Successione ereditaria: tipologie e presupposti

La successione ereditaria è spesso definito come fenomeno necessario, in quanto è volto a garantire che al verificatasi la morte del soggetto sia garantita la continuità nella titolarità e nella gestione del patrimonio. Ciò che è lasciato dal defunto deve essere devoluto ad altro soggetto. Tale devoluzione avviene o per testamento o per legge ai c.d. eredi legittimi.

Laddove manchino sia i successivi legittimi che il testamento, l’eredità si devolve in base all’art. 586 c.c. allo Stato, ciò evidenzia la necessarietà del fenomeno.

L’acquisto a favore dello Stato avviene di diritto, mentre l’eredita normalmente viene acquista con accettazione del chiamato. La previsione si giustifica sull’esigenza di evitare che i beni restino vacanti, a tal fine vengono collocati presso lo Stato.

1. Successione ereditaria: di cosa si tratta?

La successione ereditaria indica quel fenomeno di subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti patrimoniali attivi e passivi, a seguito della morte del titolare. Si ha successione a titolo universale quando l’erede subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmessi dal defunto. E’ un fenomeno che comporta la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Quest’ultimo risponde, quindi, anche dei debiti del defunto, con il proprio patrimonio, salvo il caso di accettazione con beneficio dell’inventario o di separazione dei beni ai sensi dell’art. 512 c.c..

La successione a titolo universale richiede l’accettazione.

Si ha successione a titolo particolare, con il legato, quando un soggetto succede in singoli diritti patrimoniali. Si tratta di un fenomeno eventuale ed accidentale che non determina la unificazione tra il patrimonio del defunto e quello del beneficiario. Infatti, quest’ultimo non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo la possibilità per il testatore di porre un onere a carico del legatario, onere a cui il legatario è tenuto ente il valore della cosa legata.

Il legatario, inoltre, inizia un nuovo possesso che potrà unire a quello del defunto, secondo la regola dell’accessione nel possesso.

La successione a titolo particolare opera di diritto, nel senso che il legato si consegue automaticamente al momento dell’apertura delle successione, salvo la facoltà del legatario di rinunziare al diritto attribuitogli.

1.1. Unioni civili e conviventi

Alle unioni civili tra persone dello stesso sesso si applicano gran parte delle disposizioni in materia di successione. Sostanzialmente nelle disposizioni del codice civile relative ai diritti successori, la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge. Inoltre, in caso di morte della parte dell’unione, il partner superstite ha diritto all’indennità dovuta dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2118 c.c. e quella di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120 c.c..

Mentre, al convivente non sono attribuiti i diritti di successione, a parte una limitata tutela riguardo l’abitazione. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente, di fatto superstite, ha diritto di continuare ad abitare nella stessa abitazione per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

Ove nella stessa coabitino figli minori e figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni, il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o nuova convivenza di fatto.

1.2. Vocazione e delazione

La successione si apre al momento della morte, nel luogo in cui il defunto aveva l’ultima domicilio. La vocazione è la chiamata all’eredità, il titolo in base al quale si succede. La vocazione può essere per testamento o per legge.

Mentre la delazione indica il fenomeno dell’offerta del patrimonio ereditario in toto o pro quota ad un soggetto, al quale, spetta il diritto di accettare l’eredità. Essa è logicamente successiva alla vocazione, prima si individua il titolo e poi si effettua la chiamata.

A seconda della fonte, la delazione può essere legittima o testamentaria.

E’ esclusa la successione per contratto. Infatti, il codice vieta l’accordo con il quale un soggetto dispone della propria eredità, patto successorio istitutivo, oppure dispone o rinunzia ai diritti che gli possono spettare su una futura successione, patto successorio dispositivo e rinunziativo, tranne che in caso di patto di famiglia.

1.3. Diritto di accettazione

La successione ereditaria, oltre a comportare la vocazione e la delazione, implica anche l’accettazione dell’eredità.

E’ il diritto del chiamato ad acquistare l’eredità. Si tratta di un diritto potestativo di natura personale con conseguenze patrimoniali, che si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell’apertura della successione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione, detta termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

L’accettazione è una dichiarazione di volontà del chiamato diretta all’acquisto dell’eredità. Si ricordi che l’accettazione non può essere subordinata a termine o a condizione, non può essere parziale ed è irrevocabile.

