Come sapere se hai un debito con l’Agenzia delle Entrate?

INDICE

Vorresti sapere se hai un debito con l’Agenzia delle Entrate e non sai come fare? 

Ebbene sì, sembra una domanda strana da fare, ma in realtà non così tanto scontata. 

Spesso e volentieri può capitare che non tutti i contribuenti siano a conoscenza di avere dei debiti con l’Agenzia delle Entrate. 

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1. Come è possibile?

Anche se prassi vuole che le cartelle esattoriali vengano notificate al contribuente, così da metterlo al corrente di avere dei debiti, ci possono essere dei casi in cui le cartelle non vengano notificate.

Questo può avvenire ad esempio nel caso in cui la notifica è stata recapitata alla persona sbagliata o che la stessa non sia mai partita per un rallentamento del sistema d’inoltro. 

Dunque il fatto che non vi sia mai arrivata una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia di Riscossione, non significa che non abbiate un debito

Arrivati a questo punto cosa si può fare per capire se si hanno dei debiti o anche procedure in corso? 

In tal caso si potrà scegliere tra, recarsi in sede e richiedere il proprio estratto conto allo sportello oppure controllarlo direttamente online.

La possibilità di consultare il proprio estratto conto debitorio direttamente online ci consente di rimanere informati stando comodamente a casa ed evitando lunghe code. 

2. Come si accede?

Basterà collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, andare nell’Area riservate ai Cittadini e Imprese così da poter accedere a tutti i servizi online messi a disposizione dall’ente tra cui: 

  • Situazione debitoria – consulta e paga
  • Rateizzazione del debito
  • Sospensione della Riscossione 
  • Definizione Agevolata;

oltre a tanti altri servizi di supporto. 

Per effettuare il login è necessario essere in possesso o di un’identità Digitale SPID, o di credenziali rilasciate direttamente dall’Agenzia delle Entrate ed ancora tramite Pin Inps o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

2.1. Come verificare l’eventuale debito

Una volta entrati nell’area riservata, se non lo avete già, vi chiederà di creare un profilo personale inserendo le proprie credenziali e il codice fiscale. 

Effettuato il log-in, nella prima schermata vi ritroverete a sinistra il menù con i vari servizi messi a disposizione per il contribuente elencati nel paragrafo precedente. 

Le voci che metteremo in evidenza, saranno quelle necessarie per controllare la situazione debitoria, dunque sia il debito che eventualmente ognuno di noi ha contratto e sia le eventuali procedure aperte a nostro carico.

Andiamo adesso ad analizzarle più nel dettaglio.  

2.2. Come consultare ed eventualmente pagare il proprio debito

Nella sezione “situazione debitoria- consulta e paga” si potrà consultare la situazione debitoria a partire dall’anno 2000 (per le cartelle notificate prima dell’anno 2000 bisogna rivolgersi necessariamente allo sportello), i versamenti che sono stati eventualmente già effettuati o da effettuare, la rateizzazione e le procedure in corso, nonché pagare le cartelle. 

Dopo essere entrati nella sezione, nel menù a tendina si potrà scegliere se visualizzare la propria posizione o quella dell’impresa inserendo il relativo codice fiscale, accanto si potrà di conto selezionare la provincia o le province in cui risultano cartelle o avvisi. 

Al di sotto dello schermo ci saranno due icone “da saldare” e “saldati”.

Cliccando sull’icona “da saldare”, troverete un riepilogo dei documenti suddivisi per province in precedenza selezionate. 

Si potranno visualizzare tutti gli importi dovuti e verificare la presenza di provvedimenti di sospensione, rateizzazione o sgravio.

 In più sarà possibile controllare l’ente creditore (es. Comune, Agenzia delle Entrate-Riscossione etc.) ed anche il debito iniziale e il debito da pagare, in questi ultimi due campi si potrà verificare a quanto ammontava il debito originario ed a quanto ammonta il debito da pagare, complessivo di oneri accessori.

In fine, nella parte bassa dello schermo troverete un’icona “procedi” da cliccare in caso si voglia procedere all’immediato totale pagamento o dove sia possibile procedere con la richiesta di rateizzazione della somma dovuta. 

Cliccando invece sull’icona “saldati” vi apparirà un’identica schermata, ma con il debito pagato azzerato.

3. Sospendi la riscossione

Se invece ritieni che il debito o i debiti indicati nelle cartelle o negli altri atti non siano dovuti, si potrà chiedere di sospendere le procedure di riscossione. La richiesta verrà inoltrata direttamente dall’ Agenzia delle Entrate – Riscossione all’ente creditore per le successive verifiche. 

