Come ottenere il Superbonus 110%: guida pratica

Il Superbonus 110 % è uno degli incentivi all’economia, introdotto con Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77) in attuazione di una politica di sostegno a seguito dell’emergenza sanitaria.

Con il Superbonus al 110 %, le attività di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2023 sono incentivate, attraverso una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

Per quanto sia stato oggetto di ampio dibattito pubblico, tuttavia ancora oggi vi sono alcuni punti oscuri su come accedere a tale strumento.

Ove fossi interessato a procedere all’attività di ristrutturazione della tua abitazione, al fine di renderla “ecosostenibile“, o fossi un amministratore di condominio, chiamato a decidere per i tuoi condomini, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura.

Cercheremo in vero di spiegarti brevemente come opera suddetto incentivo.

1. Gli interventi di ristrutturazione

Prima di tutto, come già avrai notato dall’introduzione, non tutte le attività di ristrutturazione sono finanziabili per il tramite della detrazione del Superbonus 110 %, ma solo alcune specifiche attività. Queste sono legate allo scopo di favorire l’utilizzo di tecnologie c.d. Green, anche negli ambienti di vita quotidiana, in tal modo riducendo gli sprechi di energia.

Le attività di ristrutturazione realizzabili sono le seguenti.

1.1. Interventi di isolamento termico

In questa categoria rientrano gli interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali. Ovviamente, a tal proposito sono previsti alcuni requisiti per l’esercizio di suddetta attività.

  • L’intervento deve interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari, indipendente e provviste di accesso autonomo all’esterno.
  • Gli interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell’11 marzo 2008;
  • materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  • La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari;
  •  per gli edifici composti da 2 a 8 unità, la spesa massima detraibile è di 30.000 euro a unità;  
  • per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio, ma con accesso autonomo all’esterno, la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.

1.2. Interventi condominiali per impianti di climatizzazione invernale

In questo caso, invece, si tratta di interventi di climatizzazione, volti ad introdurre sistemi maggiormente ecosostenibili, soprattutto nei condomini dove il dispendio di energia è elevato.

Quindi si fa riferimento ad impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Gli impianti centralizzati devono essere dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  • generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
  • collettori solari;
  • esclusivamente per i Comuni montani è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento. 

Il Superbonus 110 % viene erogato anche per lo smaltimento dei precedenti impianti. La spesa massima per usufruire del 110% è di 20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici fino a 8 unità. Se le unità sono più di 8 la spessa massima per ognuna si abbassa a 15.000 euro.

1.3. Interventi su edifici singoli

E’, altresì, previsto anche l’intervento su edifici unifamiliari, quindi non condomini.

Il Superbonus 110% è previsto per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali,

La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito. La spesa massima per usufruire del 110% è di 30.000 euro. 

1.4. Interventi congiunti

Gli interventi che abbiamo richiamato possono essere posti in essere singolarmente o congiuntamente. Invero, è possibile anche il ricorso ad altri interventi non previsti, purché siano accessori o connessi ad uno di questi. In questo caso la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento.

Possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti trainanti. In particolare, viene riconosciuto  il Superbonus 110 % per:

  • altri lavori di riqualificazione energetica, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.

In caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro.

1.5. Interventi antisismici

Veniamo ora all’ultima categoria di interventi soggetta a detrazione del 110%. Nell’area della prevenzione degli effetti sismici, invero, tale incentivo si inserisce già in un contesto normativo delineato.

Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

In questo caso, a differenza dei precedenti, non sono previsti vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Tuttavia le abitazioni, rispetto alle quali i fa richiesta, devono trovarsi nella zona sismica 1, 2 o 3.

Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale ai fini antisismici. Tramite il Superbonus si possono anche acquistare case “antisismiche”, purché del limite di spesa di 96.000 euro.

2. Chi può far richiesta del Superbonus 110 %?

Ti starai sicuramente chiedendo se hai i requisiti per richiedere il Superbonus 110 % sia autonomamente che per il tuo condominio o anche la tua fondazione. Invero è opportuno fare delle precisazioni rispetto ai soggetti che possono accedere al predetto beneficio.

I soggetti che devono sostenere la spesa, propedeutica alla detrazione, sono i seguenti.

Tra i primi che citiamo, vi sono i condomini, eventualmente per il tramite dell’amministratore. Ove questa figura dovesse per qualsiasi motivo mancare, in dichiarazione va inserito il codice fiscale del condomino che si fa carico di effettuare gli adempimenti richiesti.

Mentre per quanto riguarda le persone fisiche, la richiesta è ammissibile. purché effettuata al di fuori della loro attività di impresa, arti e professioni. La detrazione può esser richiesta solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale.

Accedono al bonus anche gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali affini. Possono aderire all’iniziativa anche i c.d. istituti chiamati in house providing, al fine di consentire l’accesso per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La domanda di accesso può essere presentata dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Infine anche le ONLUS possono far ricorso al beneficio, nonché le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche.

