Risoluzione per eccessiva onerosità: come ottenerla?

Quasi sempre la stipula di un contratto impegna il futuro.

Per questo il programma contrattuale deve essere attuato in base al diverso contesto rispetto a quello esistente al momento della stipula.

I fatti, che intervengono dopo la conclusione del contratto e prima della sua completa attuazione, sono conosciuti con il nome di “sopravvenienze”.

Nel momento però in cui tu vai a stipulare un contratto possono essere tenute in considerazioni determinate “sopravvenienze”.

Di conto al momento della stipula, potete tenere conto di eventuali sopravvenienze che possono sopraggiungere e regolarle con determinate clausole.

Il problema sorge nel momento in cui la sopravvenienza non è regolamentata da alcuna clausola del contratto.

In questo caso ti potresti trovare in una situazione talmente imprevedibile da non riuscire a gestire con l’ordinaria diligenza.

La legge dunque ha stabilito dei mezzi in grado di tutelarti.

Tra questi è contemplata la risoluzione per eccessiva onerosità del contratto.

1. Nozione

La risoluzione per eccessiva onerosità del contratto la puoi esercitare quando, per eventi straordinari e imprevedibili, tu non sei più in grado di tener fede alle prestazioni pattuite contrattualmente. 

Infatti l’articolo 1467 del codice civile stabilisce che:

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458 del codice civile”

Ecco allora che se ti dovessi trovare nella situazione appena descritta potrai richiedere ed ottenere la risoluzione del contratto. 

2. Cosa è? 

Si tratta di un rimedio contrattuale. 

Questo rimedio è stato punto di dibattito in quanto, una parte della dottrina si tratterebbe di uno squilibrio della causa.

Ritiene che il prezzo deve essere sempre un elemento fondamentale della causa del contratto. 

Quindi nel momento in cui una delle prestazioni cambia il suo valore e la sua esecuzione risulta troppo svantaggiosa nei tuoi confronti (debitore).

Questa avvenuta alterazione va a minare le basi contrattuali. 

Altri invece ritengono che la causa è la base del contratto.

Quindi essendoci la causa alla base non può venire a mancare in un secondo momento.

Infatti ciò che viene meno non sarà la causa bensì la volontà, quindi i presupposti originariamente previsti per l’esecuzione del contratto vengono meno. 

3. Ma quando è possibile richiedere risoluzione per eccessiva onerosità 

Naturalmente la risoluzione per eccessiva onerosità del contratto può avvenire solo nel caso che si vengano a creare determinate condizioni.

Puoi richiederla solo nel caso tu abbia stipulato contratti a esecuzione continuata o periodica e differita, se la prestazione è divenuta per te troppo onerosa e dispendiosa da sostenere per avvenimenti straordinari e imprevedibili (Corte di Cassazione 26 gennaio 2018, n. 2047; Corte di Cassazione 5 gennaio 2000, n. 44).

In ultimo non può valere la risoluzione per eccessiva onerosità nel caso tu abbia stipulato contratti aleatori (esempio le assicurazioni), a meno che non rientri nella normalità contrattuale. 

4. Avvenimenti straordinari e imprevedibili  

In caso sopraggiungano avvenimenti straordinari e imprevedibili come ad esempio un terremoto, è possibile per te chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. 

L’eccessiva onerosità infatti non può essere imputata a te, in quanto è sopraggiunto un evento che non poteva essere previsto e soprattutto non può essere superato con la normale diligenza. 

Oltre ad un evento eccezionale come una calamità naturale, in tal senso può incidere anche la situazione del Covid- 19 che stiamo vivendo

5. Il contratto aleatorio 

In caso di contratto aleatorio la risoluzione per eccessiva onerosità non è contemplata se lo squilibrio tra le prestazioni rientra nella normale alea del contratto. 

5.1. Cosa significa? 

Il contratto aleatorio è già per sua natura caratterizzato dal rischio di prestazione, come ad esempio l’assicurazione in cui tu versi un premio periodico, senza avere la certezza che quello che versi ti sarà restituito nel caso si verifichi l’evento rischioso.

Questo esempio per dire che, nel caso in cui appunto il rischio rientra nella natura contrattuale, la risoluzione per sopravvenuta onerosità non potrà essere richiesta in quanto al momento della stipula eri a conoscenza del rischio che ti andavi ad assumere. 

