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La successione delle quote societarie si inserisce all’interno del fenomeno delle successioni a titolo universale o particolare, che si realizzano alla morte del titolare di un patrimonio. Tale fattispecie, invero, si caratterizza per un’indubbia difficoltà interpretativa.
Ogni questione successioria, infatti, implica la compartecipazione di molteplici interessi delle parti concorrenti, non solo degli eredi o legatari del defunto, ma anche di eventuali creditori e debitori.
Comprendere la successione di quote societarie può essere di non scarso rilievo, ove ci si trovi di fronte ad una lesione di un proprio diritto di credito. In tal contesto, infatti, risulta determinante precisare quando e in che modo si realizza predetto fenomeno.
1. Cosa si intende in generale per successione?
La successione a causa di morte può avvenire tanto a titolo universale che particolare. Essa si dice universale quando l’erede subentra in tutti i rapporti attivi o passivi e nelle situazioni possessorie, facenti capo al defunto. La successione a titolo universale può, ovviamente, aver luogo anche nell’ipotesi in cui sussista una pluralità di successibili. In tal caso ciascun coerede succede indistintamente, per la propria quota, in tutti i rapporti trasmissibili. Tale tipologia di successione comporta anche l’inclusione nell’asse dei diritti non menzionati dal titolo.
La successione, invece, è a titolo particolare quando comporta che il soggetto destinatario, detto legatario, non subentri in tutti i rapporti attivi e passivi, ma solo in determinate situazioni giuridiche individuate, come la proprietà di un bene. Non subentra, invece, nelle situazioni possessorie del defunto, né è chiamato a rispondere dei debiti ereditari.
Generalmente, la successione si realizza alla morte del titolare del patrimonio, quando si colloca idealmente l’apertura della stessa. Si discute, poi, se alcuni eventi sono o meno equiparabili alla morte, ma, invero, sono eventi eccezionali, come ad esempio la morte presunta.
2. Cosa si intende con successione di quote societarie?
La disciplina della successione delle quote societarie muta in considerazione delle forme societarie, le cui partecipazioni sono oggetto di lascito ereditario. In particolare, il codice civile distingue tra società di persone e società di capitali. Solo per queste ultime è disposta dal legislatore una disciplina in materia di continuazione, mentre in ogni altro caso, invece, è rimessa allo statuto delle stesse società.
Con continuazione si intende la normativa che regola la trasmissione a causa di morte delle quote di partecipazione, in genere individuata dal contratto societario. Tramite suddetto atto, invero, si garantisce alle società ampia autonomia, potendo derogare al regime legale o disciplinarlo tramite autonomi criteri.
L’art. 2284 c.c. stabilisce espressamente che “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano“.
Dalla norma, quindi, si evince che con la morte del socio l’effetto immediato è lo scioglimento del vincolo sociale. Tale effetto è escluso se sono inserite nello statuto apposite clausole di successione.
3. Clausole di continuazione nella successione di quote societarie
Le clausole di continuazione consentono la successione delle quote societarie, ossia tramite esse l’erede può subentrare al defunto. In tal modo la società non si scioglie automaticamente, ma prosegue con l’erede. La società può, tuttavia, continuare solo se sussiste il consenso dei soci stessa.
Le clausole di continuazione non costituiscono un patto successorio, esse infatti non sono a causa di morte, ciò implica che non ricadono nel divieto previsto all’art. 458 c.c.. Esse sono, invece, una convenzione con effetti immediati, sospensivamente condizionate alla premorienza del socio.
Esse si distinguono in 3 categorie:
- facoltative;
- obbligatorie;
- automatiche.
Si distinguono dalle clausole di continuazione le c.d. clausole di entrata. Con ciò ci si riferisce a tutte le pattuizione con cui si pone in capo ai soci l’obbligo di far entrare in società un determinato soggetto, dopo la liquidazione dell’erede.
4. Clausole di continuazione facoltative
Le clausole di continuazione facoltativa sono quella particolare categorie che attribuisce agli eredi del socio defunto la facoltà di continuare la società o meno. Mentre, in capo agli altri soci vi è un vero e proprio obbligo di continuazione.
Gli eredi, quindi, conservano la facoltà di decidere se richiedere la liquidazione delle quote o succedere in esse, partecipando all’attività sociale. Propria questa previsione garantisce la validità della previsione contrattuale.
In caso di società in accomandita semplice, la clausola è invalida, ove trasferisca anche la qualità di amministratore.
5. Clausola di continuazione obbligatoria
Laddove, invece, le clausole siano obbligatorie, in questo caso, non solo i soci, ma anche gli eredi sono tenuti a subentrare obbligatoriamente nella società.
