Successione legittima: come funziona

Diversamente dalla successione testamentaria, la successione legittima si apre solo nel caso in cui il de cuius (ovvero la persona defunta) non abbia redatto il testamento, ai sensi dell’art. 587 c.c., oppure nel caso in cui quest’ultimo non disciplini compiutamente tutti gli aspetti successori concernenti i beni oggetto della successione.  In poche parole, la successione legittima ha lo scopo di garantire che, anche nel caso in cui il testatore non abbia disposto dei suoi beni per il momento in cui avrà cessato di vivere (o non lo abbia fatto completamente), il patrimonio del defunto venga comunque trasferito agli eredi.   

1. Successione legittima: cos’è e quando si apre 

La successione legittima rappresenta lo strumento tecnico mediante il quale un soggetto può preservare il proprio patrimonio nel periodo in cui avrà cessato di vivere. Grazie ad essa, infatti, il patrimonio del defunto non verrà disperso, rimarrà invece nella cerchia familiare o comunque in favore di soggetti vicini al defunto, ammesso che ce ne siano ovviamente. La successione legittima non deve essere confusa con la successione necessaria, ovvero la successione in favore dei soggetti legittimari, ai sensi degli artt. 536 e ss. c.c. o con la successione testamentaria, la quale, come lo stesso nome suggerisce, è regolamentata in toto da un testamento redatto dal testatore. La successione legittima ai sensi dell’art. 457 c.c. si apre solo quando manca tutto o in parte quella testamentaria. Ciò significa che la successione legittima può avere luogo non solo in assenza di un testamento, ma anche nel caso in cui quest’ultimo dovesse essere stato redatto dal testatore senza però regolare ogni aspetto della successione. L’esempio classico è il testamento che prevede solamente legati e non l’istituzione d’erede, ebbene in questo caso si aprirà sicuramente la successione legittima

2. Delazione e vocazione: chi sono gli eredi nella successione legittima 

In caso di successione legittima la vocazione (ovvero la chiamata dell’erede) e la delazione (ovvero l’offerta della quota di eredità) non hanno la propria fonte in un negozio mortis causa (ovvero il testamento), è la legge a disciplinarli compiutamente. Ciò significa che è il legislatore che ha previsto puntualmente i “vocati” ovvero coloro i quali possono succedere e, conseguentemente, i “delati” ovvero coloro i quali possono accettare l’eredità a loro devoluta dalla legge. L’art. 565 c.c. individua i cosiddetti eredi legittimi e sono: il coniuge (al quale deve essere equiparato l’unito civilmente), i discendenti (ovvero coloro i quali discendono da uno stipite), gli ascendenti, i collaterali (ad esempio fratelli, cugini), gli altri parenti di grado meno prossimo ed infine lo Stato. La legge precisa altresì che la parentela nel nostro ordinamento è rilevante fino al sesto grado, ciò significa che, almeno teoricamente, potranno succedere ad un soggetto persone non proprio vicine al defunto. I rapporti di parentela sono puntualmente disciplinati dagli artt. 74 e ss. del c.c. 

3. Come calcolare i gradi di parentela 

Diversamente dalla successione testamentaria, dove la volontà del testatore regna sovrana e dove è ben possibile quindi che a succedere siano soggetti estranei al testatore, nella successione legittima solo i “parenti” del defunto hanno la possibilità di succedere ed acquistare la quota di patrimonio che la legge gli ha riservato di diritto. Per poter capire qual è il grado di parentela che lega due soggetti è necessario far riferimento all’art. 76 c.c. il quale dispone che, nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Al secondo comma, invece, stabilisce che nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo dall’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Per avere una maggiore comprensione dei vari gradi di parentela è bene procedere con alcuni esempi. Per quanto riguarda i parenti in linea retta, i nonni ad esempio sono parenti di secondo grado rispetto al nipote: occorre conteggiare, infatti, il nipote, i genitori e i nonni (occorre però escludere dal calcolo lo stipite) pertanto vi sono due gradi. 

Viceversa, per quanto riguarda i parenti in linea collaterale, i fratelli ad esempio sono parenti di secondo grado: occorre conteggiare, infatti, il primo fratello, risalire fino allo stipite comune (il quale va escluso) e conteggiare l’altro fratello, di conseguenza si ha che i fratelli sono parenti di secondo grado. Come sopra precisato, nel nostro ordinamento il grado di parentela più ampio preso in considerazione è il sesto, ovvero il nipote di un cugino. Se Tizio e Caio sono cugini (ovvero parenti di quarto grado) il nipote di Caio sarà parente di sesto grado di Tizio, ergo, in assenza di testamento di Tizio, ed in assenza di parenti più prossimi, potrà succedere a Tizio. 

