Ristrutturazione aziendale: come farla

Tramite gli strumenti di ristrutturazione aziendale, un’impresa in crisi di liquidità o in generale ove non sia in grado di adempiere alle obbligazioni contratte, potrà procedere a superare questa delicata fase.

Gli strumenti sono molteplici e possono sostanziarsi sia in strategie operative e di gestione, sia in strumenti ed istituti giuridici.

La gestione della crisi è un tema molto sentito attualmente, a causa dell’evoluzione tecnologica, i cambiamenti del mercato, è sempre più impegnativo restare al passo. Anche la recente emergenza sanitaria ha reso indispensabile a molte aziende ricorrere a strumenti che ne garantiscano la sopravvivenza.

Un cattivo funzionamento potrebbe essere dovuto ad una varietà di fattori, ad una situazione di impasse totale o semplicemente una situazione di difficoltà transitoria afferente a una o più aree del proprio business.

La ristrutturazione aziendale è una prassi che viene pensata e studiata nelle imprese che intendono uscire dal proprio stato di crisi, ma che può riguardare anche imprese solide che intendono aumentare la propria redditività.

Un processo di ristrutturazione ha necessariamente inizio con una profonda analisi della propria situazione e di seguito con una fase di rilancio dell’attività.

Laddove fossi interessato, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo, intendiamo offrirti una solida conoscenza degli strumenti a tua disposizione di ristrutturazione aziendale.

1. Ristrutturazione aziendale: analisi delle cause di una crisi aziendale

Come accennato, il primo step da compiere è capire quali siano gli aspetti critici della propria impresa e intervenire proprio su questi. Ovviamente un imprenditore che si attivi immediatamente sui primi segnali di squilibrio avrà molte più chance rispetto a chi invece ignora tali complicazioni.

I segnali possono provenire da diversi settori dell’attività.

Capire come e quando intervenire potrebbe essere risolutivo e prevenire eventuali irreparabili conseguenze sull’esistenza della tua impresa. Scegliere quali strumenti adottare, è, infatti, la fase conclusiva del processo di valutazione dello stato in cui versa l’impresa.

Dovrai allora analizzare alcune elementi rivelatori di uno stato patologico che affligge la tua azienda. Un’attenta analisi dello stato di “salute” aziendale, può fare la differenza nella vita o nella morte di un’azienda e un’attività produttiva.

1.1. Squilibri legati alla produttività

Un primo insieme di indicatori di squilibrio possono essere:

  • la mancanza di una vera e propria strategia interna legata al business;
  • mancanza di nuovi clienti perché non vi è una vera e propria strategia di marketing e di conseguenza non c’è un aumento dei contatti. Potrebbe anche essere invece svolta l’attività di marketing ma con tecniche del passato, visto il continuo progredire della tecnologia.
  • inefficienza produttiva dell’azienda, riconducibili all’utilizzo di tecnologie superate, alla mancanza di competenza o di impegno della manodopera, all’utilizzo di strumenti parzialmente o totalmente obsoleti o da una crisi da decadimento dei prodotti o servizi che non risultano più attraenti agli occhi dei consumatori.

1.2. Squilibri di natura finanziaria

Altra fattispecie di segnali di difficoltà/crisi sono da individuare sotto il profilo finanziario.

Uno dei primi campanelli d’allarme è la carenza di liquidità.

Ciò significa innanzitutto che l’imprenditore non riesce ad adempiere alle proprie obbligazioni, siano esse nei confronti di clienti, fornitori, fisco, ecc.

L’inadeguatezza del flusso di cassa (cd. cash flow) rappresenta la conseguenza di una mancata o errata lettura dei documenti economico/patrimoniali.

Suddetto fenomeno relativo ai flussi di cassa si riscontra quando le entrate non sono idonee a fronte alle obbligazioni pianificate, rappresenta quindi uno squilibrio dell’attività d’impresa.

