Società semplice per la gestione del patrimonio: guida pratica

La società semplice è la forma societarie meno strutturate tra quelle previste dal codice civili. Il ricorso a questo figura potrebbe essere una delle modalità maggiormente idonee ad assicurare la tutela del tuo investimento. Il tuo patrimonio sarà, infatti, sottratto ai maggiori rischi di impresa che possono derivare da organizzazioni più complesse. In tal modo potrai tutelarti da eventuali danni e pregiudizi.

Tuttavia, questa tipologia di società è applicabile solo ad attività lucrative non commerciali. Quindi dovrai tenere conto delle limitazioni che la disciplina prevede, prima di sceglierla per perseguire i tuoi scopi.

Ulteriori profili problematici possono, inoltre, derivare dalla mancanza della personalità giuridica, caratteristica che comporta rilevanti ripercussioni, soprattutto per quanti riguarda la responsabilità patrimoniale.

Con il presente articolo, intendiamo illustrarti brevemente la disciplina della società semplice, al fine di porre in evidenza vantaggi e svantaggi che da questa derivano.

Ove fossi interessato ti invitiamo nella prosecuzione della lettura.

1. Cos’è una società semplice?

L’art. 2247 c.c. definisce la società semplice come un accordo. In particolare asserisce che: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili“.

Come suddetto, questa figura costituisce la struttura societaria meno complessa contemplata dal nostro ordinamento. Si può ricorrere ad essa per attività lucrative, ma non commerciali, come previsto dall’art. 2249 c.c.. Proprio per queste sue caratteristiche, è il modello applicato in via residuale, ossia ove le parti non scelgano nessuna altra tipologia prevista dal codice civile.

Si può, quindi adottare questa forma solo per le seguenti attività economiche:

  • attività agricola;
  • attività artigianale;
  • professioni intellettuali;
  • gestione beni immobili;
  • gestioni di partecipazioni.

Sono invece escluse:

  • l’attività di intermediazione nella circolazione di beni;
  • industriale volta alla produzione di beni e servizi;
  • assicurativa;
  • bancaria;
  • ausiliaria rispetto alle precedenti.

Tale modello, invero, è largamente utilizzato nella prassi, soprattutto per la gestione di patrimoni immobiliari significativi.

1.1. La gestione del patrimonio

Ti starai chiedendo perchè ricorrere a questo tipo societario per svolgere l’attività economica che hai in mente, soprattutto alla luce delle preclusioni esposte.

Tale fattispecie, invero, costituisce un ottimo strumento di gestione del patrimonio, anche perché si caratterizza per un’ampia flessibilità nelle modalità di esercizio e dei poteri degli amministratori.

L’amministrazione della società è, infetti, equiparabile alla gestione di un’attività di impresa. Il potere degli amministratori risponde al potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Il modello legale prevede che l’adozione delle decisioni sia devoluta a ciascuno degli amministratori, anche disgiuntamente agli altri.

Ciascuno di questi può, quindi, porre in essere qualsiasi atto gestorio, garantendo rapidità di intervento, ove venissero in rilievo dei rischi per la stessa società.

1.2. La responsabilità dei soci

Laddove fossi intenzionato a partecipare ad una società di questo tipo, sarai interessato a conoscere quali sono i profili di responsabilità dei soci e amministratori, in particolare rispetto al regime dei creditori.

Ai sensi dell’art. 2266 c.c., la società “acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza”.

Ciò significa che i creditori delle obbligazioni assunte dai soci in nome della società possono soddisfarsi sul:

  • patrimonio sociale,
  • quello dei soci che hanno agito in nome e per conto della società
  • il patrimonio degli altri soci.

Tuttavia, per favorire l’ingresso di nuovi soci, è possibile escludere in via pattizia la loro responsabilità per i crediti pregressi. Ciò, ovviamente, laddove non acquisiranno la qualità di amministratori.

In ragione del particolare regime patrimoniale della società in questione, si ritiene che i creditori saranno chiamati in un primo momento ad aggredire direttamente il patrimonio della società. Solo dopo una preventiva escussione, potranno rivalersi per il residuo sul patrimonio dei singoli soci, che funga, quindi, da garanzia all’adempimento.

2. Come si costituisce una società semplice?

Ti starai sicuramente chiedendo come si costituisce una società semplice. Invero, non sono previste particolari formalità. E’ sufficiente, quindi, che sia concluso un contratto costitutivo. Tale assunto è espressamente contemplato all’art. 2251 c.c., ossia “il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti “.

E’, allora, necessario un accordo tramite il quale le parti si impegnano reciprocamente a svolgere congiuntamente un’attività non commerciale.

Proprio a causa dell’assenza di specifiche formalità, una società semplice può essere costituita anche tramite comportamento concludente o verbalmente. Tuttavia sembra preferibile ricorrere alla costituzione mediante atto notarile.

Ai sensi dell’art. 1350 c.c., il contratto è, generalmente, redatto con forma scritta, ove abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati. Predetto obbligo di forma investe, però, l’atto di conferimento, contenuto solitamente nel contratto stesso. Ove non sia rispettata la forma, quindi, ciò causerà la nullità, non dell’intero negozio, ma solo della parte relativa al conferimento di beni.