4. Criteri di successione 

Quando si apre una successione legittima è necessario stabilire una sorta di “ordine successorio” in modo da capire chi saranno gli eredi e le relative quote di successione. Nel nostro ordinamento giuridico i criteri di successione sono due: il criterio lineare e il criterio del grado di successione. Entrambi i criteri operano simultaneamente ed insieme permettono di capire a chi spetta l’eredità del defunto. Il primo criterio stabilisce la prevalenza dei discendenti rispetto agli ascendenti e rispetto ai collaterali. Tuttavia, come anticipato, non si applica solamente questo criterio ma anche quello del grado, ciò significa che tra i discendenti prevale quello che ha un grado di parentela più vicino a quello del defunto (ad esempio i figli del defunto prevalgono rispetto ai nipoti del defunto, nonostante siano entrambi discendenti dello stesso), lo stesso ovviamente vale sia per gli ascendenti (ad esempio il nonno prevale rispetto al bisnonno) che per i collaterali (il fratello del defunto prevale rispetto al nipote ex frate del defunto). 

5. Quali sono le quote di successione legittima 

Anche in questo caso esiste una differenza notevole tra successione testamentaria e successione legittima. Nel primo caso, infatti, il legislatore ha la massima discrezionalità nel predisporre le quote del proprio patrimonio da devolvere agli eredi e ai legatari, a patto però che siano rispettate le quote di spettanza dei legittimari. Viceversa, nella successione legittima è la stessa legge a prevedere le quote che spettano agli eredi legittimi a seconda dei casi. Le varie quote, infatti, variano a seconda del grado di parentela che ha il chiamato con il defunto e del concorso con gli altri chiamati. 

6. La successione del coniuge superstite 

La quota spettante al coniuge superstite in caso di successione legittima varia a seconda della presenza o meno di altri eredi chiamati. Più precisamente, l’art. 581 c.c. stabilisce che al coniuge spetta la metà dell’eredità nel caso in cui concorra insieme ad un figlio, oppure gli spetta un terzo del patrimonio nel caso in cui concorra con due figli del defunto. Nel caso in cui il coniuge dovesse succedere non con i figli del defunto ma con eventuali ascendenti del defunto o con collaterali (o con soggetti appartenenti ad entrambe le categorie, come ad esempio un genitore ed un fratello del defunto), spetterà al coniuge superstite due terzi dell’eredità. Infine, nel caso in cui il coniuge superstite non dovesse concorrere con alcuno dei soggetti sopra richiamati, gli spetterà tutta l’eredità del defunto, ai sensi dell’art. 583 c.c.

Sempre per quanto riguarda la successione del coniuge superstite, quest’ultimo succederà anche nel caso in cui sia “separato” a patto però che la separazione non sia stata a lui/lei addebitata. Viceversa, il coniuge divorziato non ha alcun diritto sul patrimonio del defunto, salvo il caso in cui percepisca il cosiddetto assegno divorzile, in tal caso infatti la legge prevede un vero e proprio legato obbligatorio in favore del coniuge divorziato avente per oggetto una somma di denaro periodica. Ma non finisce qui, al coniuge superstite spetta anche un ulteriore legato obbligatorio, ovvero il diritto di uso e di abitazione avente per oggetto la casa familiare e i mobili con cui è arredata, ai sensi dell’art. 540 c.c. Nonostante tale norma non sia stata richiamata in materia di successione legittima, la migliore dottrina e la giurisprudenza ritengono che tale legato abbia luogo anche nel caso di successione legittima, a patto che sussistano i presupposti ovviamente. 

7. La successione dei discendenti 

Ai sensi degli artt. 566 e 567 del c.c., anche i figli del defunto sono eredi legittimi ed essi succedono in parti eguali. Ciò significa, in parole povere, che nel caso in cui dovessero succedere più figli, la loro quota sarà la medesima tra di loro. Anche in questo caso, ovviamente, la quota spettante ai discendenti varia a seconda della presenza o meno del coniuge del defunto, ex art. 581 c.c. Occorre altresì precisare che ormai nel nostro ordinamento giuridico i figli c.d. adottivi sono ormai pienamente equiparati ai discendenti diretti del defunto. Ciò significa che nel caso in cui dovessero succedere figli “di sangue” del defunto ed un figlio adottivo dello stesso, le loro quote sarebbero le medesime. 