Questa, in genere, accade quando hai consumato buona parte del tuo capitale operativo. Con ciò ci si riferisce alle risorse che sostengono l’attività di un’azienda.

Nella maggior parte dei casi, tale situazione è la conseguenza di cattive scelte di gestione, le quali hanno fatto si che le tue entrate siano sfasate rispetto alle spese che devi sostenere.

E’, quindi, fondamentale analizzare e analizzare compiutamente il Conto Economico, con i relativi costi e ricavi ( ad esempio un calo dei ricavi ), oltre che al Bilancio, il quale è il documento in grado di sintetizzare lo stato patrimoniale, con l’attivo e il passivo.

In presenza di segnali di squilibrio si consiglia di intervenire tempestivamente, prima che una difficoltà si trasformi in una vera e propria crisi irrecuperabile.

Si deve tenere presente che una crisi non risolta può costringere un’impresa a cessare la propria attività e dichiarare il fallimento.

1.3. Indicatori economici

In molti casi, una crisi di impresa è conseguenza della cattiva gestione ed organizzazione interna. Non di rado gli imprenditori, soprattutto se di piccole imprese, non tengono conto quanto possa essere necessario prestare attenzioni a piccoli accorgimenti, come l’ordine e controllo sulla documentazione contabile.

Solo in tal modo, va evidenziato, si predisporranno i sistemi di controllo adeguati. Si tende spesso a sottostimare gli indicatori economici e patrimoniali.

Volendo utilizzare una terminologia più tecnica, ciò che deve essere sempre monitorato è il Conto economico (costi e ricavi di un determinato esercizio), un calo dei ricavi complessivi è senza dubbio un segnale d’allarme.

Stesso discorso vale per il Bilancio, va sempre osservato il “passivo” dello Stato Patrimoniale. Infatti, il rapporto tra debiti finanziari e Patrimonio Netto ci dirà quanto è indebitata l’azienda.

Quindi una delle fasi del sistema di gestione, più importanti, al fine di prevenire una crisi di liquidità, è il controllo.

2. Ristrutturazione aziendale: conseguenze della crisi aziendale

La ristrutturazione aziendale è un provvedimento attraverso il quale si consente di risanare l’impresa ed evitare eccessive perdite economiche.

La riorganizzazione della produzione e delle attività lavorative ha lo scopo infatti di migliorare l’efficienza e ridurre i costi. La ristrutturazione, tuttavia, ha non poche conseguenze, come la dequalificazioni nelle mansioni professionali, nonché una considerevole riduzione del personale.

Tramite l’adozione di molteplici strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, potrai contenere l’impatto della crisi sui licenziamenti, grazie al ricorso ad “ammortizzatori sociali” come la cassa integrazione.

Vediamo di cosa si tratta.

2.1. Cassa integrazione ordinaria

La Cassa integrazione ordinaria (CIGO) è quella tipologia di ammortizzatore sociale a cui si ricorre in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per difficoltà aziendali. Quindi, questo è uno strumento essenziale a cui ricorrere in caso di ristrutturazione aziendale, soprattutto per evitare licenziamenti.

Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi sia i dirigenti che i lavoratori a domicilio.

La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative. La cassa integrazione può essere prorogata trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Se l’impresa supera il predetto limite incorre nel corrispettivo divieto di accesso a tale strumento per un periodo di 52 settimane, con riferimento alla medesima unità produttiva.

La CIGO viene gestita dall’INPS, alla quale dovrà esser fatta la relativa istanza online. L’ente erogherà al dipendente in cassa integrazione una somma pari al 80% della mensilità.

2.2. Cassa integrazione straordinaria

Anche la Cassa integrazione straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale che si estrinseca nel versamento di un’indennità sostitutiva della retribuzione. Questa è appositamente prevista per quei lavoratori che abbiano visto la propria attività lavorativa ridotta o sospesa.

L’intervento straordinario di integrazione salariale nasce con lo scopo di fornire uno strumento di sostegno soprattutto nelle fasi patologiche della vita aziendale. Infatti, può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (dal 1° gennaio 2016);
  • contratti di solidarietà.