Ma se il rischio esula dalla natura contrattuale, va oltre dunque quello precedentemente pattuito in questo caso potrai richiedere la risoluzione per eccessiva onerosità.  

6. Altri motivi per cui può avvenire la risoluzione per eccessiva onerosità 

Altro caso di risoluzione per eccessiva onerosità è quello in cui la prestazione deve divenire eccessivamente onerosa prima che il contratto abbia avuto esecuzione e soprattutto che tu come debitore non sia messo in mora.

La risoluzione contrattuale scatterà a meno che la parte a cui hai domandato la risoluzione non riesca ad evitarla «offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto». 

Significa che se la parte riesce a stabilire l’equilibrio contrattuale rovinato per l’eccessiva onerosità non a te imputabile ma a cause imprevedibili e straordinarie, non ti sarà possibile risolvere il contratto.

In questo caso l’altra parte ti proporrà un’offerta (l’offerta sarà unilaterale).

Tale offerta se da te accettata comporterà la modifica del contratto, riequilibrandolo, scongiurando così la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità. 

7. Effetti 

Secondo l’art. 1458 del codice civile stabilisce testualmente:

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.”

Questo significa che l’effetto della risoluzione per eccessiva onerosità, non si estende a quei casi in cui le prestazioni sono state da te già eseguite. 

Restano salvi gli effetti acquisiti da terzi in buona fede.

Spiego meglio, quello che già hai versato non ti verrà restituito, ma la risoluzione del contratto avrà effetto solo sulle prestazioni future. 

8. La giurisprudenza rilevante della Corte di Cassazione in materia di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità

Cass. civ. Sez. II Sent., 20/02/2020, n. 4451.

La transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall’art. 1467 c.c., in quanto l’irresolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall’art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento, e l’irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall’art. 1970 c.c., esaurisce la sua “ratio” sul piano del sinallagma genetico.

Cass. civ. Sez. I Ord., 26/01/2018, n. 2047.

Nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l’equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l’azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il contraente a carico del quale si verifica l’eccessiva onerosità della prestazione non può pretendere che l’altro contraente accetti l’adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite.

Cass. civ. Sez. II Ord., 07/11/2017, n. 26363.

La richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive, ex art. 1467 c.c., costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale. Ne consegue l’inammissibilità della proposizione della stessa per la prima volta nel giudizio di appello.

Cass. civ. Sez. II, 11/04/2017, n. 9314.

Ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di bene immobile per eccessiva onerosità sopravvenuta nello spazio di tempo intercorso fra la conclusione del preliminare e la sua esecuzione, non costituiscono avvenimenti straordinari ed imprevedibili l’aumento progressivo di valore dell’immobile e la progressiva svalutazione della moneta, trattandosi di eventi che rientrano nella comune alea contrattuale (così Cass. n. 4423/2004) così che la valutazione in fatto circa l’assenza di una situazione riconducibile al novero di quelle legittimanti una pronunzia ex art. 1467 c.c., è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e come tale incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione.

Cass. civ. Sez. II Sent., 11/04/2017, n. 9314.

Ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di un bene immobile per eccessiva onerosità sopravvenuta, verificatasi nello spazio di tempo intercorso fra la conclusione del preliminare e la sua esecuzione, non costituiscono avvenimenti straordinari ed imprevedibili – la cui sussistenza è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione – l’aumento progressivo di valore dell’immobile e la crescente svalutazione della moneta, trattandosi di eventi che rientrano nella comune alea contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso che il mutamento – da agricolo ad edificatorio e residenziale – del regime urbanistico dell’immobile promesso in vendita, sopravvenuto rispetto alla data di stipula del contratto preliminare, integrasse gli estremi per procedere alla risoluzione del preliminare medesimo ex art. 1467 c.c.).

Cass. civ. Sez. I Sent., 31/12/2013, n. 28812.

In tema di appalto, la domanda di restituzione della cauzione versata a garanzia della corretta esecuzione dell’opera non può considerarsi implicitamente contenuta in quella di risoluzione del contratto di appalto per colpa del committente o per eccessiva onerosità sopravvenuta, proposta in via riconvenzionale, essendo esse caratterizzate da un “petitum” e da una “causa petendi” diverse, sicché la prima, se proposta nel corso della fase istruttoria espletata in primo grado, si configura come domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353), con conseguente inconfigurabilità del vizio, denunciato in sede di impugnazione, di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.