8. La successione degli ascendenti 

Nel caso in cui il defunto lasci a sé superstiti i genitori, entrambi succedono in parti eguali. Pertanto, nel caso in cui non dovessero, gli ascendenti, concorrere con nessun altro (ad esempio coniuge o fratello del defunto) ad essi spetta l’intero patrimonio del defunto. Nel caso in cui il defunto lasci a sé nessun genitore, nessun fratello o sorella e nemmeno il coniuge, ma solamente ascendenti (si pensi ad esempio ai bisnonni), questi succederanno per metà, quelli appartenenti alla linea materna e per metà quelli appartenenti alla linea paterna. In ossequio al criterio del grado di parentela, anche in questo caso il parente più prossimo esclude quello più lontano, di conseguenza, se al defunto sopravvivono un bisnonno materno e un nonno paterno, l’intera eredità del defunto spetterà solamente a quest’ultimo mentre al primo non spetta alcunché. Infine, nel caso in cui i genitori (o anche solamente uno di essi) dovessero concorrere con i fratelli del defunto, ai genitori spetterà non meno del 50% della massa ereditaria, mentre la restante metà viene suddivisa tra i fratelli. A disporre in tal senso è la legge, ai sensi dell’art. 571 c.c. e, nel caso in cui dovessero esservi tra i fratelli del defunto anche fratelli unilaterali, troverà applicazione l’art. 570 secondo comma del c.c il quale sarà illustrato nel prossimo paragrafo. 

9. La successione dei collaterali 

Anche i fratelli e le sorelle del defunto sono eredi legittimi, pertanto, se il defunto muore lasciando a sé superstiti solamente i fratelli/sorelle (senza lasciare quindi figli, genitori, coniuge) ad essi spetta l’intero patrimonio ereditario. 

Occorre però precisare che ove il defunto lasci un fratello o una sorella unilaterale (ovvero un fratello o una sorella nati da un genitore diverso)  ad essi spettano, ai sensi dell’art. 570 secondo comma del c.c., solamente la metà della quota spettante ai fratelli e le sorelle bilaterali. Anche in questo caso un esempio pratico potrebbe rendere maggiormente chiaro la portata applicativa della norma ed il relativo risvolto pratico. Se Tizio muore senza aver scritto testamento (e quindi in questo caso si apre la successione legittima) lascia un patrimonio di 150 e i soli chiamati sono Caio, fratello bilaterale, e Filana, sorella unilaterale. Ebbene, in questo caso a caio spetterà 100 mentre a Filana, ai sensi dell’art. 570.2 delc.c., solamente 50. 

10. La successione degli altri parenti 

Come sopra anticipato, in caso di successione legittima possono succedere al defunto parenti fino al sesto grado. In tal caso, ai sensi dell’art. 572 c.c., i parenti concorrono in parti eguali a parità di grado e il parente di grado più prossimo esclude quello con il grado meno prossimo. Ovviamente ciò si verifica solamente nel caso in cui il defunto non abbia ascendenti, discendenti, fratelli e coniuge. 

11. La successione dello Stato 

Infine, ai sensi dell’art. 586 c.c., ove non sia presente all’apertura della successione alcuno dei soggetti sopra richiamati, o nel caso in cui tutti abbiano rinunziato all’eredità, la successione si aprirà in favore dello Stato. Si tratta sicuramente di una ipotesi molto residuale e che nella realtà si verifica raramente. Tuttavia, la successione dello Stato è necessaria al fine di evitare che, nel caso in cui il defunto non abbia parenti, (fino al sesto grado) non ci sia incertezza in merito alla proprietà dei beni lasciati, i quali, se non ci fosse la successione dello Stato, non apparterrebbero a nessuno. 

12. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla successione legittima è articolata perché occorre valutare molti elementi e ponderare diverse opzioni per addivenire ad una scelta adeguata.

Proprio per questo motivo, al fine di Pianificare e Difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

CHIEDI UNA CONSULENZA
CONTATTACI

per richiedere la nostra assistenza







    Ho letto e accetto la Privacy Policy