In caso di riorganizzazione aziendale, cioè nell’ipotesi che in questo caso viene in considerazione, può essere richiesta per un massimo di 24 mesi, per ciascuna unità produttiva, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Anche in caso di integrazione guadagni straordinaria l’indennità corrisposta al lavoratore è pari all’80% dello stipendio.

2.3. Cassa integrazione Covid-19

Il decreto ministeriale  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 15 dicembre 2020, ha previsto delle deroghe alla normale disciplina di accesso alla cassa integrazione straordinaria, fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria.

La determinazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in relazione alla pandemia da Covid-19 può, infatti, essere richiesta:

  • solo con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.
  • anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 94033 del 2016 
  • con sospensioni anche in deroga al limite di cui all’art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, quindi non opera il limite dell’80% delle ore lavorabili in ciascuna unità produttiva.

Sono, invece fatti salvi tutti gli altri requisiti di accesso alla cassa integrazione straordinaria, in particolare con riferimento a:

  • il requisito di anzianità minima di 90 giorni per il lavoratore  
  • la durata massima di 24 mesi  di trattamento straordinario nel quinquennio mobile, 
  • il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro
  • il versamento dell’80% del salario mensile previsto per il lavoratore.

Invero, gli ultimi interventi del legislatore in tema di cassa integrazione, soprattutto tramite la Legge di Bilancio 2021, sono diretti nel senso di potenziare e rafforzare questo strumento.

Ricordiamo, ad esempio, che la norma ha anche introdotto la cassa integrazione per lavoratori autonomi. Le fattispecie fin qui menzionate, infatti, sono rivolete esclusivamente ai lavoratori dipendenti.

Tuttavia, con la previsione dell’ISCRO si è inteso estendere questo ammortizzatore sociale anche a quelle categorie che non potevano farvi ricorso, al fine di sostenerli in questa particolare fase emergenziale.

3. Ristrutturazione aziendale: come procedere

Il processo di ristrutturazione aziendale deve prendere avvio con la risoluzione di tutte quelle problematiche dalle quali trae origine lo stato di crisi.

È opportuno puntare ad una riqualificazione dei processi produttivi, apportare cambiamenti sotto l’aspetto economico e nell’organizzazione produttiva.

La ristrutturazione include innanzitutto un intervento sul piano finanziario attraverso una riduzione dei debiti contratti (adempiendo o ritardandone le scadenze).

Deve essere studiato un buon piano di azione, nel quale sono stabiliti gli obiettivi da raggiungere e i limiti temporali. Si ritiene che la fase di recupero dovrebbe essere intorno ai 3/5 anni.

4. Risoluzione dell’esposizione debitoria

Le strategie di gestione della crisi d’impresa da adottare dipendono molto dal tipo di crisi del quale si parla, infatti non può essere fatto un discorso generico per tutte le imprese.

Quando la crisi è transitoria ma in realtà il business e le strategie sono buone, un mero problema di cassa potrebbe essere risolto attraverso mezzi che permettano di ottenere liquidità immediata per far fronte ai propri debiti. Si tratta di strumenti come: ricorso al credito bancario o finanziamenti alternativi.

Diversamente, quando la situazione è più grave e la banca è proprio tra i soggetti creditori, vi sono mezzi previsti dalla legge in grado di consentire all’imprenditore di risanare la propria situazione ricevendo protezione da eventuali azioni legali esercitate dai creditori.

5. Strumenti giuridici per la ristrutturazione aziendale

Gli istituti giuridici orientati al risanamento sono attualmente contenuti nella Legge Fallimentare, sebbene recentemente è stato introdotto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha previsto alcuni correttivi ai seguenti strumenti. Si tratta di:

  • Piani attestati di risanamento art. 67, terzo comma lett. d) L. Fallimentare;
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti, art. 182 bis L. Fallimentare;
  • Concordato preventivo, art. 160  e ss L. Fallimentare

Questi sono strumenti che potrai utilizzare al fine di procedere alla ristrutturazione aziendale e che faciliteranno a prevenire il fallimento della tua impresa.