3.1. Come procedere in caso si voglia sospendere la riscossione per un debito non dovuto? 

Cliccando su “Sospendi la riscossione” vi apparirà una pagina con i dati anagrafici e il codice fiscale già compilati, bisognerà solamente aggiungere i riferimenti e-mail per poter ricevere la notifica della presa a carico della richiesta. 

Andando avanti con la procedura, si aprirà una seconda pagina in cui bisognerà inserire il numero della procedura per cui si richiede la sospensione e la relativa data di notifica. 

In seguito vi chiederà di selezionare, tra le specifiche caratteristiche per le quali ci si può avvalere della sospensione, quella d’interesse inserendo i dettagli della procedura stessa e selezionare i documenti che si allegano a comprova. 

Terminato l’iter di revisione dei documenti inseriti inviate la richiesta. 

4. Come fare invece se risultano cartelle non notificate o prescritte?

Se scaricando l’estratto conto ci si accorge che sono presenti una o più cartelle di pagamento non notificate, si può avviare una procedura di ricorso. 

Il ricorso per vizio di notifica deve essere necessariamente fatto entro e non oltre sessanta (60) giorni da quando si è richiesto l’estratto conto.

Nel caso in cui, invece, leggendo l’estratto conto ci si trova davanti alla voce “cartelle prescritte”, in questo caso non si potrà fare ricorso. 

Un eventuale ricorso si potrà avviare solo nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificherà un nuovo atto riferendosi alla stessa cartella esattoriale. 

In alternativa è comunque possibile presentare un’istanza di sgravio in autotutela, rivolgendosi direttamente a uno sportello di Agenzia delle Entrate – Riscossione. 

5. Le procedure 

Come avevo già accennato in precedenza, oltre a un eventuale debito a proprio carico ci potrebbero essere anche delle procedure attivate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. 

Tramite il sito però si potrà esclusivamente verificare se una procedura o più procedure siano attive, invece, per avere una situazione dettagliata bisognerà recarsi necessariamente allo sportello. 

Detto ciò se si vuole comunque rimanere sempre aggiornati sulla propria posizione debitoria o richiedere informazioni, sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione potrete trovare la “sezione di supporto” dove sarà possibile ricevere informazioni su cartelle e rateizzazioni, delegare un intermediario per gestire la vostra posizione e tanti altri supporti dedicati.

6. Pace fiscale 2023: le sanatorie fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di ipotesi di sanatorieregolarizzazioni e definizioni fiscali (c.d. pace fiscale) che hanno come effetto quello di dirimere i conflitti esistenti e potenziali tra il contribuente e il Fisco, ponendo i presupposti per una migliore collaborazione futura.

In particolare, tali interventi vanno dalla regolarizzazione delle criptovalute alla definizione di errori, omessi versamenti, avvisi bonari, avvisi di accertamento e cartelli di pagamento, fino alla sanatoria delle liti pendenti.

6.1. Regolarizzazione delle criptovalute.

Con la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è stata offerta ai contribuenti la possibilità di procedere ad una “Voluntary discosure” per far emergere e regolarizzare le cripto-attività che non sono state indicate delle proprie dichiarazioni fiscali e i relativi redditi, presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Tale possibilità è stata accordata alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 TUIR, residenti in Italia che, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati.

Questi soggetti possono presentare una istanza di emersione secondo il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che disciplina il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza stessa, nonché le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni relative alla regolarizzazione delle cripto-attività.

Nel caso in cui le cripto-attività non abbiano prodotto reddito, per regolarizzare la propria posizione è sufficiente presentare l’istanza, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione delle proprie attività, nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.

I soggetti che hanno realizzato dei redditi nel periodo di riferimento, regolarizzano la propria posizione presentando l’istanza e pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione delle attività.

E’ fondamentale ricordare che il contribuente deve dimostrare la liceità delle somme investite, in quanto la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento all’imposizione dei redditi relativi alle attività sopra indicati e alla non applicazione delle sanzioni per la mancata indicazione nel Quadro RW.

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  • Dichiarazione di cripto-attività e criptovalute, con tassazione ai fini IRPEF e compilazione del Quadro RW;
  • Rivalutazione di cripto-attività e criptovalute detenute al 1° gennaio 2023 con versamento dell’imposta sostitutiva del 14% (Legge di Bilancio 2023);
  • Adesione alla Voluntary disclosure 2023 per la sanatoria di cripto-attività e criptovalute detenute entro la data del 31 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2023).

