Società fiduciaria: come funziona e perché sceglierla

La società fiduciaria è uno strumento attraverso il quale è possibile procedere alla gestione dei beni, garantendo ampia riservatezza rispetto al titolare degli stessi, che potrà quindi rimanere ignoto.

Vuoi che una società gestisca i tuoi beni ma lo faccia nella totale riservatezza del tuo nome? Questo è esattamente il ruolo che svolge la società fiduciaria.

Possono essere tantissime le ragioni per cui non vuoi che il tuo nome sia associato a determinati beni immobili, quote di partecipazione, ecc.

Ecco perché è nata la società fiduciaria. Questa è una società in grado di gestire i tuoi beni, ma che ha una caratteristica che la distingue da tutte le altre società, ossia segreto fiduciario.

Il rapporto fondamentale che caratterizza le società fiduciaria è quello che intercorre tra il soggetto fiduciante, ossia colui che trasferisce fiduciariamente il bene, e società fiduciaria, il quale si connota per l’elemento della segretezza. Infatti i beni consegnati alla società non figurano più a capo del fiduciante. 

Laddove fossi interessato a costituire questa tipologia di rapporto ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offrirti un’adeguata ricostruzione della figura.

1. Cos’è una società fiduciaria?

La società finanziaria è una società che si obbliga alla gestione di beni per conto di un soggetto terzo, nonché all’amministrazione delle attività patrimoniali e finanziarie.

Quindi, un soggetto decide di affidare i propri beni, quote di partecipazione o attività finanziarie ad una società e questa si assume l’impegno di gestirli secondo quanto pattuito con il soggetto interessato, detto fiduciante.

Qual è la prima funzione della società fiduciaria? Sicuramente quello della gestione di beni mobili o immobili e del patrimonio che il fiduciante decide di affidarle. Durante questa gestione, è bene sottolineare che la titolarità dei beni non passa in capo alla società, ma è il fiduciante a rimanerne titolare. 

La società si limita alla gestione del patrimonio o della contabilità, sulla base di ciò che il fiduciante richiede.

È molto importante sottolineare questo aspetto perché, nel momento in cui la società fiduciante dovesse contrarre dei debiti, i suoi creditori non andrebbero ad intaccare il patrimonio del fiduciante. Si tratta di un patrimonio separato rispetto a quello della società.

Quest’ultimo, infatti, costituisce una massa separata dal resto del patrimonio del beneficiario. Ciò implica che i creditori di quest’ultimo non possono rivalersi su tali beni

Tuttavia, questa società ha una caratteristica peculiare, ossia quella della segretezza. Infatti, tutta la sua gestione è coperta dal segreto fiduciario. È proprio questa caratteristica che la contraddistingue dalle altre società e il motivo per cui viene scelta.

1.1. La normativa di riferimento

Con il D.Lgs. n. 415/1996, le società fiduciarie dinamiche devono inserire nella loro denominazione sociale l’espressione “società di intermediazione mobiliare”. Inoltre, non possono svolgere altra attività se non quella di amministrazione e hanno l’obbligo di iscriversi nell’albo Consob.

Un’altra normativa importante in materia è il D.Lgs. n. 141/2010 che obbliga le società fiduciarie di grandi dimensioni ad iscriversi ad un ulteriore albo presso la Banca d’Italia. Come vedi, queste società sono molto controllate in Italia e sottoposte ad una rigida burocrazia, cosa che non avviene in tanti altri Paesi esteri.

Il D.Lgs n. 415/1996, introduce una serie di disposizioni particolarmente rilevante per le solo società fiduciarie che appartengono alla categoria della dinamiche, non trovando invece applicazione a quelle statiche:

  • L’inserimento nella denominazione sociale della dicitura “società di intermediazione mobiliare”;
  • Il divieto di svolgere altre attività oltre a quella di amministrazione;
  • L’obbligo di iscrizione ad apposito albo tenuto dalla Consob.

2. Cos’è il segreto fiduciario?

Il fatto che la società fiduciaria si accolli la gestione in totale segretezza significa che nessuno può risalire al tuo nome come titolare del diritto di proprietà in capo ai beni e ai titoli che la società ha in gestione.

Quindi, il più grande vantaggio che deriva dal segreto fiduciario è il fatto che, nel caso di un controllo dei registri pubblici della società, il tuo nome come proprietario dei beni non appare. Questo è l’aspetto per cui tanti soggetti che decidono di mantenere l’anonimato ricorrono alla società fiduciaria.

Ma, dall’altro lato, c’è il rovescio della medaglia. È davvero impossibile risalire al titolare dei beni e del patrimonio? Queste ricerche potrebbero essere effettuate dalle autorità oppure dai creditori del fiduciante che desiderano rivalersi sul suo patrimonio per un debito non saldato. 