5.1. Piani attestati di risanamento per la ristrutturazione aziendale

Si tratta di uno strumento stragiudiziale, non essendo sottoposto ad alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, che può essere utilizzato proprio al fine di procedere alla ristrutturazione aziendale.

Gli strumenti stragiudiziali sono, invero preferibili, in quanto ti permettono di ridurre i costi e ottenere i risultati in modo celere.

In genere, devono sussistere dei presupposti per ricorrere ai piani di risanamento, in particolare:

  • stato di crisi, con ciò si intende che debba sussistere una situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende l’insolvenza del debitore una eventualità possibile;
  • stato di insolvenza che è definito come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali fungono da indice rilevatore, ossia dimostrino che il titolare dell’azienda non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il debitore, autonomamente, si occupa di redigere un piano di gestione della crisi. È un atto unilaterale, pertanto non è subordinato al consenso dei creditori. Tale procedura consente all’imprenditore di mantenere nel frattempo il controllo della propria attività.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore, che rientrino nell’esecuzione di un piano (attestato), non sono soggetti ad azione revocatoria.

Affinchè sia valido, un professionista indipendente dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

5.2. Codice delle imprese e Piano di riassestamento

Il piano di riassestamento, al fine di procedere alla ristrutturazione aziendale, è stato poi disciplinato dall’art. 56 del Codice delle imprese, introdotto con  il D.Lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020, che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore il 1 settembre 2021.

La norma accoglie, invero, le seguenti disposizioni: 1, comma 1, della L. 8 marzo 2019, n. 20; D.L. 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155 (c.d. Decreto correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza).

La norma prevede che il piano deve indicare:

  • la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  • le principali cause della crisi;
  • le strategie d’intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  • i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
  • gli apporti di finanza nuova;
  • i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonchè gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Il piano deve pur sempre essere idoneo a risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa.

5.3. Accordo di ristrutturazione del debito e ristrutturazione aziendale

Diversamente dal precedente che è redatto in autonomia, è previsto in questo caso un accordo tra imprenditore e creditori, che rappresentino almeno il 60% dei crediti, che può essere altrettanto utilizzato al fine di procedere alla ristrutturazione aziendale.

L’accordo non è uno strumento disponibile a tutti, ma è riservato solo ad alcuni soggetti giuridici:

  • all’imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo;
  • gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, delle grandi imprese soggette all’amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

L’accordo potrà esser redatto ove sussista uno stato di crisi o di insolvenza. E’ altresì necessario che sia concluso con non oltre il 60% dei creditori. L’accordo deve essere attestato da un professionista indipendente, ed è inoltre sottoposto ad omologa da parte del Tribunale.

Durante le trattative e nell’esecuzione degli accordi il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza, come previsto in via generale dall’art. 1175 c.c., e, nel caso di specie, anche dall’art. 4 del D.Lgs 14/2019.
In particolare, la norma prevede che il debitore ha il dovere di:

  • illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;
  • assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
  • gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori.

La sottoscrizione di un accordo mette a riparo il debitore dal rischio di eventuali azioni legali poste in essere dai creditori.

5.4. L’accordo di ristrutturazione del debito nel Codice delle imprese

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza recepisce l’accordo di ristrutturazione del debito all’art. 57, aggiungendo due nuove versioni: l’accordo di ristrutturazione agevolato e l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa.

L’accordo di ristrutturazione agevolato è un accordo “semplificato” rispetto a quello sopra descritto. Questo trova la propria disciplina nell’art. 60 del D.Lgs 14/2019, che prevede:

  • la percentuale del 30% dei creditori, a differenza dell’istituto originario che prevede la percentuale del 60%;
  • nessuna moratoria nel pagamento dei creditori estranei agli accordi, che invece è prevista nell’accordo ordinario;
  • rinuncia alle misure protettive temporanee, che invece possono essere richieste nell’accordo ordinario.

