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In diritto commerciale per società di fatto si intende una collaborazione imprenditoriale avviata in base a dei c.d. comportamenti concludenti.
Questi si qualificano come reciproche condotte finalizzate ad uno scopo comune, e implicano il prodursi di alcuni pericoli in capo ai soci.
Apparentemente l’avvio di un’attività imprenditoriale c.d. di fatto potrebbe sembrare molto vantaggioso; questo poiché non richiede il rispetto delle formalità previste dalla legge per la costituzione di una società ordinaria.
Tuttavia, sono diversi gli aspetti da considerare.
Infatti, trattasi di forma societaria c.d. irregolare dietro la quale si insidiano una serie di pericoli per i soci, anche dal punto di vista fiscale.
Se sei interessato a comprendere meglio quali pericoli si celano dietro la fattispecie e in che modo i controlli del Fisco possono incidere su una società di fatto, ti invito a proseguire la lettura di quest’articolo.
Vedremo insieme come può essere definita una società di fatto e, soprattutto, quando assume rilevanza per l’Amministrazione Finanziaria in termini di imposizione.
1. La società di fatto
Proprio perché si tratta di una forma societaria irregolare non esiste una sua definizione o specifica regolamentazione.
Infatti, la sua caratteristica principale è proprio quella di non avere un atto costitutivo ne tanto meno un c.d. Statuto che regolamenti il suo funzionamento.
Questa sorge semplicemente perchè più soggetti (c.d. soci), con dei comportamenti concludenti o una semplice intesa verbale, hanno espresso l’intenzione di raggiungere uno scopo comune.
Sia dottrina che giurisprudenza, per sopperire all’assenza di una definizione chiara della fattispecie e dei suoi requisiti, hanno individuato due elementi essenziali per la costituzione di una società di fatto.
Questi sono:
- comportamento concludente e/o intesa verbale da cui emerga la volontà delle parti di far sorgere un c.d. rapporto sociale (elemento soggettivo);
- finalità di conseguire un lucro proprio, diventando soci. In particolare, attraverso dei conferimenti, si ha la costituzione di un c.d. fondo comune da cui poi trarre dei profitti;
In buona sostanza in questo caso non vengono presi in considerazione gli elementi formali (come un atto costitutivo), assumendo rilevanza l’accezione che la società ha verso l’esterno.
Ciò significa che deve essere vista e deve agire nei confronti dei terzi, come se fosse una vera e regolare società.
Questa è disciplinata dalle stesse norme che si occupano della società semplice (se esercita attività commerciale) o della società in nome collettivo irregolare (se non la esercita).
In buona sostanza trattasi di società di persone fondata sulle intenzioni dei singoli soci di raggiungere uno scopo comune.
2. Vantaggi o pericoli?
Se apparentemente potrebbe sembrare che la costituzione di una società di fatto implichi meno oneri rispetto alla costituzione di un’ordinaria società, bisogna in realtà considerare che questa implica una serie di rischi.
Quali sono i pericoli derivanti da una società di fatto?
Anzitutto, la società di fatto è qualificata come società di persone. Ciò significa che i soci sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni concluse dalla società.
Entro specifici limiti, infatti, i creditori possono aggredire i patrimoni dei singoli soci per vedere soddisfatto un proprio credito sociale.
Questo principio diventa particolarmente pericoloso in caso di fallimento della società.
Infatti la stessa giurisprudenza (Cass. Civ. 22594/2015) ha riconosciuto che la dichiarazione di fallimento di una società di persone si estenda anche ai soci illimitatamente responsabili, compresi i soci di fatto nelle società di persone.
Nonostante le società di persone siano dotate di autonomia patrimoniale (e quindi abbiano un proprio patrimonio separato da quello dei soci), laddove questo non sia sufficiente per estinguere le proprie obbligazioni può affiancarsi una responsabilità personale del singolo socio.
A prescindere dai rischi connessi alla responsabilità per le obbligazioni c.d. ordinarie e quindi connesse all’attività imprenditoriale in sè, ci sono una serie di responsabilità dei soci anche per le obbligazioni fiscali che sorgono dalla produzione di reddito.