In effetti, il fiduciante potrebbe pensare di ricorrere alla società fiduciaria proprio per fuggire da un debito pendente.

Allora come si può risalire al fiduciante? Esistono 2 casi diversi in base al luogo in cui ha la sede la società fiduciaria.

2.1. Come si risale al nome del fiduciante?

Se la società fiduciaria ha sede in Italia, o comunque all’interno dell’Unione Europea, in questo territorio esistono accordi sulla base della tipologia di credito contratto. Se il credito è privato, esiste un accordo di cooperazione per pignoramento mentre, se il credito è fiscale, l’accordo è quello di mutua assistenza amministrativa.

Perciò, esistendo questi accordi, un creditore può esperire il pignoramento se il fiduciante ha contratto un debito privato oppure, nel caso in cui il creditore voglia far valere un credito fiscale, può svolgere accertamenti presso la società fiduciaria per ottenere il nome del fiduciante.

In Italia, le società fiduciarie sono sottoposte al controllo del Ministero per lo Sviluppo Economico. Per questo la segretezza totale non è garantita cosa che, invece, è molto più probabile per le società estere.

Infatti, se la società fiduciaria ha sede in uno Stato estero, le normative sono diverse e un creditore potrebbe avere molte difficoltà a reperire il nome del soggetto che sta cercando.

3. Quali tipologie di società fiduciarie esistono?

Sono sostanzialmente due le tipologie di società fiduciarie a cui puoi affidarti:

  • Società fiduciaria statica: si occupa della gestione dei beni e del patrimonio, nonché della contabilità del fiduciante;
  • Società fiduciaria dinamica: oltre alla gestione dei beni che gli sono stati affidati dal fiduciante si occupa anche di reinvestirli secondo quanto disposto dal fiduciante stesso e, in questo caso, il rischio dell’investimento rimane a capo del cliente e non della società.

3.1. Caratteristiche principali della Società fiduciaria

Il principale vantaggio che ne deriva dall’affidare i propri beni o la contabilità ad una società fiduciaria è la segretezza che aleggia intorno al nome del fiduciante.

Infatti, questa non è una società di investimento dove i propri beni vengono lasciati per vederli aumentare nel tempo.

Un altro motivo per cui si ricorre alla società fiduciaria è il fatto che i beni possono passare da un componente all’altro della famiglia, assicurandone una buona gestione.

Oltre ai beni, la società fiduciaria può gestire anche le partecipazioni nelle società del fiduciante, assumendone la rappresentanza.

Molti confondono la società fiduciaria con il trust, ma la differenza è che nel trust non passa solamente l’amministrazione dei beni, ma anche la sua titolarità.

Tuttavia, sia la società fiduciaria sia il trust vengono utilizzati per una corretta gestione del proprio patrimonio mantenendo la segretezza sull’identità del soggetto che affida i propri beni.

3.2. Costituzione

In genere il rapporto con la società fiduciaria tramite un atto negoziale. Quest’ultimo ha la forma del mandato fiduciario, il quale si realizza quando un soggetto appare come titolare di una situazione giuridica, mentre in realtà tale situazione è in titolarità di un altro soggetto o a questi è, in ultimo, destinata. Il mandato fiduciario avviene attraverso una interposizione fiduciaria, la quale può essere sia a carattere dinamico che statico. 

Alla costituzione del rapporto segue il momento del conferimento dell’immobile alla società fiduciaria. Indipendentemente dalla forma che si ritiene opportuno adottare, l’atto viene annotato nei pubblici registri italiani.

Il contratto in questione poi muta a seconda anche della causa in concreto perseguita. È d’obbligo evidenziare che il trasferimento, che si realizza con causa fiduciaria, può atteggiarsi in maniera diversa tra:

  • Fiducia di tipo romanistico: dove il fiduciario è investito di un potere giuridico dal punto di vista reale illimitato, sebbene circoscritto dall’obbligo sottoscritto con il negozio fiduciario. Ove tale obbligo sia inadempiuto, tuttavia, la parte avrà come strumento di tutela solo il risarcimento del danno;
  • Fiducia di tipo germanistico: in questo caso la società è dotata di potere dispositivo illimitato. Tuttavia, come forma di contro bilanciamento, lo stesso è anche risolutivamente condizionato. Ciò significa che ogni uso contrario allo scopo convenuto determina una azione di rivendicazione, con ritorno del bene o diritto anche a danno del terzo acquirente.

