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1. Dell’impossibilità sopravvenuta nel Codice Civile
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, come l’eccessiva onerosità della prestazione, causa la risoluzione del contratto che, in questo caso, opera di diritto.
Se, infatti, si firma un contratto e per causa non imputabile a una delle parti non si riesce ad adempiere alla prestazione pattuita, l’ordinamento italiano detta delle norme a tale fine.
Ovviamente, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione è possibile solo a determinate condizioni.
In questa guida si analizzerà la disciplina di questa particolare causa di scioglimento del contratto, dunque quando si può verificare.
“Ad impossibilia nemo tenetur”, e se, allora, nessuno è tenuto a prestazioni impossibili occorre soltanto capire meglio come il diritto italiano si pone in relazione a questa evenienza.
Per trattare tale argomento, occorre innanzitutto prendere in considerazione il Codice Civile il quale tratta dell’impossibilità sopravvenuta in due parti distinte.
L’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore è disciplinata a partire dagli artt. 1256 e seguenti del codice civile.
In un secondo momento, poi, il Codice civile tratta dell’impossibilità sopravvenuta in merito alla risoluzione del contratto dagli artt. 1463 e seguenti.
Su questa summa divisio, dunque, avendo presente tale ripartizione, ci accingiamo a capire l’argomento.
1.1. Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
L’art. 1256 del codice civile recita così.
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.”
Dunque, in caso di impossibilità della prestazione, il debitore è liberato dall’obbligo di adempirvi e l’obbligazione si estingue.
Diverso il caso di impossibilità temporanea poiché in questo caso il debitore non è responsabile del ritardo dell’adempimento.
L’obbligazione, però, si estingue se il creditore non ha più interesse a conseguirla o il debitore non è tenuto a eseguire la prestazione.
Dunque, occorre meglio capire cosa s’intende per causa non imputabile al debitore e per impossibilità sopravvenuta.
1.2. Nozione di impossibilità sopravvenuta
Prestazione impossibile significa che non può essere eseguita, ma la questione non è così semplice.
La Dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato due tesi, una oggettiva e una soggettiva di impossibilità sopravvenuta.
Secondo la teoria oggettiva la prestazione non può essere adempiuta né dal debitore né da nessun altro soggetto, dunque l’impossibilità non può essere superata in alcun modo.
In base alla teoria soggettiva, invece, l’impossibilità della prestazione deve essere misurata utilizzando il criterio dell’ordinaria diligenza.
Se la prestazione può essere ancora adempiuta impiegando l’ordinaria diligenza, allora la prestazione deve considerarsi possibile; se invece si richiede al debitore uno sforzo superiore a quello richiesto dall’ordinaria diligenza allora la prestazione è impossibile.
1.3. Nozione di causa non imputabile
Richiamiamo, innanzitutto, un’importante sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 4372/2012) secondo cui l’impossibilità è non imputabile se determinata da un evento esterno ed estraneo al debitore, imprevedibile ed inevitabile.
Secondo la teoria soggettiva, invece, si parla di causa non imputabile se l’impossibilità non dipende da un comportamento colposo del debitore.
In ogni caso, la decisione ultima sulla valutazione dell’impossibilità della prestazione e della causa non imputabile al debitore va lasciata al giudice.
1.4. Smarrimento di cosa determinata
L’art. 1257 del Codice Civile disciplina lo smarrimento di cosa determinata.
“La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.”
Lo smarrimento di una cosa, dunque, è equiparato all’impossibilità poiché anche lo smarrimento potrebbe non consentire l’esecuzione di una prestazione.
Anche se non si prova che la cosa è perita, la regola opera comunque.
2. Impossibilità parziale e totale
L’impossibilità parziale è determinata dall’art. 1258 del codice civile.
“Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.“
La norma è chiara: il creditore può soddisfarsi sul residuo possibile della prestazione e in ragione di ciò la legge non libera il debitore dall’adempimento della sua prestazione.