L’art. 459 c.c. dispone, inoltre, che l’effetto dell’accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione: in tal modo l’ordinamento impedisce qualsiasi interruzione di continuità nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto.

L’accettazione può esser pure e semplice, con la conseguente confusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto e la responsabilità dell’erede per i debiti ed i legati ereditari. Può esser con beneficio dell’inventario, con le conseguenze che indicheremo nel prossimo paragrafo.

L’accettazione può essere manifestata in forma espressa, quando in un atto pubblico o una scrittura privata il chiamato dichiara di accettare l’eredità assumendo la qualità di erede, o tacita, qualora il chiamato, pur non avendo accettato l’eredità, compie atti che siano incompatibili con la volontà di non accettare.

L’accettazione si presume nei soli casi tassativamente indicati dalla legge. L’accettazione dell’eredità relativa ai diritti reali immobiliari o beni mobili registrati deve essere trascritta.

1.4. Accettazione con beneficio dell’inventario

La disciplina della successione ereditaria prevede anche la possibilità di procedere ad accettazione con beneficio dell’inventario. Questa ricorre quando l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del defunto, per circoscrivere le conseguenze economiche negative derivanti dal patrimonio, se l’attivo è inferiore al passivo. Se l’erede accetta semplicemente risponde con il suo patrimonio di tutti i debiti del defunto, mentre se accetta con beneficio l’erede risponde delle obbligazioni trasmessegli dal defunto solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario e conserva verso l’eredità i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto.

L’accettazione beneficiata è una facoltà per ogni chiamato, nonostante eventuali divieti del testatore. L’accettazione beneficiata costituisce, invece, un obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge:

Per l’accettazione con beneficio dell’inventario deve esser effettuata con forma solenne ai sensi dell’art. 484 c.c.. Infine, nei casi previsti dalla legge, l’erede decade dal beneficio con conseguenza di divenire puro e semplice.

Quanto ai termini per l’accettazione beneficiata occorre distinguere:

  • se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, è tenuto ad inventariarli entro 3 mesi dall’apertura della successione ereditaria e deve decidere se accettare o rinunciare nei 40 giorni successivi;
  • se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari può accettare con beneficio finché non sia prescritto il diritto di accettazione.

1.5. Separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede

Qualora l’erede sia oberato di debiti, la confusione del patrimonio del defunto con il suo patrimonio personale rappresenta un evento pregiudizievole per i creditori del defunto, i quali sono costretti a subire, sui beni ereditari, la concorrenza dei creditori personali dell’erede. Per tutelare le loro ragioni, nonché quelle dei legatari, la legge prevede il rimedio della separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede.

I soggetti legittimati a chiedere la separazione sono i creditori del defunto ed i legatari, i quali devono agire entro tre mesi dall’apertura della successione.

La separazione ha per effetto l’attribuzione di una ragione di preferenza nel soddisfacimento sui beni ereditari, a favore dei creditori e legatari separatisti, nei confronti del creditore dell’erede e dei creditori e legatari non separatisti. La separazione giova solo a chi l’ha promessa.

2. Capacità di succedere

La successione ereditaria presuppone anche la capacità dell’erede di succedere. Questa è l’attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il defunto.

Nella successione legittima sono capacità di succedere tutte le persone fisiche nate o concepite al momento dell’accettazione al momento dell’apertura della successione. La capacità di succedere del concepito è subordinata all’evento della nascita.Quando tale evento si verifica, gli effetti dell’accettazione ereditaria, sempre che questa sia stata debitamente manifestata dal rappresentante legale del neonato, retroagisce al momento di apertura della successione.

Nella successione testamentaria vi è un ampliamento di tale capacità, in quanto possono essere chiamati alla successione anche i figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento dell’apertura della successione.

Anche le persone giuridiche hanno capacità di ricevere per successione la loro accettazione deve però esser sempre fatta con beneficio di inventario. La stessa regola vale anche per associazioni fondazioni ed enti non riconosciuti. Sono, invece, incapaci di ricevere il tutore o il protutore del testatore ed i soggetti indicati dagli artt. 597 e 598 c.c.. Si tratta di ipotesi di incapacità relativa sanciti dalla legge in considerazione della particolare posizione che tali soggetti assumono nei confronti del defunto.

