Scambio di partecipazioni: come funziona

Quando si parla di scambio di partecipazioni si fa riferimento a un’operazione che può essere attuata mediante conferimento o mediante permuta.

Infatti, occorre subito evidenziare la differenza sussistente tra le due operazioni.

 La prima è attuata per consolidare una partecipazione di maggioranza o riorganizzazione della compagine societaria.

La seconda serve per incrementare la percentuale di controllo in un altro soggetto, come vedremo meglio.

Per analizzare bene il funzionamento dello scambio di partecipazioni occorre prestare attenzione ai profili civilistici e fiscali di questi strumenti.

Se sei interessato a saperne e capirne di più, ti consiglio di andare avanti con la lettura.

In questa guida analizzeremo in modo dettagliato cos’è lo scambio di partecipazioni, la sua disciplina e il suo funzionamento.

1. Scambio di partecipazioni mediante permuta

Per addentrarci nella materia, occorre partire dal dato normativo.

Lo scambio di partecipazioni mediante permuta è disciplinato dall’art. 177, co. 1, del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Si ricordi che la permuta è quell’operazione:

mediante la quale uno dei soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile … ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest’ultima proprie azioni”.

Dunque, la prima questione da risolvere è l’individuazione dei soggetti elencati e nominati dalla norma.

Requisiti soggettivi

La società acquirente, ossia la società che intende acquisire o integrare il controllo, deve essere una società di capitali con capitale suddiviso in azioni residente in Italia.

La società scambiata, ossia la società della quale si intende acquisire il controllo, può essere una società di capitali e/o un ente commerciale residente in Italia.

I soci scambianti (ovvero i soci della società scambiata) possono rivestire qualsiasi forma giuridica (persone fisiche, anche non operanti in regime d’impresa, società, enti).

Per quel che riguarda, invece, le caratteristiche dello scambio, anche in questo senso occorre prestare particolare attenzione.

Lo scambio: caratteristiche

Infatti lo scambio deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di acquistare, integrare ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, il controllo di diritto della società scambiata.

L’acquisto del controllo necessita di un requisito fondamentale.

Ciò che rileva è l’assegnazione da parte dei soci scambianti di una partecipazione che, di per sé, è già in grado di attribuire il controllo di diritto della società scambiata all’acquirente.

Integrazione del controllo si verifica nel caso in cui, attraverso lo scambio, viene attribuita una partecipazione che, unitamente a quella già posseduta, consente alla società acquirente di ottenere il controllo della società scambiata ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1), del Codice Civile.

L’incremento del controllo si ha nel caso in cui l’operazione consenta alla società acquirente di incrementare la partecipazione di controllo già posseduta nella società scambiata.

Lo scambio di partecipazioni mediante permuta non determina componenti positivi o negativi di reddito.

Questo accade se il costo delle azioni assegnate in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio.

Dunque, possiamo pacificamente affermare che la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti è correlata ad un comportamento contabile dei soggetti partecipanti all’operazione.

2. Scambio di partecipazioni mediante conferimento

L’art. 177, co. 2 del Tuir disciplina lo scambio di partecipazione mediante conferimento.

Per introdurci all’argomento sarà utile sottolineare che la disciplina contenuta nel comma 2 non rappresenta un regime di neutralità fiscale.

Si tratta, infatti, di un vero e proprio criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento.

Proprio per questo motivo risulterà rilevante ai fini della determinazione del reddito in capo al soggetto conferente.

In particolare, l‘art. 177, co. 2, del Tuir stabilisce che:

le azioni o le quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.

Anche qui, è nostra cura individuare i soggetti coinvolti.

Requisiti soggettivi

La società conferitaria è la società che intende acquisire o integrare il controllo, la quale deve essere necessariamente una “società” (società di capitali, le società di persone, le cooperative, le mutue assicuratrici).

La società scambiata, ossia la società della quale si intende acquisire il controllo, può essere una società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperativa e di mutua assicurazione) e/o un ente commerciale residente in Italia (conseguentemente, dovrebbero ritenersi escluse le società non residenti, le società di persone e le ditte individuali).

I soci scambiati, ossia i soci della società scambiata possono rivestire qualsiasi forma giuridica e, pertanto, possono essere rappresentati dalle persone fisiche (imprenditori e non imprenditori), le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali.

