Sanzioni tributarie agli eredi: intrasmissibilità

Quando una persona cara viene meno, la prassi più diffusa è quella di accettare l’eredità con tutto ciò che ne consegue per ogni erede.

Ma cosa succede se in capo al de cuius, ossia la persona defunta, pendevano delle sanzioni amministrative? Anche queste passano agli eredi?

Facciamo un banale esempio, uno dei più diffusi che si possa verificare. Un soggetto decede e in capo a sé vi erano ancora delle multe auto non pagate. Gli eredi devono accollarsi questo pagamento per il solo fatto di aver accettato l’eredità?

Come ben sappiamo, l’eredità non trasmette solo posizioni favorevoli, ma anche oneri in capo agli eredi. Questo a volte li costringe a rinunciare all’eredità per non dover pagare più di quanto ricevano.

Tuttavia, esiste una disciplina particolare per quanto riguarda le sanzioni tributarie agli eredi che ne sancisce l’intrasmissibilità e questa dovrebbe tranquillizzare tutti coloro che si chiedono se accettare l’eredità o meno.

Ma analizziamo più nello specifico la disciplina delle sanzioni tributarie agli eredi, cosa sancisce e cosa comporta per coloro che sopravvivono al de cuius.

Il concetto delle sanzioni tributarie agli eredi

La sanzione nasce nel momento in cui avviene una violazione di una norma. Il soggetto che viola uno specifico precetto è automaticamente responsabile dell’azione posta in essere.

Per quanto riguarda le sanzioni tributarie, la loro natura è quella di sanzioni di carattere personale. Questo è esattamente ciò che avviene anche per le sanzioni penali dove non è possibile pretendere che un soggetto esterno si assuma la responsabilità che era in capo ad un altro.

Questo è il motivo per cui anche le sanzioni tributarie agli eredi sono intrasmissibili.

Il principio della personalità dell’obbligazione è stato stabilito dall’art. 7 della l. n 689 del 24/11/1981 la quale stabilisce che “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”

La normativa relativa alle sanzioni tributarie agli eredi

Il primo riferimento da considerare quando si parla di sanzioni tributarie agli eredi è l’art. 8 del D.Lgs. 472/1997 rubricato proprio “Intrasmissibilità della sanzione agli eredi” e che cita “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

La norma sembra molto chiara e specifica, tuttavia questo non ha annullato la diatriba circa la sua applicabilità.

A confermarlo è stata anche la Corte di Cassazione in diverse pronunce, come la sentenza n. 15067 del 06/06/2008 dove stabilisce che la trasmissibilità agli eredi è prevista solo per sanzioni civili e non per le altre sulle quali opera il principio di intrasmissibilità.

Questo è stato ribadito anche dalla pronuncia della Cassazione n. 6500 del 2019 in cui ha riaffermato che le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi.

Tuttavia, la fattispecie non è così semplice come potrebbe sembrare. Analizziamo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha specificato la disciplina da dover applicare nel caso concreto.

L’Agenzia delle Entrate in tema di sanzioni tributarie agli eredi

La posizione dell’Agenzia delle Entrate è stata chiarita con la Circolare n. 29/E del 7 agosto 2015.

Come mai è importante analizzare nello specifico l’applicazione di quanto detto finora?

Perché, nel caso in cui ad un erede arrivi un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio, sull’IMU), quest’ultimo non può semplicemente ignorarlo.

Nel caso in cui l’avviso riporti un pagamento insufficiente o, addirittura, un mancato pagamento, l’erede deve rivolgersi all’ufficio che ha emesso l’avviso.

Come mai è importante questo passaggio?

Perché, se esistono delle sanzioni, deve essere presentato un ricorso all’ufficio il quale dovrà emettere un nuovo avviso contenente solamente l’imposta di base ed eventuali interessi.

Quindi, l’imposta di base e gli interessi legali devono essere versati ugualmente anche se le sanzioni non sono trasmissibili.

Il caso più diffuso e controverso è quello del pagamento rateizzato. Nonostante possa verificarsi un ritardo di un pagamento di una multa, è molto più diffuso il caso del mancato pagamento di una porzione di rate.

La forma della rateizzazione comporta un vincolo che spesso dura diversi anni e non è difficile che, nel corso di questi, il soggetto responsabile venga meno.

Cosa accade in capo agli eredi? È esattamente il problema che affronta la Circolare.

Il caso della rateizzazione

Riprendiamo in mano la Circolare sopra citata dell’Agenzia delle Entrate, il cui oggetto è proprio “Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento e deflattivi del contenzioso”.

All’inizio della Circolare viene affrontato esattamente il caso in cui il decesso avvenga mentre è ancora in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base ad un istituto definitorio dell’accertamento o degli istituti deflattivi del contenzioso.

Se il contribuente decede prima di aver terminato il pagamento, potrebbe sorgere un dubbio circa la trasmissibilità agli eredi.

In base a quanto stabilito più volte anche dalle sentenze della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che agli eredi non possa essere chiesto il pagamento delle sanzioni sia per le somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate sia nel caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Invece, agli eredi sono trasmissibili le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del contribuente.

La Circolare specifica che, nel caso in cui si verifichi il decesso quando è ancora in corso la rateazione, la struttura non può chiedere agli eredi il pagamento delle rate residue ancora da versare a titolo di sanzione. Questo avviene anche nel caso delle somme dovute per il ritardo nel pagamento delle rate o in caso di decadenza del beneficio del piano di rateazione.

Cosa accade in caso di multe?

Torniamo infine ad analizzare uno degli aspetti che spesso si trovano ad affrontare gli eredi, ossia delle multe pendenti che non erano state pagate dal de cuius quando era ancora in vita.

Anche le multe derivanti da violazioni del codice della strada non sono trasmissibili agli eredi e questi ne possono chiedere l’annullamento nel caso in cui le ricevano dopo la morte del responsabile.

L’unica eccezione che si verifica nel caso della multa auto è se ilveicolo era in comproprietà del de cuius con un altro familiare. Se si verifica questa situazione, e la multa viene notificata, è il familiare rimasto in vita a doverla pagare e l’unica possibilità che ha per sottrarsi è quella di dimostrare che il de cuius avesse utilizzato il mezzo contro la sua volontà.

Se desideri ricevere assistenza in materia di Pianificazione e Difesa del tuo Patrimonio contatta i professionisti di ObiettivoProfitto compilando il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

CHIEDI UNA CONSULENZA
CONTATTACI

per richiedere la nostra assistenza







    Ho letto e accetto la Privacy Policy