3. Indegnità

E’ una causa di esclusione della successione che produce i suoi effetti solo se pronunziata dal giudice. Il fondamento dell’istituto risiede nella riprovevolezza morale dell’indegno di conservare l’eredità nel caso in cui questi abbia compiuto atti gravemente pregiudizievoli nei confronti del defunto, attentati alla persona fisica del defunto attentati all’integrità morale o alla libertà di testare dello stesso.

La sentenza che pronuncia l’indegnità ha, pertanto, effetto retroattivo, per cui l’indegno deve essere considerato come se non fosse mai stato erede. Se l’indegnità si accerti in seguito giudizialmente, l’indegno deve restituire l’eredità, nonché i frutti percepiti dopo l’apertura della successione.

L’indegnità può venir meno per effetto della riabilitazione ad opera della persona offesa, la quale pur essendo a conoscenza della causa di indegnità intende attribuire egualmente il suo patrimonio, in tutto o in parte e colui che lo ha offeso.

Alle unioni civili si applicano le disposizioni sull’indegnità, la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge.

Mentre l’incapacità presuppone un’inattitudine originaria ed irrevocabile del soggetto ad adire l’eredità, l’indegnità si pone come causa imperativa della conservazione dei beni ereditari. Infatti l’indegno può ben venire alla successione ed entrare in possesso dei beni ereditari, ma non potrà poi conservarli e dovrà pertanto restituirli una volta esperito nei suoi confronti azione giudiziale ed accertata l’indegnità.

4. Le tipologie di successione ereditaria

Il nostro ordinamento conosce due forme di successione, l’eredità viene devoluta in base alla legge, che individua i successori legittimi in base a rapporto di parentela e devolve a ciascuno di essi una quota del patrimonio ereditario. Mentre la successione ereditaria è testamentaria ove il defunto abbia fatto il testamento , il quale individua i successibili e le quote ad essi assegnate.

La successione può, quindi essere sia legittima che testamentaria, o mista, ossia parte del patrimonio è devoluto in base al testamento, mentre la parte residue è conferita in considerazione delle norme di legge. Infatti, nel nostro sistema non è stato riprodotto il principio romanistica secondo cui la successione non può essere testamentaria e legittima insieme.

Tu potresti fare un testamento con cui disponi solo una parte delle quote del patrimonio ereditario. Rispetto alle quote che non sono oggetto di testamento, si apre la successione legittima. Parliamo di quote e non singoli beni, perché ciò che caratterizza la chiamata all’eredità è l’attribuzione di una quota ideale del patrimonio successorio.

L’erede non è colui a cui vengono lasciati i singoli beni di regola, a meno che i singoli non siano individuati per simboleggiare una quota, che è al istitutio ex recerta, in questo caso quel bene è quota. 

4.1. La successione ereditaria per legge

Con successione ereditaria legittima si intende successione per volontà di legge. I presupposti della stessa sono:

  • morte del defunto titolare del patrimonio, senza che questo abbia disposto per testamento;
  • oppure esistenza di un testamento che dispone solo parzialmente del patrimonio, quindi dispone per soli alcuni beni. In questo caso vi sarà concorrenza tra successione legittima e testamentaria.

Sono successori legittimi: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti fino al sesto grado. Se questi successori mancano l’eredità è devoluta allo Stato.

Ciascun ordine esclude il successivo ed all’interno di ciascun ordine, di regola il grado prossimo esclude quello più lontano. Il coniuge con i primi due ordini ed esclude il terzo.

Il convivente non è incluso tra i successibili. La parte dell’unione civile è sostanzialmente equiparata al coniuge e acquista la qualità di erede nei suoi confronti si applicano le norme sull’indegnità, sui legittimari, sulle successioni legittime, sulla collazione e sul patto di famiglia.

4.2. Successione dello Stato

Il presupposto della successione ereditaria dello Stato è la vacanza dell’eredità, cioè l’assenza di un successibile appartenente alle categorie indicate nel precedente paragrafo che posa acquistare l’eredità di un defunto cittadino italiano.

