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Posso ottenere un risarcimento dalla Centrale dei Rischi? Mi hanno segnalato erroneamente, come mi difendo? In che modo posso chiedere un risarcimento?
Se ti stai ponendo queste domande, molto probabilmente sei vittima di un’errata segnalazione presso la Centrale dei Rischi che sta ostacolando l’erogazione di un finanziamento.
Se può interessarti la risposta ai tuoi interrogativi è affermativa. Puoi chiedere un risarcimento alla Centrale dei Rischi per i danni conseguenti all’errata segnalazione.
Preliminarmente, però, dobbiamo affrontare diverse questioni annesse, al fine di avere contezza di quando è possibile richiedere un risarcimento.
Cos’è la centrale dei rischi?
Molto brevemente la Centrale dei Rischi è la banca dati, coordinata dalla Banca d’Italia, tramite la quale è possibile raccogliere, gestire e diffondere informazioni relative alla solvibilità dei clienti debitori e alla loro storia creditizia.
Si tratta di uno strumento informativo, partecipato dai diversi intermediari finanziari (banche, società finanziarie, organismi di investimento collettivo), realizzato per censire i clienti che accedono ai diversi istituti di credito.
I singoli operatori finanziari, infatti, hanno l’onere di fornire tutte le informazioni dei loro clienti (solitamente con cadenza mensile) alla Centrale, la quale, a sua volta, andrà a riorganizzare i molteplici dati al fine di renderli reperibili agli intermediari stessi.
In tale ottica vi rientrano le segnalazioni negative di cui dobbiamo interessarci.
Quando avviene una segnalazione
Precisiamo fin da subito che, ordinariamente, la segnalazione alla Centrale dei Rischi avviene nel momento stesso in cui il richiedente accede a un finanziamento di importo pari o superiore a trentamila euro.
La segnalazione in sé non desta alcun problema, in quanto rappresenta l’azione con la quale viene censito il richiedente.
A ciò seguirà una costante raccolta dei dati, volta a fornire chiare informazioni circa la sua storia creditizia.
Ove però il richiedente dovesse risultare inadempiente nel rimborso del finanziamento, lo stesso potrà essere segnalato negativamente.
La segnalazione “negativa” rappresenta l’azione con la quale un creditore può essere catalogato come “cattivo pagatore” o soggetto a rischio.
Per meglio dire, una segnalazione “negativa” determina un credito in sofferenza e lo classifica come tale.
Il problema su cui dobbiamo soffermarci, però, è il caso di un’errata o illegittima segnalazione alla Centrale.
L’illegittima segnalazione quale causa di risarcimento dei danni alla Centrale dei Rischi
È possibile che si verifichino cause di illegittima segnalazione di sofferenza di un credito.
Si tratta di tutti quei casi in cui ci troviamo davanti a segnalazioni viziate, relative a crediti non performanti.
In riferimento a ciò, occorre necessariamente distinguere tra il carattere sostanziale e il carattere procedurale dei vizi.
Automatica segnalazione di credito sofferente. Ipotesi di vizio sostanziale
Un tipico esempio di vizio sostanziale, dal quale potrebbe scaturirsi una legittima pretesa di risarcimento, è riconducibile all’automatica segnalazione di sofferenza di una posizione finanziaria al solo verificarsi di uno o più ritardi di pagamento.
Al riguardo la giurisprudenza è risultata abbastanza unanime nell’accogliere la tesi secondo la quale un credito non può essere oggetto di segnalazione automatica alla Centrale dei Rischi nel caso di specifici ritardi nel rimborso del finanziamento o in caso di contestazione del credito da parte del debitore.
La segnalazione per essere legittima, infatti, richiede un’attenta valutazione dell’intermediario interessato, il quale ha il dovere di esaminare accuratamente la posizione finanziaria del proprio cliente nella sua interezza.
Solo se la sua condizione di insolvenza dovesse apparire deficitaria o grave, l’intermediario sarà tenuto a procedere con la segnalazione.
In caso contrario, si potrà ipotizzare di procedere con una pretesa di risarcimento alla Centrale dei Rischi per i danni causati dalla segnalazione illegittima.
Risarcimento alla Centrale dei Rischi per vizi procedurali. Quando è possibile?
Come già accennato, accanto ai vizi sostanziali, il nostro ordinamento ha previsto alcuni oneri in capo agli intermediari che, in caso di violazione, potrebbero causare vizi di natura procedurale.
Per quel che attiene all’argomento, è opportuno soffermarci sul tipico caso di una mancata informazione preventiva della prima segnalazione a sofferenza.
Al riguardo, gli intermediari hanno l’obbligo di informare, in forma scritta, il cliente e i coobbligati (se presenti), della prima segnalazione a sofferenza.
Accanto a questo specifico caso, l’ordinamento ha previsto, in capo all’intermediario, il medesimo onere di informativa nei confronti di un cliente consumatore, il quale deve essere avvisato anche nei casi di classificazione “negativa” per inadempimento.
In altri termini, in caso di un consumatore, questi ha diritto ad essere informato sia per una segnalazione in sofferenza sia per persistente inadempimento.
