduce nell’obbligo di rendere consapevole il risparmiatore, soprattutto nella fase delle trattative. Questo dovrà essere orientato verso investimenti ritenuti più idonei, tenuto conto del livello di rischio che si vuole assumere e del capitale disponibile da investire.
2.1. Questionario e obblighi informativi
L’istituto di credito è tenuto, attraverso la compilazione di un questionario, a raccogliere una serie di informazioni dal cliente.
Tale figura serve per sondare il suo grado di conoscenza del mondo finanziario ed in base al quale misurare il livello di obblighi informativi da adottare in seguito. Così si potranno prevenire eventuali danni da investimenti finanziari .
Laddove volessi accingerti alla conclusione di qualsiasi investimento, le banche ti sottoporrà il questionario MiFID. In occasione della proposta degli investimenti si ricorrerà a questo strumento al fine di valutare quale soluzione sia preferibile per te. Siano esse operazioni di trading online, sia anche le più comuni polizza vita o un qualsiasi altro strumento presente sul conto titoli, il modello è essenzialmente lo stesso.
Questo strumento di informazione copre quattro tipi di prodotti finanziari, come:
- azioni;
- CFD;
- obbligazioni;
- fondi derivati.
Il questionario MiFID ha l’obiettivo di permettere di valutare a banche e a intermediari finanziari l’adeguatezza dei prodotti o servizi che ci vengono offerti. Questo metodo si basa essenzialmente su quelle che sono le nostre conoscenze specifiche nel settore.
In questo modo viene delineato un profilo del cliente. Questo permette alla banca o all’intermediario, in genere, di procedere in sintonia con la conoscenza del cliente alla scelta del tipo di investimento più adeguato.
Se la banca non sottopone al cliente il questionario e gli obblighi informativi, dirottandolo verso scelte inadeguate e non redditizie, potrebbe causargli un danno ingiusto e quindi essere tenuta al risarcimento.
2.2. Prospetto rischi per evitare danni da investimenti finanziari
La Banca è obbligata a fornire, al momento della sottoscrizione del contratto, il prospetto rischi. Lo scopo è di consentire al risparmiatore di scegliere in modo consapevole il profilo di rischio che intende assumere.
Vanno, in tale sede, segnalati gli eventi rilevanti, come per esempio se la società emittente è in perdita, rating negativo delle azioni, ecc.
Chiaramente, ad un livello elevato di rischio potranno corrispondere più guadagni ma anche più perdite.
Il documento deve essere completo, qualora sia parziale o non contenga le informazioni corrette, celando eventuali intenti speculativi a danno del cliente, quest’ultimo potrà chiedere il risarcimento dei danni per investimenti finanziari.
2.3. Obblighi informativi periodici
L’andamento del mercato finanziario è soggetto a variabili non sempre prevedibili, comunque oscure al risparmiatore. Ciò ha indotto il legislatore a prevedere ulteriori obblighi di informazione in capo all’intermediario.
Quest’ultimo, infatti, è tenuto ad aggiornare periodicamente il risparmiatore su ciò che accade con i titoli in gestione.
L’informazione deve riguardare tutto ciò che può alterare il rischio assunto in fase iniziale, ad esempio oscillazioni dei titoli rilevanti, consigliare laddove necessario una dismissione immediata dell’investimento.
Invero, l’intermediario dovrà, a seconda del momento, anche suggerire di vendere i titoli presenti nel portafoglio.
L’adempimento deve essere tempestivo e le informazioni devono essere specifiche, dettagliate, concrete e non equivoche.
In caso di perdite, l’investitore potrà agire in giudizio per richiedere il risarcimento dei danni per investimenti finanziari, qualora la banca sia stata negligente e non abbia adempiuto correttamente agli obblighi informativi iniziali e periodici.
3. Responsabilità per danni da investimenti finanziari
In base a quanto fin qui descritto, occorre chiarire che gli obblighi a carico dell’intermediario finanziario attengono sia ad una fase precontrattuale che successiva alla stipulazione. A seconda del momento in cui tali obblighi vengono in rilievo, si individuano delle tipologie di responsabilità differenti, per i danni da investimenti finanziari cagionati.
Gli obblighi comportamentali sono previsti dall’art. 21 TUF oltre che dai Regolamenti Consob (n. 11522/98, 16190/07) che impongono agli intermediari: “ la necessità di informare adeguatamente l’investitore sui rischi dell’operazione finanziaria e di astenersi dal compiere operazioni non adeguate al profilo di rischio dell’investitore; la necessità di segnalare l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi e di agire, in caso di sussistenza, solo su espressa autorizzazione dell’investitore”.
Dalle disposizioni in materia finanziaria, emerge che le banche sono tenute ad agire in tutte le fasi del contratto, non con semplice diligenza. Infatti, questa è un’ipotesi in cui viene in evidenza la diligenza qualificato del professionista, richiamata all’art. 1176, comma 2, c.c.