2.1. Superbonus 110 % per le imprese

Tramite la  Risoluzione n. 34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha ammesso che anche le imprese, formalmente escluse, possano ricorrere all’ecobonus e sismabonus, con riferimento alle spese per interventi effettuati su:

  • Gli immobili merce delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare;
  • Gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

Il titolare di un’impresa o azienda subisce, quindi, una maggiori limitazione. Tuttavia è doveroso ricordare che sussistono altri possibili incentivi a cui ricorrere.

Ovviamente, oltre che ad appartenere alle predette categorie dovrai essere vantare un diritto che costituisca titolo idoneo, al fine di detenzione e possesso dell’immobile da ristrutturare.

2.2. I requisiti

Sono legittimi detentori:

  • proprietari e nudi proprietari;
  • i titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • locatari o comodatari;
  • i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
  • il convivente di fatto del proprietario dell’immobile.

In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di superbonus 110 % passano all’acquirente. Le parti possono tuttavia derogare a tale regola, tramite apposito accordo tra le stesse. Mentre ove l’originario richiedente deceda, la quota è trasferita automaticamente all’erede materialmente detentore dell’immobile.

2.3. Modifiche in termini di requisiti del DL Semplificazioni

Il Decreto Semplificazioni intende estendere il Superbonus agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari.

Infine, sono stati eliminati:

  • i requisiti di dipendenza funzionale;
  • necessità di avere uno o più accessi autonomi dall’esterno.

2.4. Ampliamento dei legittimati a seguito del DL Semplificazioni

Decreto Semplificazioni intende estendere il Superbonus agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari.

Infine, sono stati eliminati:

i requisiti di dipendenza funzionale;
necessità di avere uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Il Decreto Semplificazioni ha l’obiettivo di semplificare alcune procedure, e ottimizzarle per essere applicate con efficacia, evitando i rallentamenti burocratici che possono essere spiacevoli per gli addetti ai lavori.
Verranno quindi risolte anche alcune questioni relative alla possibilità di accesso al superbonus, in base allo “stato legittimo” della proprietà dell’immobile.

In sostanza il Decreto Semplificazioni prevede un allargamento dei beneficiari del bonus, con una possibile riformulazione dei criteri stessi per poter avere accesso all’agevolazione.

Il superbonus 110 è stato dunque allargato anche ai proprietari di alberghi, hotel e pensioni. L’estensione riguarderebbe la classe catastale D/2. Lo scopo specifico è stato quello di consentire il rilancio del settore turismo, facilitando le ristrutturazioni.

Inoltre potranno, infatti, accedervi, oltre i soggetti richiamati nel precedente paragrafo, anche:

  • società per azioni e in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • inoltre società cooperative e società di mutua assicurazione;
  • nonché a società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001;
  • società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

3. Come si accede al Superbonus 110%?

Fatta questa breve illustrazione su quali soggetti possono accedere al bonus, ora intendiamo descriverti proprio le modalità di richiesta.

Prima di tutto, per ottenere la detrazione è necessario che sia garantito un miglioramento dal punto di vista del dispendio energetico. Quindi dovrà essere assicurato un miglioramento di almeno 2 classi energetiche, anche congiuntamente ad altri interventi come l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. In via alternativa, è anche sufficiente il passaggio da una classe energetica più bassa ad una più alta. Quindi, ad esempio, o passi da una classe D ad una B, oppure dalla classe energetica A3 alla A4.

Per quanto riguarda gli interventi relativi alla prima delle due categorie, cioè quelle volte ad ottenere l’ecobonus, devono essere asseverati da tecnici abilitati. Questi devono accertare il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Invece, per quanto riguarda gli interventi di adeguamento antisismico, anche questi, devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali. Tali professionisti devono essere iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

3.1. I termini per ottenere l’incentivo

L’aliquota di detrazione del Superbonus 110 % si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per alcune categorie, invece, i termini sono lievemente differenti. Infatti, per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

3.2. Adempimenti

Ciò posto, al fine di ottenere il Superbonus 110 %, quali sono gli adempimenti che ti attendono? Sicuramente dovrai necessariamente pagare le spese sostenute tramite bonifico bancario o postale parlante. Da questo deve necessariamente risultare:

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico.

Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus.

Inoltre, sei chiamato anche a depositare in Comune la relazione tecnica dell’intervento.

Dovrai acquisire l’attestato di prestazione energetica pre e post intervento, per certificare il passaggio di categoria, altrimenti non provabile.

Infine, dovrai trasmettere all’Enea i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’APE e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti. Tale operazione deve avvenire telematicamente sul sito apposito, entro 90 giorni dalla fine dell’intervento di ristrutturazione.

3.3. Come avviene la trasmissione Enea?

Il portale enea deve essere obbligatoriamente aggiornato al fine di ottenere le detrazioni per il risparmio energetico, con riferimento alla procedura di realizzazione di lavori di ristrutturazione finanziati mediante: ecobonus, superbonus e bonus casa.

