Ristrutturazione dell’immobile destinato a studio professionale

Il professionista può beneficiare delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione di immobile destinato ad attività professionale, quand’anche esso sia di proprietà del coniuge e detenuto in comodato d’uso.

La vicenda

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una contribuente, avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2009.

La contribuente, libera professionista, aveva detratto circa 14 mila euro di spese per ristrutturazione, per adibire l’immobile di proprietà del marito da abitazione a studio professionale. Ella, non versava un canone di locazione, ma era legata al primo da un contratto di comodato d’uso.

Per l’Agenzia fiscale tale circostanza era insufficiente; perciò, le notificava l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione delle maggiori imposte, contro il quale la stessa presentava ricorso dinanzi ai giudici tributari ed infine, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nella specie, la ricorrente denunciava la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, per aver erroneamente negato la detrazione delle spese di ristrutturazione sostenute per i lavori di ristrutturazione straordinaria, reputando che l’abitazione fosse del coniuge mentre era da ella detenuto in comodato d’uso ed adibito a studio professionale.

Con contro ricorso resisteva in giudizio l’Agenzia fiscale.

Ebbene, i giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso della professionista, cassando con rinvio la decisione impugnata. “Con riguardo alle spese ricollegate dalla CTR alla casa di abitazione del coniuge, mancava l’esame della documentazione fornita dalla donna ed atta a dimostrare che l’appartamento era da ella utilizzato, in comodato d’uso, posto che, in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e ad essa strumentale, pure se esso sia di proprietà di terzi”.

In un’altra recente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e ad essa strumentale senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto cespite non sia di proprietà dell’impresa, ma da essa condotto in locazione e, dunque, rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della reddittività e risultino dalla documentazione contabile (Sez. 6-5, n. 1788 del 24/01/2017).

Come noto, qualora il professionista non possieda l’immobile ma abbia, al contrario un regolare contratto di locazione a lui intestato potrà dedurre in contabilità anche il 50% dei canoni mensili versati quale corrispettivo, al locatore.

Nel caso, invece, in cui egli decida di ristruttura la casa-studio, potrà ugualmente dedurre nella misura del 50% anche i costi relativi all’ammodernamento dell’abitazione utilizzata promiscuamente per fini professionali. Sono comprese, in questo caso, i lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ammodernamento dei locali. Il 50% andrà calcolato nel limite del 5% del valore dei beni strumentali nell’anno di sostenimento.

Quest’oggi, tuttavia, con l’ordinanza in commento (n. 11907 del 7 maggio 2019), i giudici della Cassazione si sono spinti in avanti, affermando il principio in base al quale il professionista può detrarsi le spese di ristrutturazione sostenute per adibire l’abitazione di proprietà del proprio coniuge a studio professionale. Per poter beneficiare di tale agevolazione è sufficiente un comodato d’uso sul cespite del terzo.

Le spese di ristrutturazione per i liberi professionisti: la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

In materia di spese di ristrutturazione per i liberi professionisti, indicativa è la risoluzione n. 99 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “ai fini del reddito da lavoro autonomo, le spese incrementative sostenute per la ristrutturazione di un immobile non acquisito a titolo oneroso, sono deducibili, nell’anno di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, con rinvio dell’eventuale eccedenza ai cinque periodi d’imposta successivi. L’Iva non può essere detratta se la costruzione è accatastata come unità abitativa. Al fabbricato ancora in fase di cambiamento di destinazione rimane attribuita la categoria assegnata prima dell’inizio del procedimento di trasformazione”.

In particolare, l’amministrazione finanziaria ha specificato in ordine alla possibilità di dedurre le spese di ristrutturazione secondo il regime previsto per i beni strumentali, che se la spesa è oggettivamente incrementativa, va computata in aumento della quota di ammortamento.

Nel caso, invece, per l’immobile non si proceda ad ammortamento (perché, ad esempio, acquisito a titolo gratuito o perché di proprietà di terzi), le spese saranno deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili nell’anno di sostenimento; l’eventuale eccedenza andrà ripartita in quote costanti nei cinque anni successivi.

Quanto alla detraibilità dell’Iva, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la detrazione dell’imposta per l’acquisto, la locazione o la ristrutturazione di un immobile a uso abitativo, fatta eccezione per le imprese che svolgono, come attività principale o esclusiva, la costruzione o la rivendita di case.

Per richiedere assistenza in materia di Pianificazione e Difesa del tuo Patrimonio contatta i professionisti di ObiettivoProfitto compilando il Modulo che trovi in questa pagina.

CHIEDI UNA CONSULENZA
CONTATTACI

per richiedere la nostra assistenza







    Ho letto e accetto la Privacy Policy