Successione internazionale: come funziona?

La disciplina della successione internazionale è una materia interessata da molteplici interventi comunitari. La necessità di armonizzare il diritto interno è, infatti, divenuta progressivamente un’esigenza sempre più pressante. Gli scambi economici e la facile circolazione di persone hanno determinato, non di rado, difficoltà nell’individuazione della legge da applicare, ove un cittadino italiano muoia all’estero.

Potrebbe, infatti, esser capitato anche a te che un tuo familiare muoia, mentre è all’estero, o che avesse immobili, come case vacanze, o attività commerciali in un altro Stato europeo o extraeuropeo. Cosa accade in questi casi?

Oggi, invero, la problematica è stata di molto ridimensionata grazie ad interventi normativi del Legislatore europeo, il quale ha introdotto una disciplina armonica per tutti gli Stati UE. In tal caso, è stata poi prescelta la strada del Regolamento, in modo da essere immediatamente recepito dal legislatore interno.

Con questo articolo, intendiamo spiegarti brevemente la disciplina della successione internazionale, che, invero, presenta alcuni punti di complessa interpretazione.

Sembra, tuttavia, opportuno chiariti il concetto di successione, sia essa testamentaria, legittima o necessaria.

1. Quando si ha una successione?

Partiamo, preliminarmente, dal chiarire proprio il significato stesso di successione.

La successione ereditaria si apre al momento del decesso di un soggetto, nel luogo del suo ultimo domicilio. Tramite suddetto fenomeno si genera il trasferimento di diritti ed obblighi dal defunto al successore. Questa si distingue in due tipologie diverse:

  • a titolo universale con la quale l’erede subentra nella totalità delle posizioni giuridiche soggettive, sia attive che passive, del defunto, che non si estinguono con la morte;
  • a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali, chiaramente determinati, del defunto.

Premessa tale distinzione, è possibile procedere ad un’ulteriore classificazione, a seconda che il titolare del patrimonio abbia deciso di disporre o meno dei suoi averi, per il momento in cui non sarà più in vita.

Si parla di successione testamentaria, quando il defunto ha adottato un atto, detto appunto testamento, con cui dispone il trasferimento dei propri rapporti, a seguito della sua morte.

La successione è legittima, in mancanza di un testamento, originaria o sopravvenuta. In questo caso la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni del appartenenti al patrimonio.

Infine, la successione necessaria, che, invero, non è un terzo tipo di successione, individua i diritti e la quota di eredità riservati a specifici soggetti, detti legittimari, ed individuati dalla legge.

2. Cosa si intende per successione internazionale?

Ora che hai compreso cosa si intende per successione, possiamo approfondire il concetto di successione internazionale. In particolare ti starai chiedendo cosa accade ove un tuo familiare o persona a te vicina, cittadino italiano, al momento della morte si trovi all’estero o, comunque, abbia legami economici o patrimoniali con più di un Paese.

In queste ipotesi si applicano le norme sulla successione internazionale, settore interessato anche da rilevanti interventi delle istituzioni europee, da ultimo ricordiamo il Regolamento UE n. 650/2012. Ad oggi, invero, la predetta normativa comunitaria è la principale fonte di riferimento. In via residuale, per le materie non disciplinate dall’atto, trova applicazione la Legge 218/1995. Quest’ultima, invero, ha subito molteplici interventi abrogativi, al fine di dare attuazione alla disposizione comunitaria. Tuttavia in alcuni casi può venire ancora in rilievo per certi profili.

La disciplina europea coinvolge il profilo civilistico, sul quale è concentrato questo articolo.

3. Quando si realizza una successione internazionale?

Come già affermato, affinché si apra questa tipologia di successione è necessario che sussistano profili di internazionalità. I legami con gli altri Paesi che si prendono in considerazione sono i seguenti:

  • il defunto, residente in Italia, aveva cittadinanza estera;
  • il defunto, con cittadinanza italiana, ma residente all’estero:
  • dove sono collocati i beni del defunto.

Al fine di renderti chiaro quando potrebbe applicarsi questa normativa delle successioni, possiamo fornirti un esempio. Potrebbe accadere che un cittadino italiano muoia, lasciano in eredità l’immobile, dove era sito il proprio ufficio in Spagna, al il figlio erede, che vive in Portogallo. In tal caso, come ti sembrerà evidente, potrebbero insorgere molteplici difficoltà, ove non sussista una normativa unica.