Il fondamento, invece, risiede nell’interesse generale a che vi sia, in ogni caso, un titolare del patrimonio ereditario, il quale provvede all’amministrazione dei beni del defunto e al pagamento dei debiti ereditari, continuando così i rapporti patrimoniali che facevano capo al defunto.

Le caratteristiche della successione dello Stato sono:

  • l’acquisto dello Stato ha luogo di diritto, senza necessità di accettazione, per il solo fatto della mancanza di altro successibile a decorrere dall’apertura della successione;
  • lo Stato è l’unica figura di erede necessario del diritto successorio italiano e come tale non può rinunciare;
  • lo Stato non risponde mai dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

4.3. Successione ereditaria per testamento

Una delle due forme di successione ereditaria è quella per testamento. Quest’ultimo è l’atto col quale taluno dispone per il tempo in cui sarà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

E’ atto a causa di morte la cui funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore.

Il testamento, tuttavia, può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale. La l. n. 219 del 2017 reca la disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento, note anche come testamento biologico o biotestamento, riguardanti le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, espresse per l’ipotesi di una futura incapacità di autodeterminarsi. Il termine testamento è improprio, in quanto le DaT non disciplinano gli interessi del soggetto per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Al contrario, integrano manifestazione di volontà destinate ad avere efficacia quando l’autore è ancora in vita, riguardando le cure alle quali egli intende sottoporsi.

In particolare, il testamento è un negozio giuridico unilaterale, unipersonale, non recettizio, gratuito, revocabile e modificabile.

E’, infine, atto personalissimo e formale. La volontà del testatore deve essere spontanea e deve manifestarsi in modo espresso, in una delle forme previste dalla legge.

4.4. Le tipologie di testamento

Il testamento può essere redatto in molteplici forme:

  • olografo, quando è redatto, datato e sottoscritto di proprio punto dal testatore. E’ necessario che sia assicurata l’autografia,al fine di garantire l’autenticità del documento. La data, inoltre, serve a stabilire se nel momento storico in cui è stato realizzato, il testatore era dotato di capacità di testare. Infine, è essenziale la sottoscrizione, la quale ha la funzione di individuare il testatore, ma serve anche ad attestare che la volontà manifestata nello scritto sia divenuta definitiva;
  • pubblico, quando è posto in essere alla presenza di due testimoni e del notaio, che accerta la provenienza delle dichiarazioni di volontà. La dichiarazione deve essere effettuata oralmente, alla presenza di testimoni e del notaio. Deve esser formato da tutti i presenti e datato.
  • testamento segreto o misto, in tal caso la dichiarazione non viene effettuata alla presenza del notaio, ma è consegnata una scheda contenente le ultime volontà;
  • testamento internazionale, è un forma di testamento adottata laddove il testatore sia uno straniero nel territorio italiano, o viceversa un italiano nel territorio straniero. Si applica in tutti gli Stati firmatari della Convenzione di Washington, alla quale l’Italia ha aderito con l. 387 del 1990.

5. La successione necessaria

Nell’ambito della disciplina della successione ereditaria particolari disposizioni sono riservate alla successione necessaria.

Le successioni sono due testamentaria e legittima. La successione necessaria è un limite per tutelare congiunti stretti, coniugi figli e in mancanza di figli gli ascendenti. I figli escludono gli ascendenti, mentre il coniuge concorrer con l’ascendente l’ordinamento per tutelare i rapporto familiari più stretti riserva una quota indisponibile del patrimonio. 

C’è un’indisponibilità che evoca una forte limitazione del potere di disporre del proprio patrimonio. Questa forte indisponibilità della proprietà privata, non ne potrà fare ciò che voglio, la devo lasciare a costoro perché ad essi è riservato, perché c’è l’interesse alla tutela della famiglia che prevale sulla scelta della libera disponibilità del patrimonio.

Il limite è attuale tenendo conto dell’evoluzione che ha subito la concezione dei rapporti familiari? è superata la famiglia istituzione, perché la tutela è ammessa anche a scapito delle istanze individuali, con la costituzione emerge e si coglie una nozione di famiglia personalistica.

La famiglia come formazione sociale, strumentale alla realizzazione della personalità individuale questo tutela molto forte è ancora giustificata.

