Start-up innovative: tutti i requisiti e le agevolazioni

Le start-up innovative sono state introdotte dal Governo negli ultimi anni, per adempiere a molteplici scopi. In particolare queste svolgono la funzione, da una parte, di promuovere uno sviluppo tecnologico del Paese e, dall’altra, di aumentare l’occupazione.

Le start-up innovative sono infatti imprese ad alto contenuto tecnologico che ricevono specifica tutela dal D.L. 179/2012, che ne ha individuato le linee generali e i requisito. Tuttavia, contestualmente, sempre nel 2012, è uscita la legge 221/2012 come normativa di conversione del Decreto Legge sopra citato, che riporta il nome di Decreto Crescita 2.0.

Già dal nome si può intuire quanto il Governo abbia deciso di investire sulla crescita innovativa e tecnologica del Paese. In questa normativa, si rinviene, infatti, un’intera sezione dedicata proprio alle start-up innovative.

Ad oggi, dopo solo alcuni anni, il mercato delle start up ha assunto importanti dimensioni. In Italia le startup sono circa 5.800 e impiegano circa 35 mila persone tra soci e dipendenti, a testimonianza del successo della figura, grazie alla flessibilità dello schema costituitivo. Sicuramente, le start up costituiscono una tipologia di impresa maggiormente capace di far fronte alle richieste dell’economia nazionale e sovranazionale.

La realtà che circonda tale settore è stata sicuramente pioniera di un nuovo modo di fare impresa. Laddove fossi interessato ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offrirti alcune nozioni introduttive in tema di start up.

1. Cosa sono le start-up innovative?

Le start-up innovative puntano sulle alte tecnologie, nascono con il precipuo scopo di offrire uno strumento duttile alle realtà imprenditoriali che intendono trovare la propria dimensione sul mercato italiano.

Le start-up innovative sono delle società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che abbiano residenza in Italia o in un Paese europeo, ma comunque con una sede produttiva in Italia. Inoltre, devono possedere determinati requisiti. Sono, in genere, imprese giovani, che si affacciano al modo dell’imprenditoria. Queste sono prevalentemente orientate alla fondazione di attività economiche e commerciali legate al mondo di internet, dell’artigianato e manifattura, dell’industria, del sociale.

Per comprendere a fondo tutta la disciplina relativa all’argomento si può fare direttamente riferimento alle norme e ai canali del Registro delle Imprese, i quali forniscono informazioni molto dettagliate e specifiche sull’argomento.

I requisiti

Ovviamente la disciplina poc’anzi richiamata ha subordinato la costituzione di un’impresa di questa tipologia ad una serie di requisiti. Primo tra tutti devono avere, come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. I primi requisiti richiesti espressamente dal D.L. 179/2012 sono quindi l’oggetto sociale e la residenza.

Mentre tanti altri Paesi, anche nell’Unione Europea, si stanno aprendo sempre più alle nuove tecnologie, anche l’Italia vuole fare la sua parte. In particolare, lo scopo perseguito dal legislatore italiano è quello di dimostrare di avere particolarmente a cuore la situazione dell’occupazione giovanile.

Vuole dare lavoro ai giovani appena usciti da un percorso di studi o che dimostrino di avere idee innovative. Inoltre, spera così di evitare che sempre più giovani talentuosi decidano di andare a cercare un futuro all’estero invece di lavorare in patria.

Altri requisiti affinché una società possa definirsi una start-up innovativa sono:

  • Deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 60 mesi;
  • Dal secondo anno di attività, il valore totale della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  • deve avere come oggetto sociale prevalente progetti innovativi e ad alto valore tecnologico;
  • deve essere costituita come società di capitali;
  • non deve distribuire, o aver distribuito, utili;
  • non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Sono poi presenti alcuni requisiti più tecnici sulle spese, i dipendenti e i diritti.

2. I vantaggi delle start-up innovative

Numerosi ed ambiziosi sono gli obiettivi che il legislatore si è posto con l’introduzione delle c.d start up, che hanno riscosso un grandissimo successo soprattutto nel recente periodo, pre pandemia, quando l’accesso della richiesta di finanziamenti era giunto ai massimi storici. Infatti, il legislatore ha previsto tantissime agevolazioni per chi intende intraprendere questa strada.

Per le start-up innovative è, inoltre, consentono di adottare un regime, soprattutto nella costituzione, sicuramente molto semplificato. E’ stato previsto un modello standard tipizzato con firma digitale per la redazione dell’atto costitutivo e delle successive modifiche alla società.