Mentre l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa è previsto dall’art. 61 del D.Lgs 14/2019, il quale invece prevede una deroga al principio di relatività del contratto, statuendo che l’accordo esteso produca effetti anche verso i creditori non aderenti. Si può accedere a tali accordi se sono rispettati i seguenti requisiti:

  • tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
  • l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta;
  • i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
  • i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.

5.5. Concordato preventivo e ristrutturazione aziendale

Tra le procedure orientate alla ristrutturazione aziendale, il concordato preventivo rappresenta quella più complessa e articolata.

È lo strumento predisposto dalla legge per evitare il fallimento e favorire la prosecuzione dell’attività d’impresa. È rivolto all’imprenditore individuale, società, associazione o diverso ente.

Riconosce un’ampia tutela al debitore, in quanto dall’avvio della procedura è fatto divieto ai creditori di proporre azioni esecutive nei suoi confronti oltre che il mantenimento del controllo, seppur parziale, dell’impresa.

Il concordato preventivo può assumere diverse forme:

  • Con continuità aziendale: quando sia lo stesso imprenditore a gestire l’attività attraverso nuove manovre finanziarie tali da soddisfare le pretese creditorie, o anche conferendo l’azienda in una o più società anche se di nuova costituzione
  • Con assunzione in garanzia: mira a preservare la continuità, prevedendo la figura di un terzo soggetto che si assume l’obbligo di adempiere alla proposta concordataria (un esempio ricorrente è l’affitto d’azienda).
  • Liquidatorio: adempimento dei debiti aziendali attraverso la liquidazione del proprio patrimonio aziendale, evitando così il fallimento.Il tribunale ne giudica l’ammissibilità.

Sono previste specifiche figure come il commissario giudiziale che ha il compito di affiancare il debitore durante lo svolgimento della procedura. Soggetto occasionale è invece il liquidatore, nominato soltanto in caso di affidamento dell’azienda ad un terzo.

Con il Codice della crisi (art. 84 e ss), sono state apportate delle modifiche, con il fine di valorizzare in particolare l’aspetto della continuità aziendale

5.6. Imprese di grandi dimensioni

Per le imprese di grandi o grandissime dimensioni che intendano avviare un lavoro di ristrutturazione aziendale esistono strumenti ad hoc: l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza e l’amministrazione straordinaria speciale.

6.Come fare la scelta giusta?

Volendo ricapitolare, di fronte a difficoltà legate al proprio business la soluzione consigliabile è quella di ripartire dal Business Plan. Cioè valutare i fattori di natura professionale e imprenditoriale e apportare una modifica, un aggiornamento attraverso un piano di rilancio dell’attività. Ovviamente se il business è suddiviso in più aree, il piano di ristrutturazione dovrà investire in modo armonico tutte i campi.

Quando invece la situazione è di vera e propria crisi aziendale c’è bisogno di intervenire sulle finanze. Ci si può trovare a fronteggiare una situazione di emergenza ma ancora risolvibile e in tal caso potranno attuarsi manovre immediate volte a ridurre i costi, in modo da poter risolvere gli aspetti più urgenti da sanare.

La riduzione dei costi può riguardare lo snellimento delle linee produttive, il turnover del personale, dismissione dei cespiti soltanto in seguito ripartire con un piano di ristrutturazione.

Casi particolari e lievemente più complicati possono trovare maggiore beneficio attraverso la collaborazione degli stessi creditori, come nel caso dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo.

In conclusione, i piani di ristrutturazione devono essere modellati sull’azienda di riferimento poichè non esistono rimedi standard.

Gli obiettivi del risanamento aziendale non devono essere limitati alla mera sopravvivenza dell’azienda ma anche a rilanciare l’azienda evitando una traumatica chiusura dell’attività.

7. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla ristrutturazione aziendale è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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