Ciò in quanto nel rapporto tra intermediario finanziario e cliente consumatore, quest’ultimo è considerato soggetto debole del rapporto, motivo per cui deve necessariamente godere di una maggior tutela.
Fuori dai casi suindicati, l’intermediario può agire liberamente, senza obblighi di preventiva informazione scritta.
Da ultimo, chiariti i casi in cui può sussistere una causa di illegittima segnalazione per vizi procedurali, dobbiamo precisare che la stessa può avere interesse ai fini risarcitori ma non determina la cancellazione della segnalazione.
Il motivo è facilmente riconducibile alla natura stessa della Centrale dei Rischi, della sua funzione e del ruolo che ricoprono le predette segnalazioni.
Al riguardo, infatti, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria, se un vizio procedurale dovesse determinare la cancellazione di una segnalazione (da un punto di vista sostanziale legittima) il mercato creditizio rischierebbe di essere minato e alterato.
Il debitore insolvente non verrebbe catalogato come tale e gli intermediari finanziari rischierebbero di concedere nuovi crediti senza le dovute garanzie.
Come pretendere un risarcimento alla Centrale dei Rischi
Chiarite le cause di illegittimità, possiamo soffermarci sul nodo centrale della questione, ossia come agire per ottenere un risarcimento alla Centrale dei Rischi per i danni subiti.
Al riguardo, per chi volesse far accertare l’illegittimità della segnalazione, e richiedere per tale motivo un risarcimento del danno, l’ordinamento italiano ha previsto due alternative:
- Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
- Il giudizio civile
Arbitro Bancario Finanziario
Per quanto riguarda l’Arbitrato Bancario Finanziario, possiamo definirlo uno strumento tanto utile quanto “limitato”.
Questi certamente presenta tra i propri aspetti positivi la celerità del rito e i costi vantaggiosi.
Purtroppo, però, avvalendosi dell’Arbitrato, il richiedente deve essere consapevole di non poter citare testimoni (spesso rilevanti per dimostrare la sussistenza del danno), né chiedere consulenze tecniche d’ufficio (quest’ultime molte volte fondamentali per un’adeguata quantificazione del danno).
Inoltre, bisogna sempre tenere conto che le pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti.
Giudizio Civile
Il secondo rimedio, invece, è riconducibile al giudizio civile.
Sicuramente è la via più “lunga” e dai costi più elevati ma consente di agire concretamente in via giudiziale.
Ciò implica che il rito, che sia ordinario o speciale (come nel caso del rito d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c), consente al richiedente di godere di una più approfondita istruttoria e, cosa ancor più rilevante, una pronuncia vincolante.
Quali sono i danni risarcibili? Come si quantificano?
Possiamo a questo punto soffermarci sulle diverse voci di danno risarcibili a seguito di illegittima segnalazione.
Queste possono suddividersi in danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Entrambe le ipotesi, come si vedrà, potranno essere suscettibili di un’azione risarcitoria.
Risarcimento alla Centrale dei Rischi per danno patrimoniale
Per quanto attiene al danno patrimoniale, esso è da ricondursi all’impossibilità di accedere a nuove fonti di credito, le quali si traducono nella plausibile impossibilità di eseguire nuovi finanziamenti, centrali nell’attività imprenditoriale.
Se la tua situazione dovesse rientrare in tale ipotesi è bene che tu sappia che sarà necessario dimostrare la sussistenza del danno.
In altri termini sarà necessario dimostrare che esiste un nesso causale tra la mancata erogazione del credito e la perdita del volume d’affari dell’impresa.
Spesso, ai fini di una completa azione risarcitoria, per la quantificazione del danno, si ricorre a una perizia tecnica.
Tramite questa è possibile individuare, concretamente, il danno subito e, sulla base dello stesso, avere contezza della reale pretesa.
Quali sono i casi di danno non patrimoniale?
Per quel che attiene al danno non patrimoniale, è bene chiarire fin da subito che lo stesso si compone di diverse voci, tra le quali si annoverano il danno morale e il danno da violazione dei diritti della personalità.
Al riguardo, in riferimento al danno morale, dobbiamo ricordare che un suo risarcimento è plausibile tanto per la persona fisica quanto per la persona giuridica.
Ciò è stato più volte ribadito dalla Cassazione, secondo la quale è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale (quale conseguenza pregiudizievole di un illecito), in capo a un ente collettivo, allorquando il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell’ente, analogamente al caso di una violazione dei diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente garantiti (Cass. Civ., sentenza n. 15609 del 2014).
A questo punto possiamo agilmente riassumere quanto descritto ricordando che il risarcimento alla Centrale dei Rischi è ammesso in caso di errata segnalazione del credito in sofferenza, sia per vizi sostanziali che per vizi procedurali, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento giuridico italiano.
Detto ciò, ti consiglio di approfondire tutti gli aspetti di cui hai appena letto insieme ad un professionista, con il quale puoi avere un contatto senza impegno attraverso il Modulo che trovi in questa pagina.