Successione internazionale: profili fiscali

Più volte ci siamo occupati della disciplina sulla successione internazionale, sia con riferimento ai profili civilistici del fenomeno, sia analizzando nel dettaglio la figura del testamento internazionale. Tuttavia, ora ci sembra opportuno, a completamento della disciplina, anche delineare brevemente i profili fiscali.


La successione comporta a carico degli eredi una serie di oneri nei confronti dell’autorità statuale, che si complicano ove vi siano interferenze internazionali.

Probabilmente ti starai, infatti, chiedendo a chi va pagata l’imposta di successione se si ha apertura di una successione internazionale. Ci interessa approfondire cose accade ove sia dichiarato un soggetto erede di un patrimonio localizzato in altro Stato, oppure se egli stesso non risiede in Italia od anche se il defunto si trovava all’estero alla morte.

Individuati i profili di problematicità, non ci resta che procedere ad una breve descrizione della conseguenze fiscali della successione internazionale.

Ove tu sia interessato, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura del presente articolo, rinviando ad altra sede l’approfondimento degli ulteriori aspetti, già discussi.

1. Breve premessa sulla successione internazionale

Prima di analizzare la disciplina fiscale, procediamo a ricordare alcune norme e disposizioni in materia di successione internazionale, al fine di renderti più fruibile la comprensione della presente disciplina.

La disciplina in materia era contemplata dalla legge n. 218/1995, agli artt. 46 e seguenti. Predetta legge si occupava di regolare le ipotesi di successione ove venissero in rilievo profili di internazionalità. Tuttavia produceva un evidente inconveniente, cioè quello per il quale doveva trovare applicazione la normativa di ciascuno degli Stati coinvolti. Proprio per tale ragione, la materia è stata interessata anche dall’intervento delle fonti sovranazionali comunitarie.

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 ha inteso fornire la certezza del diritto ai beneficiari di una successione internazionale europea ed evitare decisioni confliggenti. La normativa, benché nella pratica costituisce la disciplina ad oggi vigente, nasce come completamento di quella nazionale, che quindi non è stata abrogata per intero. Come già detto, sono escluse le successioni europee coinvolgenti Irlanda, Regno Unito e Danimarca, Paesi non firmatari della presente normativa.

Le regole europee prevalgono sulle regole nazionali.
Il regolamento si applica a tutti gli aspetti civili della successione patrimoniale di un defunto, ma non si applica a questioni fiscali, doganali ed amministrative, aree per le quali continuerà a trovare applicazione la disciplina nazionale.

Ciò posto, passiamo all’analisi della disciplina nazionale fiscale in tema di successione internazionale, la quale trova disciplina nel D.Lgs. n. 346/1990, il c.d. TUSD.

2. Il regime fiscale della successione internazionale

Passiamo ora a descrivere i punti salienti della disciplina fiscale in materia di successione internazionale, al fine di comprendere quale imposte sei tenuto a pagare e, soprattutto, nei confronti di quale Stato.

In tal modo intendiamo, infatti, offriti informazioni utili al fine di tutelare il tuo patrimonio.

La principale forma di imposizione fiscale in tal contesto è proprio la c.d. imposta sulla successione. In base all’art. 2 del TUSD, quest’ultima si applica:

  • Su base mondiale: su tutti i beni e diritti ancorché esistenti all’estero, se il defunto è residente fiscalmente in Italia al momento della morte;
  • Su base territoriale: sui soli beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato, se il defunto non è residente fiscalmente in Italia, al momento della morte.

2.1. Cosa accade se il defunto non risiede in Italia?

Passiamo ora ad analizzare un primo problema essenziale, cioè cosa accade quando il defunto non è residente in Italia al momento del suo decesso. In questo caso l’asse ereditario sarà assoggettato ad imposta sulle successioni nei limiti dei beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato.

Tuttavia l’art. 2 TUSD stabilisce una sorta di presunzione, in virtù della quale si ritiene che determinati beni siano collocati sul territorio italiano. Questi sono:

  • I beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi, quali ad esempio immobili, navi e aerei, marchi e brevetti;
  • Le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. Suddetti requisiti devono sussistere alla data del decesso;
  • Le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lett. b) dell’art. 2;
  • I titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
  • I crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato;
  • I crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
  • I beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.