Tale previsione certamente incentiva i giovani che sono alle prime armi proprio grazie alla semplificazione degli oneri burocratici. Le start-up innovative non devono pagare l’imposta di bollo e gli adempimenti di segreteria presso il Registro delle Imprese. Non devono nemmeno pagare il diritto annuale per l’iscrizione alle Camere di Commercio.

Anche per quanto riguarda il personale, sono previste delle specifiche regole, in specie in tema di impiego. Il titolare di una start up può assumere personale con contratti a tempo determinato e con possibilità di rinnovo. Se poi decide di tenere qualche collaboratore, può assumerlo anche a tempo indeterminato.

Per la remunerazione, può affidarsi a stock option per i collaboratori e ad un sistema di work for equity per i fornitori esterni.

Notevoli sono gli incentivi fiscali per le start-up innovative le quali possono, inoltre, raccogliere fondi tramite il crowdfunding che permette a qualsiasi persona interessata di investire una cifra variabile di denaro in un progetto della start-up.

Per poter iniziare, alle start-up è consentito un accesso gratuito e semplificato al Fondo Centrale di Garanzia, il quale prevede garanzie sui prestiti bancari. In ultimo, è previsto anche un sostegno per la partecipazione delle start-up innovative ad eventi internazionali.

Per poter beneficiare di tutte queste agevolazioni da parte del Registro delle Imprese, è necessario che la società venga iscritta nella sezione speciale del Registro riservata appunto alle start-up innovative. Dopo aver effettuato l’iscrizione, si può godere del regime agevolato per un massimo di 5 anni.

3. Come si crea una start-up innovativa?

Sono società che producono prodotti o servizi innovativi. Se pensi di avere un’idea che risponde ai requisiti sopra citati, dovresti sicuramente provare ad aprire la tua start-up.

Come poc’anzi asserito, invero, questo modello ha avuto particolare successo negli ultimi anni soprattutto grazie al regime fortemente semplificato di costituzione, caratterizzato da una considerevole riduzione degli adempimenti, soprattutto pubblicistici.Vediamo quali sono i passaggi da seguire:

  • devi essere in possesso di tutte le caratteristiche richieste per poter accedere a questa particolare forma societaria.
  • successivamente devi costituire la società di capitali vera e propria;
  • dopo la costituzione, devi dichiarare l’inizio dell’attività e, infine, richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese tramite l’apposita domanda.

Come accennato prima, l’apertura della società può avvenire sia in modo tradizionale, quindi avvalendosi della figura del notaio, oppure con un atto costitutivo tipizzato e sottoscritto con firma digitale.

Dato che si parla di start-up innovative, è superfluo sottolineare che tutta la procedura può essere svolta in via telematica.

Hai già un’impresa?

Se hai già un’impresa avviata, non devi per forza rinunciare alla start-up.

Ti basta controllare di avere i requisiti richiesti obbligatoriamente per poi procedere alla trasformazione dell’impresa in una start-up innovativa.

4. Non solo start-up: nascono le PMI innovative

La politica posta in essere negli ultimi anni dal legislatore è volta a favorire ed incrementare la nascita delle piccole imprese. Ciò si realizza non esclusivamente mediante le c.d. start up innovativa. Una figura peculiare è quella costituita dalla PMI innovative, di recentissima introduzione.

Con la Legge 33/2015 ha introdotto una nuova tipologia di impresa che ricalca molto il modello delle start-up.

Si tratta della Piccola e Media Impresa innovativa, anche detta PMI innovativa.

Come le start-up innovative, sono società di capitali con almeno una sede o una società di capitali in Italia, che non eccedono i limiti dimensionali di organico con un massimo di 250 persone e di fatturato annuo di 50 milioni di euro o di bilancio annuo di 43 milioni di euro.

Come le start-up devono, inoltre, rispettare i parametri di innovazione tecnologica.

Nel caso delle PMI innovative, altri requisiti sono il fatto che non devono essere quotate sul mercato, deve aver depositato un bilancio certificato al Registro delle Imprese e devono indirizzare una determinata percentuale delle spese a ricerca, sviluppo e innovazione.

I vantaggi delle PMI innovative

Nei precedenti paragrafi abbiamo analizzato requisiti e vantaggi delle start up innovative. Ivi intendiamo brevemente offrirti un confronto con gli effetti dell’adozione del diverso regime costituito dalle PMI innovative.