Inoltre, anche la Corte di Cassazione in diverse occasioni è intervenuta sul punto, precisando come l’intermediario sia tenuto ad assumere: “una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione inadeguata, con riguardo particolare ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre” (sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I , n. 12544 del 18 maggio 2017).
3.1. Responsabilità precontrattuale e danni da investimenti finanziari
Nella fase precontrattuale, l’intermediario dovrà, nel rispetto degli obblighi di diligenza professionale, adempiere ad alcuni degli obblighi informativi citati, al fine di consentire la maggior trasparenza possibile. A tal proposito dovrà:
- consegnare il documento informativo;
- acquisire le informazioni necessarie in ordine alla situazione finanziaria del cliente;
- consegnare un prospetto dei rischi completo per poter strutturare la proposta contrattuale rispetto al suo profilo, con il fine di costruire una volontà consapevole.
Nel caso in cui, in questa fase preliminare, si assista alla violazione dei doveri imposti, portando il risparmiatore, sia esperto che non, a concludere investimenti finanziari sfavorevoli, potrà configurarsi in capo alla banca una responsabilità precontrattuale, con relativo obbligo risarcitorio per il danno da inadempimento.
La responsabilità precontrattuale scaturisce dalla violazione di specifici obblighi (buona fede, protezione e informazione) che la legge (art. 1337 c.c.) pone a carico delle parti nella fase delle trattative.
Ovviamente dovrà essere provato il nesso tra inadempimento dell’obbligo di informazione e danno patrimoniale subito.
3.2. Responsabilità contrattuale
A seguito della stipulazione del contratto, cioè nella fase di esecuzione vera e propria, l’intermediario è tenuto in via continuativa a porre il cliente nella condizione di valutare la fattibilità delle singole operazioni di investimento.
Comportamenti contrari agli obblighi informativi e di trasparenza, si concretizzano qualora l’intermediario non informi il cliente di eventuali conflitti di interesse, consigli di effettuare operazioni non proporzionate al quadro finanziario del risparmiatore. Similmente accade quando non adempia agli obblighi di informazione periodici.
In questo caso si parlerà di responsabilità contrattuale, conseguente all’inadempimento di un’obbligazione assunta (art. 1218 c.c.)
Il risparmiatore potrà agire in giudizio richiedendo il risarcimento del danno da inadempimento , oltre che la risoluzione del contratto in presenza di un grave inadempimento (è fatta applicazione dell’art 1455 c.c.).
La misura del risarcimento sarà pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello effettivo del momento di avvio della domanda risarcitoria.
Anche in questo caso dovrà darsi prova che a recare il danno patrimoniale sia stata proprio la negligenza da parte dell’intermediario.
3.3. Nullità del contratto
Sembra opportuno precisare che l’azione risarcitoria per danni da investimenti finanziari non comporta l’automatica nullità del contratto quadro e nemmeno dei singoli ordini di acquisto.
Questa dovrà esser fatta valere, ove ne sussistono i presupposti dell’art. 23 TUF, quindi, indipendente dagli obblighi informativi citati, ma, prevalentemente, ove sussistano difetti degli elementi costitutivi del contratto. In particolare la norma prevede forme di nullità per vizi di forma, proprio per la grade rilevanza che essa assume nel predetto contesto.
Come è noto, rispetto a questa tipologia di contratto, che si pone a metà strada con i contratti asimmetrici, la principale funzione è quella di tutelare il contraente debole, anche attraverso la forma. Questa è, infatti, intesa come veicolo di informazioni, volto ad assicurare che il cliente ne abbia appreso il contenuto e, quindi, a risolvere la evidente dipendenza informativa.
3.4. Onere probatorio
Con specifico riferimento all’onere probatorio, incomberà sull’intermediario l’onere di dimostrare che l’obbligo informativo era stato correttamente mantenuto.
L’intermediario è libero da responsabilità quando dimostra che l’investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell’operazione.
Il risparmiatore deve avere appreso una conoscenza effettiva del contenuto informativo ricevuto. Deve, inoltre, aver appreso le caratteristiche essenziali in termini di costi, rischi e di adeguatezza.
Mentre invece grava sull’investitore la prova degli elementi costitutivi della responsabilità, ossia che abbia patito il danno da investimenti finanziari, dimostrare sia l’esistenza sia l’entità della lesione.
Dovrà, inoltre, dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra le mancate informazioni e l’operazione finanziaria che abbia arrecato il danno. Questo deve essere tale che non si sarebbe prodotto se l’intermediario avesse tenuto fede agli obblighi informativi a lui imposti.
4. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Investire nel mercato finanziario richiede una buona dose di prudenza e accortezza, anche per i più esperti del settore.
Se i tuoi investimenti non sono stati redditizi e intendi valutare profili di responsabilità dell’intermediario al quale ti sei affidato, è consigliabile rivolgersi ad un Professionista.
Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla responsabilità dell’intermediario finanziario è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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