Oggetto dello scambio

Anche in questo caso, dal punto di vista oggettivo, l’operazione deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta alla società conferitaria di acquistare ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, il controllo della società scambiata.

La nozione di controllo alla quale fa riferimento la norma in esame, è soltanto il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, del Codice Civile, secondo il quale è considerata controllata una società in cui un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

3. Conferimento a “realizzo controllato

Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento non è un’operazione fiscalmente neutra, ma ci troviamo di fronte ad un conferimento a c.d. “realizzo controllato”.

Come accennato, infatti, secondo quanto previsto dall’art. 177, co. 2, del Tuir, lo scambio di partecipazioni mediante conferimento viene considerato, come un atto in cui l’emersione di una plusvalenza tassabile in capo al conferente è subordinata al tipo di comportamento tenuto dalla società conferitaria.

In questo senso, infatti, il soggetto conferente è tenuto a valutare le partecipazioni ricevute in cambio in base alla corrispondente quota di patrimonio netto formatasi presso la società conferitaria.

L’eventuale differenza positiva esistente tra questa quota del patrimonio netto rispetto all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita costituirà una plusvalenza tassabile in capo al conferente.

Dunque potrà verificarsi una plusvalenza o una minusvalenza fiscalmente rilevante in capo al conferente nell’ipotesi in cui l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria non dovesse coincidere con l’ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite dal soggetto conferente oppure neutralità fiscale dell’operazione in caso contrario.

Norma antielusiva

L’art. 177, co. 3, TUIR, prevede una disposizione finalizzata ad evitare che la disciplina relativa alle permute ed ai conferimenti di partecipazioni consentano di scambiare azioni o quote prive dei requisiti per beneficiare del regime di participation exemption (art. 87 Tuir) con partecipazioni che possono usufruire di questa agevolazione con la conseguente emersione di plusvalenze soltanto parzialmente imponibili in capo al soggetto scambiante.

4. Scambio di partecipazioni transfrontaliero

Gli scambi di partecipazioni transfrontalieri si differenziano da quelli “domestici” in quanto implicano la partecipazione di soggetti residenti in Stati diversi da quelli dell’Unione Europea.

Requisiti soggettivi

Le permute e i conferimenti transfrontalieri di partecipazioni beneficiano del regime di neutralità fiscale a determinate condizioni.

La società conferita deve risiedere in uno Stato UE diverso rispetto a quello di residenza della società scambiata e uno dei soggetti che effettuano lo scambio deve essere residente in Italia.

Non è richiesto che sia un unico socio ad apportare la partecipazione che permette di acquisire o integrare il controllo della società “conferita”.

Infatti l’operazione può avvenire anche da parte di diversi soci.

I soggetti ammessi a fruire del regime agevolato, sempre che risultino soddisfatte tutte le altre condizioni, sono tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche.

Questo consente di facilitare le operazioni di riorganizzazione all’interno dell’Unione europea.

Requisiti oggettivi

La società “conferitaria” deve necessariamente ricevere (da uno o, contemporaneamente, da più soci conferenti) una quantità di azioni o quote tale che, ad operazione ultimata, “… acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile…” nella società conferita.

Ai sensi di questa disposizione sono controllate “le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria“.

La norma sembra legittimare la possibilità di applicare il regime di neutralità fiscale anche a quelle operazioni di scambio che, una volta ultimate, consentono alla conferitaria il mero rafforzamento della posizione di controllo già esistente: si tratta di quegli scambi azionari con i quali questo soggetto non fa altro che incrementare una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. l, del Codice Civile.

Scambio di partecipazioni: conclusioni

In sostanza, a seguito dell’operazione di scambio di azioni, la partecipazione al capitale della conferitaria ricevuta dal socio conferente eredita, il valore della partecipazione scambiata o conferita, con conseguente ed automatico trasferimento della plusvalenza latente in capo alla “nuova” partecipazione.

Qualora il conferente, in aggiunta alla partecipazione nella conferitaria, riceva anche un eventuale conguaglio in denaro (che non deve comunque eccedere il 10% del valore nominale delle azioni), quest’ultimo concorrerà a formare il suo reddito imponibile secondo le regole ordinarie previste nel Tuir (articoli 87, 58 e 68, comma 3).

Dunque, come avrai potuto notare, la disciplina dello scambio di partecipazioni non è affatto semplice.

Proprio per questo motivo, al fine di ottenere una migliore e competa consulenza in merito, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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