Queste ultime sono essenzialmente società di capitali con meno di 250 dipendenti. Le differenze principali tra i due istituti attengono alle norme in materia fiscale, in particolare per quanto attiene agli investimenti. Innanzitutto per gli investimenti in capitale di rischio nelle startup innovative si passa dalle aliquote che andavano dal 19 al 27% a un’aliquota unica del 30%, e poi si estendono gli incentivi a tutte le PMI innovative.

Gli incentivi fiscali approvati per chi investe in PMI innovative sono divisi in due categorie:

  •  per le persone fisiche. In questo caso l’incentivo principale si sostanzia in una detrazione Irpef del 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro;
  • per le persone giuridiche. In questo secondo caso previsto per le società di capitali, si sostanzia in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi sopra individuati si possono applicare direttamente alla PMI, o anche alla strart up se viene in evidenza questo schema, oltre che ad altri soggetti, tra cui organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up o PMI innovative.

5. Finanziamenti alle start up innovative

Avviare una start up innovativa, oltre a richiedere una serie di adempimenti burocratici e il possesso di requisiti, presuppone la base di capitale per iniziare l’attività lavorativa. Tuttavia, gli strumenti a disposizione sono in realtà molto più limitati rispetto a qualsiasi altra impresa. In particolare alcune caratteristiche della start up ostano all’accesso alle ordinarie linee di credito e finanziamento.

Ci riferiamo in particolare sia all’assenza di bilancio che in alcuni casi ad un utile. L’assenza di garanzie solide non consente di fornire le basi per garantire fiducia agli investitori. Similmente non è previsto un track record di risultati commerciali. Quindi, spesso è molto difficile per una start up ottenere credito dal sistema bancario tradizionale. in gergo si è solito affermare che le start up innovative non sono “bancabili”.

Non ha valutazioni sufficienti secondo gli standard delle banche ordinarie. Proprio per tali ragioni che è divenuto fondamentale ricorrere a strumenti alternativi di finanziamento, a volte anche altrettanto innovativi.

Vediamo a quali strumenti puoi rivolgerti ove volessi costituire una start up.

5.1. Crowdfunding

Uno degli strumenti più utilizzati di finanziamento alle start up innovative è il crowdfunding, nato proprio con il proposito di finanziare questi tipologie di imprese. Con il termine crowfunding si intende un meccanismo che fa ricorso alla rete web e a siti internet per la raccolta di fondi.

È uno strumento accessibile alle start-up, PMI o microimprese, le quali possono raccogliere capitali sotto forma di prestiti (o crediti). Il termine “crowdfunding” deriva dalla congiunzione di più termini, e letteralmente significa il “finanziamento della folla” dall’inglese “crowd” che appunto significa folla e ‘funding’ ossia finanziamento.

Talvolta ci si riferisce a tale fenomeno come “finanziamento dal basso” “finanziamento collettivo“, proprio perché in genere i fondi sono conferiti da una moltitudine di investitori, che procedono a piccoli investimenti tramite piattaforme online.

Tale strumento si struttura secondo ben quattro modelli principali:

  • donation-based, cioè le semplici donazioni degli utenti della rete;
  • rewards-based , che prevede anche una simpatica ricompensa per i finanziatori, in base all’importo della donazione. In genere non è una reale remunerazione del capitale, ma si sostanzia in gadget, meeting con il creatore dell’idea, ecc,;
  • equity crowdfunding, questa forma, invero, già acquista i caratteri di un vero e proprio finanziamento sotto forma di capitale di rischio, che prevede come corrispettivo un quantitativo di quote di partecipazione nella società;
  • social lending, in questo caso è un vero e proprio prestito personale, erogato da privati attraverso le piattaforme virtuali della rete.

5.2. Venture capital

Con venture capital si intendono forme di investimento di medio/lungo periodo. L’investitore decide di puntare su società definite “high grow companies”, ossia ad alto potenziale di crescita e sviluppo, nel momento in cui esse sono però ancora agli esordi. Proprio per tale ragione che sono uno strumento ottimale per sovvenzionare le start up innovative.

Tramite le venture capital verranno acquistate delle società per farle crescere, quindi finanziate, e poi rivendute in un secondo momento. In tal modo rientreranno del finanziamento e otterranno anche una provento considerevole.