Leggi ancheFiscalità internazionale: errori da evitare per tutelarsi.

6.2. Sanatoria degli Avvisi bonari relativi ai controlli automatizzati (sanzione al 3%).

In primo luogo, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire in modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Altresì, è stata prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in questo caso, le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Le somme oggetto di definizione agevolata sono quelle dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (comunicazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per le imposte dirette, e art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972, in materia IVA), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Requisito per definizione agevolata è che, al momento di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, non sia scaduto il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ovvero non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta (questo termine, come anticipato, è stato allungato a 60 giorni fino al 31 agosto 2022 dal decreto-legge n. 21 del 2022; ovvero, che le comunicazioni di irregolarità siano state recapitate successivamente all’entrata in vigore della norma in esame).

Il versamento delle somme dovute avvenga secondo le modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, in un’unica soluzione entro 30 giorni ovvero a rate.

E’ possibile definire con modalità agevolate anche le rate, relative a comunicazioni di irregolarità, delle dilazioni ancora in corso all’entrata in vigore della norma in commento, mediante il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in questo caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale delle suddette somme prosegue quindi secondo le modalità e i termini sopra indicati.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme residue sono dunque iscritte a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione per gli omessi o ritardati versamenti.

Le somme già versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi delle norme in esame, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono dunque rimborsabili al contribuente.

In deroga allo statuto del contribuente, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato (ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973), ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno.

L’art. 3-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 462/1997 viene modificato per prevedere che il pagamento delle somme da versare possa sempre essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal quantum dovuto.

6.3. Regolarizzazione degli Errori Formali (errori commessi fino al 31 ottobre 2022 sanzione ridotta di euro 200).

Sotto altro profilo, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di sanare le irregolaritàle infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

La procedura di regolarizzazione non può essere esperita:

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990;
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

In deroga all’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (che dispone l’irretroattività delle norme tributarie), con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) previsti all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, vengono prorogati di due anni.

Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame vengono disciplinate con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate.

6.4. Ravvedimento Speciale (per violazioni commesse fino al 31 dicembre 2021, con sanzione a 1/18 del minimo).

In deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, la Legge di Bilancio ha disposto la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni.

Le sanzioni vengono pagate in misura ridotta, pari a 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate.

La regolarizzazione è compiuta con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Tale misura si riferisce ai tributi governati dall’Agenzia delle Entrate e concerne le violazioni diverse da quelle che possono formare oggetto di definizione agevolata degli avvisi bonari e di regolarizzazione delle irregolarità “formali”.

Il ravvedimento è impedito, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

Il pagamento e la regolarizzazione non impediscono l’inizio o la prosecuzione di accessiispezioniverifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Errori, omissioni e versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati nella misura del 2% dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta.

E’ possibile versare le somme dovute a seguito del ravvedimento speciale anche in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Quindi, per quanto sopra esposto, condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni.

Per cui, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo (art. 20 del D.Lgs. n. 602/1973), con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In questo caso, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non si dà luogo a rimborso.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate vengono definite le modalità di attuazione del ravvedimento speciale.

6.5. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (es. Avvisi di accertamento e Accertamenti con adesione) notificati fino al 31 marzo 2023, con sanzione a 1/18 del minimo.

Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2023 hanno previsto la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Quindi, sono state previste sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

  • processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili;
  • avvisi notificati entro il 31 marzo 2023;
  • agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

La stessa riduzione delle sanzioni sia applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possano essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

6.6. Definizione agevolata del contenzioso tributario pendente.

La Legge di Bilancio 2023, altresì, ha previsto la possibilità di definire con modalità agevolate le controversie tributarie (pendenti alla data della sua entrata in vigore), anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Se vi è soccombenza dell’Agenzia, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado, e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

La definizione agevolata è disposta su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo è dovuto per intero per la parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale. Per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta sopra indicata (40% o 15%).

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possano essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore delle norme in esame, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione in commento.

Possano essere definite con modalità agevolate le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

E’ esclusa la definizione per le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023.

Se gli importi dovuti superano euro 1.000,00, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Si applicano (in quanto compatibili) le disposizioni relative al versamento delle somme dovute a seguito dell’accertamento con adesione.

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

In presenza di autonome controversie, occorre presentare una distinta domanda di definizione, entro il 30 giugno 2023, esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio (importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio).

La definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore delle norme in commento.

Le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

Entro tale data, il contribuente ha l’onere di depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In tal caso il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.