L’impossibilità è, infatti, soltanto parziale e produce solo parzialmente l’estinzione dell’obbligazione, relativamente alla parte colpita da impossibilità.
Occorre prestare attenzione.
La possibilità di adempiere parzialmente alla prestazione per impossibilità parziale non ha nulla a che vedere con la norma di cui all’art. 1181 del Codice Civile secondo cui il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile.
Altresì, l’art. 1464 stabilisce che quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta.
Può inoltre recedere dal contratto se non ha un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.
L’art. 1463 del codice civile, invece, disciplina l’impossibilità totale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione.
Deve inoltre restituire la prestazione ricevuta secondo le norme della ripetizione dell’indebito, ai sensi dell’art. 2033 del codice civile.
In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
3. Contratto con effetti traslativi o costitutivi e contratto plurilaterale
In questi contratti il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione anche se l’effetto traslativo o costitutivo è differito fino allo scadere di un termine.
Se l’oggetto del trasferimento è una cosa determinata nel genere, l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata.
L’acquirente è liberato dalla sua obbligazione se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima del verificarsi della condizione stessa.
Nei contratti plurilaterali, l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata si consideri essenziale.
4. La giurisprudenza rilevante della Corte di Cassazione in materia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione
Cass. civ. Sez. I Ord., 23/11/2021, n. 36329.
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole.
Cass. civ. Sez. III Ord., 29/03/2019, n. 8766.
L’impossibilita sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilita sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.
Cass. civ. Sez. III, 10/07/2018, n. 18047.
La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.
Cass. civ. Sez. I Sent., 20/11/2015, n. 23813.
In materia di appalto di opere pubbliche, nel giudizio introdotto dall’appaltatore davanti al giudice ordinario nei confronti della stazione appaltante che abbia risolto unilateralmente ed autoritativamente il contratto, ai sensi dell’art. 340, comma 2, della l. n. 2248 del 1865, All. F, la valutazione giudiziale della legittimità dell’operato della P.A. o, comunque, del complessivo contegno delle parti deve essere condotta entro i limiti delle ragioni addotte e dei comportamenti dalle stesse posti in essere durante lo svolgimento della vicenda contrattuale, conclusa per effetto del provvedimento in autotutela, non essendo consentito – in ragione del principio dell’immutabilità della “causa petendi”, nonché dei suoi fatti costitutivi, anche quando è in contestazione la legittimità del provvedimento di rescissione – né alla P.A. di immutare le ragioni del provvedimento di rescissione, né all’appaltatore di modificare quelle addotte per contestarne la legittimità e neppure al giudice di sostituirle d’ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere ritenuto legittimo il rifiuto dell’appaltatrice di dare esecuzione al contratto non già per l’allegata impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma per la mai dedotta inesigibilità di questa in assenza della redazione della necessaria perizia di variante)
Cass. civ. Sez. I Sent., 02/10/2014, n. 20811.
In tema di risoluzione del contratto (nella specie, appalto di opera pubblica), l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell’obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la possibilità di eseguire l’opera commissionata fosse stata impedita dall’esistenza di un vincolo archeologico sull’area interessata dai lavori di costruzione di alloggi, conosciuto dal committente solo attraverso la concessione edilizia rilasciatagli dal comune, per effetto del quale la Soprintendenza aveva ordinato la sospensione dei lavori, disponendo, altresì, per la loro ripresa, prescrizioni tali che, se osservate, avrebbero determinato un rilevante aumento dei costi e la cospicua riduzione degli alloggi originariamente previsti).
Cass. civ. Sez. II Sent., 12/10/2012, n. 17489.
In caso di azione di recesso ai sensi dell’art. 1385 cod. civ., non è necessaria la formale costituzione in mora del debitore, la quale è prescritta dalla legge per l’effetto preminente dell’attribuzione al debitore medesimo del rischio riguardante la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, basandosi, viceversa, l’azione menzionata sulla sola obiettiva esistenza dell’inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti.
Cass. civ. Sez. II Sent., 30/04/2012, n. 6594.