Tale figura sembra avere numerose affinità con il privete equity, infatti in entrambi i casi dell’investimento in capitale di rischio di aziende non quotate ma con alto potenziale di crescita. Tuttavia, generalmente l’equity è rivolto verso società in stato già avanzato di crescita, a differenza delle venture capital che invece hanno lo scopo di acquisire e rilevare le start up, quindi imprese che sono in una fase iniziale dello sviluppo.

Le start up per accedere a queste forme di finanziamento devono avere una buona organizzazione di base, in modo tale da rendersi attraenti per altre imprese finanziatrici. In primo luogo  dovrà essere elaborato un business plan che deve essere presentato ai soggetti di cui sopra. Grazie a questa prima fase è possibile creare un primo approccio con le venture, poi in seguito, dopo che tale contatto sarà instaurato, si procederà ad indagini approfondite.

In caso di successo dell’operazione di finanziamento, in questo caso la venture procederà alla vendita delle quote, quando il loro prezzo avrà raggiunto un certo livello. Laddove, invece, la start up non riesca a decollare, la venture procederà a disinvestire dall’impresa.

5.3. Equity e finanziamento del debito

Come poc’anzi asserito, l’equity tendenzialmente è uno strumento adottato in caso in cui vengano in evidenza imprese già avviate. Anche in questo caso, come nel precedente, abbiamo, infatti, delle società o singoli investitori che procedono ad acquistare delle quote o partecipazioni delle società in questioni, in questo modo finanziandole.

L’Equity si sostanzia in un aumento di capitale dovuto all’ingresso di nuovi soci con la consequenziale emissione di nuove quote o azioni. Gli aumenti di capitale gratuiti sono disciplinati dall’art. 2442 c.c., il quale prescrive che: ” L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili”.

E’ una forma di finanziamento con capitale proprio, tramite il quale viene immessa liquidità nelle casse della impresa. E’ un’operazione concettualmente semplice,  in breve, l’assemblea, in questo contesto, va soltanto ad aumentare il valore delle partecipazioni sociali in possesso dei soci, ma non vi è un reale aumento di capitale. 

Mentre, nel caso di aumento oneroso di capitale, al contrario, si genera un vero e proprio accrescimento del patrimonio sociale. In questa seconda ipotesi, l’aumento si realizza per effetto della sottoscrizione di nuove partecipazioni, quindi, tramite il pagamento di nuovi conferimenti.

Anche in tal caso, l’equity potrebbe avere come risvolto conclusivo o il disinvestimento, in caso di insuccesso dell’impresa, oppure la vendita nel momento in cui queste siano soggette ad un’importante crescita. In questa seconda ipotesi, l’investitore potrà ottenere importanti guadagni e benefici.

5.4. Business Angel

Con Business Angel si fa, in genere, riferimento a veri e propri investitori detti informali, perché differenti dai consueti investitori che normalmente finanziano le attività imprenditoriali come le banche e gli istituti di credito.
E’ piuttosto frequente che i business angel siano esperti del settore, professionisti o manager, spesso in pensione, che mettono a disposizione non solo il loro capitale, ma anche le proprie capacità e competenze.

Il business angel non richiede particolari forme di garanzia per il suo investimento e anche per questo motivo viene definito un investitore informale, ma si fonda sul rapporto fiduciario esistente con l’azienda. Questa riceverà anche delle istruzioni dall’investitore, una guida che consentirà loro di crescere rapidamente.

Il business angel fungerà da indirizzo nelle fasi più cruciali della vita dell’impresa. Questo avrà poi un proprio personale tornaconto, perchè procederà a vendere le partecipazioni nel momento in cui l’impresa avrà raggiunto un certo standard.

Non di rado, questi si organizzano anche in piccoli gruppi di investitori. La loro remunerazione deriva dalla stessa partecipazione alle realtà imprenditoriali così costituite, entrando a far parte della compagine sociale. Invero, in tal modo consentono anche lo sviluppo di una solida gestione di impresa.

In molti casi si organizzano in veri e propri network, come i IBAN (Italian Business Angel Network), Questo è il gruppo italiano principale degli esponenti dell’angel investing il quale può fornire a chi sia interessato l’elenco dei B.A.N. locali di ciascuna regione.

Il gruppo costituisce un’associazione di investitori senza scopo di lucro. Essa mette in contatto i suoi associati con progetti imprenditoriali, che saranno poi valutati autonomamente dagli associati IBAN.

6. Conclusioni

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alle start up innovative è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

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