E’ parimenti richiesta la forma scritta, ove si voglia procedere all’iscrizione della società nel Registro delle imprese. Tale operazione, però, non produce particolari effetti e non comporta l’attribuzione della personalità giuridica.

2.1. Il contenuto dell’atto costitutivo

La legge, invero, non prevede espressamente determinati ed inderogabili elementi che devono essere contenuti nel contratto sociale. Nonostante ciò sembrano essere indispensabili alcune indicazioni.

Con il contratto sociale, i soci individuano l’attività economica che intendono intraprendere. Sono, inoltre, indicati i beni conferiti, nonché i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite.

Dovranno, infine, essere indicati anche gli amministratori, con i relativi poteri, e i soci dotati di rappresentanza. In tale senso è necessaria l’individuazione di una serie di dati identificativi, quali nome, cognome, luogo e data di nascita.

Sembra, ovviamente, opportuno indicare le ragioni sociali, la sede principale e le eventuali sedi secondarie.

Ove suddetti elementi non siano indicati, troverà applicazione la disciplina codicistica in materia di società semplici. Il legislatore ha, infatti, provveduto ad individuare norme integrative del contenuto dell’atto costitutivo.

Ogni eventuale modifica presuppone il consenso di tutti i componenti della compagine sociale, come disposto dall’art. 2252 c.c., ove le parti non abbiano disposto diversamente. In alternativa si può, infatti, predisporre il ricorso alla regola della maggioranza, in sostituzione dell’unanimità.

2.2. I conferimenti

Anche per quanto riguarda i conferimenti dovrai tenere a mente poche semplici regole. Con tale termine si intende il contributo che ogni socio apporta alla società, affinché sia possibile porre in essere l’attività commerciale dedotta nell’atto costitutivo.

L’obbligo di conferimento è espressamente previsto all’art. 2253 c.c.: “Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale”.

Nonostante l’obbligo di conferimento, non sono però previste specifiche modalità. Questo atto non deve quindi essere contestuale al contratto sociale, ma le parti possono liberamente stabilire delle regole circa l’esecuzione della prestazione.

Con la nascita della società semplice sorge una vera e propria obbligazione a carico di ciascun socio, verso i quali potranno anche essere soggetti ad azioni e atti esecutivi.

Le parti potranno determinare l’ammontare di quanto dovrà essere conferito, giacché il legislatore ha lasciato un’ampia autonomia sul punto. Inoltre, le stesse possono anche scegliere la tipologia di beni, ove non dispongano nulla, in base a quanto disposto dalla legge, il conferimento verrà posto in essere in denaro.

I beni conferibili sono:

  • denaro;
  • crediti;
  • beni in natura;
  • prestazione d’opera;
  • prestazioni di servizi.

2.3. Esempi peculiari di conferimenti

Cosa accade ove tu voglia conferire un credito alla società?

L’art. 2255 c.c. dispone che: ” Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia“.

Dalla norma si desume che è i crediti possono essere oggetto di conferimento, poiché non disposto diversamente. Si applicherà la disciplina della cessione del credito. Ciò implica che non sono conferibili i crediti strettamente personali.

Ove non volessi procedere al conferimento in denaro, invero potrai anche procedere attribuendo beni differenti, fin anche il conferimento di opere e servizi.

Non solo è ammissibile rispetto a beni individuali, sia mobili che immobili, ma anche a pluralità di beni, come le aziende o rami di azienda.

Per quanto riguarda, invece, il diritto trasferito, questo può sostanziarsi tanto nello stesso diritto di proprietà, quando anche in un diritto reale di godimento.

L’art. 2247 c.c. prevede, inoltre, anche la facoltà di attribuire in conferimento opere e servizi. In tal caso, il socio sarà tuttavia sottoposto ad una particolare disciplina

3. Circolazione delle partecipazioni

Fatta una breve analisi sulla costituzione della società semplice, sembra ora opportuno andare a stabilire come circolano le relative partecipazione. Infatti, oltre che alla creazione di una nuova attività, potresti essere semplicemente interessato alla mera partecipazione.

La circolazione delle partecipazioni può avvenire sia tramite un contratto tra vivi, che a causa di morte.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, ossia il trasferimento tra vivi, opera mediante modifica dell’atto costitutivo, che avviene tramite una decisione che sia espressione del consenso di tutti i soci. Tuttavia la disciplina di questa forma societaria è particolarmente flessibile, quindi possono essere inserite anche delle clausole con le quali si facilità la circolazione delle quote. Ad esempio possono essere inserite patti con cui si stabilisce che è sufficiente solo il consenso delle parti interessate.

Per quanto attiene, invece, al trasferimento a causa di morte, questo è sottoposto alla disciplina dell’art. 2284 c.c. “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano“.

La regola è quella della non continuità in caso di successione nelle quote. Tuttavia, come per l’ipotesi precedente, anche in questo caso la norma è derogabile e si presta a modifiche mediante clausole all’interno dell’atto costitutivo. Si potrebbe prevedere in via alternativa sia la liquidazione della società che la continuazione della partecipazione in capo ai successori.