4. Il Regolamento UE: la ratio

Come già ti è stato annunciato, la disciplina comunitaria è stata particolarmente rilevante, soprattutto da un punto di svista pratico. Il precedente sistema comportava non poche difficoltà per i cittadini europei.

Prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 650/2012, ove venivano in evidenza tali interferenze internazionali, era necessario applicare la legge di ciascuno degli Stati coinvolti nei rapporti successori. Con l’introduzione del Regolamento, invece, è stata prevista una normativa unitaria, che ha eliminato l’onere di applicare le disposizioni di ordinamenti diversi. Ciò ha condotto ad una generale semplificazione del sistema e, contestuale, riduzione delle spese e conflitti.

Le disposizioni comunitarie, quindi, sono state introdotte allo scopo di fornire  la certezza del diritto ai beneficiari di successioni internazionali. La disciplina trova applicazione in tutti gli Stati europei, ad eccezione della Danimarca, sia rispetto alla successione testamentaria che legittima.

5. La disciplina del Regolamento sulla successione internazionale

Il Regolamento UE n. 650/2012, invero, ha toccato diversi punti della materia sul diritto successorio.

In particolare è intervento in maniera rilevante in tema di giurisdizione. Infatti, la norma ha radicato la competenza a decidere sull’intera successione presso organi giurisdizionali del paese dell’UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Il principio generale, che regola la materia, presuppone che la legge applicabile è quella del paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. E’ indifferente che questo sia di un Paese dell’UE che di un Paese terzo.

L’articolo 21, al primo comma, stabilisce che “Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte“. Tuttavia, prima del suo decesso, il titolare del patrimonio può stabilire che la legge applicabile sarà quella del suo Paese di origine.

Se il suddetto è un cittadino europeo, potrebbe anche prevedere che la giurisdizione sia radicata presso gli organi giudiziari Ue. Può, quindi, essere esclusa la giurisdizione del luogo ove egli risiede.

Il Regolamento garantisce che le sentenze emesse in uno Stato dell’UE siano riconosciute in tutta la comunità. Non è necessario il ricorso ad alcuna procedura di riconoscimento.

Il Regolamento è in vigore dall’anno di adozione, ma produce effetti rispetto alle successioni aperte al 17 agosto 2015.

6. Il certificato successorio europeo

Se ti capita di esser parte di un fenomeno successorio di tal genere, potrebbe esserti comodo conoscere anche cosa sia e a cosa serve un certificato di successione europeo. Infatti, il certificato, ove fossi un erede, ti consentirebbe di far valere la tua posizione giuridica, in qualsiasi Stato europeo.

Il certificato successorio europeo è un atto, emesso dall’autorità che si occupa della successione.

Può essere utilizzato dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che hanno necessità di far valere la loro qualità in un altro Stato Ue. Tramite il certificato potranno così esercitare i loro diritti di eredi o legatari, nonché i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.

Il certificato è efficace in tutti i paesi dell’UE, che hanno aderito al Regolamento, senza che sia necessario alcun procedimento speciale.

A differenza dei certificati nazionali di successione, che hanno effetti diversi a seconda del paese dell’UE di emissione, l’atto in esame avrà gli stessi effetti, stabiliti nel regolamento, in tutto il territorio comunitario.

Il successivo regolamento UE n. 1329/2014 ha introdotto i moduli da utilizzare per accompagnare il presente regolamento del 2012, in particolare con riferimento al certificato successorio europeo.

7. Il testamento internazionale

Invero, ove fossi interessato potrai approfondire la tematica sul testamento internazionale in altra sede. Tuttavia in questo contesto è opportuno esaminare l’efficacia dell’atto testamentario in Italia, al fine di completare la descrizione che abbiamo inteso offrirti sulla successione internazionale.

La Legge Notarile italiana (Legge 16 febbraio 1913, n. 89), all’articolo 106, prevede una particolare procedura per gli atti redatti all’estero, affinché siano efficaci in Italia. La norma introduce una forma di legalizzazione, tramite il deposito presso l’archivio notarile distrettuale.

L’art. 106, in particolare, afferma al primo comma, numero 4, che devono essere depositati “gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia”.

Il testamento è uno degli atti che devono essere depositati nelle forme descritte dall’art. 106. Secondo il Regolamento UE il testamento redatto in uno Stato membro è valido sia nello Stato in cui è steso sia in quello in cui è presentato. Il deposito del testamento in Italia, dunque, è una mera formalità, per consentire all’atto di produrre i propri effetti nel nostro Paese.

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di successione internazionale è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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