Tuttavia, rispetto a tali tipologie di clausole si è molto discusso circa la loro validità. Questa pattuizione, così formulata, potrebbe integrare la violazione del divieto di patto successorio. In tal modo, infatti, si esclude la facoltà di scelta dell’erede, vincolandolo alla continuazione nella società.
La clausola potrebbe, però, ragionevolmente essere riconducibile ad una promessa del fatto del terzo, dove il terzo, in questo caso, è l’erede. Questo, qualora abbia promesso tramite la clausola di partecipare alla società, ove vi si sottragga, è tenuto al risarcimento dei danni.
Se, invece, a rifiutare la continuazione sono i soci superstiti, anche loro saranno obbligati al risarcimento, per responsabilità contrattuale.
6. Clausole di continuazione automatiche
Tramite suddette clausole di continuazione automatica, non sarà necessaria l’adesione al contratto sociale. Infatti, tramite accettazione dell’eredità si assume direttamente la qualità di socio. In questo caso, la clausola è sicuramente valida, in quanto l’erede può rifiutare l’accettazione e contestualmente l’entrata nella società.
L’erede del socio defunto può decidere di accettare o meno con beneficio dell’inventario, tuttavia ciò non comporta conseguenze in tema di responsabilità illimitata. Tale responsabilità riguarda le obbligazioni future che egli assumerà come socio e di cui dovrà rispondere con l’intero suo patrimonio, mentre il beneficio di inventario comporta che egli risponde delle obbligazioni del defunto nei limiti del valore dell’eredità (Cassazione, sentenza n. 2815 del 1976).
7. Successione delle quote societarie nelle società di capitali
La disciplina della continuità, in caso di successione delle quote societarie, è prevista dall’art. 2355 bis c.c., ove vengano in evidenza forme societarie riconducibile alle società di capitali. Tra queste ad esempio ricordiamo le società in accomandati semplice o le società a responsabilità limitata.
L’art. 2355bis c.c. stabilisce che “lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro (azioni nominative) trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento“.
La norma, quindi, riserva un’ampia autonomia statutaria alle predette forme sociali. Tramite lo statuto, potrà essere individuata la normativa da applicare alla successione. Nell’atto in esame verranno, infatti, alternativamente inserite sia le clausole che consentono la liquidazione delle quote, sia le clausole che limitano la trasferibilità, come la clausola di prelazione.
Tuttavia, in tali evenienze, il codice prevede anche la facoltà di recesso. L’art. 2469 c.c. dispone che qualora l’atto costitutivo preveda la non trasferibilità delle quote societarie, o se tale trasferimento è subordinato ad un atto di approvazione degli organi sociali o di terzi “senza prevederne condizioni o limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473“.
9. Liquidazione delle quote societarie del socio defunto
In linea generale, come sembra evidente dall’analisi della disciplina sulla successione delle quote societarie, la morte del socio non comporta automatico subingresso dell’erede, salvo non sia previsto in tal senso.
La regola è, allora, quella della liquidazione delle quote. In capo all’erede nasce un diritto potestativo che può essere azionato in giudizio. In tal caso, l’azione può essere esercitata dall’erede, avverso la società, che costituisce legittimato passivo. La suddetta previsione, tuttavia, è derogabile dai soci. Questi possono inserire nello statuto un proprio onere personale di accollarsi direttamente la liquidazione delle partecipazioni del socio defunto, ai relativi eredi.
10. Criteri di calcolo della liquidazione
Mentre per quanto riguarda la modalità di calcolo della quota in favore degli eredi, è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione ad individuare i parametri e a stabilire i principi generali, applicabili in sede di liquidazione (Cassazione, sentenza 14 marzo 2001, n. 3671)
Il presente orientamento afferma il principio secondo cui la quota del socio deceduto di una società di persone deve essere liquidata in base alla situazione patrimoniale della società al momento del decesso del socio. Questa dovrà essere determinata secondo l’effettiva consistenza economica del patrimonio sociale, tenendo conto anche dei plusvalori latenti e dell’avviamento. Quest’ultimo deve necessariamente essere computato, ai fini della liquidazione, poichè in tal modo si intende evitare l’ingiusto arricchimento, che altrimenti ne deriverebbe, in capo agli altri soci.
Infine, per quanto riguarda l’onere probatorio, realtivamente al valore della quota del socio defunto, esso incombe sui soci superstiti. Solo questi ultimi, d’altronde, hanno il potere di accedere ai libri contabili.
11. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di successione delle quote societarie è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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