Cass. civ. Sez. I Sent., 21/04/2011, n. 9263.

L’alea normale di un contratto, che, a norma del secondo comma dell’art. 1467 cod. civ., non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato, qualora il contratto sia espresso in valuta estera: in tale ipotesi, infatti, le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico, quanto al profilo della convenienza del medesimo.

Cass. civ. Sez. II Sent., 25/03/2009, n. 7225.

L’atipicità della causa di un contratto di compravendita immobiliare determinata dall’assunzione della garanzia di redditività del bene venduto non esclude la corrispettività tra le prestazioni a carico delle parti e la conseguente operatività, nel caso di eccessiva onerosità, non dell’art. 1468 cod. civ., bensì dell’art. 1467, primo e terzo comma, cod. civ., secondo cui è attribuito alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la quale è domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Cass. civ. Sez. II Sent., 14/08/2007, n. 17698.

Nel caso in cui un privato venda un immobile con l’obbligo del comune acquirente di destinarlo alla realizzazione di un centro scolastico e, successivamente, il comune ne modifichi la destinazione urbanistica e lo ceda a privati per realizzare insediamenti residenziali e terziari, non ricorrono i presupposti per dichiarare risolto il contratto, sotto il profilo della presupposizione, per il venir meno di un presupposto tenuto presente dai contraenti nella formazione del loro consenso e condizionante l’esistenza ed il permanere del vincolo negoziale, poiché la compravendita costituisce momento attuativo di una convenzione urbanistica che non priva il comune del potere di imprimere alle aree (interessate da una anteriore cessione) una diversa destinazione, la quale è situazione dipendente dalla volontà dello stesso comune.

Cass. civ. Sez. III Sent., 25/05/2007, n. 12235.

L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione nei contratti a titolo gratuito consiste nella sopravvenuta sproporzione tra il valore originario della prestazione ed il valore successivo, mentre nei contratti onerosi (nel caso, permuta) consiste nella sopravvenuta sproporzione tra i valori delle prestazioni, sicché l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, in presenza di squilibrio tra le prestazioni dovuto ad eventi straordinari ed imprevedibili, non rientranti nell’ambito della normale alea contrattuale, ai sensi dell’art. 1467 cod. civ. determina la risoluzione del contratto. (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la configurabilità dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, quale conseguenza del venir meno della presupposizione, ritenendo non ricorrere nel caso nemmeno un’ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione legittimante la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c., atteso il difetto dei necessari requisiti della straordinarietà e dell’imprevedibilità dell’evento).

Cass. civ. Sez. III, 19/10/2006, n. 22396.

L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell’art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall’altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all’apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l’intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza. L’accertamento del giudice di merito circa la sussistenza dei caratteri evidenziati è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.

Cass. civ. Sez. III, 24/03/2006, n. 6631.

In tema di rapporti giuridici sorti da contratto, la cosiddetta “presupposizione” deve intendersi come figura giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di “condizione”, da considerarsi implicita e, comunque, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall’altro, alla stessa “causa” del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che il contratto è destinato a realizzare; il suo rilievo resta dunque affidato all’interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da compiersi in relazione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato. Deve pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l’assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l’operazione negoziale, così da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ.. (Nella specie, era stata esperita, dai proprietari del canale di carico di un mulino, domanda di pagamento dei relativi canoni nei confronti dell’affittuario consorzio di bonifica e avevano rigettato la domanda sia il primo che il secondo giudice, quest’ultimo, in particolare, avendo applicato l’articolo 1463 cod. civ. sul presupposto che il consorzio doveva ritenersi liberato dalla propria prestazione perchè, a causa dell’erosione del letto del fiume, si era creato un dislivello tale, rispetto alla originaria imboccatura del canale, da rendere questo non più adatto a captare l’acqua dal fiume; la S.C. ha confermato la sentenza correggendone la motivazione sulla base dell’enunciato principio di diritto, in quanto la situazione di fatto “presupposta” dai contraenti nella formazione del loro consenso, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, doveva identificarsi nella possibilità materiale di immissione dell’acqua derivata dal consorzio nel canale di carico del mulino, possibilità venuta meno già da tempo per effetto dell’erosione del letto del fiume).

9. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità   è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi e ponderare diverse opzioni per addivenire ad una scelta adeguata.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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