4. Come gestire il patrimonio con la società semplice

Passiamo ora ad indicare alcuni consigli pratici per gestire il tuo patrimonio attraverso la figura della società semplice.

4.1. Passaggio generazionale di azienda

Questa tipologia societaria potrebbe tornarti utile soprattutto nel momento in cui si procede ad avviare la fase c.d. del passaggio generazionale, la quale invero è spesso ostica e non scevra da rischi economici e finanziari. Tale momento può causare anche il fallimento dell’impresa che si accinge a porla in essere. Si stima, infatti che meno della metà delle imprese sopravvive alla seconda generazione.

Il ricorso a questa forma societaria può esserti utile per tutelare il tuo patrimonio e quello aziendale. Le ragioni sono molteplici.

Prima di tutto la società semplice non può fallire, questo è forse uno dei principale motivi per cui dovresti ricorrere ad essa.

Inoltre, la forma flessibile e poco strutturata si presta a favorire il passaggio di governace, che potrebbe essere particolarmente critico. L’ampia autonomia riservata dal legislatore consente poi di disciplinare la continuità tra le due generazioni già all’atto costituivo, escludendo automatismi e irrigidimenti del sistema.

Approfondiremo, invero, le criticità del passaggio generazionale di azienda in altro articolo.

4.2. Autonomia patrimoniale imperfetta

Questo modello societario si caratterizza per l‘autonomia patrimoniale imperfetta, la quale si caratterizza per un vincolo di destinazione sul patrimonio. In tal modo sarà sottratto all’aggressione di creditori estranei allo scopo sociale.

La disciplina che caratterizza, quindi, il regime patrimoniale pone evidenti limiti all’azione dei creditori personali. Il patrimonio della società è, infatti, oggetto di garanzia solo per quei crediti sorti in dipendenza dello scopo sociale. Tuttavia, invero, è possibile anche che siano assunte obbligazioni per finalità differenti, tale decisione, però, è sottoposta al vincolo della regola dell’unanimità. I soci devono essere tutti consenzienti a derogare a questo disciplina fortemente garantista del patrimonio sociale.

4.3. I vantaggi di una struttura flessibile

Come potrai aver constatato il regime delle società semplici si caratterizzano per una considerevole flessibilità nelle scelte di gestione. Dall’atto costitutivo fino al regime patrimoniale, i soci dispongono di ampia autonomia, che consente loro di adeguare l’attività di governo alle scelte strategiche.

In particolare uno degli elementi che più sembra interessante è proprio la facoltà di assumere decisioni, anche individuali, da parte di ciascuno degli amministratori, ciò permetterà un intervento tempestivo, ove si profili una possibile crisi di impresa.

Ovviamente laddove l’amministrazione spetti disgiuntamente a ciascuno dei soci, gli altri potranno opporsi a ciascuna delle decisioni prese, senza la loro partecipazione. In tal modo il legislatore ha inteso garantire anche la democraticità della gestione amministrativa.

L’amministrazione disgiunta, invero, è solo uno dei modelli alternativi di gestione a cui potranno ricorrere i soci. Grazie all’ampia autonomia negoziale possono, infatti, scegliere gli strumenti e le tecniche di amministrazione che reputano più opportune. Questi verranno individuati nello stesso atto costitutivo.

5. Profili fiscali

La scelta di adottare la forma della società semplice determina anche alcune importanti conseguenze in termini fiscali.

L’art. 28 del D.L. n. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, è intervento sul regime fiscale, modificando la disciplina prevista dall’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 in materia di utili distribuiti. L’intenzione del legislatore in tal contesto era proprio quella di risolvere alcune problematiche sul regime di tassazione dei dividenti corrisposti dai soggetti IRES alle società semplici.

L’intervento dell’art. 28 del D.L. n. 23/2020 ha coinvolto molteplici e rilevanti aspetti.

L’intervento più importante della riforma è stata l’estensione del regime di trasparenza a tutte le tipologie di dividendi, a prescindere dalla residenza, in Italia o all’estero, della società che li distribuisce, nonché dalla natura e dalla residenza dei soci.

Per quanto riguarda gli utili di fonte estera sono soggetti alla presente disciplina ad eccezione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati. Rispetto a questi ultimi, quindi, troverà applicazione la tassazione in misura piena.

Il regime, nella parte in cui è sostanzialmente immutato dopo l’intervento del Decreto liquidità, è il seguente:

  1. Soggetti IRES, la cui quota di dividendi ad essi imputabile è esclusa dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del suo ammontare;
  2. Soggetti titolari di reddito d’impresa, cioè le imprese individuali e società di persone commerciali, i cui dividendi corrisposti per trasparenza concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 58,14%;
  3. Persone fisiche residenti, in relazione alle partecipazioni qualificate e non qualificate, le quali non siano relative all’impresa, sono soggette a tassazione con applicazione di una ritenuta d’imposta del 26%.

Ovviamente i cambiamenti operano con riferimento ai soli dividendi percepiti dal 1° gennaio 2020.

Viene, quindi, previsto un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, per i quali continuerà ad applicarsi la disciplina previgente.

6. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di società semplice è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

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