3.3. Amministrazione fiduciaria e gestione fiduciaria

L’amministrazione fiduciaria è il rapporto di amministrazione realizzato mediante il predetto contratto di mandato, con il quale un soggetto, il fiduciante, trasferisce un diritto ad un altro soggetto, la società fiduciaria. con l’obbligo di quest’ultima di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi.

Tramite l’amministrazione fiduciaria, dunque, la società fiduciente entra in possesso di quote sociali o valori mobiliari affidata ad un soggetto diverso dal proprietario, ovvero alla società fiduciaria.

L’amministrazione si distingue dalla gestione fiduciaria, in quanto la società in questo caso è tenuta alla custodisca dei beni conferiti. Dovrà curarne l’esercizio dei relativi diritti, per poi restituirli ad una certa scadenza.

La gestione, invece, parte da un presupposto ben distinto. L’attività non sarà limitata alla sola custodia, ma la società sarà chiamata a svolgere un incarico più complesso. Questo sarà comprensivo dell’onere di investire o disinvestire beni mobiliari conferiti tramite il contratto fiduciario in favore del beneficiario. L’attività di gestione si propone allora l’obiettivo principale di produrre profitto, non altrettanto l’amministrazione fiduciaria.

In alcuni casi è possibile realizzare una commistione tra l’attività di amministrazione e gestione. Si parla a tal proposito di amministrazione dinamica, proprio ad evidenziare che all’attività di custodia si associa quella di investimento.

Si distingue, invece, dall’amministrazione statica caratterizzata dal mero esercizio dell’attività di conservazione e tutela del patrimonio conferito alla società.

4. Figure affini alla Società fiduciaria

Secondo la Legge 1966/1939 la Società Fiduciaria si propone di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi attraverso lo strumento della intestazione fiduciaria.

Una delle caratteristiche che connotano la società fiduciaria è che nell’esercizio delle loro attività sono obbligate alla riservatezza sull’identità del proprietario effettivo.

Tuttavia, il medesimo risultato può essere realizzato con molteplici istituti, che in realtà rientrano nella grande famiglia dei rapporti fiduciari.

Analizziamo brevemente alcune fattispecie.

4.1. Intestazione fiduciaria

L’intestazione fiduciaria è un istituto connesso alla società fiduciaria. Essa è posta in essere mediante un contratto di mandato, con il quale al fiduciario è attribuito un diritto da parte del fiduciario.

Il contratto, oltre a produrre un effetto di trasferimento, implica anche il sorgere di una serie di obblighi, in virtù dei quali il fiduciario è tenuto a gestire i beni ed esercitare diritti al fine di soddisfare l’interesse del:

  • transferente;
  • terzo
  • del fiduciario stesso e del trasferente o un terzo.

Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio. La proprietà di quest’ultimo rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo.

L’intestazione fiduciaria serve a garantire la riservatezza a chi voglia effettuare un’operazione o detenere un bene senza risultare come titolare del diritto sullo stesso.

Le ragioni di tale scelta possono essere molteplici, sia per non sollecitare appetiti o attenzioni di terzi o anche per semplice misura di sicurezza passiva. 

L’intestazione fiduciaria svolge funzioni molto importanti, anche quando non vi è esigenza di riservatezza, ma l’intento di prevenire o risolvere conflitti tra soci, o di garantire il rispetto di impegni assunti verso creditori.

In particolare l’intestazione crea, in pratica un patrimonio separato, che non potrà essere aggredito dai creditori. Proprio per tale ragione che potrebbe essere conveniente ricorrere a suddetto rimedio per tutelare il tuo patrimonio mobiliare o immobiliare.

4.2. Interposizione fiduciaria

L’interposizione fiduciaria si realizza ogniqualvolta un soggetto apparentemente è titolare di una situazione giuridica, ma in concreto essa è costituita in capo ad altro soggetto.

Essa si caratterizza per la c.d. eccedenza della forma giuridica, con ciò si intende che la forma giuridica adottata non è necessaria o è ultronea rispetto allo scopo paventato.

Ad esempio si utilizza l’interposizione fiduciaria per compiere un atto di alienazione, ma in realtà si vuole far godere ad altri un beneficio, nella c.d. fiducia cum amico, o prestare una garanzia reale, nel caso di fiducia cum creditore.

Può essere prevista un’interposizione anche mediante testamento, con il quale il testatore attribuisce formalmente in eredità un bene a taluno, che in questo caso assume il ruolo di fiduciario. Quest’ultimo, invero, non conserverà nel proprio interesse il bene, ma di intesa con il testatore trasmetterà il bene ad altra persona, in forza dell’interposizione fiduciaria.

5. Profili fiscali della società fiduciaria

Una delle problematiche principali con riferimento alla disciplina fiscale applicabili alle società fiduciarie attiene al carattere di riservatezza che conforma la normativa in tema.