Infatti, alla produzione di reddito corrisponde un regime impositivo che viene riscosso dall’Agenzia delle Entrate.
3. Rilevanza fiscale della società di fatto
L’Agenzia delle Entrate, laddove identifichi una società di fatto, è autorizzata a pretendere il versamento delle imposte evase; per esempio in riferimento ai redditi da questa prodotti.
Infatti, oltre ad esercitare dei controlli circa i contributi versati dalle società regolari, ha la possibilità di eseguire degli accertamenti anche in riferimento alle società di fatto.
A fini fiscali l’Ufficio può desumere la costituzione di una società di fatto dalla presenza di manifestazioni comportamentali che rivelino l’esistenza di una struttura c.d. consociativa (Cass. 9604/2017).
Ciò significa che per affermarne l’esistenza l’Amministrazione Finanziaria può limitarsi a provare degli elementi che siano rappresentativi di questa struttura consociativa, anche laddove si riferiscano alla percezione di terzi di un c.d. vincolo sociale.
Essendo sufficiente, per esempio, il ritrovamento da parte del Fisco di un brogliaccio extracontabile.
Infatti, se da questo rilevano finanziamenti fatti e ricevuti da un soggetto per una specifica società, l’Ufficio è autorizzato a procedere.
3.1. Responsabilità dei soci a fini impositivi
Una volta che il Fisco ha individuato l’esistenza di una società di fatto, potrà procedere all’emissione degli avvisi di accertamento per il recupero delle imposte evase.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, qualificandosi come società di persone, avrà rilevanza l’IRAP. Ciò significa che ogni socio è responsabile per l’IRAP evasa con la società di fatto e, quindi, riceverà un proprio personale avviso di accertamento.
E’ possibile agire in giudizio per tutelarsi dalla ricezione di questi avvisi di accertamento.
Anzitutto è possibile impugnare l’avviso di accertamento per dimostrare l’insussistenza di una società di fatto. Laddove si riesca a soddisfare a pieno il c.d. onere probatorio si avrà un annullamento dell’atto impositivo nei confronti della società.
Tuttavia, laddove i redditi prodotti siano imputabili ai singoli soci (come persone fisiche) potrebbe non esserci l’automatico annullamento dell’avviso anche nei loro confronti.
Ad ogni modo, laddove si proceda ad impugnazione di un avviso di accertamento rivolto alla società di fatto, il procedimento dovrà svolgersi in regime di litisconsorzio necessario.
Infatti, trattandosi di atti che hanno risvolti comuni alla società e ai soci è obbligato il ricorso alla fattispecie litisconsortile.
4. Conclusioni
Sebbene possa sembrare molto vantaggioso il ricorso ad una società che non richieda delle formalità specifiche per la sua costituzione, sono diversi gli aspetti da considerare.
Infatti, anzitutto si riconosce una responsabilità solidale e illimitata dei singoli soci nei confronti delle obbligazioni che la società conclude con i terzi.
Ciò significa che, laddove il patrimonio sociale non sia sufficiente, i creditori possono rivalersi sui soci e sui loro patrimoni personali per vedere soddisfatte le loro pretese.
A ciò si aggiunga anche una responsabilità fiscale, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate riscontri l’esistenza della società.
Questo genere di responsabilità, peraltro, si traduce oltre che nel necessario pagamento delle imposte dovute, anche nel pagamento delle c.d. sanzioni accessorie.
Senza contare il fatto che, laddove la società compia dei c.d. reati fiscali, a risponderne penalmente saranno anche coloro che risulteranno qualificabili come amministratori o gestori della società.
In questi casi è sempre consigliabile rivolgersi a dei professionisti che siano in grado di strutturare una difesa idonea alle specifiche contestazioni del Fisco.
Ad ogni modo è sempre, in generale, conveniente chiedere una consulenza o assistenza legale per meglio comprendere tutte le implicazioni legali e fiscali che possono seguire la costituzione di una società.
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