Coloro che hanno deciso di usufruire di questi strumenti, saranno tenuti a comunicare sul portale i seguenti dati:

  • dati anagrafici del beneficiario;
  • tipologia di intervento, informazioni su vecchio e nuovo impianto, spesa sostenuta;
  • dati relativi all’immobile oggetto dell’intervento.

Per facilitare tale compito, ENEA ha predisposto un vademecum Ecobonus 2021 in cui visualizzare una scheda con tutti i requisiti richiesti e i documenti da conservare.

 Di solito, questo adempimento posto in essere da:
• commercialisti e CAF
• rivenditori di beni oggetto di ecobonus
• inoltre a i tecnici abilitati.

4. Controllo tecnico

Come abbiamo citato nel precedente paragrafo è necessario che sia effettuato un controllo tecnico, sull’attività di ristrutturazione dell’immobile, propedeutico alla detrazione del Superbonus 110 %.

Al controllo segue un’attestazione con le relative asseverazioni.

I tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Il massimale per tale assicurazione deve essere pari al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato. Comunque,questa non può essere inferiore a 500.000 euro.

L’assicurazione funge da garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. E’ inoltre previsto un sistema ulteriore ed indiretto di verifica sulla bontà della relazione tecnica. Infatti, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, si applica un a sanzione da 2.000 a 15.000 euro per dichiarazione infedele resa e il beneficio fiscale decade.

Quali elementi deve contenere tale asseverazione?

L’asseverazione, introdotta per garantire da eventuali frodi, deve essere redatta tenendo in considerazioni alcuni elementi indefettibili.

Infatti, per esser considerata valida è necessario che essa presenti:

  • a dichiarazione del tecnico di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale a un indirizzo di posta certificata, anche ai fini della contestazione;
  • la dichiarazione che il massimale della polizza assicurativa, di cui deve allegare una copia, sia adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi realizzati;
  • Inoltre, la dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
  • la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, cioè il rispetto dei massimali di costo previsti dalla normativa per ogni tipo di intervento;
  • copia del documento di riconoscimento;
  • copia della polizza assicurativa.

5. Cessione del credito

Infine, ti rendiamo edotto anche della facoltà di cedere ad altri tale detrazione. Potresti optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante. La cessione può essere realizzata sia dal fornitore che altri soggetti che ricevono la detrazione ad altri, sempre sotto forma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.

Invero, può essere concluso un accordo con il fornitore, tramite il quale si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere. Il predetto fornitore recupera la somma sotto forma di credito d’imposta.

La cessione del credito può essere disposta in favore di:

  • Fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • Persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti;
  • Istituti di credito e intermediari finanziari.

La cessione del credito deve essere comunicata.

La comunicazione deve essere presentata utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (articoli 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)“, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

L’adempimento può essere effettuato esclusivamente in via telematica. Si procede mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia.

La procedura telematica presuppone un’iniziale autenticazione. Successivamente si procedere nel modo seguente: 

  • La mia scrivania;
  • Servizi per Comunicare / Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari).

6. Come inserire il Superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi?

Il Superbonus 110% deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso è inserito all’interno delle sezioni del quadro E – Oneri e spese del Modello 730/2021, ovvero, più precisamente:

  • Nella sezione IIIA per le spese relative ai lavori di recupero del patrimonio edilizio, l’installazione di pannelli fotovoltaici e per le misure antisismiche;
  • Nella sezione IIIC per le altre spese per le quali spettano le detrazioni del 50% e del 110% e nella sezione IV per le spese relative agli interventi di risparmio energetico.

Le istruzioni sul punto sono state offerte dall’Agenzia delle Entrate. La detrazione deve essere riportata nella dichiarazione dei redditi 2021 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, se il beneficiario non ha optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dell’intero credito.

Viceversa, qualora il contribuente non abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito o lo abbia fatto soltanto in parte, previsto per lo sconto in fattura, non chiaro per la cessione del credito, è necessario compilare le sezioni del Quadro E, indicando la prima quota del Superbonus 110%.

7. Superbonus 110% e condominio

L’art. 34, comma 9, del D.L. n. 34/20 prevede la possibilità di richiedere il superbonus anche agli interventi effettuati in relazione ai condomini sulle singole unità immobiliari. Si tratta degli interventi legati a:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio,
  • gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, nell’audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria di Camera e Senato, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del Superbonus 110%, in relazione agli immobili di un unico proprietario.

Il Direttore, ha chiarito che:

“Il riferimento normativo al “condominio” comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.”

Sul punto è stato, invero, escluso il Superbonus 110% se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato le unità immobiliari a più soggetti, non si costituisce un condominio..

8. Superbonus 75%

Il Superbonus 110% come abbiamo poc’anzi affermato è stato prorogato fino alla fine del 2023. Mentre l’introduzione dell’aliquota unica al 75% per le altre agevolazioni ristrutturazione, come il bonus facciate, potrebbe entrare in vigore da prima.

Ad ogni modo è facile immaginare che terminata la proroga anche il Superbonus 110% sarà accorpato a questo bonus ristrutturazione al 75%, per due motivi.

9. Conclusioni

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di Superbonus 110 % è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

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