Infatti, come può essere ragionevolmente intuibile le stesse previsioni che consentono di tener segreti molti dei dati relativi ai soci e ai traffici giuridici, sono da ostacolo all’amministrazione finanziaria nel momento in cui è chiamata ad operare un accertamento.

Riservatezza e poteri dell’amministrazione finanziaria

In ambito prettamente fiscale le norme di riferimento in merito all’intestazione fiduciaria possono essere riscontrate nell’art. 32 del DPR n. 600/73 e l’art. 51 del DPR n. 633/72. La disciplina in questione è determinata alla luce del principio di riservatezza, che limita le facoltà di intervento della pubblica amministrazione finanziaria.

Il presupposto iniziale di partenza è che il segreto fiduciario è superabile soltanto ove l’Amministrazione abbia già iniziato una procedura di accertamento nei confronti di un contribuente individuato, a seguito del quale è giunta ad esaminare alcune operazioni essenziali ai suoi fini poste in essere la società fiduciaria.

L’amministrazione, infatti, è preclusa la facoltà di richiedere alla società a comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti indicati, ex art. 32, comma 1, n. 5 del DPR n. 600/73.

Tuttavia ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 6-bis del DPR n. 600/73, può essere richiesta alla società una dichiarazione con la quale si attestano i traffici economici intrattenuti dalla fiduciaria degli ultimi cinque anni, sia nazionali che internazionali, con indicazione sia della natura, degli estremi identificativi della natura, del numero e degli estremi identificativi.

L’amministrazione finanziaria ha la facoltà di chiedere alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata. Potrebbe anche richiedere le generalità dei soggetti per conto dei quali la società fiduciaria ha esercitato attività di amministrazione e gestione.

5.1. Trasferimenti immobiliari

Le principali vicende in materia fiscale relative alle società fiducierie attiene ai momenti e fasi di trasferimento dei beni, che rappresentano una delle fasi caratterizzanti il rapporto fiduciario.

La cessione per intestazione e quella in restituzione, tramite le quali si attribuzione la titolarità dei beni alla società fiduciaria, comportando un cambio di intestazione, operando un trasferimento dal finduciante al fiduciario, che in tal caso è un soggetto giuridico.

Queste operazioni, non producendo un reale trasferimento la cui prestazione non ha un contenuto patrimoniale, devono essere registrate in termine fisso e assoggettate all’imposta in misura fissa, laddove sia posta in essere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Se invece non è utilizzata tale forma solenne, possono essere registrate solo in caso d’uso ma comunque assoggettate all’imposta in misura fissa.

Su tali trasferimenti trova applicazione la disciplina delle imposte catastali e ipotecarie, che tuttavia saranno dovute in misura fissa, come per la precedente imposta.

5.2. Reddito fondiario

Altrettanto peculiare è la disciplina del reddito fondiario. La tassazione, infatti, graverà necessariamente sul fiduciario, in quanto la proprietà del bene rimane in capo all’effettivo proprietario.

L’imputazione del relativo reddito fondiario deve quindi essere necessariamente imputato al fiduciante, sul quale incombe anche il relativo obbligo di dichiarazione.

Anche in tema di dichiarazione viene nuovemente in rilievo il principio di riservatezza che conforma la disciplina del rapporto tra fiduciario e società fidaciaria, il quale costituisce proprio il fine ultimo perseguito dal privato che si rivolge alla società.

Ciò implica che nel modello Redditi il fiduciante-dichiarante potrà inserire la posta reddituale nell’apposito quadro non menzionando il riferimento, che sarà esplicitato in sede di eventuale verifica, solo se indispensabile ad avviso dell‘amministrazione finanziaria.

5.3. Società fiduciaria e disciplina IVA

Come più volte menzionato nel presente articolo le società fiduciarie si distinguono in statiche e dinamiche. Per quanto riguarda la prima tipologia di questa società, le stesse sono tal volta tenute ad adempimenti in termini di IVA.

Ciò accade ove esse procedano, nell’ambito della loro attività di amministrazione, anche ad operazioni di cessione di titoli, valori mobiliari ed altri strumenti finanziari che ai fini Iva. Queste sono operazioni che si svolgono nel normale dipanarsi del rapporto fiduciario di amministrazione. Non viene quindi attribuita tale potestà con il contratto con cui si conclude il rapporto con la società fiduciaria, ma successivamente le parti si accordano per procedere in tal senso alla gestione dei beni conferiti.

Tali operazione devono essere imputate alla società fiduciaria e non direttamente al fiduciante. Per queste opera il regime di esenzione dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, n. 4, del DPR n. 633/1972.

6. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla società fiduciaria è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di Proteggere e Difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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