In materia di responsabilità contrattuale, perchè l’impossibilità della prestazione (nella specie conseguente al sequestro penale dei conti correnti sui quali erano versate le somme necessarie a corrispondere il prezzo della vendita) costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del “factum principis”.
Cass. civ. Sez. II Sent., 23/12/2011, n. 28647.
La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell’attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente perciò il fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza.
Cass. civ. Sez. III Sent., 20/12/2007, n. 26958.
La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del soggiorno, la S.C., enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente ed ha condannato l’albergatore a restituire quanto già ricevuto a titolo di pagamento della prestazione alberghiera).
Cass. civ. Sez. III Sent., 19/10/2007, n. 21973.
L’esercizio dell’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 cod. civ., che trova applicazione anche in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, nonché in presenza di contratti collegati, prescinde dalla responsabilità della controparte, in quanto è meritevole di tutela l’interesse della parte a non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione e ciò per evitare di trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte medesima; sicché, detta eccezione può essere fatta valere anche nel caso in cui il mancato adempimento dipende dalla sopravvenuta relativa impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Cass. civ. Sez. III Sent., 22/08/2007, n. 17844.
In caso di impossibilità, determinata da evento sismico, di godere degli immobili locati e di utilizzarli per l’uso (nella specie, scuola pubblica) cui gli stessi erano adibiti, tanto da essere oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e di inagibilità, qualora non sia stata emanata in relazione al predetto evento una specifica disciplina legislativa volta a regolare le vicende dei contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili rimasti danneggiati, occorre far riferimento alla disciplina generale in tema di estinzione del rapporto contrattuale per sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti ex art. 1463 cod. civ., quale rimedio all’alterazione del c.d. sinallagma funzionale che rende irrealizzabile la causa concreta, comportante l’automatica risoluzione”ex lege” del contratto, con conseguente liberazione del debitore dall’obbligazione divenuta impossibile che nello stesso trovava fonte.
Cass. civ. Sez. I, 29/04/2006, n. 10052.
Anche nell’appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all’amministrazione committente, creditrice dell'”opus”, un dovere – discendente dall’espresso riferimento contenuto nell’art. 1206 cod. civ. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto – di cooperare all’adempimento dell’appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall’appaltatore, necessarie affinché quest’ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio. In questo contesto, l’elaborazione di varianti in corso d’opera – di norma costituente una mera facoltà della P.A. (esercitabile in presenza delle condizioni previste dalla legge) – può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore: tanto avviene allorché la modifica del progetto originario (nella specie, costruzione di un edificio scolastico) sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti, giacché, in tal caso, l’opera che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità costruttive e istruzioni tecniche esporrebbe l’appaltatore a responsabilità per eventi lesivi dell’incolumità e dell’integrità personale di terzi. Ne consegue che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione appaltante, benché ritualmente sollecitata, dei progetti di adeguamento dell’opera alle sopravvenute prescrizioni normative, ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto imputabile al creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell’omessa cooperazione necessaria all’adempimento da parte del debitore.
Cass. civ. Sez. III, 16/02/2006, n. 3440.
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione presuppone l’addebitabilità a fatto imputabile all’altro contraente o a ragioni obiettive. ( Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione ha escluso la sentenza di inimpronibilità sopravvenuta della prestazione nel caso in cui la inutilizzabilità di un bene locato era eziologicamente ricollegabile al protratto inadempimento dell’obbligo assunto dal conduttore di apportare all’immobile le modifiche necessarie per il cambiamento della destinazione d’uso, in quanto il conduttore aveva detenuto l’immobile per oltre tre anni prima della chiusura disposta dall’autorità amministrativa.
Cass. civ. Sez. III, 21/06/2004, n. 11488.
La prova dell’incolpevolezza dell’inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell’adempimento è sempre riferibile alla sfera d’azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore (nella specie specialista di una professione protetta).
5. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la disciplina prevista per la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi e ponderare diverse opzioni per addivenire ad una scelta adeguata.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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