Per le controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione, in caso di adesione alla definizione nei termini di legge indicati, il giudizio è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Risulta sospeso per nove mesi i termini di impugnazione per le controversie definibili, anche in via incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore delle norme in esame fino al 31 luglio 2023.

L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Se la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Per i procedimenti dichiarati estinti per effetto della definizione l’eventuale diniego della definizione, notificato con le modalità previste per gli atti processuali entro il 31 luglio 2024, è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione entro sessanta giorni dalla notificazione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato per effetto della definizione e la revocazione è chiesta congiuntamente con l’impugnazione del diniego.

Nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Con dei provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale vengono individuate le modalità di attuazione della definizione delle liti in commento.

Resta comunque ferma, in alternativa a quella sopra prospettata, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione già prevista dall’art. 5 della Legge n. 130/2022.

Entro il 31 marzo 2023, gli Enti territoriali possono esprimersi in merito all’applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

6.7. La Conciliazione agevolata nel contenzioso tributario.

Come alternativa alla definizione agevolata delle controversie, la Legge di Bilancio 2023 riconosce al contribuente la possibilità di definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo “fuori udienza” le controversie tributarie pendenti (alla data di entrata in vigore della norma), aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e aventi ad oggetto atti impositivi, con l’accordo conciliativo fuori udienza (art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992).

L’accordo deve essere sottoscritto tra le parti e deve indicare le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40% o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni e il competente Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione (di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Dalla conciliazione agevolata sono escluse le controversie concernenti, anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali UE e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

6.8. Definizione agevolata del contenzioso tributario pendente in Cassazione.

Altro aspetto della sanatoria fiscale introdotta con la Legge di Bilancio 2023 è la misura che introduce, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie sopra descritta, l’istituto della rinuncia “agevolata” alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione, la cui opzione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2023.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio, quale rinuncia al ricorso per cassazione già disciplinata dall’articolo 390 c.p.c..

Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

6.9. Sanatoria degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Le nuove norme della Legge di Bilancio 2023 permettono, inoltre, di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

La sanatoria si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30% delle somme dovute.

Nello specifico, la nuova misura consente la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento di somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire i pagamenti relativi a:

  • ratesuccessive alla prima, riguardanti le somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, qualora siano scadute alla data di entrata in vigore della norma in esame e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione. Tali versamenti si regolarizzano mediante il versamento integrale della sola imposta. Non sono dunque dovute sanzioni e interessi;
  • gli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ove siano scaduti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e a condizione che non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione, anche in tal caso con versamento integrale della sola imposta (senza sanzioni e interessi).

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

Sull’importo delle rate successive alla prima, aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, oltre a non prodursi lo sconto sul quantum dovuto, il competente ufficio in tale ipotesi procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30%, da applicare sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

6.10. Rottamazione cartelle per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Rottamazione-quater).

Infine (oltre allo stralcio dei carichi fino a euro 1.000,00, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), la Legge di Bilancio consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (facendo seguito alle misure già precedentemente previste con D.L. n. 193 del 2016, n. 148 del 2017, n. 119 del 2018, n. 34 del 2019 e dalla Legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018).

Il contribuente debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

A differenza delle precedenti rottamazioni, aderendo alla nuova definizione agevolata prevista è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

In particolare, la nuova disposizione prevede che il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero usufruendo di una dilazione dei pagamenti. Il pagamento può essere effettuato nel numero massimo di n.18 rate, da corrispondersi con le modalità e nell’ammontare di seguito illustrati:

  • la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
  • le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2%. Non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo.

Resta a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet.

Per aderire alla definizione, il contribuente deve presentare, entro i1 30 aprile 2023, una dichiarazione all’agente della riscossione in cui indica anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di 18 rate. L’agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data in vigore della norma in esame, le modalità – esclusivamente telematiche – con cui è effettuata la predetta dichiarazione.

Nella suddetta dichiarazione il debitore deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Con riferimento ai giudizi pendenti relativamente alle somme oggetto di rottamazione, questo sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

La suddetta dichiarazione già presentata possa essere integrata entro la stessa data del 30 aprile 2023.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione (a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento) si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima..

Restano comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili.

Gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata sono quelli di:

  • sospendere i termini di prescrizione e decadenza;
  • sospendere, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  • inibire l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
  • vietare l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • vietare di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/1973.

7. Assistenza e Consulenza fiscale per il caso concreto.

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  • Definizione agevolata del contenzioso tributario pendente
  • Conciliazione agevolata nel contenzioso tributario
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