L’art. 1 co. 1 del TUSD, individua la base imponibile, nei beni e diritti trasferiti per successione a causa di morte. Il successivo art. 20 co. 1
prevede poi che sono sottratti dalla massa patrimoniale i “debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione”. Ove il defunto avesse residenza all’estero, però, tali debiti sono dedotti solo se collegati con beni o diritti localizzati in Italia.

2.2. La doppia imposizione fiscale

Un secondo problema che, ora ci accingiamo ad analizzare, è sulla doppia imposizione fiscale. Cioè ci chiediamo, se paghi l’imposta di successione in Italia, devi pagarla anche nello Stato estero con cui sussiste il collegamento? E, ove siano già state pagate, cosa accade?

Sicuramente questa è uno dei profili che saranno di tuo maggiore interesse.

L’art. 26 co.1, lett. b), del TUSD stabilisce che dall’imposta di successione dovuta in base alla disciplina italiana, sono detraibilile imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali.

Suddetta norma sembra escludere, quindi, la doppia imposizione, grazie al fenomeno della detrazione. Tuttavia questo non opera sempre, ma solo se sussistono alcuni requisiti. Infatti, non solo l’imposta estera deve essere similare a quella italiana, ma deve anche esser stata pagata, quindi determinati beni dell’asse devono trovarsi in suddetto Stato estero.

Per facilitarti nel compito di identificare le ipotesi in cui opera l’art. 26 TUSD, ti riportiamo degli esempi di imposte equivalenti all’imposta di successione italiana:

  • probate fees di diritto canadese, imposte corrisposte allo Stato di residenza del defunto per la procedere all’effettiva attribuzione del patrimonio ereditario, facendo ricorso, in questo caso, all’autorità giudiziaria;
  • estate taxes statunitensi, cioè imposte prelevate al momento del decesso sull’intero importo dell’asse ereditario.

2.3. Convenzione su doppia imposizione

L’Italia, invero, ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni. Quasi nessuno Stato prevede l’imposta di successione solo in base alla residenza dell’erede. Tuttavia può verificarsi il caso di una doppia territorialità.

Ad esempio la Francia ammette la tassazione su base mondiale se il defunto o l’erede sono residenti in Francia. In questa peculiare ipotesi la convenzione, che attribuisce rilevanza solo al criterio della residenza del defunto, la Francia non può tassare su base mondiale l’erede francese di un cittadino italiano. Resta invece possibile un’eventuale tassazione su base territoriale.

In particolare, a seguito l’abrogazione dell’imposta di successione intervenuta nel periodo tra il 2001 e il 2006, si era posto in il problema in merito all’inapplicabilità delle convenzioni alle successioni di cittadini italiani. Ciò accadeva perché, abrogando l’imposta, si elimina anche il relativo requisito di residenza di soggettività fiscale passiva, condizione essenziale per dare applicazione al regime convenzionale.

2.3. Esenzioni di imposta

Alcuni beni o diritto non sono oggetto dell’imposta sulla successione, quindi ne dovrai tenerlo in considerazione nel calcolo di quanto sei dovuto a versare, ove fossi erede.

L’art. 3 co. 4 ter del TUSD stabilisce che “I trasferimenti (…) a favore dei discendenti e del coniuge, (…) di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui
all’art. 73, comma 1, lett. a), del T.U.I.R. il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo
“.

Come si denota dalla norma, non tutte le partecipazioni e azioni sono soggette ad esenzioni. Invero, tale previsione pone evidenti dubbi di compatibilità con alcuni principi europei, in specie con la libertà di stabilimento e la libera circolazione di capitali.

3. Successione internazionale: la qualità di erede

Al fine di accedere a questa disciplina, potresti dover dare prova della tua qualità di erede. A tal scopo dovrai ricorrere al c.d. certificato successorio europeo, atto con il quale si attesta appunto la titolarità di diritti e doveri discendenti dalla posizione di erede.

Invero, il modo più semplice è chiedere il certificato successorio europeo
utilizzando i moduli standard previsti dalla normativa dell’UE.
Tali moduli sono disponibili nelle varie lingue ufficiali dell’Unione sul Portale Europeo al seguente link.

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di successione internazionale, sotto il profilo fiscale, è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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