5.1. Le singole categorie di legittimari

L’istituto della successione necessaria opera a favore del nucleo familiare, inteso in senso rigoroso e stretto sono:

  • il coniuge superstite;
  • i figli e i loro discendenti in quanto succedono per rappresentazione;
  • gli ascendenti.

La parte dell’unione civile è equiparata al coniuge, non anche il convivente.

5.2. Il diritto alla quota legittima e il suo contenuto

Quando vi sono dei legittimari,si distinguono nel patrimonio ereditario due parti:

  • la quota disponibile della quale il testatore era libero di disporre;
  • la quota legittima o riserva della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.

Il diritto dei legittimari non è un diritto di credito verso gli altri successori, ma un diritto assoluto che si applica sui beni ereditari, pertanto questi ha il diritto di conseguire in natura tutti i beni che costituiscono la legittima.

L’intangibilità della legittima va intesa nel senso che:5.

  • il defunto o agli altri soggetti non possono attendere alla legittima dell’avente diritto;
  • testatore non può imporre alcun peso sulla legittima, né alcuna condizione sospensiva o risolutiva.

L’intangibilità della legittima va intesa , dunque, sempre in senso quantitativo e non qualitativo. Il legittimario ha quindi diritto ad un valore, non ad una data composizione di una quota.

5.3. La lesione della legittima

Si ha lesione della legittima quando la quota ad essa relativa resta intaccata, da parte del titolare del patrimonio per effetto di atti di disposizione tra vivi, come la donazione oppure disposizioni a causa di morte, come il testamento.

Quando la legittima è lesa occorre reintegrarla mediante l’azione di riduzione degli atti che hanno prodotto la lesione. presupposto di tale azione è la riunione fittizia.

E’ un’operazione contabile diretta a calcolare l’intera entità del patrimonio ereditario all’epoca dell’apertura della successione, per stabilire se siano stati lesi i diritti dei legittimari. Consta di più operazioni:

  • la formazione della massa ereditaria, si calcolano i valori dei beni appartenenti al defunto al momento della successione detraendone i debiti;
  • la riunione fittizia vera e propria alla massa così calcolata si aggiunge il valore dei beni di cui il defunto abbia disposto in vita a titolo di donazione;
  • calcolo della disponibile e della legittima , sulla base degli elementi ottenuti , si calcola la disponibile, cioè il valore di cui il defunto poteva disporre e la legittima tenuto conto degli aventi diritto a quest’ultima.

Questa operazione di calcolo è la premessa perché venga realizzato il diritto del legittimario attraverso l’azione di riduzione e di restituzione.

5.4. L’azione di riduzione

L’azione di riduzione è l’azione che ha per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore potesse disporre.

I soggetti legittimati ad esercitare l’azione di riduzione sono: il legittimario leso, l’erede del legittimario; l’avente causa del legittimario il legittimario pretermesso dal testatore.

Se la domanda di riduzione è accolta, si procede in tal modo:

  • innanzitutto si diminuiscono le disposizioni testamentarie proporzionalmente, tranne diversa volontà del testatore;
  • successivamente si riducono le donazioni, cominciando dall’ultima che ha provocato la lesione e risalendo a quelle precedenti.

L’azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione, mentre è discussa in dottrina e in giurisprudenza l’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di riduzione.

La Corte di Cassazione (SS. UU. 20644 del 2004), a riguardo, ha chiarito che il legittimario, fino a quando il chiamato in base a testamento non accetti l’eredità, rendendo attuale la lesione di legittima, non sarebbe legittimato, per difetto di interesse, ad esperire l’azione di riduzione.

Pertanto, il principio cui attenersi, è quello secondo il quale il termine di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell’eredità del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima.

5.5. L’azione di restituzione

Con azione di restituzione si intende l’azione reale con la quale il legittimario, esperita con successo l’azione di riduzione, agisce nei confronti del donatario o del beneficiario delle disposizioni testamentarie per ottenere tutto o parte del bene.

Ha per effetto la restituzione del bene. Il legittimario qualora non siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, può agire anche contro i terzi al quale sia stato allineato il bene, ma ha l’onere di escutere preventivamente i beni del donatario.

6. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla successione ereditaria è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

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